Sentenza 12 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 12/01/2023, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2023
N. 00485/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Belardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della istanza di concessione della cittadinanza Italiana ai sensi dell'art 9 comma 1 lett. F) l. 91/92, -OMISSIS-, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2022 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 23 luglio 2014.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda dell’interessato “ VISTI i pregiudizi di carattere penale (deferito all’A.G. per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione) ... posti in essere nel corso della permanenza nel territorio nazionale e, in particolare, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda … ”.
III. – Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia per:
- VIOLAZIONE DELL’ART 9 COMMA 1 LETTERA F) L. 91/1992; DELL’ART 6 DELLA L. 241/1990, CARENZA DI ISTRUTTORIA; TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI;
- VIOLAZIONE DELL’ART 3 E 8 L. 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI - ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DELL’ISTRUTTORIA E DELLA MOTIVAZIONE .
Il ricorrente ha dedotto che i reati a lui contestati risultavano non provati dall’Amministrazione, atteso che dai certificati penali risultava, invece, incensurato e che anche nel caso in cui avesse commesso un fatto penalmente rilevante, questo sarebbe sicuramente avvenuto oltre venti anni fa e quindi risalente nel tempo.
IV. - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente e ha dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
V. - All’udienza straordinaria del 14 novembre 2022, svolta in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è fondato.
II. - Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento, alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti della Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
III. – Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
IV. – Con riferimento al provvedimento impugnato, il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura con cui il ricorrente deduce il vizio di difetto di istruttoria e di erroneità dei presupposti di fatto che ha finito per riflettersi anche sull’ iter logico-giuridico che ha condotto l’autorità emanante al diniego avversato e sulla motivazione del provvedimento.
In corso di causa è stato possibile chiarire, alla luce dei documenti prodotti in atti, che le vicende penali evocate dal provvedimento in maniera indeterminata e non circostanziata che hanno riguardato l’interessato sono rappresentate da notizie di reato, anche riferite ad alias , risalenti al 1993 e al 1998, a circa vent’anni prima la presentazione della domanda, circostanza che smentisce il riferimento al decennio contenuto nel provvedimento impugnato.
Inoltre, il dato della vetustà dei fatti contestati, oltre a rivelare - secondo quanto testé osservato in relazione al non corretto richiamo del c.d. “periodo di osservazione” - l’erroneità dei presupposti di fatto, finisce anche per fondare la correttezza della censura di non puntualità dell’istruttoria, in quanto rispetto a notizie di reato tanto risalenti (specie se risultano rimaste isolate e “sterili”, i.e. prive di conseguenze sul piano processuale) manca la prova della valutazione delle circostanze del caso concreto nonché degli sviluppi sul piano processuale e dei relativi accertamenti, i quali, anche se non vincolano la valutazione dell’amministrazione nell’ambito del procedimento concessorio, certamente ed inevitabilmente la condizionano, ciò da cui discende un ineludibile onere di compiutezza di indagine dell’autorità procedente.
Partendo da detto quadro fattuale e giuridico, finiscono per trovare accoglimento le censure di carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti.
Sicché, il Collegio rileva che gli elementi istruttori raccolti e la motivazione del provvedimento non consentono di ravvisare in maniera indubbia dietro alla decisione di rigetto della domanda un’attenta e scrupolosa valutazione da parte dell’autorità procedente di tutto quel complesso degli specifici elementi rilevanti nel caso concreto, al fine di esprimere un giudizio sull’effettiva assimilazione dei valori fondamentali su cui si regge la comunità di cui il richiedente aspira a far parte, nonché di formulare una valutazione prognostica sull’inserimento dello stesso nella medesima comunità.
Il Collegio ritiene il provvedimento impugnato non supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, non avendo l’Amministrazione valutato correttamente i fatti occorsi e risultando non chiaro il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante.
5. - Il ricorso deve essere pertanto conclusivamente accolto e, per l’effetto, annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
6. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in euro 1000 (mille/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.