Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4447/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
Il Tribunale - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
' ' domiciliato presso lo C.F. C.F. 1 Parte_1
studio dell'avv. Marcello Tripicchio, sito in Altomonte (CS) alla Via Andrea Costa n. 21, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
Contro
, 'cod. fisc./P. I.V.A. n. P.IVA 1 con sede in Controparte 1
Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Ugo Cavalcanti n. 9/13, presso lo studio legale dell'avv. Andrea Borsani, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CF P.IVA 2 con sede Controparte_2
centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello
Carnovale, Carmela Filice e Manuela Varani, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso
Calabria presso gli uffici dell' CP_2, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 24.9.2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229003053107000, notificatagli da parte di Controparte_3
[...] in data 6.9.2022, dinanzi a questa Sezione del Tribunale limitatamente ai crediti previdenziali di cui ai seguenti avvisi di addebito CP 4: avviso n. 33420112000459890000, euro
3.569,09, anni 2006-2007-2008-2010, notificato il 14/10/2011;
avviso n. 33420120002004309000, euro 3.470,29, anni 2009-2011-2012, notificato il 13/08/2012; avviso n. 33420130002716647000, euro 4.129,19, anni 2010- 2012-2013, notificato il 19/12/2013;
avviso n. 33420160004896331000, euro 4.087,77, anni 2015-2016, notificato il 25/11/2016; avviso n. 33420170004324865000, euro 4.131,05, anni 2016-2017, notificato il 19/01/2018; avviso n.
33420180004569779000, euro 4.089,87, anni 2017-2018, notificato il 17/12/2018.
Il ricorrente eccepiva con il proprio atto di impugnazione l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notificazione degli atti presupposti (ex art. 50 DPR 602/1973), la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' CP_4 ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995 nonché
l'intervenuta compensazione del debito a mezzo trattenuta di crediti CP_5
Si costituivano in giudizio sia l' CP_4 che l' CP_6 contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente e chiedendone l'integrale rigetto.
Con provvedimento del 21.10.2012 il G.I. concedeva la chiesta sospensione;
istruito il giudizio e acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa nella modalità della trattazione cartolare.
***
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte 1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' CP_6 cui
è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. Nel merito della vicenda sottoposta al vaglio di questo Tribunale merita parziale accoglimento la eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Ebbene, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata, l'intervenuta decadenza ex art. 25
D.Lgs 46/99 dell'iscrizione a ruolo del credito nonché l'eventuale difetto di motivazione dell'atto opposto;
tutte le eccezioni appena elencate devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs.
n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017,
Rv. 645323 01). Ed infatti: "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata" (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di ("asserita” o “eventuale") notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tempestiva rispetto a tutti i succitati termini e, dunque, dovrà procedersi alla verifica di tutte le eccezioni proposte;
pur tuttavia, in riferimento alla sollevata eccezione di mancata notifica degli atti prodromici alla intimazione oggi opposta, è stata fornita agli atti di causa prova della regolare notifica di tutti gli avvisi sottesi (si veda documentazione allegata al fascicolo di parte resistente CP_4).
In particolare, risulta che l'avviso n. 33420112000459890000, relativa alla richiesta di pagamento degli omessi versamenti della contribuzione IVS per gli anni 2006-2007-2008-2010, è stato Con regolarmente notificato con del 14/10/2011; l'avviso n. 33420120002004309000, risulta notificato il 13/08/2012 e l'avviso n. 33420130002716647000 il 19/12/2013.
Rispetto a tali avvisi nessun ulteriore atto interruttivo della prescrizione è stato prodotto agli atti dalle parti resistenti (né, a tal fine, possono essere vagliati il preavviso di iscrizione ipotecaria n.
03476201400000416000 notificato il 3.11.2014 e l'atto di pignoramento presso terzi n.
03484202200001677001, allegati entrambi al fascicolo di parte CP_6 in quanto il primo riferito a cartelle ed avvisi diversi da quelli oggetto del presente giudizio ed il secondo privo di qualsivoglia riferimento della sua notifica alla parte ricorrente). Parimenti i successivi atti di intimazione prodotti risultano essere stati tutti notificati oltre il termine quinquennale di prescrizione dei crediti ingiunti
(vedasi documentazione prodotta nel fascicolo di parte CP_4 e CP 6 ove risultano presenti intimazioni di pagamento notificate il 18.2.2022 ed il 31.8.2022, di pochi mesi precedenti alla intimazione qui opposta e comunque successive allo spirare del termine quinquennale dalla notifica dei singoli avvisi sottesi).
In materia, è ormai incontrovertibile l'orientamento giurisprudenziale che ritiene non applicabile l'art. 2953 c.c. in caso di cartella di pagamento (o avviso di addebito) non opposta/o nei termini, per cui trova applicazione sempre il termine quinquennale di prescrizione. Più precisamente, “È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare unatto di riscossione mediante ruolo o, comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2935 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo." (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 23397/2016). Pertanto, va certamente dichiarata la prescrizione dei crediti ingiunti con gli avvisi di pagamento n.
33420112000459890000, n. 33420120002004309000 e n. 33420130002716647000.
Differentemente, 1'0,CP da prova, nel corso del giudizio, della notifica degli avvisi di addebito n. 33420160004896331000, notificato il 25/11/2016; n. 33420170004324865000, notificato il
19/01/2018 e n. 33420180004569779000, notificato il 7.12.2018 (si veda documentazione prodotta agli atti di parte resistente CP 4). Gli stessi risultano certamente tempestivi rispetto ai crediti previdenziali con essi rispettivamente ingiunti e riferiti al mancato versamento della contribuzione
IVS relativa alle annualità 2015, 2016 e 2017. In effetti è documentalmente provato che per tutti tali richiamati atti è intervenuta notifica di una prima intimazione di pagamento n.
03420229003053107000 in data 31.8.2022 (di cui all'allegato n. 2 del fascicolo di parte resistente
CP_6, cui è seguita, nel rispetto del termine prescrizionale la intimazione qui opposta.
Pertanto, le somme con essi intimate sono dovute e il ricorso in parte qua deve essere rigettato.
4. In merito alle spese di lite, stante l'accoglimento solo parziale delle richieste del ricorrente, trova giustificazione una compensazione tra le parti delle relative spese.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nelle cartelle di pagamento n. n. 33420112000459890000, n. 33420120002004309000 e n. 33420130002716647000;
- rigetta per il resto la domanda e dichiara dovuti i crediti di cui agli avvisi n.
33420160004896331000, n. 33420170004324865000 e n. 33420180004569779000;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 1.4.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.