Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 458/2019, posta in decisione in data 7.10.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. Parte_1
, e C.F. ), nato P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
a ALCAMO (TP) in data 24/03/1975, con il patrocinio dell'Avv. SERAFINO FABIO
e dell'Avv. ANCONA LAURA ) VIA ROSSOTTI N. 17 C.F._2
91011 ALCAMO;
e con elezione di domicilio in via VIA MASSIMO D'AZEGLIO
36 ALCAMO presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
1
dell'Avv. IRACANE CATERINA e con elezione di domicilio in via VIA GALATI, 4
91011 ALCAMO presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l Parte_3
(d'ora in poi . Citava dinanzi al
[...] Parte_1
Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di Impresa, la Parte_4
(d'ora in poi esponendo: che la
[...] CP_1 Parte_4 operava in Alcamo nel settore delle pompe funebri da molti anni,
[...] risultando gestita e partecipata, nel tempo, da diversi componenti della famiglia che nell'anno 2003 era entrata a far parte della compagine della Pt_4 Parte_4 società divenendo, poi, amministratrice nel 2011; che con atto pubblico del
22.12.2011 la aveva concesso l'azienda in affitto Parte_4 all , già costituita nel Parte_3
28.7.2010 in Alcamo con socio accomandatario che l'affitto Parte_3 dell'azienda consentiva all di esercitare la propria Parte_3 attività nella sede storica della sita in Alcamo in via Mazzini n. 6, di CP_1 utilizzarne il marchio ed il recapito di telefonia mobile;
che contestualmente all'affitto di azienda, come persona fisica, aveva fatto registrare il marchio Parte_4
“ con domanda del 4.9.14. Inoltre, l'attrice rilevava: che a seguito del recesso Pt_4 esercitato dall'affittuaria in data 22/7/2015, la intimava l CP_1 [...]
con missiva del 25/1/2016, di astenersi dal continuare ad Parte_3 impiegare il marchio “ per contraddistinguere e pubblicizzare i propri servizi;
Pt_4 che tuttavia la società attrice sosteneva di aver fatto uso del marchio de quo con il consenso della ditta convenuta, già prima della registrazione del segno distintivo e in data precedente alla stipula del contratto di affitto del 2011, ossia già dal momento
2 della sua costituzione avvenuta nel 2010; che la registrazione del marchio “ Pt_4 effettuata da controparte era avvenuta in malafede ai sensi degli artt. 19, co.2 e 25 co.
1 lett. b) C.P.I. ed in ogni caso da ritenersi nulla ex art. 17 R.D. n. 929/42 per difetto del requisito della novità, poiché tale segno distintivo era già stato impiegato di fatto dall in data precedente alla registrazione del marchio;
Parte_3 che l'impiego del marchio da parte della ingenerava confusione tra i CP_1 servizi svolti dalle due società in causa violando l'art. 2598 c.c.
La società attrice chiedeva, pertanto, al Tribunale adito, una volta accertata la nullità della registrazione del marchio “ per malafede e assenza del requisito Pt_4 della novità, la condanna della convenuta ad astenersi dall'impiego del marchio registrato, oltre che al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti dalla società istante. Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta alla inibitoria dall'utilizzo del marchio “ poiché il suo utilizzo da parte della stessa integrava ipotesi di Pt_4 concorrenza sleale prevista dall'art. 2598 n. 1 c.c.
Ritualmente costituitasi, la evidenziava che era Parte_4 stata la società convenuta e non l' ad aver fatto uso per Parte_3 prima, già a partire dalla sua costituzione nel 1990, del marchio “ e che, Pt_4 pertanto, l'utilizzo da parte dell' nel periodo successivo Parte_3 alla cessione dell'affitto di azienda, era illecito. Pertanto, chiesto il rigetto delle avverse domande, in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell Parte_3
ai sensi dell'artt. 2598 e 2599 c.c. ad astenersi, anche per il futuro,
[...] dall'utilizzo del segno distintivo per contraddistinguere e pubblicizzare i propri servizi e prodotti, nonché la condanna dell'attrice alla restituzione della utenza telefonica non restituita in virtù della cessazione del contratto di affitto di azienda e la sua condanna al risarcimento dei danni ex art. 2600 c.c. da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Con ordinanza del 31.1.2018 il Tribunale rigettava il ricorso cautelare presentato in corso di causa dalla al fine di inibire all CP_1 Parte_3
l'utilizzo del marchio, mentre veniva dichiarato inammissibile dal Collegio il successivo reclamo proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento di rigetto.
3 La causa veniva, pertanto, istruita documentalmente e con sentenza n. 457/2019 del 29.1.2019, il Tribunale rigettava le domande di parte attrice, accogliendo, di contro, quelle riconvenzionali proposte dalla società convenuta.
In motivazione, il primo Giudice, preliminarmente dichiarava inammissibile la domanda di invalidità del marchio per malafede nella sua registrazione e difetto di novità, stante il difetto di legittimazione passiva della società convenuta: rilevava il
Tribunale che la registrazione del marchio era stata effettuata in favore di Parte_4 in proprio e non, dunque, a favore della società convenuta con la conseguenza che la sola legittimata passiva rispetto a tali pretese azionate in giudizio era persona Pt_4 fisica. Ciò posto, nel merito, osservava che il marchio era stato impiegato Pt_4 dalla già a partire dalla sua costituzione avvenuta nel 1990 e che tale CP_1 attività era stata svolta sempre sotto l'insegna “ , ciò sino al contratto di affitto Pt_4 di azienda del 22/12/2011 in favore dell Pertanto, il Parte_3 primo Giudice concludeva sulla legittimità della convenuta ad impiegare il segno distintivo e pertanto condannava l ad astenersi, anche Parte_3 in futuro, dall'utilizzo del marchio “ per contraddistinguere e pubblicizzare i Pt_4 servizi e prodotti della propria impresa, nonché a rimuovere lo stesso segno distintivo da insigne, affissioni pubblicitarie, carro funebre e divise dei dipendenti. Condannava inoltre la società attrice alla restituzione dell'utenza telefonica intestata alla CP_1
non avendo più la stessa diritto ad utilizzarla in virtù della cessazione del
[...] contratto di affitto.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello l Parte_3
al quale resisteva la
[...] Parte_4
In data 8/10/2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, deve dichiararsi inammissibile la proposizione dell'appello da parte del sig. in proprio, in quanto lo stesso non è parte processuale Parte_3 del giudizio di primo grado.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la legittimazione all'impugnazione, fatta eccezione per l'opposizione di terzo, spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace,
4 originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo (cfr. Cass. n. 33135 del 18.12.2024).
Ciò premesso, con il primo motivo l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società convenuta rispetto alla domanda di accertamento della nullità del marchio registrato per malafede nella sua registrazione ai Pt_4 sensi del combinato disposo degli artt. 19 comma 2 e 25 coma 1 lett. b) C.P.I. e di invalidità della stessa registrazione per difetto di novità del segno distintivo.
Il motivo è infondato.
Sul punto, come correttamente statuito dal Giudice di primo grado, occorre evidenziare che la registrazione del marchio è stata fatta da in proprio e Parte_4 non anche spendendo la qualità di rappresentante legale della CP_1
Dal momento che risulta essere l'unica titolare del marchio, l'azione Parte_4 volta ad accertare la nullità per mala fede nella registrazione dello stesso non può essere fatta valere nei confronti di un soggetto diverso, qual è la società verso cui la domanda di nullità è stata spiegata.
Nessun pregio ha il rilievo avanzato dall'appellante secondo il quale poiché si era a suo tempo costituita nel giudizio di primo grado anche in proprio, Parte_4 unitamente e contestualmente alla società e con lo stesso suo difensore, ben poteva il
Tribunale affrontare e decidere la domanda nei riguardi di costei, legittimata passiva secondo la stessa decisione del primo Giudice.
Di contro, si osserva che mai citata dalla Parte_4 Parte_3
nel costituirsi con la società, ha in realtà spiegato un intervento volontario
[...] autonomo nel giudizio;
l'attore avrebbe quindi dovuto estendere le sue domande nei confronti della interveniente. Avendo omesso di compiere tale estensione verso Pt_4
, non avendo mai concluso per tale domanda contro in proprio in primo
[...] Parte_4 grado, tale motivo equivale a una proposizione per la prima volta della domanda contro la stessa (che per inciso, non si è costituita in proprio in appello Parte_4
5 seppure citata), del tutto inammissibile (cfr. Cass. 14.3.2024 n. 6930). La società
di contro, non essendo titolare della posizione giuridica soggettiva CP_1 oggetto dell'azione incoata dalla ossia del marchio di cui si discorre, era Parte_3 priva della legittimazione passiva necessaria per resistere alla domanda che è stata correttamente rigettata.
Ad abundantiam, la domanda è infondata nel merito;
come si dirà in prosieguo, la priorità dell'uso che la Corte riconosce a (rectius alla sua società), Parte_4 esclude in radice sia la malafede nella registrazione, sia il difetto di novità.
Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte il cui il giudice di primo grado ha ritenuto tempestiva la domanda riconvenzionale della convenuta, violando così gli artt. 166 e 167 c.p.c.
Anche tale doglianza non ha fondamento.
L'art. 166 c.p.c. statuisce che il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dall'attore nell'atto di citazione o dal
Giudice a norma dell'art. 168 bis, quinto comma c.p.c. Ai sensi del successivo articolo 167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione il convenuto deve proporre le eventuali domande riconvenzionali.
Ebbene, nel caso di specie, il Giudice ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma c.p.c., differiva la data di prima comparizione alla successiva data del 5.12.2017.
Pertanto, la costituzione della convenuta avvenuta in data 15.11.2017 (data riscontrata sul sistema del PCT) è tempestiva.
Con il terzo motivo, l'appellante espone due doglianze alla sentenza impugnata.
In primo luogo, lamenta che il Tribunale è incorso in errore nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta volta all'inibitoria dell'utilizzo del marchio con ciò violando l'art. 2598 c.c. Pt_4
A riguardo, l'appellante insiste sull'erroneità della sentenza laddove il Tribunale non ha correttamente applicato la tutela del c.d. preuso ex art. 2571 c.c. e dunque non ha riconosciuto che è stata la ditta ad Parte_3 utilizzare per prima il detto marchio rispetto all'utilizzo dello stesso fattone dall . Parte_5
6 Il motivo, sul punto, è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Vale premettere che ai sensi dell'art. 2571 c.c. “Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”.
Orbene, nel caso specie la società appellante si è limitata a fornire la prova dell'utilizzo del marchio dal 2011 in poi, periodo in cui però, l'uso del suddetto marchio era legittimato in virtù del contratto di affitto di azienda stipulato con la
Il suddetto contratto, poi, è scaduto nel 2015, anno in cui il marchio era CP_1 già stato registrato da . Parte_4
Nulla viene né dedotto né provato in ordine all'uso del marchio nel periodo antecedente, ossia dalla data di costituzione della società (2010) fino alla data della stipula del contratto di affitto d'azienda (2011).
Inoltre, è adeguatamente provato, documentalmente, che la opera CP_1 nel mercato dal 1990 con la denominazione che ha utilizzato per Pt_4 commercializzare e pubblicizzare i suoi prodotti. Di fatto, la succede alla CP_1 azienda individuale di attraverso , la figlia e la di lei CP_2 CP_3 figlia , madre di che nel tempo si sono succedute nella Parte_6 Parte_4 compagine societaria della che perviene alla fine all'attuale assetto, con il CP_1 capitale diviso tra e e quest'ultima amministratore unico. Parte_6 Parte_4
Per brevità si rinvia alla documentazione prodotta da parte appellata in primo grado, in particolare: 1) certificazione della Camera di Commercio di Trapani del
25.3.1946 relativa alla ditta individuale , con annessa attestazione CP_2 della cessione della stessa ditta a nel 1978; 2) atto di costituzione CP_3 della (padre di ) e Controparte_4 Parte_4 Parte_6 Parte_4 del 18.12.21990; 3) atto di cessione di quote sociali da a Controparte_5 Pt_4
e contestuale cessione da a del 7.1.2003 e, in
[...] Parte_4 CP_6 conseguenza delle cessioni, il capitale sociale della compagine appartiene ai 4 membri della famiglia al 25% cadauno;
4) donazione di quote sociali Persona_1 da e alle figlie e e costituzione della CP_4 Parte_6 Parte_4 CP_6
e e C. del 22.12.2011; 5) atto di cessione Controparte_7 Parte_4 delle quote della da (sorella di ) alla madre CP_1 CP_6 Parte_4
7 e costituzione della al 50% del Parte_6 Controparte_8
14/22.6.2016; 6) certificati anagrafici di , , CP_2 CP_3 Parte_6
e .
[...] Parte_4
Da tali atti emerge con chiarezza la continuità familiare che corrobora la continuità aziendale tra , primo utilizzatore della denominazione e la CP_2
s.n.c. odierna appellata.
Del pari, risulta dagli atti che il sig. ra dipendente della società prima di Pt_3 costituire la propria nel 2010. Pertanto, l'utilizzo del marchio “ da parte Pt_4 dell indipendentemente dalla sua legittimità o Parte_3 Controparte_9 meno, è stato in un ogni caso un utilizzo temporalmente successivo e molto più ristretto rispetto a quello della che è la stessa società Parte_4 Parte_4 operante dal 1990. Infatti, la ragione sociale di una s.n.c. deve contenere almeno un nome dei soci che può variare nel tempo ma ciò non significa che vi sia un cambiamento nell'identità della società che, al contrario, ha mantenuto la medesima identità fiscale, come si evince dalle visure camerali depositate in atti.
In conclusione, nel caso di uso di uno stesso marchio da parte di più soggetti il diritto sul segno spetta a colui per il quale si è verificata l'anteriorità del preuso e pertanto alla Parte_4
Deve parimenti ritenersi infondata anche la censura con cui l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe violato il dettato di cui all'art. 2557 co. 4 c.c. nella parte in cui ha accolto la domanda inibitoria nell'uso del marchio avanzata dalla
CP_1
L'appellante, a tal proposito, evidenzia che in virtù del divieto quinquennale di cui all'art. 2557 c.c. il divieto di concorrenza sleale grava non solo sull'affittuario ma anche sul proprietario, il quale alla scadenza del contratto di locazione di azienda si deve restituire il bene concesso in godimento. Cosicché, il divieto quinquennale di uso del marchio graverebbe, alla scadenza della locazione, anche sul proprietario.
Pertanto, insiste l'appellante, poiché il contratto di affitto d'azienda è scaduto in data
22/7/2015, sarebbe gravato sulla società convenuta il divieto di realizzare attività concorrenziale con quella dell'attore fino alla data 22.7.2020.
Tuttavia, tale ricostruzione è fuorviante.
8 Occorre richiamare la normativa in esame per interpretarne correttamente il contenuto.
L'art. 2557 c.c. al primo comma statuisce che “Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta”.
L'articolo, al quarto comma, statuisce altresì che “Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto”.
La ratio di tale ultima previsione è quello di garantire all'affittuario dell'azienda il pacifico godimento della stessa, evitando che il concedente, attraverso lo svolgimento di analoga attività nella medesima area, possa svuotare di contenuto il contratto di affitto stipulato.
Sebbene la norma miri a tutelare l'affittuario dell'azienda, la Suprema Corte negli anni ha interpretato in modo estensivo il divieto di concorrenza previsto dalla stessa, affermando che "Le disposizioni dell'art, 2557 c.c., concernenti il divieto di concorrenza in caso di trasferimento di azienda, trovano applicazione non soltanto con riguardo alle ipotesi di alienazione di questa, intesa in senso tecnico, ma anche a tutte quelle altre ove si avveri la sostituzione di un imprenditore all'altro nell'esercizio dell'impresa, come conseguenza diretta della volontà delle parti o di un fatto da esse espressamente previsto e, pertanto, anche in favore del proprietario di un'azienda nel caso che l'abbia data in affitto allorché l'azienda gli sia stata ritrasferita dall'affittuario per scadenza del termine finale o per altra causa negozialmente prevista'' (Cass. Sentenza n. 13762 del 20.12.1991).
Ha altresì ribadito che il divieto di concorrenza sussiste, "oltre che a carico del locatore dell'azienda, anche a carico dell'affittuario dopo la scadenza del contratto di affitto" (Cass. Sentenza n. 10105 del 23.09.1995).
In altre parole, nell'ipotesi di usufrutto o affitto di azienda, l'affittuario sarà tutelato dal quarto comma dell'art. 2557 c.c. in base al quale il proprietario o locatore dovrà astenersi, per la durata dell'affitto, nello svolgere analoga attività nella medesima area. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha inteso tutelare anche il
9 proprietario/locatore ritendo che debba estendersi nei suoi confronti la tutela prevista dal primo comma, a partire dalla scadenza del contratto di affitto;
dunque, la tutela del divieto di concorrenza per cinque anni successivi alla cessione d'azienda, prevista al primo comma dell'art. 2557 c.c., deve applicarsi anche al il proprietario/locatore al termine del contratto di affitto.
Ora, nella fattispecie in esame, siffatta norma non può essere invocata a tutela di nessuna delle due parti in causa, poiché, la disciplina normativa impone l'obbligo di astenersi “dall'iniziare una nuova impresa”. Nel caso di specie, entrambe le società erano già in essere ed esercitavano la propria attività di impresa già in epoca antecedente al contratto di affitto talché deve escludersi l'operatività del disposto di cui all'art. 2557 c.c. che pone il divieto di iniziare una nuova impresa.
Pr di più, il divieto (che a norma dell'art. 2557 c.c. quarto comma è posto a carico del locatore all'inizio del rapporto), nell'interpretazione estensiva che ne ha fatto la Cassazione, vale a favore del proprietario o locatore dell'azienda dopo la restituzione della stessa da parte dell'affittuario e non a carico di costui dopo la restituzione susseguente la fine dell'affitto.
Con il quarto motivo l'appallante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato l'attore anche al pagamento delle spese del procedimento cautelare in corso di causa rispetto al quale è risultato vittorioso.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Sul punto, si richiama l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in base al quale le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite. D'altronde, il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole. (Cass. n. 9785/2022).
Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, nel regime successivo alla novella introdotta con la l. n. 80 del 2005, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare
10 proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite;
qualora tale liquidazione sia comunque stata effettuata, deve essere riconsiderata insieme la decisione del merito della causa e, ove non lo sia, e sia dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il giudice di appello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio. (Cass. n. 12898/2021).
Con il quinto e ultimo motivo l'appellante si duole che il giudice di primo grado non ha ammesso i mezzi istruttori articolati nella relativa memoria ex art. 183 n. 2
c.p.c.
Il motivo va dichiarato inammissibile, poiché la richiesta non è stata reiterata ritualmente nel giudizio di primo grado in sede di udienza di precisazione delle conclusioni (dalla lettura del relativo verbale emerge che la società attrice si era limitata ad un generico rinvio ai propri atti difensivi), né consta de facto una volontà di riproporre l'istanza probatoria in limine litis (cfr. Cass. 27.2.2019 n. 5741). La
Suprema Corte, peraltro, precisa che l'onere di reiterare le richieste istruttorie al momento delle precisazioni di conclusioni non può reputarsi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente, con la funzione propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste - istruttorie e di merito- definitivamente proposte (ex multis Cass. 16290/2016).
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 4.560,90 per compensi, oltre oneri forfettari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
11 La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i procuratori delle parti,
1) rigetta l'appello proposto dall Parte_3 avverso la sentenza n. 458/2019 pronunziata dal Tribunale di Palermo-
[...]
Sezione Impresa in data 29.1.2019;
2) condanna l al Parte_3 pagamento, in favore dell , delle Pt_3 Parte_7 spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 4.560,90, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 6.2.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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