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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 2024/855
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati : dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere
Nel procedimento iscritto al n. R.G. VOL. 855/2024 promosso da:
– C.F. RT CodiceFiscale_1
– C.F. – Parte_2 C.F._2
– P.IVA – Parte_3 P.IVA_1
– P.IVA – Parte_4 P.IVA_2
– P.IVA – Controparte_1 P.IVA_3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. SIMONE VELLANI, elettivamente domiciliati in
Mirandola (MO), Piazza della Costituente n.65, presso e nello studio del difensore avv. SIMONE VELLANI.
OPPONENTI
contro
), in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_4
tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato.
OPPOSTO
Pagina 1 trattenuto in decisione all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità telematica in data 7/2/2025;
letti gli atti ed esaminata la nota difensiva depositata dagli opponenti,
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso, ex art. 5 ter L. n. 89/2001, depositato in data 25/09/2024, Pt_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
e , hanno proposto opposizione avverso Parte_4 Controparte_1
il decreto con il quale, in data 23-26 luglio 2024, l'intestata Corte d'Appello, in composizione monocratica, aveva rigettato la loro richiesta volta ad ottenere, nei confronti del ingiunzione di pagamento dell'equo Controparte_2
indennizzo per non ragionevole durata del processo meglio indicato in atti.
In particolare, gli opponenti hanno censurato l'impugnato decreto nella parte in cui, nonostante l'esaustività della documentazione allegata all'originario ricorso, la loro istanza era stata rigettata per omesso deposito della documentazione integrativa richiesta dal primo Giudice.
Gli opponenti hanno, pertanto, concluso, chiedendo che l'adìta Corte d'Appello, “in accoglimento del ricorso introduttivo, voglia ingiungere al , Controparte_2
in persona del pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello CP_3
Stato, il pagamento della somma indicata nel ricorso, oltre interessi dalla domanda, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
oltre ai compensi, con l'aumento di cui all'art.4, comma 1 bis, per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali (30%) e dell'ulteriore 120 % per la presenza di n.5 ricorrenti, ed alle spese (€ 27 + € 27 + €
35,92 = € 89,92) della presente procedura, con richiesta di distrazione a favore dell'avvocato Simone Vellani, che si dichiara antistatario”.
Pagina 2 Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia del convenuto, all'esito CP_2 dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, il 7/2/2025, la Corte, in composizione collegiale, previa acquisizione della nota difensiva depositata dagli opponenti, ha trattenuto la causa in decisione.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'opposizione in esame sia meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalla documentazione allegata all'atto introduttivo del presente giudizio
(v. all. nn. 11 e 12), nonché da quella prodotta nel procedimento di primo grado, si evince che gli odierni opponenti erano stati ammessi al passivo del fallimento della società Fonderie Sabiem spa, dichiarato dal Tribunale di Bologna con sentenza pronunciata in data 29.01.2008, in accoglimento di istanza di insinuazione tempestiva, depositata, quindi, entro e non oltre il termine ultimo del 20/5/2008 a tal fine stabilito con la suddetta sentenza.
Dalla medesima documentazione risulta altresì che, alla data del deposito dell'originario ricorso per la liquidazione dell'indennizzo de quo (7/5/2024), la suddetta procedura concorsuale era ancora pendente.
Ne consegue che le date sopra indicate (20/5/2008 e 7/5/20024), costituiscono, rispettivamente, il dies a quo e il dies ad quem in relazione ai quali poter determinare l'ammontare dell'equo indennizzo spettante agli opponenti a titolo di ristoro del pregiudizio subìto in conseguenza dell'ingiustificato ritardo nella definizione del procedimento presupposto, fatta eccezione per gli opponenti e RT
, aventi diritto al suddetto indennizzo solo iure successionis e, Parte_2
quindi, alla data del decesso del loro de cuius avvenuto il Persona_1
2/12/2019.
Nel caso di specie, quindi, il termine ragionevole di durata del processo (sei anni) di cui all'art. 2 c. II bis L. n. 89/2001, non è stato rispettato, e, avuto riguardo ai termini, inziale e finale, in precedenza individuati, l'entità del ritardo, al netto della
Pagina 3 ragionevole durata come sopra prevista ope legis, va calcolata in anni 9, mesi 11 e giorni 17, quanto agli opponenti , Parte_3 [...]
e , e in anni 5, mesi 6 e giorni 12, Parte_4 Controparte_1
quanto agli opponenti e . RT Parte_2
Considerati, pertanto, la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, la natura degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza della causa, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento c.d. presupposto, nonché l'insussistenza delle condizioni di cui ai commi I bis e I ter del citato art. 2 bis, in base ai parametri di liquidazione previsti dall'art. 2 bis L. n. 89/2001 (€ 400,00 / € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a mesi sei;
in ogni caso, non superiore all'importo del credito ammesso al passivo), agli opponenti Parte_3
va liquidato, per il titolo sopra indicato, la somma
[...] Controparte_1 di € 4.000,00 (€ 400,00 x 10), all'opponente la somma di Parte_4
€ 2.525,16 pari all'ammontare del credito ammesso al passivo fallimentare, e, infine, agli opponenti iure successionis e , la RT Parte_2 somma di € 2.400,00 (€ 400,00 x 6), oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, devono essere liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, a carico del soccombente
. CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma del decreto reso in data 23-26 luglio 2024,
INGIUNGE
al , in persona del Ministro pro-tempore, di pagare, senza Controparte_2 dilazione, a titolo di equo indennizzo, in favore delle ricorrenti
[...]
, la somma di € 4.000,00 (€ 400,00 x Parte_5
10), in favore della ricorrente la somma di € 2.525,16 pari Parte_4 all'ammontare del credito ammesso al passivo fallimentare, e in favore delle ricorrenti iure successionis e , la somma RT Parte_2
Pagina 4 di € 2.400,00 (€ 400,00 x 6), oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione.
CONDANNA
Il convenuto al rimborso, in favore degli opponenti, delle spese di entrambi CP_2
i gradi di giudizio liquidate, quanto al procedimento di primo grado, in € 27,00 per esborsi e € 510,00 per compenso di avvocato, e, quanto al presente procedimento, in
€ 62,92 per spese e € 510,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, e già così maggiorato ex DM n. 55/14 in ragione della pluralità degli assistiti, e, invece, non maggiorato ex DM n. 37/2018 in quanto il deposito del ricorso è stato effettuato con modalità telematiche non funzionali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte
d'Appello il 21/2/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
Pagina 5
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati : dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere
Nel procedimento iscritto al n. R.G. VOL. 855/2024 promosso da:
– C.F. RT CodiceFiscale_1
– C.F. – Parte_2 C.F._2
– P.IVA – Parte_3 P.IVA_1
– P.IVA – Parte_4 P.IVA_2
– P.IVA – Controparte_1 P.IVA_3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. SIMONE VELLANI, elettivamente domiciliati in
Mirandola (MO), Piazza della Costituente n.65, presso e nello studio del difensore avv. SIMONE VELLANI.
OPPONENTI
contro
), in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_4
tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato.
OPPOSTO
Pagina 1 trattenuto in decisione all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità telematica in data 7/2/2025;
letti gli atti ed esaminata la nota difensiva depositata dagli opponenti,
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso, ex art. 5 ter L. n. 89/2001, depositato in data 25/09/2024, Pt_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
e , hanno proposto opposizione avverso Parte_4 Controparte_1
il decreto con il quale, in data 23-26 luglio 2024, l'intestata Corte d'Appello, in composizione monocratica, aveva rigettato la loro richiesta volta ad ottenere, nei confronti del ingiunzione di pagamento dell'equo Controparte_2
indennizzo per non ragionevole durata del processo meglio indicato in atti.
In particolare, gli opponenti hanno censurato l'impugnato decreto nella parte in cui, nonostante l'esaustività della documentazione allegata all'originario ricorso, la loro istanza era stata rigettata per omesso deposito della documentazione integrativa richiesta dal primo Giudice.
Gli opponenti hanno, pertanto, concluso, chiedendo che l'adìta Corte d'Appello, “in accoglimento del ricorso introduttivo, voglia ingiungere al , Controparte_2
in persona del pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello CP_3
Stato, il pagamento della somma indicata nel ricorso, oltre interessi dalla domanda, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
oltre ai compensi, con l'aumento di cui all'art.4, comma 1 bis, per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali (30%) e dell'ulteriore 120 % per la presenza di n.5 ricorrenti, ed alle spese (€ 27 + € 27 + €
35,92 = € 89,92) della presente procedura, con richiesta di distrazione a favore dell'avvocato Simone Vellani, che si dichiara antistatario”.
Pagina 2 Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia del convenuto, all'esito CP_2 dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, il 7/2/2025, la Corte, in composizione collegiale, previa acquisizione della nota difensiva depositata dagli opponenti, ha trattenuto la causa in decisione.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'opposizione in esame sia meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalla documentazione allegata all'atto introduttivo del presente giudizio
(v. all. nn. 11 e 12), nonché da quella prodotta nel procedimento di primo grado, si evince che gli odierni opponenti erano stati ammessi al passivo del fallimento della società Fonderie Sabiem spa, dichiarato dal Tribunale di Bologna con sentenza pronunciata in data 29.01.2008, in accoglimento di istanza di insinuazione tempestiva, depositata, quindi, entro e non oltre il termine ultimo del 20/5/2008 a tal fine stabilito con la suddetta sentenza.
Dalla medesima documentazione risulta altresì che, alla data del deposito dell'originario ricorso per la liquidazione dell'indennizzo de quo (7/5/2024), la suddetta procedura concorsuale era ancora pendente.
Ne consegue che le date sopra indicate (20/5/2008 e 7/5/20024), costituiscono, rispettivamente, il dies a quo e il dies ad quem in relazione ai quali poter determinare l'ammontare dell'equo indennizzo spettante agli opponenti a titolo di ristoro del pregiudizio subìto in conseguenza dell'ingiustificato ritardo nella definizione del procedimento presupposto, fatta eccezione per gli opponenti e RT
, aventi diritto al suddetto indennizzo solo iure successionis e, Parte_2
quindi, alla data del decesso del loro de cuius avvenuto il Persona_1
2/12/2019.
Nel caso di specie, quindi, il termine ragionevole di durata del processo (sei anni) di cui all'art. 2 c. II bis L. n. 89/2001, non è stato rispettato, e, avuto riguardo ai termini, inziale e finale, in precedenza individuati, l'entità del ritardo, al netto della
Pagina 3 ragionevole durata come sopra prevista ope legis, va calcolata in anni 9, mesi 11 e giorni 17, quanto agli opponenti , Parte_3 [...]
e , e in anni 5, mesi 6 e giorni 12, Parte_4 Controparte_1
quanto agli opponenti e . RT Parte_2
Considerati, pertanto, la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, la natura degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza della causa, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento c.d. presupposto, nonché l'insussistenza delle condizioni di cui ai commi I bis e I ter del citato art. 2 bis, in base ai parametri di liquidazione previsti dall'art. 2 bis L. n. 89/2001 (€ 400,00 / € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a mesi sei;
in ogni caso, non superiore all'importo del credito ammesso al passivo), agli opponenti Parte_3
va liquidato, per il titolo sopra indicato, la somma
[...] Controparte_1 di € 4.000,00 (€ 400,00 x 10), all'opponente la somma di Parte_4
€ 2.525,16 pari all'ammontare del credito ammesso al passivo fallimentare, e, infine, agli opponenti iure successionis e , la RT Parte_2 somma di € 2.400,00 (€ 400,00 x 6), oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, devono essere liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, a carico del soccombente
. CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma del decreto reso in data 23-26 luglio 2024,
INGIUNGE
al , in persona del Ministro pro-tempore, di pagare, senza Controparte_2 dilazione, a titolo di equo indennizzo, in favore delle ricorrenti
[...]
, la somma di € 4.000,00 (€ 400,00 x Parte_5
10), in favore della ricorrente la somma di € 2.525,16 pari Parte_4 all'ammontare del credito ammesso al passivo fallimentare, e in favore delle ricorrenti iure successionis e , la somma RT Parte_2
Pagina 4 di € 2.400,00 (€ 400,00 x 6), oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione.
CONDANNA
Il convenuto al rimborso, in favore degli opponenti, delle spese di entrambi CP_2
i gradi di giudizio liquidate, quanto al procedimento di primo grado, in € 27,00 per esborsi e € 510,00 per compenso di avvocato, e, quanto al presente procedimento, in
€ 62,92 per spese e € 510,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, e già così maggiorato ex DM n. 55/14 in ragione della pluralità degli assistiti, e, invece, non maggiorato ex DM n. 37/2018 in quanto il deposito del ricorso è stato effettuato con modalità telematiche non funzionali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte
d'Appello il 21/2/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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