Cass. civ., sez. III, sentenza 18/12/2024, n. 33135
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Sentenza 18 dicembre 2024

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Il provvedimento in esame è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2024. Le parti ricorrenti, rappresentate da due avvocati, hanno impugnato una sentenza del Tribunale di Genova che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla società Immobiliare Chiaretta S.r.l., già cancellata dal registro delle imprese. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la legittimazione a ricorrere e la tempestività dell'impugnazione. Il giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso di uno dei ricorrenti per difetto di legittimazione, poiché non era parte del giudizio di merito. Per l'altro ricorso, la Corte ha evidenziato la tardività della proposizione, in quanto notificato oltre il termine previsto dalla legge, escludendo che la ricorrente potesse considerarsi estranea al giudizio. La Corte ha quindi confermato la decisione del Tribunale, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, sottolineando l'importanza della corretta instaurazione del contraddittorio e della tempestività nell'impugnazione.

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La legittimazione al ricorso per cassazione - e all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo - spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo.

Il soggetto qualificato quale parte del giudizio nella sentenza impugnata ha l'onere, una volta ricevutane la notificazione, di impugnarla tempestivamente nel cd. termine breve, ai sensi dell'art. 326 c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto da colui che era stato condannato personalmente al pagamento delle spese processuali - per aver proposto opposizione agli atti esecutivi in qualità di legale rappresentante della società esecutata e già cancellata dal registro delle imprese in data anteriore all'instaurazione del giudizio - e poi si era costituito in proprio senza ministero del difensore proponendo numerose istanze).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/12/2024, n. 33135
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33135
    Data del deposito : 18 dicembre 2024

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