Sentenza 18 dicembre 2024
Massime • 2
La legittimazione al ricorso per cassazione - e all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo - spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo.
Il soggetto qualificato quale parte del giudizio nella sentenza impugnata ha l'onere, una volta ricevutane la notificazione, di impugnarla tempestivamente nel cd. termine breve, ai sensi dell'art. 326 c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto da colui che era stato condannato personalmente al pagamento delle spese processuali - per aver proposto opposizione agli atti esecutivi in qualità di legale rappresentante della società esecutata e già cancellata dal registro delle imprese in data anteriore all'instaurazione del giudizio - e poi si era costituito in proprio senza ministero del difensore proponendo numerose istanze).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/12/2024, n. 33135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33135 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
3 - Ud. 18 novembre 2024 – Sentenza – Pagina 2 di 9 01740340060), in persona del legale rappresentante pro tempore CONDOMINIO del fabbricato sito in Genova, Via Porrata 25-27-37 (C.F.: 80079480101), in persona dell’ammini- stratore, legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Genova n. 37/2023, pubblicata in data 10 gennaio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 novembre 2024 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, come da requisi- toria scritta già depositata;
l’avvocato Claudia Guerriero, per delega dell’avvocato Maria- grazia Ferrari, per il ricorrente RD;
l’avvocato Simone Trivelli, per delega dell’avvocato Marco Ca- vicchioli, per la ricorrente AZ. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione im- mobiliare promosso nei suoi confronti dal Consorzio Intercomu- nale dei Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino (CISSACA), nel quale sono intervenuti i creditori DO A- nello, DO GO, ON PP, nonché il Condominio del fabbricato sito in Genova, alla via Porrata nn. 25-27-37, la debitrice esecutata Immobiliare RE S.r.l. ha proposto op- posizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento di uno degli immobili pignorati, emesso dal giudice dell’esecuzione. Il Tribunale di Genova, dato atto che la società opponente ri- sultava cancellata dal registro delle imprese in data anteriore all’instaurazione del giudizio, ha dichiarato «l’inesistenza e/o insanabile nullità degli atti introduttivi e dei successivi atti Ric. n. 5288/2023 – Sez.
3 - Ud. 18 novembre 2024 – Sentenza – Pagina 3 di 9 difensivi depositati dall’Avv. Larosa nell’interesse della cessata S.r.l. Immobiliare RE con conseguente inammissibilità dell’opposizione proposta», «ritenuta comunque la stessa op- posizione tardivamente proposta e infondata» e condannando al pagamento delle spese processuali AN AZ (la quale, qualificandosi legale rappresentante della suddetta so- cietà, aveva avanzato istanza di ricusazione del giudice istrut- tore nel corso del giudizio di merito). Contro tale decisione ricorrono, con autonomi successivi distinti ricorsi: 1) RO RD, sulla base di due motivi;
2) AN AZ, sulla base di quattro motivi. Resistono, con due distinti controricorsi (rispettivamente av- verso ciascuno dei due ricorsi), DO PA, DO A- gostino e ON PP. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Giovanni Battista Nardecchia, ha depositato requi- sitoria scritta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Premessa Si premette che l’esposizione dei fatti di causa contenuta in en- trambi i ricorsi non risponde, a giudizio della Corte, ai requisiti di chiarezza e sinteticità richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.. Nella formulazione attualmente vigente di tale norma (modifi- cata nel 2022 ed applicabile al presente ricorso), risulta previ- sto in maniera ancor più stringente il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla «chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ri- corso». In tal modo, il legislatore ha inteso evidenziare che Ric. n. 5288/2023 – Sez.
3 - Ud. 18 novembre 2024 – Sentenza – Pagina 4 di 9 l’esposizione dei fatti sostanziali e processuali di causa, che deve precedere l’illustrazione dei motivi dell’impugnazione avanzata in sede di legittimità, non solo deve essere chiara, ma deve anche essere limitata ai fatti essenziali per la compren- sione dei suddetti motivi: quindi, non è richiesta una esposi- zione integrale di quei fatti, ma, al tempo stesso, è da ritenere non conforme alla disposizione una esposizione inutilmente so- vrabbondante. Nella specie, entrambi i successivi ricorsi, in realtà, non con- tengono una chiara illustrazione, immediatamente percepibile, di tutte le vicende del processo esecutivo necessarie, in primo luogo, per la completa e adeguata verifica preliminare dei pre- supposti di ammissibilità delle opposizioni proposte (dirette av- verso il decreto di trasferimento di un immobile pignorato in danno della società Immobiliare RE S.r.l.) e, comunque, per la valutazione nel merito della fondatezza delle censure for- mulate avverso la decisione impugnata. Pure a prescindere dai rilievi che precedono, comunque, devono ritenersi assorbenti di ogni altra questione, anche relativa- mente alla corretta e completa instaurazione del contraddittorio nel giudizio di merito e nella presente sede, le considerazioni che seguono in ordine alla radicale inammissibilità di entrambi i ricorsi. 2. Ricorso proposto da RO RD Il ricorso proposto da RO RD risulta in radice inammis- sibile, non essendo lo stesso RD stato parte del giudizio di merito e non essendo egli, pertanto, legittimato a proporre l’im- pugnazione della sentenza che lo ha definito. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso stesso non offre elementi per idonei ad indurre a rimeditare, infatti, «la legittimazione al ricorso per cassazione, o all’impu- gnazione in genere, spetta esclusivamente a chi abbia formal- mente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di Ric. n. 5288/2023 – Sez.
3 - Ud. 18 novembre 2024 – Sentenza – Pagina 5 di 9 merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendente- mente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con l’impugnazione non si eser- cita un’azione, ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio» (ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4878 del 18/05/1994, Rv. 486678 – 01; Sez. L, Sentenza n. 6343 del 26/06/1998, Rv. 516783 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1854 del 18/02/2000, Rv. 534069 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14648 del 15/10/2002, Rv. 557894 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15168 del 05/08/2004, Rv. 576746 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16100 del 14/07/2006, Rv. 591561 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 25344 del 15/12/2010, Rv. 615206 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11525 del 23/05/2014, Rv. 631026 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17974 del 11/09/2015, Rv. 636512 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7467 del 23/03/2017, v. 643487 – 01). Non è necessario, di conseguenza, neanche illustrare il conte- nuto dei motivi alla base del ricorso proposto dal RD, in con- siderazione della sua radicale inammissibilità, derivante dal ri- levato difetto di legittimazione ad impugnare del ricorrente. 3. Ricorso proposto da AN AZ Il ricorso proposto da AN AZ ricorso risulta, a sua volta, inammissibile, in quanto proposto tardivamente, ai sensi degli artt. 325, comma 2, e 326, c.p.c.. La stessa ricorrente dà atto di avere ricevuto, in data 4 febbraio 2023, la notificazione della sentenza impugnata (pubblicata in data 10 gennaio 2023), su istanza di controparte (avvocato GO), mentre il ricorso è stato notificato solo in data 10 luglio 2023, quindi ben oltre il termine cd. breve di sessanta giorni previsto dall’art. 326 c.p.c.. La ricorrente sostiene, peraltro, di non essere stata parte del giudizio di merito e assume che, di conseguenza, il suddetto termine non sarebbe applicabile nei suoi confronti. Ric. n. 5288/2023 – Sez.
3 - Ud. 18 novembre 2024 – Sentenza – Pagina 6 di 9 Tale assunto è destituito di fondamento. La ricorrente AZ non può di certo considerarsi parte estra- nea al giudizio di merito: come emerge dalla stessa decisione impugnata, in quel giudizio essa risulta essersi costituita, quale legale rappresentante della società opponente Immobiliare RE S.r.l., proponendo istanza di ricusazione del giudice inizialmente designato alla trattazione;
la predetta istanza ri- sulta sottoscritta personalmente dalla AZ, ovvero senza ministero di difensore, come consente l’art. 52, comma 2, c.p.c., con sottoscrizione, peraltro, autenticata proprio dal di- fensore già costituito per la suddetta società; in essa è conte- nuta, altresì, la connessa istanza di sospensione del processo trattato dal giudice ricusato. Essendo, peraltro, stato accertato che, in realtà, la società in questione risultava cancellata dal registro delle imprese già in epoca anteriore alla instaurazione del giudizio e, dunque, si trattava di soggetto giuridico inesistente, come tale processual- mente incapace, il tribunale ha ritenuto che dovevano ritenersi avere assunto la qualità di parti del rapporto processuale i sog- getti che si erano (illegittimamente) qualificati quali suoi legali rappresentanti e che, in tale qualità, si erano costituiti nel giu- dizio stesso. Ha, pertanto, ritenuto che fossero esclusivamente tali soggetti, ovvero i rispettivi difensori, a potere essere, in astratto, gli unici destinatari della condanna al pagamento delle spese di lite conseguente al mancato accoglimento delle do- mande proposte, pervenendo poi, nello specifico ed in concreto, alla condanna della sola AZ (avendo escluso la sussi- stenza dei presupposti per una condanna sia del legale rappre- sentante della società opponente che aveva originariamente conferito la procura al difensore per la proposizione dell’oppo- sizione, sia di quest’ultimo, in proprio). Il tribunale ha anche chiarito, sulla base di ampia motivazione, le ragioni per le quali era da ritenersi possibile tale condanna e Ric. n. 5288/2023 – Sez.
3 - Ud. 18 novembre 2024 – Sentenza – Pagina 7 di 9 per le quali la AZ «solo apparentemente non è parte del processo in corso» mentre «in realtà le evidenze processuali disponibili depongono nel senso che sia stata costei a dare im- pulso e seguito al contenzioso oppositivo, con le apparenti vesti di amministratrice di società (estinta), convenendo in giudizio le odierne parti opposte per conseguire la paralisi dell’ulteriore corso espropriativo, come fatto palese dalla richiesta a sua firma di ricusazione del precedente istruttore». In definitiva, non solo non vi è dubbio che la AZ si sia costituita personalmente (ovvero senza ministero di difensore) nel giudizio definito con la sentenza impugnata, per quanto (ap- parentemente) in qualità di legale rappresentante di una so- cietà non più esistente, ma è altrettanto indubbio che, a seguito di tale costituzione in giudizio, sia stata espressamente ritenuta e qualificata, nella stessa sentenza impugnata, quale parte dello stesso e, di conseguenza, sia stata condannata personal- mente al pagamento delle relative spese processuali. Come correttamente fatto rilevare dal pubblico ministero nella sua requisitoria, non possono – in siffatta situazione – essere applicati i principi di diritto invocati dalla ricorrente a sostegno del proprio assunto, secondo i quali «qualora avvenga che … … il soggetto rimasto estraneo al giudizio di primo grado proponga appello sollevando la questione della nullità della citazione per omessa instaurazione del contraddittorio, su di essa il giudice è tenuto a pronunciarsi senza poter dare rilievo preliminare alla tempestività del gravame rispetto alla notifica della sentenza» (così Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31075 del 30/11/2018, che richiama a sua volta, altresì, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11525 del 23/05/2014), in quanto si tratta di principi dettati per l’ipotesi in cui la parte che impugna non abbia affatto avuto conoscenza del processo definito con la sentenza impugnata e, dunque, non vi abbia preso parte in alcun modo. Ric. n. 5288/2023 – Sez.
3 - Ud. 18 novembre 2024 – Sentenza – Pagina 8 di 9 La situazione della AZ non può, invero, assolutamente es- sere equiparata a quella del soggetto che non sia mai stato evocato nel giudizio definito con la sentenza impugnata, pro- mosso da altri e, quindi, sia allo stesso effettivamente rimasto del tutto estraneo: al contrario, essa ha certamente partecipato al giudizio definito con la sentenza impugnata, essendosi in esso costituita personalmente (ovvero senza ministero di difen- sore), in (apparente) rappresentanza della società opponente, cioè della parte che lo aveva instaurato, e proponendo anche istanze nel corso del medesimo. Di conseguenza, va escluso che sia rimasta estranea a tale giu- dizio, né, tanto meno, si può dubitare che, una volta ricevuta la notificazione della sentenza che lo aveva definito, con la sua personale condanna al pagamento delle spese di lite, avesse l’onere di proporre l’impugnazione nel cd. termine breve, ai sensi dell’art. 326 c.p.c.. Non avendolo fatto, il rilievo di radicale inammissibilità del ri- corso, per la tardività della sua proposizione, impedisce di esa- minare nel merito le censure con esso formulate in relazione alla conformità a diritto della decisione impugnata, nella parte in cui contiene la condanna della attuale ricorrente al paga- mento delle spese processuali (e di tali censure, pertanto, non è neanche necessario illustrare il contenuto). 4. Conclusioni Sono dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con distra- zione a favore dell’Avv. DO GO, che ha reso la di- chiarazione di anticipo prescritta dall’art. 93 c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. Ric. n. 5288/2023 – Sez.
3 - Ud. 18 novembre 2024 – Sentenza – Pagina 9 di 9 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - dichiara inammissibili entrambi i ricorsi;
- condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore dei controricorrenti e con distrazione in favore dell’avvocato DO GO, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge a carico del RD, ed in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, a carico della AZ;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se do- vuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-