Sentenza 1 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4940 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
AULA "A" 04 94 0 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 24490/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Presidente Dott. Sergio Mattone Cron. 11027 Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno Rep. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Ud. 29 gen- Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere naio 2003 Dott. Bruno Balletti Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NC, elettivamente domiciliato in Roma, piazzale n. 13, presso l'avv. Silvano Bellinzoni che, unitamente Clodio all'avv. Paolo Giovanardi, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente ---
contro
I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortu- ni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli Avvocati Antonio Catania e Giuseppe De Ferrà che lo 560 rappresentano e difendono per delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 112/2000, decisa il 7 luglio 2000 e pubbli- cata il 28 luglio 2000, resa dal Tribunale di Modena nel procedi- mento n. 67/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Silvano Bellinzoni per il ricorrente e Giuseppe De Ferrà per l'Istituto controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 17 dicembre 1997, AN NC conve- niva in giudizio dinanzi al Pretore di Modena in funzione di Giu- dice del Lavoro I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, al fine di ottenere la rendita per ipoacusia di origine professionale. Con sentenza n. 229 in data 8 = 19 luglio 1999, il Tribunale di Modena in composizione monocratica respingeva la domanda. Interponeva appello il AN e in esito il gravame veniva ri- gettato con sentenza n. 112/2000, emessa in data 5 28 luglio 2000 dal Tribunale di Modena in composizione collegiale. La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito che ben poteva di esser accolto il giudizio espresso dal consulente tecnico col quale era stata 2 esclusa l'origine professionale della riscontrata ipoacusia Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta essere stata notificata, propone ri- corso per cassazione il AN con atto notificato in data 30 novembre 2000, sulla base di tre motivi. L'IN.A.I.L. resiste con controricorso notificato in data 4 gen- naio 2001. Il ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 cpc, 118 disposizioni attuazione cpc;
si denuncia altresì, con riferi- mento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si Osserva che nella denunciata sentenza si afferma essere "insuscettibile di censure" la valutazione clinica del CTU benché contraddetta da esami e referti di segno opposto di consulenti di parte. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 356 cpc;
si 360 cpc, il denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. vizio di motivazione. superfluo lo Si rileva che la sentenza denunciata ha ritenuto svolgimento dell'ulteriore attività probatoria, pur in presenza di specifiche critiche, ed ha altresì considerato come "esplorativa" un'attività testimoniale volta a verificare la pericolosità 3 dell'ambiente di lavoro. Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, la "violazione del dovere istituzionale della revisione della decisione di primo grado". I tre motivi vanno esaminati congiuntamente attesa la stretta con- nessione. Si osserva, preliminarmente, che parte ricorrente allega senza mi- glior precisazione sia l'ipotesi di violazione di legge che quella di falsa applicazione della stessa, pur se l'una esclude l'altra, e, al di là della mera indicazione degli articoli di legge, non indica un qualsiasi principio in ipotesi violato o applicato a fattispecie non pertinente. La doglianza si deve quindi ricondurre nell'ambito del vizio di motivazione, denunciato sotto vari profili ma sempre con riferi- mento al diniego di rinnovare le а consulenza ed approfondire l'indagine circa la nocività dell'ambiente ove il lavoratore ha operato. Le censure, per effetto delle argomentazioni che di seguito si enunciano, non appaiono fondate. 11Invero 'con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle con- troversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie), la nomina del consulente tecnico in appello è divenuta facoltativa sia nei procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro che in quelli attinenti a controversie in materia di previdenza e 4 di assistenza obbligatorie, ivi comprese quelle concernenti doman-- de di invalidità pensionabile, salvo, in ordine a queste ultime, che vengano in considerazione le situazioni descritte nell'art. 149 disp. trans. c.p.c., nel nuovo testo di cui all'art. 9 della citata legge n. 533 del 1973, e l'assicurato deduca e documenti che le situazioni medesime (aggravamento delle malattie denunciate od accertate, o insorgenza di nuove infermità) non siano state te- nute presenti dal primo giudice, o si siano verificate nel giudi- zio di appello. In queste ultime ipotesi, infatti, si impone, di regola, il riscontro, mediante nuova consulenza tecnica, della do- cumentazione esibita dall'interessato a sostegno del proprio as- sunto" (Cass., Sez. Lav., sent. n. 4152 del 16-06-1983, rv 429106). Il ricorrente non denuncia un aggravamento della patologia o il sopraggiungere di nuove infermità, ma si limita a contrapporre al- la valutazione del CTU altra di segno contrario, desunta da una consulenza di parte. Non vengono però indicati gli atti della fase di merito dai quali risulti che è stato sollecitato un esame da parte del giudice del merito in ordine alle critiche mosse all'elaborato peritale e non si precisa se i rilievi sono stati formulati di fronte al giudice che ha disposto l'indagine o hanno formato oggetto di motivo di appello. Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione S al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti о il contenuto degli atti (memorie о documenti) ove l'argomento sarebbe stato introdotto o trattato. Il rilievo circa la mancata considerazione delle critiche mosse alla consulenza non può quindi trovare ingresso in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sonc proponibili nuove questioni di diritto о temi di contesta- zione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio 0, nel- l'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II. 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 feb- braio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 6 л dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). Può quindi esser considerata al riguardo adeguata la pur essenzia- le motivazione offerta dal Collegio di merito nel senso che la consulenza di primo grado appare esaustiva e rende superfluo ogni approfondimento tecnico. Quanto al diniego di ammissione delle prove in ordine alla nocivi- tà ambientale, che il Collegio di merito ha considerato di natura sostanzialmente esplorativa, si osserva che il ricorrente, sempre in violazione al principio di autosufficienza del ricorso, non ri- porta i capitoli di prova la cui ammissione sarebbe stata richie- sta e pertanto la censura manca del requisito di decisività, non essendo possibile verificare se l'esito della prova può esser tale da giustificare una soluzione differente. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e teme- rarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del pre- A L L O S 11 B A I . T 3 D , T 3 sente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 di- A R 5 A S 'A T E . S P L N S O L I E P 3 N D IM sposizioni attuazione Codice Procedura Civile. 7 I SI - A -4 N D 1 A E D E 1 S T I N E ,
P.Q.M.
A E O G S O R E G T T E IS IT L G IR La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese E A D R L L O E D Roma, 29 gennaio 2003 ӣ Рина Ромин IL PRESIDENTE ретро критиц IL CANCELLIERE ДевелоIL CONSIGLIERE ESTENSORE سمها معهم Depositato in Cancelleria oggi, 1 APR. 2003 IL CANCELLIERE Viflame, ний 7