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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/04/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 14297/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. Giovanni Leporatti che la rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
contro
:
, nato a [...] il [...] CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
disporre l'affido esclusivo alla madre che provvederà anche a tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio;
prevedere incontri protetti da attivarsi a cura del padre con richiesta al servizio sociale, previa positiva valutazione da parte dell' ; porre a carico del padre la CP_2 somma mensile di €150,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre la metà delle spese mediche, scolastiche-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.12.24 ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere Parte_1
la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 18.6.2014 in TH (Albania) con , dalla cui unione il 21.4.2020 era nato il figlio . A fondamento CP_1 Per_1
della domanda la ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati con sentenza emessa in contumacia del resistente dal Tribunale di Firenze il 20-24.4.2023 e da allora non si erano più riconciliati. Ha precisato altresì di essere tuttora domiciliata insieme al figlio in una struttura protetta mentre il marito era già stato condannato in sede penale per il reato di maltrattamenti e lesioni ai danni della ricorrente. Ha chiesto, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione.
All'udienza del 22.4.2025, in contumacia del resistente, il procuratore della ricorrente ha concluso come in epigrafe indicato e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo le parti cittadini albanesi, si premette che sussiste la giurisdizione di questo
Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal
1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa, “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta pagina 2 di 4 ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, dalla copia degli atti della separazione, prodotti dalla ricorrente, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale il 27.10.2022, mentre la sentenza di separazione è datata
20-24.4.2023; sicché alla data del deposito del ricorso (11.12.2024) erano già trascorsi oltre dodici mesi. Mentre la sentenza risulta passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine di sei mesi dalla pubblicazione.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre tre anni non può più essere ricostituita. Peraltro, il resistente è allo stato irreperibile.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Per il resto non vi sono ragioni per discostarsi dalle richieste della ricorrente che ripropongono le stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse del figlio . Per_1
In particolare, il resistente risulta essere stato condannato con sentenza ormai passata in giudicato alla pena della reclusione per anni tre e mesi due per le gravi condotte poste in essere ai danni della ricorrente. Sicché appare opportuno confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.- Analogamente va Per_1
confermata la possibilità di organizzare incontri protetti tra il minore ed il padre solo ove questi ne faccia richiesta al Servizio Sociale e previa valutazione positiva da parte dell' . CP_2
Si conferma altresì la contribuzione già posta a carico del resistente, di cui allo stato si ignorano le condizioni economiche, mentre la madre, priva di costi di alloggio e vitto, ha redditi da lavoro per circa € 800,00 mensili oltre € 200,00 circa per assegno unico.
In punto di spese, considerata la natura necessitata della pronuncia sullo status e la riproposizione delle medesime condizioni accessorie di cui alla separazione, priva di contestazione, non si rinvengono i presupposti della soccombenza a carico del resistente contumace.
In difetto di dedotta e comprovata trascrizione del matrimonio in Italia, non si provvede all'annotazione della sentenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 18.6.2014 in TH (ALBANIA) tra nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
AN OD (Albania) il 25.04.1990,;
affida in via esclusiva il figlio minore alla madre, la quale potrà adottare in via Per_1
esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per il figlio;
dispone che ove il padre ne faccia richiesta al Servizio Sociale territorialmente competente, potranno essere organizzati incontri protetti, previa positiva valutazione da parte dell' ; CP_2
pone a carico di la somma di € 150,00 mensili a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese mediche e scolastiche;
nulla per le spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 23 aprile 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 14297/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. Giovanni Leporatti che la rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
contro
:
, nato a [...] il [...] CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
disporre l'affido esclusivo alla madre che provvederà anche a tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio;
prevedere incontri protetti da attivarsi a cura del padre con richiesta al servizio sociale, previa positiva valutazione da parte dell' ; porre a carico del padre la CP_2 somma mensile di €150,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre la metà delle spese mediche, scolastiche-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.12.24 ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere Parte_1
la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 18.6.2014 in TH (Albania) con , dalla cui unione il 21.4.2020 era nato il figlio . A fondamento CP_1 Per_1
della domanda la ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati con sentenza emessa in contumacia del resistente dal Tribunale di Firenze il 20-24.4.2023 e da allora non si erano più riconciliati. Ha precisato altresì di essere tuttora domiciliata insieme al figlio in una struttura protetta mentre il marito era già stato condannato in sede penale per il reato di maltrattamenti e lesioni ai danni della ricorrente. Ha chiesto, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione.
All'udienza del 22.4.2025, in contumacia del resistente, il procuratore della ricorrente ha concluso come in epigrafe indicato e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo le parti cittadini albanesi, si premette che sussiste la giurisdizione di questo
Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal
1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa, “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta pagina 2 di 4 ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, dalla copia degli atti della separazione, prodotti dalla ricorrente, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale il 27.10.2022, mentre la sentenza di separazione è datata
20-24.4.2023; sicché alla data del deposito del ricorso (11.12.2024) erano già trascorsi oltre dodici mesi. Mentre la sentenza risulta passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine di sei mesi dalla pubblicazione.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre tre anni non può più essere ricostituita. Peraltro, il resistente è allo stato irreperibile.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Per il resto non vi sono ragioni per discostarsi dalle richieste della ricorrente che ripropongono le stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse del figlio . Per_1
In particolare, il resistente risulta essere stato condannato con sentenza ormai passata in giudicato alla pena della reclusione per anni tre e mesi due per le gravi condotte poste in essere ai danni della ricorrente. Sicché appare opportuno confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.- Analogamente va Per_1
confermata la possibilità di organizzare incontri protetti tra il minore ed il padre solo ove questi ne faccia richiesta al Servizio Sociale e previa valutazione positiva da parte dell' . CP_2
Si conferma altresì la contribuzione già posta a carico del resistente, di cui allo stato si ignorano le condizioni economiche, mentre la madre, priva di costi di alloggio e vitto, ha redditi da lavoro per circa € 800,00 mensili oltre € 200,00 circa per assegno unico.
In punto di spese, considerata la natura necessitata della pronuncia sullo status e la riproposizione delle medesime condizioni accessorie di cui alla separazione, priva di contestazione, non si rinvengono i presupposti della soccombenza a carico del resistente contumace.
In difetto di dedotta e comprovata trascrizione del matrimonio in Italia, non si provvede all'annotazione della sentenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 18.6.2014 in TH (ALBANIA) tra nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
AN OD (Albania) il 25.04.1990,;
affida in via esclusiva il figlio minore alla madre, la quale potrà adottare in via Per_1
esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per il figlio;
dispone che ove il padre ne faccia richiesta al Servizio Sociale territorialmente competente, potranno essere organizzati incontri protetti, previa positiva valutazione da parte dell' ; CP_2
pone a carico di la somma di € 150,00 mensili a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese mediche e scolastiche;
nulla per le spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 23 aprile 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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