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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/06/2024, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
N. 10304/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
composto dai magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente
dott. Danilo Corvacchiola Giudice
dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Genova, Piazza Leonardo da Vinci 2/3, presso lo studio dell'avv. Alberto Figone, che lo rappresenta e lo difende in forza di procura in atti,
Attore
per la revoca dell'inabilitazione nei confronti di
C.F. nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato il 13.11.2023 nella sua qualità di curatore di Parte_1 [...]
, ha adito questo Tribunale chiedendo la revoca della misura dell'inabilitazione Controparte_1
1 disposta nei riguardi di quest'ultimo, con contestuale apertura di procedura di amministrazione di sostegno in suo favore;
l'attore ha in particolare rilevato che
- in forza di decreto di questo Tribunale del 16.10.2000 egli era stato nominato curatore di
, a sua volta dichiarato inabilitato con sentenza del 18.10.1977; CP_1
- , di stato civile celibe, da oltre un decennio è assistito da una badante che con lui CP_1
convive e che lo coadiuva nella cura della persona;
- presenta gravi deficit deambulatori, derivanti da patologie congenite, ma CP_1
aggravatisi con l'avanzare dell'età, sì che egli necessita della seggiola a rotelle e non è in grado di uscire di casa in autonomia;
- nel tempo, anche in ragione dell'età avanzata, si è registrato un progressivo peggioramento del complessivo quadro clinico dell'inabilitato, il quale ha altresì evidenziato un significativo decadimento sotto il profilo logico-cognitivo: a ciò avrebbe concorso anche la riduzione dei rapporti interpersonali a seguito delle misure restrittive adottate dalle competenti autorità per contrastare la pandemia da Covid;
- è percettore di un importo mensile di circa 350 euro a titolo di pensione di CP_1
invalidità, è titolare di due conti correnti, e intestatario di un patrimonio immobiliare costituito da “23 alloggi, di cui 4 fuori Genova, 1 negozio, 5 posti auto, alcuni piccoli magazzini, diverse soffitte e cantine ed alcuni terreni di scarso valore”;
sulla base delle indicate premesse l'attore ha dedotto l'opportunità che la misura dell'inabilitazione in essere sia sostituita con uno strumento più duttile rappresentato dall'amministrazione di sostegno, che valga ad assicurare a un'assistenza rafforzata, CP_1
di cui egli abbisognerebbe soprattutto sotto il profilo delle cure mediche;
all'udienza del 5.3.2024 il giudice delegato ha provveduto all'esame dell'inabilitato;
alla predetta udienza sono altresì stati sentiti , Controparte_2 Controparte_3
, quali parenti entro il quarto grado dell'inabilitato, nonché Controparte_4 Tes_1
per conto del padre, anch'egli parente entro il quarto grado di
[...] Controparte_5
: i quali nulla hanno opposto in merito alla richiesta di revoca dell'inabilitazione e di CP_1
sostituzione con la misura dell'amministrazione di sostegno;
2 nessuna opposizione alle domande avanzate nella odierna sede è poi pervenuta dagli ulteriori parenti entro il quarto grado dell'inabilitato cui il ricorso introduttivo è stato notificato:
; Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella documentazione versata in atti da parte attrice figurano poi due dichiarazioni che risulterebbero firmate da e da , nella qualità di Controparte_5 Persona_1
amministratrice di sostegno di , con le quali i due avrebbero espresso la Parte_4
propria non opposizione all'accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio;
***
con queste premesse,
considerato che dalla documentazione medica versata in atti (cfr. il documento 2 allegato al ricorso introduttivo), dalle dichiarazioni rese in udienza, nonché dagli ulteriori elementi acquisiti è emerso che abbia subito un sensibile peggioramento delle proprie CP_1
condizioni di salute e versi in una situazione fisio-psichica – caratterizzata da gravi difficoltà deambulatorie, deficit cognitivi, plurime patologie congenite e geriatriche – che non gli permette di accudire in modo autonomo la propria persona e i propri interessi e che lo rende allora particolarmente fragile e bisognoso di protezione;
ritenuto nondimeno che la vigente misura della inabilitazione, nella sua rigidità e insensibilità ai profili di cura della persona, si riveli inidonea a far fronte al mutato quadro clinico di e alle plurime e complesse esigenze di protezione quali emergono dagli elementi CP_1
fattuali appena evocati;
considerato che, per quanto rimesso alla competenza e alla valutazione di questo Collegio, meglio si attagli al caso di specie la diversa e più duttile misura dell'amministrazione di sostegno, capace, se opportunamente ritagliata sulle specificità della situazione concreta, di offrire una adeguata e soddisfacente risposta a quelle esigenze di tutela sopra indicate;
ritenuto che, alla luce dei pregressi rilievi – e tenuto altresì conto della acquiescenza prestata dai parenti dell'inabilitato intervenuti in udienza, o comunque ritualmente evocati in giudizio
–, la spiegata domanda di revoca dell'inabilitazione sia meritevole di accoglimento, e sussistano i presupposti, e le ragioni di opportunità, per trasmettere gli atti al competente giudice tutelare per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno;
3 considerato peraltro che, onde evitare pericolosi vuoti di tutela in favore di , debba CP_1
disporsi già in questa sede, pur in via provvisoria, la nomina di un amministratore di sostegno in favore del predetto;
ritenuto che, in considerazione della situazione patrimoniale-reddituale di , e in CP_1
attesa di adattare la misura alle effettive concrete esigenze del beneficiario, il nominando amministratore di sostegno provvisorio possa essere investito dei poteri enumerati nel dispositivo;
valutata la disponibilità manifestata dall'odierno attore a ricoprire l'ufficio di amministratore di sostegno;
tenuto conto della competenza professionale di e ancor più del rapporto Pt_1
fiduciario dal medesimo instaurato, da tempo, con;
considerata la non opposizione CP_1
anche sotto lo specifico profilo qui in rilievo dei parenti intervenuti o evocati in giudizio;
ritenuto che per le ragioni appena esposte possa designarsi quale amministratore di sostegno provvisorio la persona dell'odierno attore;
considerato che, a fronte della natura della causa, le spese di lite debbano rimanere a carico di parte attrice,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
in accoglimento della domanda dell'attore,
revoca l'inabilitazione disposta nei confronti di , nato a [...] il Controparte_1
8.7.1937;
nomina C.F. , nato a [...] il [...], quale Parte_1 C.F._1
amministratore di sostegno provvisorio di , conferendogli i seguenti Controparte_1
poteri:
1) riscossione, accredito e gestione della pensione e di tutte le entrate economiche del beneficiario, con facoltà di compiere in nome e per conto del predetto tutte le pratiche, amministrative e non, volte a migliorare la situazione previdenziale e dunque patrimoniale dello stesso;
2) gestione dei conti correnti intestati al beneficiario, con facoltà di procedere a ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria per far fronte alle esigenze del medesimo;
4 3) pagamento delle spese di mantenimento e personali del beneficiario;
4) gestione e amministrazione ordinaria dei beni immobili di eventuale proprietà esclusiva dell'amministrato o in sua comproprietà, con possibilità di partecipare alle assemblee condominiali, anche per il tramite di persone di fiducia;
5) presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, e pagamento delle imposte e tasse dovute ai sensi di legge;
6) sottoscrizione di contratti aventi a oggetto obbligazioni a carico del beneficiario con autorizzazione a provvedere, in caso di morte del predetto, alle spese urgenti relative alla celebrazione delle esequie, alla predisposizione dei servizi funerari, alla tumulazione o cremazione del medesimo, alla predisposizione degli allestimenti cimiteriali e al disbrigo delle pratiche cimiteriali;
7) sottoscrizione di istanze o richieste da inoltrare all' , per l'acquisizione Controparte_6
di informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti dell'amministrato;
ferma la rimodulazione dei predetti poteri nel corso della procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno definitivo;
dispone la trasmissione degli atti al competente giudice tutelare presso questo Tribunale per l'apertura dell'amministrazione di sostegno nell'interesse di . Controparte_1
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge, compresa la comunicazione, per quanto di competenza, all'Ufficio di stato civile e all'Ufficio del casellario giudiziale.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 18.3.2024.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
composto dai magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente
dott. Danilo Corvacchiola Giudice
dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Genova, Piazza Leonardo da Vinci 2/3, presso lo studio dell'avv. Alberto Figone, che lo rappresenta e lo difende in forza di procura in atti,
Attore
per la revoca dell'inabilitazione nei confronti di
C.F. nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato il 13.11.2023 nella sua qualità di curatore di Parte_1 [...]
, ha adito questo Tribunale chiedendo la revoca della misura dell'inabilitazione Controparte_1
1 disposta nei riguardi di quest'ultimo, con contestuale apertura di procedura di amministrazione di sostegno in suo favore;
l'attore ha in particolare rilevato che
- in forza di decreto di questo Tribunale del 16.10.2000 egli era stato nominato curatore di
, a sua volta dichiarato inabilitato con sentenza del 18.10.1977; CP_1
- , di stato civile celibe, da oltre un decennio è assistito da una badante che con lui CP_1
convive e che lo coadiuva nella cura della persona;
- presenta gravi deficit deambulatori, derivanti da patologie congenite, ma CP_1
aggravatisi con l'avanzare dell'età, sì che egli necessita della seggiola a rotelle e non è in grado di uscire di casa in autonomia;
- nel tempo, anche in ragione dell'età avanzata, si è registrato un progressivo peggioramento del complessivo quadro clinico dell'inabilitato, il quale ha altresì evidenziato un significativo decadimento sotto il profilo logico-cognitivo: a ciò avrebbe concorso anche la riduzione dei rapporti interpersonali a seguito delle misure restrittive adottate dalle competenti autorità per contrastare la pandemia da Covid;
- è percettore di un importo mensile di circa 350 euro a titolo di pensione di CP_1
invalidità, è titolare di due conti correnti, e intestatario di un patrimonio immobiliare costituito da “23 alloggi, di cui 4 fuori Genova, 1 negozio, 5 posti auto, alcuni piccoli magazzini, diverse soffitte e cantine ed alcuni terreni di scarso valore”;
sulla base delle indicate premesse l'attore ha dedotto l'opportunità che la misura dell'inabilitazione in essere sia sostituita con uno strumento più duttile rappresentato dall'amministrazione di sostegno, che valga ad assicurare a un'assistenza rafforzata, CP_1
di cui egli abbisognerebbe soprattutto sotto il profilo delle cure mediche;
all'udienza del 5.3.2024 il giudice delegato ha provveduto all'esame dell'inabilitato;
alla predetta udienza sono altresì stati sentiti , Controparte_2 Controparte_3
, quali parenti entro il quarto grado dell'inabilitato, nonché Controparte_4 Tes_1
per conto del padre, anch'egli parente entro il quarto grado di
[...] Controparte_5
: i quali nulla hanno opposto in merito alla richiesta di revoca dell'inabilitazione e di CP_1
sostituzione con la misura dell'amministrazione di sostegno;
2 nessuna opposizione alle domande avanzate nella odierna sede è poi pervenuta dagli ulteriori parenti entro il quarto grado dell'inabilitato cui il ricorso introduttivo è stato notificato:
; Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella documentazione versata in atti da parte attrice figurano poi due dichiarazioni che risulterebbero firmate da e da , nella qualità di Controparte_5 Persona_1
amministratrice di sostegno di , con le quali i due avrebbero espresso la Parte_4
propria non opposizione all'accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio;
***
con queste premesse,
considerato che dalla documentazione medica versata in atti (cfr. il documento 2 allegato al ricorso introduttivo), dalle dichiarazioni rese in udienza, nonché dagli ulteriori elementi acquisiti è emerso che abbia subito un sensibile peggioramento delle proprie CP_1
condizioni di salute e versi in una situazione fisio-psichica – caratterizzata da gravi difficoltà deambulatorie, deficit cognitivi, plurime patologie congenite e geriatriche – che non gli permette di accudire in modo autonomo la propria persona e i propri interessi e che lo rende allora particolarmente fragile e bisognoso di protezione;
ritenuto nondimeno che la vigente misura della inabilitazione, nella sua rigidità e insensibilità ai profili di cura della persona, si riveli inidonea a far fronte al mutato quadro clinico di e alle plurime e complesse esigenze di protezione quali emergono dagli elementi CP_1
fattuali appena evocati;
considerato che, per quanto rimesso alla competenza e alla valutazione di questo Collegio, meglio si attagli al caso di specie la diversa e più duttile misura dell'amministrazione di sostegno, capace, se opportunamente ritagliata sulle specificità della situazione concreta, di offrire una adeguata e soddisfacente risposta a quelle esigenze di tutela sopra indicate;
ritenuto che, alla luce dei pregressi rilievi – e tenuto altresì conto della acquiescenza prestata dai parenti dell'inabilitato intervenuti in udienza, o comunque ritualmente evocati in giudizio
–, la spiegata domanda di revoca dell'inabilitazione sia meritevole di accoglimento, e sussistano i presupposti, e le ragioni di opportunità, per trasmettere gli atti al competente giudice tutelare per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno;
3 considerato peraltro che, onde evitare pericolosi vuoti di tutela in favore di , debba CP_1
disporsi già in questa sede, pur in via provvisoria, la nomina di un amministratore di sostegno in favore del predetto;
ritenuto che, in considerazione della situazione patrimoniale-reddituale di , e in CP_1
attesa di adattare la misura alle effettive concrete esigenze del beneficiario, il nominando amministratore di sostegno provvisorio possa essere investito dei poteri enumerati nel dispositivo;
valutata la disponibilità manifestata dall'odierno attore a ricoprire l'ufficio di amministratore di sostegno;
tenuto conto della competenza professionale di e ancor più del rapporto Pt_1
fiduciario dal medesimo instaurato, da tempo, con;
considerata la non opposizione CP_1
anche sotto lo specifico profilo qui in rilievo dei parenti intervenuti o evocati in giudizio;
ritenuto che per le ragioni appena esposte possa designarsi quale amministratore di sostegno provvisorio la persona dell'odierno attore;
considerato che, a fronte della natura della causa, le spese di lite debbano rimanere a carico di parte attrice,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
in accoglimento della domanda dell'attore,
revoca l'inabilitazione disposta nei confronti di , nato a [...] il Controparte_1
8.7.1937;
nomina C.F. , nato a [...] il [...], quale Parte_1 C.F._1
amministratore di sostegno provvisorio di , conferendogli i seguenti Controparte_1
poteri:
1) riscossione, accredito e gestione della pensione e di tutte le entrate economiche del beneficiario, con facoltà di compiere in nome e per conto del predetto tutte le pratiche, amministrative e non, volte a migliorare la situazione previdenziale e dunque patrimoniale dello stesso;
2) gestione dei conti correnti intestati al beneficiario, con facoltà di procedere a ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria per far fronte alle esigenze del medesimo;
4 3) pagamento delle spese di mantenimento e personali del beneficiario;
4) gestione e amministrazione ordinaria dei beni immobili di eventuale proprietà esclusiva dell'amministrato o in sua comproprietà, con possibilità di partecipare alle assemblee condominiali, anche per il tramite di persone di fiducia;
5) presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, e pagamento delle imposte e tasse dovute ai sensi di legge;
6) sottoscrizione di contratti aventi a oggetto obbligazioni a carico del beneficiario con autorizzazione a provvedere, in caso di morte del predetto, alle spese urgenti relative alla celebrazione delle esequie, alla predisposizione dei servizi funerari, alla tumulazione o cremazione del medesimo, alla predisposizione degli allestimenti cimiteriali e al disbrigo delle pratiche cimiteriali;
7) sottoscrizione di istanze o richieste da inoltrare all' , per l'acquisizione Controparte_6
di informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti dell'amministrato;
ferma la rimodulazione dei predetti poteri nel corso della procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno definitivo;
dispone la trasmissione degli atti al competente giudice tutelare presso questo Tribunale per l'apertura dell'amministrazione di sostegno nell'interesse di . Controparte_1
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge, compresa la comunicazione, per quanto di competenza, all'Ufficio di stato civile e all'Ufficio del casellario giudiziale.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 18.3.2024.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
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