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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/02/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 426/2021 RG
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Terminio, giusta procura in calce all'atto di Parte_1
citazione ed elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Torre del RE (NA) alla via
Circumvallazione n. 44/B
ATTRICE
E
in Torre del RE, in persona Controparte_1
dell'Amministratore p.t. sig. , rapp.to e difeso dall'avv. Fabio Falanga e dall'avv. Maria Sofia Controparte_2
1 Amalfitano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te dom.to presso lo studio dei suoi difensori in Torre del RE (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 175 - Viale Villa Comunale
CONVENUTO
E
in Torre del RE, in persona Controparte_3 Controparte_1
dell'Amministratore p.t. sig. , rapp.to e difeso dall'avv. Fabio Falanga e dall'avv. Maria Sofia Controparte_2
Amalfitano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te dom.to presso lo studio dei suoi difensori in Torre del RE (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 175 - Viale Villa Comunale
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Stefano Carnevale, giusta CP_4
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Napoli alla Via Mario Morgantini n. 3
CHIAMATA IN CAUSA
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Renato Magaldi, Controparte_5
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in Napoli alla Piazza Carità 32
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni a cosa.
Conclusioni: Come da rispettivi scritti difensivi.
2 FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.01.2021, comproprietaria Parte_1
dell'appartamento sito al piano rialzato del fabbricato denominato del CP_1 [...]
in Torre del RE, identificato in catasto al foglio 1, particella n. 639, Controparte_1
sub. 9, Cat. A/2, classe 5, evocava in giudizio sia il Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t., sia il
[...] Controparte_6
, in persona dell'amministratore p.t., tenuto all'amministrazione dei beni comuni dell'intero
[...]
parco composto da più fabbricati, al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati dal suo immobile.
Premetteva che l'appartamento in sua comproprietà era interessato da notevoli danni conseguenti ad infiltrazioni di acqua ed all'umidità, dovuti a varie cause: umidità di risalita provenienti dalle fondamenta,
parziale cedimento del fondale, diversificati quadri fessurativi, pregressi infiltrazioni di acqua e, infine, da una perdita ingente di acqua verificatasi tra i mesi di maggio e giugno 2017 a causa della rottura di una condotta idrica interrata;
esponeva di aver chiesto ai Condominii convenuti informazioni in merito alla proprietà della condotta idrica, non fornite dagli stessi.
Chiedeva, quindi, previo accertamento delle rispettive responsabilità dei convenuti, la condanna degli stessi al risarcimento dei danni riportati dall'immobile in sua comproprietà, nonché al rimborso delle spese effettuate per la consulenza tecnica di parte, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.04.2021 si costituivano i CP_1
convenuti, che preliminarmente eccepivano la nullità dell'atto di citazione per essere generico e lacunoso,
non essendo possibile determinare l'oggetto della domanda né la natura e l'entità dei danni lamentati, ed eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria o in alternativa della procedura di negoziazione assistita;
contestavano i fatti dedotti dall'attrice e la propria assunta responsabilità, non essendo i danni in oggetto conseguenti a violazioni dell'obbligo di custodia o a cattiva manutenzione delle parti comuni da parte delle amministrazioni condominiali, ma derivanti dalla naturale conformazione geologica e strutturale dei beni, con conseguente insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 ed all'art. 2043 c.c. per poter agire nei loro confronti;
in merito alle infiltrazioni dovute alla rottura della condotta idrica, deducevano che, in occasione delle perdite verificatesi nel maggio-giugno
2017, era intervenuta la per gli interventi manutentivi, essendo la condotta interessata di CP_4
3 competenza dell'ente gestore del servizio idrico integrato;
evidenziavano, inoltre, che il
[...]
, era assicurato per la r.c.t., giusta polizza n. 371126841, Controparte_1
con la Controparte_5
Chiedevano, quindi, la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo e di improcedibilità delle domande dell'attrice e, nel merito, il rigetto delle domande, infondate in fatto e in diritto;
chiedevano, altresì, di essere autorizzati alla chiamata in causa di al fine di essere rimborsati di qualsiasi somma CP_4
eventualmente riconosciuta all''attrice per danni conseguenti ad impianti di competenza della stessa,
nonché alla chiamata in causa , tenuta a manlevare e tenere indenne il Controparte_5 Controparte_7
[...
di tutti gli importi di cui lo stesso dovesse eventualmente essere tenuto obbligato a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno e di spese legali, nonché tenuta a pagare le spese sostenute dall'assicurato per resistere nel giudizio.
Con provvedimento del 09.04.2021 il giudice autorizzava la chiamata in causa di e di CP_4 [...]
CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.07.2021 si costituiva che Controparte_5
contestava la domanda dell'attrice e si associava alle difese dei Condominii, escludendo la responsabilità
del proprio assicurato nella determinazione dei danni lamentati;
contestava, altresì, la domanda di manleva formulata dal , deducendo la mancanza di prova della copertura assicurativa e Controparte_7
l'inoperatività nel caso di specie della garanzia assicurativa. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda dell'attrice e della domanda di garanzia e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e della domanda di manleva, evidenziava l'operatività dell'obbligazione assicurativa nei limiti dei rischi assicurati, nel rispetto delle condizioni di polizza, entro i massimali previsti ed al netto di scoperti e franchigie.
Con comparsa di costituzione del 10.09.2021 si costituiva che eccepiva la nullità sia dell'atto CP_4
introduttivo che della chiamata in causa, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in mancanza di prova della esclusiva proprietà dell'immobile danneggiato, deduceva l'infondatezza delle domande proposte nei propri confronti, non essendo proprietaria degli impianti e delle condotte idriche facenti parte del demanio, ma solamente concessionaria, tenuta alla gestione degli stessi fino al punto di consegna.
Chiedeva l'integrale rigetto di ogni domanda formulata nei propri confronti e, in subordine, nella denegata
4 ipotesi di accoglimento e di individuazione di pluralità di responsabili, chiedeva di graduare le relative responsabilità.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., veniva ammessa ed espletata la c.t.u. tecnica al fine di accertare la presenza delle infiltrazioni e dei danni, le relative cause e concause, l'incidenza delle stesse nella determinazione dei danni e le connesse responsabilità, le opere necessarie per l'eliminazione dei danni ed il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'immobile, nonché di quantificare i costi delle opere;
all'esito della c.t.u., questo Giudice, tenuto conto dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti,
con provvedimento reso all'udienza del 07.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la assegnava a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa dei convenuti;
a tal riguardo, va chiarito che la nullità prevista dall'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art 164
c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il
thema decidendum. Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la valutazione circa l'indeterminatezza delle ragioni a sostegno della spiegata domanda va effettuata mediante criteri di ordine generale: è, infatti, necessario tener conto che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati. La nullità dell'atto potrà essere dichiarata solo se l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015). Applicando
tali coordinate al caso di specie, deve escludersi la nullità dell'atto di citazione, atteso che parte attrice espone le proprie doglianze in maniera puntuale e allega documentazione, che, comunque, dovrà essere esaminata nel merito per verificare la fondatezza della domanda spiegata.
Del pari va rigettata l'eccezione di nullità della chiamata in causa sollevata da essendo ben CP_4
delineati nel corpo dello stesso la causa petendi ed il petitum della domanda di manleva formulata dai
Condominii convenuti nei confronti del terzo.
5 Va, altresì, respinta, la pregiudiziale eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, atteso che il risarcimento del danno per infiltrazioni subite da un condomino ed asseritamente provenienti dalle parti comuni o da terzi non rientra nelle materie di mediazione obbligatoria, perché non attiene alla violazione o errata applicazione degli articoli dal 1117 al
1139 c.c., considerato che l'art. 71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile afferma che per controversie in materia di condominio - che, in base all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 04.03.2010 n. 28, sono sottoposte a mediazione obbligatoria -, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, vale a dire libro II, titolo VII, capo II del codice civile e degli articoli dal 61 al 72 delle disposizioni di attuazione (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza n.
2186/2024; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 569 del 13.2.2024; Tribunale di Latina,
sentenza n. 572 del 09.03.2023; Tribunale di Roma, sentenza n. 1770 del 01.02.2021 e n. 23886/2019).
Né nella fattispecie in esame era obbligatorio l'espletamento della procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10.11.2014 n. 162,
condizione di procedibilità nei giudizi aventi ad oggetto domanda di pagamento di somme a qualsiasi titolo
– quindi, anche a titolo di risarcimento danni da infiltrazioni – in misura che non ecceda i 50.000,00 euro e salvo che non debbia avviarsi la mediazione obbligatoria;
nel caso di specie il valore della domanda proposta è di importo superiore a quello sopraindicato per il quale è obbligatoria la procedura di negoziazione.
In diritto, la domanda deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
Sul punto l'orientamento della Suprema Corte (Cass. nn. 3651/2006; 15383; 15384/2006; 20427/2008;
5910/2011) ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva,
sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte degli attori del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia,
senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode
6 chi di fatto ne controllo le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito,
inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ. nn. 1106/2011; 20943/2022).
L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civi.
N. 11016/2011).
Il rapporto di custodia della cosa presuppone una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di intervenire su di essa, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 8005/2010; Cass. n. 858/2018; n.
16231/2005).
Presupposto di operatività di tale principio, quindi, è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Gli attori che agiscono per il riconoscimento del danno hanno, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva,
idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19-2-2008 n. 4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche
Cass. 11-3-2011 n. 5910).
Tanto precisato, va rilevato che sussiste la legittimazione attiva dell'attrice Parte_1
comproprietaria dell'unità abitativa danneggiata, avente, pertanto, un interesse giuridicamente rilevante a che terzi non arrechino danni alle strutture dell'immobile.
Sussiste, altresì, la legittimazione passiva dei convenuti quali enti di gestione del fabbricato CP_1
condominiale e del , responsabili secondo la prospettazione dei fatti dedotti dall'attrice Controparte_8
dei danni lamentati e, quindi, tenuti ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni stessi in caso di accoglimento della domanda attorea.
Vi è, inoltre, la legittimazione passiva della chiamata in causa responsabile, secondo la CP_4
prospettazione dei fatti dedotti nella comparsa di costituzione e risposta dei convenuti, dei danni lamentati dall'attrice derivanti dalla rottura della condotta idrica e, quindi, tenuta ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex
7 art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni stessi in caso di accoglimento della domanda attorea e della domanda formulata nell'atto di chiamata in causa, nonché quella di tenuta a garantire Controparte_5
e manlevare il assicurato in caso di accertamento del verificarsi del rischio assicurato. CP_1
Va poi rilevato che la titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio dell'attrice -contestata da è CP_4
provata dalla documentazione depositata dalla stessa, da cui si evince la sua qualità di comproprietaria dell'immobile in questione, insieme ai germani , Consiglia, , per Parte_2 Pt_1 CP_9
successione ereditaria dal padre e dalla madre (cfr. documenti Persona_1 Persona_2
allegati alle seconde note ex art. 183, VI comma, c.p.c.: titolo di proprietà originario del 3.3.1964 in capo ai genitori dell'attrice; n. 2 ispezioni ipotecarie;
n. 2 denuncia di successione;
denuncia di successione integrativa;
visura storica per immobile del 17.3.2015; n. 2 certificati di morte relativi ai genitori;
estratto del foglio di famiglia dell'attrice).
Si ricorda che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “ciascun comproprietario, in
quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri
partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire ed a
resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune nei confronti del
terzo o di un singolo condomino” (cfr. Cass. civ. n. 4336 del 22.02.2018; n. 1650 del 28.01.2015; n.
10219/2012; n. 19329/2009; n. 11199/2000; n. 2106/2000). Pertanto, se il bene appartiene a più
proprietari, ciascuno è da ritenersi legittimato attivamente (oltre che passivamente) rispetto a tutte le azioni a tutela della proprietà comune;
tale legittimazione è stata riconosciuta in virtù del principio della rappresentanza reciproca fondata sulla comunione di interessi, attributiva a ciascuno d'una legittimazione sostitutiva (cfr. Cass. civ. n. 29506 del 14.11.2019).
Passando all'esame del merito, può affermarsi che parte attrice abbia fornito prova sia dell'evento dannoso, ovvero le infiltrazioni derivanti da inconvenienti riguardanti le parti comuni del parco condominiale e la condotta idrica serventi gli immobili del fabbricato, sia delle conseguenze dannose subite dall'attrice, sia del nesso di causalità tra i fatti dedotti e i danni all'unità abitativa, sia l'entità dei danni lamentati.
8 A seguito dell'espletata istruttoria (cfr. relazione peritale del consulente di parte a firma dell'ing. CP_10
con allegata documentazione fotografica;
risultanze della c.t.u., documentazione relativa
[...]
all'intervento di a seguito della rottura della condotta idrica nel maggio 2017), difatti, è stata CP_4
fornita la prova, oltre che dell'evento dannoso e dei danni lamentati, anche del nesso eziologico tra gli stessi e l'imputabilità dei danni al convenuto ed alla società chiamata in causa nella Controparte_3
misura e con i limiti di seguito specificati.
Orbene, nella relazione tecnica di parte attrice a firma dell'ing. , il consulente, nel descrivere i CP_10
danni riscontrati all'immobile dell'istante, afferma che: “l'intero cespite ... è interessato da diverse
problematiche riconducibili a:
1. umidità di risalita per capillarità, 2. diversificati quadri fessurativi
raggruppabili in tre diverse tipologie, 3. Pregresse infiltrazioni d'acqua riscontrate sul cantonale lato nord, 4.
Considerevole grado di umidità e insalubrità ambientale. Difatti l'appartamento dei sigg.ri Pt_1
essendo quello più prossimo al piano di posa, presentava delle condizioni al limite dell'insalubrità
ambientale soprattutto per le camere esposte a nord”.
Nell'individuare la causa dei danni stessi, il consulente di parte ritiene che i fenomeni di umidità siano dovuti sia alla precarietà del terreno su cui posano le fondamenta del fabbricato, sia all'insufficienza dell'intercapedine sottostante il piano terra a garantire il riciclo d'aria, sia nella conformazione in pendenza del viale condominiale, sia alla rottura della condotta idrica interrata;
il consulente di parte, infatti, deduce che “... non è da escludere che l'azione combinata dei carichi verticali associati alla possibile precarietà del
terreno di sedime abbia potuto innescare un isolato e puntuale cedimento fondale al di sotto del plinto
posizionato in corrispondenza della pilastrata posta di fronte il vano ascensore ... Non a caso ho ipotizzato
una possibile precarietà del terreno di posa dell'impalcato delle fondazioni il che mi conduce anche ad
ipotizzare le possibili ragioni che hanno causato l'insorgere del quadro fessurativo relativo ai cespiti Pt_1
e ... l'intercapedine/vespaio possibilmente presente al di sotto del primo impalcato orizzontale non Per_3
garantisce un sufficiente riciclo d'aria tale da sfavorire l'insorgere di muffa e di umidità per risalita. Se poi a
tutto ciò si aggiunge una considerevole azione perturbatrice esterna identificata attraverso la rottura di una
condotta idrica, allora è ancora più ragionevole immaginare che una volta raggiunto il livello di saturazione,
il terreno fondale abbia potuto soffrire dei carichi verticali del fabbricato e generare pertanto anche in
questo caso un circoscritto cedimento parziale. C'è poi da aggiungere che la conformazione in pendio di
9 tutto il viale di accesso al parco è facile che abbia agevolato il deflusso a valle dell'acqua proveniente dalla
perdita della condotta idrica, interessando quindi altre strutture fondiarie dell'edificio. Pertanto, è plausibile
che l'azione combinata del deficitario e preesistente tasso d'umidità del terreno nonché di una semplice
composizione materica associata ad una possibile invasione d'acqua proveniente da una rottura delle
condotte idriche, sia stata l'artefice del quadro fessurativo esaminato”.
Le cause dei fenomeni di infiltrazione e del quadro fessurativo sono, in parte, condivise nella c.t.u.,
espletata in corso di causa nel contraddittorio delle parti.
Il consulente nominato, in risposta ai primi tre quesiti formulatigli, provvede innanzitutto a descrivere lo stato dei luoghi e l'immobile dell'attrice, accertando la sussistenza dei danni lamentati dall'istante
[...]
Parte_1
In merito allo stato dei luoghi, deduce che: “E' innanzi tutto da segnalare che, sia il fabbricato in parola
is.4/A come i restanti fabbricati costituenti il , sono stati realizzati come innanzi detto, alla Controparte_1
fine di un viale connotato da una più che apprezzabile pendenza, investito quindi da ruscellanti acque
meteoriche di tal che gli stessi, oggi e con ogni probabilità sin dalla loro realizzazione, “soffrono” di una
accentuata umidità, che si manifesta in particolar modo ai piani bassi di tali fabbricati. Infatti, già all'atto
della costruzione, tutti gli edifici in parola, furono dotati di vespaio, ovvero una camera d'aria isolante che si
realizza nelle costruzioni al fine di migliorare le condizioni dell'ambiente abitativo, in particolare al fine di
separare la superficie di sedime dalla soletta abitabile inferiore, così che non sia direttamente investita da
umidità di risalita, esalazioni, efflorescenze. Ciò non di meno, la realizzazione di tale vespaio isolante si trova
nel lato nord più in alto di pochi centimetri, rispetto alla quota stradale, non riuscendo dunque a sortire
completamente gli effetti desiderati. ... alcuni fabbricati del hanno posto in opera un Controparte_1
rivestimento in piastrelle ceramico/lapidee (zoccolatura) al fine di meglio proteggere il fabbricato dalle
acque battenti. Tuttavia, il rivestimento posto in opera dagli altri edifici costituenti il parco, se da un verso
meglio protegge dall'acqua battente la parete su cui è apposto, di converso ha sortito come effetto, quello
di far aumentare l'altezza di risalita dell'umidità proveniente dal terreno, ... Ad amplificare il fenomeno di
risalita testè descritto, concorre il materiale con cui in fase di costruzione, furono realizzate le pareti di
tamponamento (perimetrali) fra la pavimentazione stradale e i vespai. Infatti, con ogni probabilità, per la
realizzazione dei muri perimetrali furono impiegati mattoni di tufo giallo. ...”.
10 Con riferimento allo stato dell'immobile di ed ai danni riscontrati, l'ausiliario evidenzia Controparte_11
che “... l'immobile dell'istante sig.ra ha sempre “sofferto” di umidità di risalita sin dalla sua Pt_1
realizzazione ed in ogni caso prima della rottura della condotta idrica. ... sia l'intero edificio is.4/A che
l'appartamento dell'istante, risultano carenti di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. ... E' più che
ragionevole ipotizzare che la rottura della condotta idrica posta a ridosso della parete nord dell' e CP_7
dunque dell'immobile dell'istante, abbia amplificato i lamentati e descritti fenomeni di umidità, già in parte
presenti ... E' altresì razionalmente comprensibile che, con l'accentuarsi dell'umidità presente e percepita,
suffragata dalla strumentazione adoperata (igrometri) a valle della rottura della condotta, all'interno
dell'appartamento della sig.ra si siano verificate condizioni ambientali non accettabili, dovute Pt_1
all'aumento dell' umidità interna, testimoniata dalle tracce sui muri, interni e perimetrali, nonché dalla
comprensibile preoccupazione/percezione dell'attrice nel vedere la comparsa e/o l'aumento delle
lesioni/cavillature alle pareti del proprio appartamento”.
L'ausiliario afferma, quindi, che “... la rottura della condotta può essere configurato come una concausa di
quanto lamentato in atto di citazione. La conseguenza di tale concausa è dunque quella di aver
incrementato l'ammaloramento e successivo distacco di intonaco alle pareti e ai muri perimetrali, con
l'ipotizzabile maggiore evidenza di lesioni e/o cavillature”.
Per quando riguarda le cause dei danni all'immobile dell'attrice, sulla base della relazione di c.t.u., può
affermarsi che i fenomeni infiltrativi siano da ascriversi in parte alla omessa adozione da parte dell'amministrazione del supercondominio di interventi atti a contenerne le cause, in parte alla rottura della condotta idrica, la cui manutenzione era di competenza della , essendosi la stessa verificata CP_4
a valle del punto di consegna.
Da un lato, infatti, l'amministrazione ha omesso di adottare le misure necessarie al fine di CP_8
contenere i fenomeni infiltrativi a protezione dei beni affidati alla sua gestione e, in particolare, di adottare misure al fine di contenere le acque meteoriche ruscellanti che investono le pareti perimetrali e si infiltrano al di sotto del fabbricato in occasione di piogge abbondanti. L'amministrazione condominiale, avrebbe dovuto, innanzitutto, provvedere all'adeguamento delle grate presenti nel viale del “al fine di CP_1
intercettare l'acqua di pioggia prima che possa immettersi nei vialetti trasversali ed evitare possibili
penetrazioni nella bocchetta di aerazione e quindi sotto il piano di calpestio”. Secondo il c.t.u., “... “gestire”
11 vuole anche dire “adeguare” sia rispetto alle norme (circostanza impositiva) che rispetto ai tempi (p.e.
cambiamenti nell'intensità delle piogge). ... l'amministrazione/gestione va intesa anche e soprattutto a
preservare i beni affidati alla gestione stessa, al pari dell'adeguamento, della manutenzione (ordinaria e/o
straordinaria), il potenziamento, la miglioria di reti elettriche, idriche, del gas, consegnate alla gestione di
enti affidatari e tanto su suoli pubblici che su quelli privati ...”.
Dall'altro lato, quale concessionaria del servizio idrico integrato, è tenuta alla manutenzione CP_4
degli impianti idrici, che sono di competenza del concessionario fino al cd “punto di consegna”, come previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 31/2001, in cui si precisa che “la delimitazione tra l'impianto di distribuzione
domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal
contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione”; nel caso di specie la competenza della in ordine alla manutenzione della condotta è confermata anche dalla documentazione in CP_4
atti relativa all'intervento della società chiamata in causa per la riparazione dell'inconveniente, oltre che dalla c.t.u., in cui è riferito che “la riparazione della tubazione rotta poteva avvenire solo attraverso la detta
società, unica detentrice di valvole di chiusura, in quanto, come detto, i singoli contatori si trovano a valle
della richiamata rottura” (cfr. c.t.u. pag. 17).
In merito all'incidenza causale della rottura della condotta idrica, il c.t.u. precisa che “Per poter valutare il
più volte richiamato incremento dell'umidità di risalita e connessi incrementi di ammaloramenti e distacchi
di intonaco nonché comparsa e/o ampliamento di lesioni e fessurazioni/cavillature occorre avere a
disposizione una cristallizzazione ante e post evento lamentato”, e che, essendo intervenuto a notevole distanza di tempo dall'evento, lo studio dei documenti in atti “ha permesso di risalire alle condizioni
dell'immobile post rottura della condotta”, mentre manca la “documentazione dalla quale poter desumere
le condizioni dell'immobile attoreo ante evento”. Rileva che, pur non essendo possibile precisare, in mancanza di prove documentali antecedenti, in che misura all'interno della proprietà dell'istante erano già
presenti le “lesioni/fessurazioni/cavillature” riscontrate, tuttavia, dalla ricostruzione postuma è ragionevole pensare che le stesse “possano essersi ampliate a causa della rottura della condotta”.
Sulla base di quanto osservato, nel determinare le responsabilità nella causazione dei danni riscontrati nell'unità abitativa dell'attrice, ritiene che “l'incidenza causale delle lamentate infiltrazioni possano essere
equamente ripartite ed in egual misura (50%) fra quelle lente ma costanti risalenti e dovute cioè alla
costruzione e alla vita dell'edificio entro cui ricade l'immobile attoreo, e quella veloce e intensa dovuta alla
12 accidentale e fortuita rottura della condotta idrica che, amplificando problematiche già presenti, ne ha
determinato la loro intollerabilità, per cui è causa”.
Tanto è ribadito sia in risposta alle osservazioni delle parti, in cui conferma che “si è ritenuto congruo che le
spese per la eliminazione dei danni e per il ripristino di condizioni di normale fruibilità debba essere
equamente diviso fra i responsabili della cura e manutenzione della richiamata condotta ( ) e per il CP_4
restante 50% da attribuirsi a quello che oggi può ritenersi un difetto costruttivo o determinatosi per
variazioni diverse intervenute nel tempo, ma comunque pregresse alla rottura e quindi a chi è designato
all'adeguamento, cura e manutenzione degli edifici costituenti il (condominio generale di Controparte_1
)”, sia nei chiarimenti resi all'udienza del 7.11.2024, in cui dichiara “con riguardo Controparte_1
all'immobile della sig.ra i danni allo stresso occorsi, quale immediata e diretta conseguenza dei Pt_1
fenomeni di cui è causa, sono quantificabili nella misura del 50% come imputabili alla responsabilità della
CP_ e per il restante 50% in ragione delle pregresse condizioni dell'immobile e del super condominio in cui
lo stesso è incluso”.
Il consulente chiarisce, altresì, che “La responsabilità al 50% dei danni causati all'immobile attoreo, sono
stati attribuiti al solo condominio generale e non anche a quello singolo in quanto, per proteggere il
fabbricato is.4/A dall'annoso problema di risalita di umidità, occorre intervenire all'esterno dei singoli
condomini, su aree (viali) affidati alla gestione del condominio generale (supercondominio)”.
Ciò posto, atteso che le aree condominiali e la condotta idrica da cui sono derivate le infiltrazioni e i fenomeni di umidità denunciati, ricadono nella disponibilità materiale e nella sfera giuridica di dominio rispettivamente del , e della da Controparte_6 CP_4
individuarsi, quindi, come custodi affidatari della relativa gestione e manutenzione, i danni prodotti dalle infiltrazioni determinate dal degrado degli stessi devono essere ascritti ex art. 2051 c.c. alla responsabilità
degli stessi, in virtù dell'accertata sussistenza del presupposto di fatto dell'obbligo di custodia della res da cui sono derivati i danni lamentati.
A fronte dell'accertamento della riconducibilità eziologica dei danni riscontrati nell'appartamento dell'istante alla inadeguata gestione e manutenzione delle cose affidate alla custodia del CP_3
e di questi ultimi, sui quali incombeva il relativo onere probatorio, non hanno
[...] CP_4
dimostrato l'estraneità alla propria sfera giuridica delle anomalie riscontrate, non avendo allegato la
13 ricorrenza di elementi specifici idonei ad ascrivere le condizioni di inefficienza funzionale delle aree comuni e della condotta idrica al fatto illecito posto in essere da terzi ovvero a un evento naturalistico eccezionale e imprevedibile avente efficacia eziologica propria.
Invero, il ha prospettato la sussistenza della esclusiva responsabilità di ma CP_1 CP_4
l'accertata concorrente responsabilità della stessa non può escludere la responsabilità del CP_3
, custode delle aree condominiali e tenuta all'adozione dei controlli necessari alla corretta
[...]
gestione e conservazione delle parti comuni (art. 1130, comma 1, n. 4, c.c.); anche il consulente nella relazione di c.t.u., in risposta alle osservazioni del tecnico del Condominio, espressamente afferma di non poter aderire alle controdeduzioni dello stesso ribadendo che “l'umidità registrata all'interno
dell'appartamento della signora è da ascriversi a due cause: la prima in ordine di tempo è quella Pt_1
delle acque meteoriche che investono le pareti perimetrali e si infiltrano al di sotto del fabbricato in
occasione di eventi piovosi. La seconda è rottura della condotta idrica. Tale evento, imbibendo il terreno
sotto l'appartamento dell'attrice ne aumenta l'umidità”.
Orbene, alla luce dell'istruttoria compiuta ed in particolare degli esiti della c.t.u., non può che affermarsi la concorrente pari responsabilità del e di Controparte_6 [...]
nella causazione dei danni lamentati da all'appartamento in sua comproprietà, CP_4 Parte_1
che vanno, pertanto, condannati al risarcimento dei danni riportati dall'attrice in conseguenza dei fenomeni infiltrativi, ciascuno nella misura del 50%.
Occorre precisare, inoltre, che la domanda dell'attrice, indipendentemente dall'espressa richiesta della stessa, va estesa anche alla società chiamata in causa. Sul punto, va richiamata la pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in
causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di
ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo
s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in
tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in
posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal
convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando,
tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso. Il suddetto
14 principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto
diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo
in garanzia, propria o impropria” (Cass. civ. Sez. III, 01.06.2006, n. 13131). Nel caso di specie, poiché la chiamata in causa di è stata effettuata al fine di individuarne la legittimazione passiva, ne CP_4
consegue che la domanda proposta dall'attore deve ritenersi automaticamente estesa anche al terzo chiamato in causa.
Per quanto riguarda l'individuazione delle opere necessarie per l'eliminazione dei danni ed il ripristino delle condizioni di normale fruibilità dell'immobile, nonché la quantificazione dei costi necessari per l'esecuzione delle opere, il consulente, in risposta al quarto e al quinto questo posti alla sua attenzione, espone che “Al
fine di ripristinare le condizioni di normale fruibilità dell'immobile, ... lo scrivente produce relativo computo
metrico, nel quale sono dettagliati i lavori e i materiali da impiegare, ... In estrema sintesi si prevede dunque
di: rimuovere l'intonaco ammalorato e in caduta fino all'altezza di 1,50 metri dal pavimento nonché quello
posto a ridosso delle lesioni per la larghezza di 1,00 metri da queste, al fine di “ricucirle”; rimuovere tutto il
rivestimento della cucina ...; rimuovere il rivestimento del bagno per la sola parete comune con la cucina,
anch'essa interessata da lesioni passanti;
“ricucire” le lesioni ...; isolare termicamente la parte bassa delle
pareti maggiormente colpite da infiltrazioni ...; ripristinare l'intonaco precedentemente rimosso, con
l'utilizzo di prodotti a base di silicati di calce, al fine di meglio proteggere le pareti dall'insorgenza di
macchie dovute all'umidità; pitturazione dell'intero appartamento, con pittura traspirante antimuffa, previa
posa in opera di nuovi rivestimenti in cucina e nella parete del bagno ad essa contigua ...”.
L'importo complessivo dei lavori previsti è stimato in € 24.979,25 al netto dell'Iva come per Legge, calcolato sulla base dei costi desunti dal prezzario dei lavori della Regione Campania, aggiornato al II semestre del
2022.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di spese sostenute dall'attrice per reperire un'altra abitazione nel corso dei lavori, essendo la relativa domanda formulata tardivamente nelle note conclusionali.
In definitiva, l'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'attrice Parte_1
per il risarcimento dei danni all'immobile, è pari a € 24.979,25, iva esclusa, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data della quantificazione del danno (17.03.2023, data di deposito della c.t.u.)
a quella di pubblicazione della sentenza, per un totale di € 26.586,64; tale somma va posta per il 50% (pari a
15 €12.793,32) a carico del e per il 50% (pari a € 12.793,32) a carico di Dalla Controparte_3 CP_4
data della sentenza decorrono interessi compensativi nella misura legale sino al soddisfo.
A titolo di danno emergente va riconosciuta, altresì, la somma di € 352,00, quale spesa sostenuta per la consulenza tecnica di parte, documentata dall'attrice, da porre a carico delle stesse parti soccombenti in base alle rispettive accertate responsabilità; trattandosi di debito di valuta, su detta somma decorreranno gli interessi legali codicistici dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Va a questo punto esaminata la domanda di manleva avanzata dal Controparte_1
nei confronti di Controparte_5
Il convenuto ha provato mediante la documentazione prodotta Controparte_1
che era assicurato per la r.c.t. in virtù di polizza n. 371126841 “Assicurazione Globale Fabbricati Civili” del
29.12.2017 con la e l'esistenza della polizza non è contestata dalla società assicuratrice, Controparte_5
essendone prodotta copia da entrambe le parti.
La parte chiamata in causa, tuttavia, ha preliminarmente eccepito l'inoperatività della polizza, richiamando l'art. 1 della Sezione C, secondo cui la società di assicurazione “risponde, fino alla somma indicata in polizza
per il fabbricato, dei danni diretti e materiali al fabbricato stesso derivanti da spargimento d'acqua
avvenuto a seguito di rottura accidentale di condutture e impianti fissi, idrici, igienici, di riscaldamento o di
condizionamento, tecnici e antincendio, compresi quelli interrati, nonché gli impianti idrici di raccolta e
smaltimento dell'acqua piovana al servizio del fabbricato assicurato o del maggior fabbricato del quale lo
stesso forma eventualmente parte”, nonché dell'art. 2, secondo cui “sono esclusi i danni causati da
spargimento d'acqua avvenuto a seguito di: rottura causata da gelo;
occlusione di tubazioni e condutture;
rigurgito o traboccamento di fognature;
mancato o anormale funzionamento degli impianti senza rottura
degli stessi o di una loro parte;
umidità, stillicidio;
derivanti da interruzione di attività. Inoltre, la società non
risponde dei danni al fabbricato: provocati da cedimento strutturale dello stesso salvo detto evento sia
conseguenza diretta dello spargimento d'acqua avvenuto nei termini di cui all'art 1.1 della presente Sezione;
provocati da cedimento o smottamento del terreno”. Ha rilevato che sono prodotte in atto quietanze di pagamento per le annualità 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e, pertanto, di non coprire rischi verificatisi in precedenza.
16 Orbene, la polizza in questione non può ritenersi operante nella fattispecie per i seguenti motivi.
Innanzitutto, la polizza della copre i rischi per la r.c.t. solamente del Controparte_5 [...]
, mentre, secondo quanto accertato dal c.t.u., la Controparte_1
responsabilità dei danni all'immobile dell'istante è imputabile solamente al (cfr. c.t.u. Controparte_3
pag. 25: “La responsabilità al 50% dei danni causati all'immobile attoreo, sono stati attribuiti al solo
condominio generale e non anche a quello singolo ...”), non contraente della polizza in atti.
Inoltre, dall'esame della polizza e delle condizioni generali di polizza prodotte in atti si evince che la stessa veniva stipulata in data 29.12.2017, mentre i danni da infiltrazione e da umidità dell'immobile dell'attrice erano anteriori alla data di inizio dell'operatività della polizza, essendo preesistenti al maggio del 2017,
ovvero alla rottura della condotta idrica, che causava un aggravamento dell'umidità, dei fenomeni di fessurazioni, cavillature e delle problematiche già presenti.
Ne consegue che la domanda di manleva formulata nei confronti di non può essere Controparte_5
accolta.
Le spese di lite tra il e Parte_1 Controparte_6
seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste per 50% a carico del CP_4
e per il 50% a carico di le stesse si liquidano con applicazione dei Controparte_3 CP_4
parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio del
decisum, in ragione dello scaglione di riferimento da € 26.000,01 a € 52.000,00; va precisato che, nel caso di specie, in ragione dell'entità della somma determinata a titolo di risarcimento del danno ( assai prossima al limite minimo edittale di cui allo scaglione di riferimento), viene applicato un valore ricompreso tra i valori minimi e quelli medi previsti dal cennato scaglione di riferimento.
Le spese di lite tra l'attrice e il , così come Controparte_1
le spese di lite tra il e Controparte_1 Controparte_5
vanno compensate, tenuto conto che vi è stata un'unica difesa per entrambi i Condominii e stante le
[...]
difficoltà nell'individuazione delle cause dei danni all'immobile dell'attrice senza espletamento di approfonditi accertamenti peritali.
17 Le spese della c.t.u espletata vanno poste per il 50% a carico del Controparte_6
e per il 50% a carico di
[...] CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa,
così provvede:
1) Dichiara che la responsabilità, in ordine alla produzione dei danni subìti dell'appartamento sito al piano rialzato del fabbricato denominato del CP_1 Controparte_12
Torre del RE, identificato in catasto al foglio 1, particella n. 639, sub. 9, Cat.
[...]
A/2, classe 5, di cui è comproprietaria è da imputare per 50% al Parte_1 [...]
in Torre del RE, e per 50% a Controparte_6 CP_4
2) Condanna il Condominio Generale di Parco Belvedere Viale Castelluccio n. 27 in Torre del RE, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
12.793,32, a titolo di risarcimento dei danni riportati dall'immobile in comproprietà della stessa, e di € 176,00 a titolo di spese per la consulenza di parte, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t.., al pagamento, in favore di CP_4
della somma di € 12.793,32, a titolo di risarcimento dei danni riportati Parte_1
dall'immobile in comproprietà della stessa, e di € 176,00 a titolo di spese per la consulenza di parte,
oltre interessi legali sui detti importi dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
4) Condanna il Condominio Generale di Parco Belvedere Viale Castelluccio n. 27 in Torre del RE, in persona dell'amministratore p.t., e la , in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in CP_4
favore di ciascuna nella misura del 50 %, delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
545,00 per esborsi ed in € 5.712,50 per compensi oltre iva e c.p.a., se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, il tutto con attribuzione in favore dell'avv. Claudio Terminio,
dichiaratosi antistatario;
18 5) Compensa le spese di lite tra e il Parte_1 Controparte_1
in Torre del RE, nonché tra il
[...] Controparte_1
in Torre del RE e
[...] Controparte_5
6) Pone definitivamente le spese di c.t.u. per il 50% a carico del
[...]
in Torre del RE e per il 50% a carico di Controparte_6 CP_4
Torre Annunziata, in data 16.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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