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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/05/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 22/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 7014/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Giuseppe ROTOLO, in sostituzione dell'Avv. Alessia GIUGNO per parte ricorrente e l'Avv. Giuseppe BERNOCCHI per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.47 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
7014 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Parte_1 Addì ______________
GIUGNO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. presso lo studio della medesima, in Palermo, Via Ricasoli 48; ______________________
- Ricorrente - ______________________
CONTRO per ___________________
______________________ Controparte_2
______________________
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
Il Cancelliere CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
2 All'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è invalida nella Parte_1 misura del 77% e possiede i requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal 1° Ottobre 2024;
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/08/2024, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica CP_1
preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (14/02/2023).
L' nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituiva nella prima fase del CP_1
giudizio.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari, poiché la riconosceva invalida nella misura del 67%.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 08/05/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 22/05/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è Parte_1
affetta da “Idrocefalo triventricolare in stenosi incompleta dell'acquedotto di Silvio con turbe della
deambulazione e incontinenza urinaria, malattia cerebrovascolare, ipertensione arteriosa, faringolaringite
3 catarrale cronica con disfonia per esofagite da reflusso, spondiloartrosi con protrusioni discali multiple ed
osteoporosi in soggetto obeso, ipoacusia neurosensoriale bilaterale ” e ha concluso che per tali affezioni, la stessa è da considerare “invalida, con riduzione permanente della capacità lavorativa, dal 74 al 99%- 77%.
[…]
Per quanto attiene alla decorrenza della predetta valutazione medico - legale, in considerazione
dell'aggravamento delle condizioni cliniche relative alla principale patologia riconosciuta rappresentata dalla
condizione di idrocefalo, documentata nella certificazione neurologica dell'ottobre 2024 e dalla RMN
dell'encefalo effettuata nello stesso mese, si ritiene di determinarla a partire dal mese di ottobre 2024,
mentre per il periodo antecedente non si ravvisano i presupposti per operare una rivalutazione del giudizio
espresso nella precedente CTU”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza, Parte_1
a decorrere da Ottobre 2024 e rigettando la domanda per il periodo anteriore.
Considerato l'esito globale del giudizio e l'epoca di decorrenza dello stato invalidante,
successivo all'epoca di presentazione del ricorso per a.t.p., ricorrono gravi ed eccezionali ragioni,
analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite,
mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 22/05/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 22/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 7014/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Giuseppe ROTOLO, in sostituzione dell'Avv. Alessia GIUGNO per parte ricorrente e l'Avv. Giuseppe BERNOCCHI per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.47 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
7014 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Parte_1 Addì ______________
GIUGNO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. presso lo studio della medesima, in Palermo, Via Ricasoli 48; ______________________
- Ricorrente - ______________________
CONTRO per ___________________
______________________ Controparte_2
______________________
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
Il Cancelliere CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
2 All'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è invalida nella Parte_1 misura del 77% e possiede i requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal 1° Ottobre 2024;
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/08/2024, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica CP_1
preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (14/02/2023).
L' nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituiva nella prima fase del CP_1
giudizio.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari, poiché la riconosceva invalida nella misura del 67%.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 08/05/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 22/05/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è Parte_1
affetta da “Idrocefalo triventricolare in stenosi incompleta dell'acquedotto di Silvio con turbe della
deambulazione e incontinenza urinaria, malattia cerebrovascolare, ipertensione arteriosa, faringolaringite
3 catarrale cronica con disfonia per esofagite da reflusso, spondiloartrosi con protrusioni discali multiple ed
osteoporosi in soggetto obeso, ipoacusia neurosensoriale bilaterale ” e ha concluso che per tali affezioni, la stessa è da considerare “invalida, con riduzione permanente della capacità lavorativa, dal 74 al 99%- 77%.
[…]
Per quanto attiene alla decorrenza della predetta valutazione medico - legale, in considerazione
dell'aggravamento delle condizioni cliniche relative alla principale patologia riconosciuta rappresentata dalla
condizione di idrocefalo, documentata nella certificazione neurologica dell'ottobre 2024 e dalla RMN
dell'encefalo effettuata nello stesso mese, si ritiene di determinarla a partire dal mese di ottobre 2024,
mentre per il periodo antecedente non si ravvisano i presupposti per operare una rivalutazione del giudizio
espresso nella precedente CTU”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza, Parte_1
a decorrere da Ottobre 2024 e rigettando la domanda per il periodo anteriore.
Considerato l'esito globale del giudizio e l'epoca di decorrenza dello stato invalidante,
successivo all'epoca di presentazione del ricorso per a.t.p., ricorrono gravi ed eccezionali ragioni,
analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite,
mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 22/05/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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