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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/12/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 361/25 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Oppido Lucano presso lo studio Parte_1 dell'avv. Antonia Maria Fidanza che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, contumace Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile Conclusioni: la ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12.11.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 11.02.2025 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Potenza il 10.12.1988 e Controparte_1 che con sentenza n. 1818/24 del 07.11.2024 questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(09.06.1992) e (15.01.2005). Per_2
Ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalla ricorrente.
All'udienza del 12.11.2025 la ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza.
Nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi la ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1818/24 del 07.11.2024, prodotta dalla ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia. Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione della ricorrente innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni di parte ricorrente e il contegno del resistente, che non costituendosi si è del tutto disinteressato anche del presente procedimento, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Nel merito, la ricorrente non ha avanzato richieste di natura economica per sé o per il figlio , con lei residente. Per_2
L'età anagrafica del figlio e la mancata previsione di un contributo di mantenimento in suo favore anche sede di separazione (ove si attestava che è “diplomato e in cerca di occupazione”), sono Per_2 indici presuntivi del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dello stesso.
La mera pronuncia sullo status giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
11.02.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Pt_1
e in Potenza il 10.12.1988, trascritto nel
[...] Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza dell'anno 1988, parte II, serie C, n. 39; b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 25.11.2025
La Presidente est.