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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 8605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8605 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 20.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 15307/2023 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall'avv. SEBASTIANELLI SERENA e Parte_1 dall'avv. DE MATTEO MASSIMILIANO, con cui elett.te domiciliato in VIA E. DE
NICOLA, 6 TELESE TERME
ricorrente e
, rapp.ta e difesa dall'avv.OREFICE Controparte_1
EN ed elett.te domiciliata come in atti resistente
e
, rapp.to e difeso dall'avv. TEDESCHI MARIA PIA ed elett.te domiciliato come CP_2 in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 14.8.2023, l'istante di cui in epigrafe, impugnava l'intimazione di pagamento n. 071/2023/90196612/28/000 ricevuta in data
27.7.2023 recante l'invito al pagamento dei crediti contenuti negli avvisi di addebito emessi dall' nn. 371/2016/0007850352000, CP_2
37120160012038281000, 371/2017/0010590805000,
371/2018/0005000268000, 371/2018/0012989170000,
371/2019/0020471327000, 371/2019/00714117000,
371/2019/0018874336000, 37120190018879992000,
371/2021/0003116862000 e 371/2022/0007796664000 relativi all'annualità
2012 e al periodo che va da gennaio 2014 a dicembre 2020, per complessivi €.
23.983,87; tutto ciò premesso eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dei titoli esecutivi, per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, nonché per la non debenza delle somme richieste e chiede dichiararsi l'annullamento dell'intimazione di pagamento e dei sottostanti avvisi di addebito, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudio tardivamente l'
[...]
chiedendo: “in via preliminare, declinare la propria Controparte_3 competenza territoriale per essere competente il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice del lavoro;
dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
Si costituiva tardivamente l' chiedendo: “in via principale e preliminare CP_2 dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di NOLA Sezione Lavoro….; sempre in via principale e preliminare dichiarare
l'INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE per carenza di interesse ad agire…; in via subordinata rigettare il ricorso sotto ogni profilo….; in via gradata chiarare il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto ad . CP_2 Controparte_4
La domanda è parzialmente fondata e, come tale, può essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
Preliminarmente, va precisato che entrambe le convenute si sono costituite tardivamente, pertanto, tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio (tra cui quella di incompetenza territoriale) non possono essere esaminate stante il disposto dell'art. 416 comma 2 cpc.
Inoltre, quanto al merito, la costituzione tardiva dei convenuti impedisce altresì di valutare la documentazione depositata dagli stessi, con la conseguenza che va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente relativamente agli anni 2012 e dal 2014 al luglio del 2018.
Relativamente agli altri anni di cui all'intimazione di pagamento, la notifica della suddetta avvenuta in data 27.7.2023 costituisce valido atto interruttivo della prescrizione.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento per cui è causa relativamente agli contributi richiesti per gli anni
2012 e dal 2014 al luglio 2018;
B) Rigetta nel resto la domanda;
C) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 21/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 20.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 15307/2023 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall'avv. SEBASTIANELLI SERENA e Parte_1 dall'avv. DE MATTEO MASSIMILIANO, con cui elett.te domiciliato in VIA E. DE
NICOLA, 6 TELESE TERME
ricorrente e
, rapp.ta e difesa dall'avv.OREFICE Controparte_1
EN ed elett.te domiciliata come in atti resistente
e
, rapp.to e difeso dall'avv. TEDESCHI MARIA PIA ed elett.te domiciliato come CP_2 in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 14.8.2023, l'istante di cui in epigrafe, impugnava l'intimazione di pagamento n. 071/2023/90196612/28/000 ricevuta in data
27.7.2023 recante l'invito al pagamento dei crediti contenuti negli avvisi di addebito emessi dall' nn. 371/2016/0007850352000, CP_2
37120160012038281000, 371/2017/0010590805000,
371/2018/0005000268000, 371/2018/0012989170000,
371/2019/0020471327000, 371/2019/00714117000,
371/2019/0018874336000, 37120190018879992000,
371/2021/0003116862000 e 371/2022/0007796664000 relativi all'annualità
2012 e al periodo che va da gennaio 2014 a dicembre 2020, per complessivi €.
23.983,87; tutto ciò premesso eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dei titoli esecutivi, per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, nonché per la non debenza delle somme richieste e chiede dichiararsi l'annullamento dell'intimazione di pagamento e dei sottostanti avvisi di addebito, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudio tardivamente l'
[...]
chiedendo: “in via preliminare, declinare la propria Controparte_3 competenza territoriale per essere competente il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice del lavoro;
dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
Si costituiva tardivamente l' chiedendo: “in via principale e preliminare CP_2 dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di NOLA Sezione Lavoro….; sempre in via principale e preliminare dichiarare
l'INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE per carenza di interesse ad agire…; in via subordinata rigettare il ricorso sotto ogni profilo….; in via gradata chiarare il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto ad . CP_2 Controparte_4
La domanda è parzialmente fondata e, come tale, può essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
Preliminarmente, va precisato che entrambe le convenute si sono costituite tardivamente, pertanto, tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio (tra cui quella di incompetenza territoriale) non possono essere esaminate stante il disposto dell'art. 416 comma 2 cpc.
Inoltre, quanto al merito, la costituzione tardiva dei convenuti impedisce altresì di valutare la documentazione depositata dagli stessi, con la conseguenza che va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente relativamente agli anni 2012 e dal 2014 al luglio del 2018.
Relativamente agli altri anni di cui all'intimazione di pagamento, la notifica della suddetta avvenuta in data 27.7.2023 costituisce valido atto interruttivo della prescrizione.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento per cui è causa relativamente agli contributi richiesti per gli anni
2012 e dal 2014 al luglio 2018;
B) Rigetta nel resto la domanda;
C) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 21/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo