Ordinanza cautelare 16 aprile 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 08/07/2025, n. 13355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13355 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13355/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03560/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3560 del 2025, proposto da
IC RG, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Cavallo Perin, Giulio Meneghetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del giudizio di non idoneità del Prof. IC RG espresso dalla Commissione Scientifica Nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alle funzioni di Professore universitario di I fascia per il settore concorsuale SSD: SPS/07 (doc.1), nonché del successivo atto di approvazione del M.U.R., non noto all’esponente;
del verbale della Commissione giudicatrice 29 ottobre 2024, n. 3, avente ad oggetto la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia (dd n. 1796 del 27 ottobre 2023) per il settore concorsuale 14/C1-Sociologia Generale (doc.2);
dei giudizi collegiali e individuali del relativo procedimento recepiti nel predetto verbale n. 3/2024;
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso del relativo procedimento, e per la condanna dell’Amministrazione alla nomina di una diversa Commissione che proceda quanto prima alla rivalutazione della candidatura del Prof. IC RG consentendo al medesimo di conseguire l’ASN a Professore di I fascia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente ha partecipato alla procedura per abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale, indetta con Decreto Direttoriale n. 1796 del 27.10.2023.
All’esito della procedura, la Commissione giudicatrice ha formulato un giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente che, ritenendo il provvedimento viziato da illegittimità, ha proposto rituale impugnazione, affidando la stessa ai seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione di legge per violazione ed erronea interpretazione ed applicazione: della declaratoria ministeriale del settore concorsuale SSD: SPS/07. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza del criterio assunto per la valutazione. Eccesso di potere per illogicità.
II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione: assenza di qualsiasi riferimento specifico al contenuto delle quindici pubblicazioni presentate ai fini della valutazione. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
L’amministrazione si è costituita in giudizio con una articolata memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le seguenti motivazioni.
La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione «nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo» (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
In particolare, la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato «Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia», che «1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della «piena maturità scientifica» (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla «importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca», e quelli per l’accertamento della «maturità scientifica» (per la seconda fascia), la quale è data dal «riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare, la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che «la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione».
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: «La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale».
Nel caso di specie, il ricorrente, che ha già conseguito l’abilitazione per la II fascia nel settore concorsuale 14/C1 che include, quale, unico settore disciplinare, SPS/07 – Sociologia Generale, ha presentato domanda per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia nel settore concorsuale SPS07 – Sociologia Generale. La Commissione esaminatrice dopo aver riconosciuto il possesso dei valori soglia 3/3 e dei tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, ha conclusivamente ritenuto il candidato non idoneo alla I fascia, con un giudizio negativo sulle pubblicazioni, poiché «solo limitatamente coerenti con le tematiche del settore concorsuali 14/C1 e con quelle interdisciplinari a esso pertinenti».
I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente stante la loro intima connessione, essedo riconducibili sostanzialmente al difetto di motivazione sulla limitata coerenza con il settore scientifico disciplinare di riferimento.
Il ricorrente lamenta, infatti, l’illegittimità del provvedimento de qua, per non aver la Commissione valutato la coerenza e rilevanza delle pubblicazioni del candidato, oltre che alle tematiche afferenti al settore concorsuale, anche rispetto alle tematiche dei settori scientifici interdisciplinari ad esso afferenti nonché lamenta l’assenza, nel giudizio, di qualsivoglia motivazione rispetto al contenuto delle quindici pubblicazioni presentate ai fini della valutazione, idonea a suffragare la limitata coerenza con il settore concorsuale di riferimento.
Tali censure meritano accoglimento.
In primo luogo, si osserva come con riferimento alle scienze sociologiche, debbano distinguersi quattro settori concorsuali diversi: 14/C1 (Sociologia generale), 14/C2 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi), 14/C3 (Sociologia dei fenomeni giuridici e politici) e 14/D1 (Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio). All’interno dei vari settori concorsuali è poi possibile distinguere diverse settori scientifico-disciplinari. Il settore scientifico-disciplinare SPS/07 (Sociologia generale), unico all’interno del Settore concorsuale 14/C1, comprende una vasta gamma di competenze che spaziano dalla metodologia e tecnica della ricerca sociale alla politica sociale connessa alle diverse tipologie di welfare, dai metodi e tecniche del servizio sociale ai sistemi sociali comparati, analisi dei gruppi, della salute, della scienza, dello sviluppo, della sicurezza sociale, metodi di pianificazione, storia del pensiero sociologico.
Nel giudizio negativo reso dalla Commissione, si osserva come le ragioni del diniego dell’abilitazione scientifica si siano basate esclusivamente sulla limitata coerenza con il settore concorsuale. Si afferma che «le pubblicazioni sono solo limitatamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale 14/C1 e con quelle interdisciplinari a esso pertinenti, focalizzandosi prevalentemente su temi propri della sociologia del territorio, della sociologia politica e della sociologia giuridica, o addirittura della scienza politica, con riferimento specificamente ai fenomeni migratori e focalizzandosi sui temi della sicurezza (declinata nella prospettiva dell’ordine pubblico, di solito interpretata nella dimensione strutturale normativa, con espliciti riferimenti a ordinanze e disposti giuridico amministrativi o procedurali) e dell’amministrazione». Tale affermazione coesiste con l’ulteriore giudizio reso dalla Commissione nel giudizio collegiale, che dice «La produzione scientifica del candidato (…) è inoltre caratterizzata da una ottima collocazione editoriale, comprendendo nove articoli su riviste di classe A per il settore concorsuale 14/C1 sia nazionali sia internazionali».
Dalla piana lettura della motivazione emerge una contraddittorietà sull’appartenenza delle tematiche affrontate dal ricorrente al settore concorsuale di riferimento prima smentita e poi consacrata, non comprendendo le ragioni per le quali la coerenza con lo stesso possa ritenersi «limitata» né le ragioni per le quali tale limitazione sussista. A fortiori, si ricorda la giurisprudenza di codesta Sezione, la quale ha da ultimo ribadito rispetto alla coerenza della produzione scientifica al settore concorsuale per il quale l’abilitazione è richiesta, che questa debba essere valutata non esclusivamente al settore concorsuale di riferimento, bensì anche a materie di interesse interdisciplinare o a materie che sono al settore comunque riconducibili. Si richiama sul punto, «Rispettivamente all’appartenenza della prevalenza delle pubblicazioni al differente settore concorsuale SC 06/D1 e, da altri invero ritenuto come settore interdisciplinare a quello per il quale l’abilitazione è stata richiesta, il richiamato art. 4, co. 1, lett. a) del d.m. n. 120/2016, quando si riferisce alla coerenza delle pubblicazioni presentate dai candidati, fa riferimento, così come sopra anticipato, non soltanto allo specifico settore concorsuale di interesse ma anche a materie interdisciplinari ad esso comunque riconducibili, con ciò significando che alcuni argomenti, dalla intrinseca portata interdisciplinare, ben possano essere ricompresi nell’ambito di più settori concorsuali, proprio in virtù della natura trasversale degli studi che ne derivano» (cfr. TAR Lazio, Roma, IV quater 11512/2025. Ciò comporta, pertanto, che la motivazione contenuta nel giudizio finale, ove statuisca in merito alla incoerenza dei lavori presentati rispetto al settore concorsuale di riferimento, deve essere in grado, ancorché in maniera sintetica, di far comprendere quali siano le ragioni per cui, non in astratto ma in concreto, gli argomenti trattati esulino in nuce dal settore concorsuale, non potendo neppure rientrare nell’ambito di materie interdisciplinari ad esso connesse, non essendo ammissibile, per converso che, così come occorso nel caso di specie, la valutazione si limiti ad affermare sic et simpliciter la mancata coerenza dei lavori scientifici presentati, senza fornire alcuna motivazione tangibile in merito alla decisione di adottare una tale valutazione di segno negativo. (cfr. TAR Lazio, III bis, 2.5.2023, n. 7380).
Parimenti, l’irragionevolezza circa la limitata coerenza con il settore concorsuale, è smentita dalla precedente procedura di abilitazione a professore di II fascia a cui il ricorrente aveva preso parte (doc. 6), presentando un corpo di opere pressoché coincidente (12 su 15: doc. 10) con quello presentato per la procedura oggi in discussione. Per quanto qui di interesse, pare sufficiente evidenziare che nella precedente procedura, l’allora Commissione giudicatrice aveva ritenuto le pubblicazioni presentate «complessivamente coerenti» con il settore disciplinare SPS/07 – Sociologia Generale.
Il Collegio osserva altresì l’assenza, nel giudizio, di qualsivoglia motivazione rispetto al contenuto delle quindici pubblicazioni presentate ai fini della valutazione che sia idonea a suffragare la limitata coerenza con il settore concorsuale di riferimento.
Il giudizio collegiale reso dalla Commissione manca di un’espressa e motivata valutazione delle quindici pubblicazioni presentate dal ricorrente, le quali sono state oggetto di analisi complessiva riportando enunciazioni generiche e prive di ogni riferimento preciso al contenuto dei singoli scritti, lacuna che non permette di comprendere le ragioni in base alle quali le stesse sono da ritenersi non coerenti ai fini dell’abilitazione. Non risulta così possibile ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione, dal momento che le conclusioni del giudizio collegiale non sono adeguatamente supportate dalle dovute argomentazioni, in conformità con l’obbligo, previsto dall’art. 3 D.M. n. 120/2016, di formulare un motivato giudizio sulla qualificazione scientifica del candidato.
Pertanto, il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nei sensi e nei termini indicati e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
1) annulla i provvedimenti impugnati;
2) ordina all’amministrazione di rivalutare le pubblicazioni scientifiche presentate dal ricorrente, nei termini e nei limiti sopra enucleati, a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione, che dovrà essere nominata entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, mentre il giudizio finale dovrà essere adottato dalla nuova Commissione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla nomina della stessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO