Ordinanza cautelare 15 dicembre 2016
Decreto decisorio 30 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto decisorio 30/03/2022, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/03/2022
N. 01576/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1576 del 2016, proposto da
ON RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cofano, domiciliato presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
U.T.G. - Prefettura di Lecce, non costituito in giudizio;
Questura di Lecce, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento,
- del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Lecce prot. n. 0066461 del 27.7.2016, classifica 38.36, notificato in data 18.8.2016;
- nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale, ivi compreso il provvedimento emesso dal Questore di Lecce in data 21.12.2015 Cat. 6F/2013-Div. PAS n. 123;
- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al rinnovo del porto di fucile per uso caccia e la condanna al risarcimento del danno cagionato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 12 novembre 2016;
Considerato che il 22 novembre 2021 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 29 marzo 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO