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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/12/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice NT AP all'esito dell'udienza cartolare del 9.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.987 del ruolo gen. Lavoro e previdenza dell'anno 2025 promossa DA
, rappresentata e difesa giusta mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Gabriella Lauretta;
ricorrente
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.2.2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' onde sentire dichiarare l'illegittimità CP_1
della nota dell'11.5.2021 con cui l' aveva richiesto la CP_1 CP_2
restituzione della somma di euro 552,93, in ipotesi indebitamente corrisposta per il periodo 01/01/2006 - 31/12/2006 a titolo di disoccupazione agricola e per l'effetto sentire condannare l' CP_1
alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo.
L' si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi la CP_1
cessazione della materia del contendere .
1 Nelle note di trattazione scritta del 4.12.2025 il difensore della ricorrente chiedeva darsi atto della cessazione della materia del contendere, vinte le spese di lite .
Nel merito, in ragione dell'intervenuto annullamento in via amministrativa dell'indebito in questione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno per un fatto sopravvenuto l'interesse delle parti a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1
, liquidate in complessivi euro 400,00 oltre IVA e Parte_1
CPA come per legge e rimborso forfettario spese generali al
15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
Torre Annunziata, 27.12.2025
Il Giudice
NT AP
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice NT AP all'esito dell'udienza cartolare del 9.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.987 del ruolo gen. Lavoro e previdenza dell'anno 2025 promossa DA
, rappresentata e difesa giusta mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Gabriella Lauretta;
ricorrente
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.2.2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' onde sentire dichiarare l'illegittimità CP_1
della nota dell'11.5.2021 con cui l' aveva richiesto la CP_1 CP_2
restituzione della somma di euro 552,93, in ipotesi indebitamente corrisposta per il periodo 01/01/2006 - 31/12/2006 a titolo di disoccupazione agricola e per l'effetto sentire condannare l' CP_1
alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo.
L' si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi la CP_1
cessazione della materia del contendere .
1 Nelle note di trattazione scritta del 4.12.2025 il difensore della ricorrente chiedeva darsi atto della cessazione della materia del contendere, vinte le spese di lite .
Nel merito, in ragione dell'intervenuto annullamento in via amministrativa dell'indebito in questione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno per un fatto sopravvenuto l'interesse delle parti a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1
, liquidate in complessivi euro 400,00 oltre IVA e Parte_1
CPA come per legge e rimborso forfettario spese generali al
15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
Torre Annunziata, 27.12.2025
Il Giudice
NT AP
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