Sentenza 3 maggio 2003
Massime • 1
Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. Pertanto, in caso di accertata esposizione al rischio ambientale costituito dalle polveri,presenti nella lavorazione della ghisa in misura superiore di quattro volte al limite di tollerabilità, è legittimo il riconoscimento della bronchite cronica, con grave deficit spirometrico, come dipendente da causa di servizio, senza che rilevi in contrario la circostanza che la consulenza tecnica abbia evidenziato il tabagismo del dipendente quale concausa della patologia, e senza che sia ravvisabile in tale disciplina alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo di una pretesa disparità di trattamento a favore del tabagista, che godrebbe di una più bassa soglia invalidante rispetto ai dipendenti affetti da altre patologie, e sotto l'ulteriore profilo del differente trattamento delle conseguenze dell'alcolismo e dell'assunzione di stupefacenti rispetto al tabagismo, avuto riguardo alla diversa gravità dei fenomeni di cui si tratta.
Commentario • 1
- 1. Bronchite: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2003, n. 6722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6722 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI - I.N.A.I.L. in persona del Dirigente Generale Dott. Pasquale Acconcia, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Catania e Giuseppe De Ferra in virtù di procura speciale per notar RI e con essi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre, n.144;
- ricorrente -
contro
IN LF, rappresentato e difeso dall'avv. Sante Assennato, giusta procura a margine, con esso elettivamente domiciliato alla Via Carlo Poma, 2 in Roma;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento n.286 del 1 agosto 2000, reg. gen. n. 18/2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2002;
Udito l'avv. Giuseppe De Ferrà;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1.8.2000 la Corte di Appello di Trento, decidendo sull'appello proposto dall'INAIL nei confronti di ER FO, avverso sentenza del Tribunale di Trento, in composizione monocratica, quale giudice del lavoro, rigettava l'appello confermando il diritto dell'assicurato alla rendita per malattia professionale con incapacità del 50%.
In ordine alla prova dell'esposizione al rischio ambientale, costituito dalle polveri connesse alla lavorazione della ghisa, osservava che la prova era costituita dalle deposizioni dei colleghi di lavoro, dall'accertamento svolto dal Servizio di medicina preventiva della Provincia Autonoma di Trento che aveva accertato che dal 1971 al 1979 l'ambiente dove il ER aveva prestato la sua attività aveva un livello di polveri superiore di quattro volte il limite di tollerabilità e dal rilievo che il 45% di quelli che vi lavoravano avevano problemi alle vie respiratorie. La dipendenza della malattia, bronchite cronica, con grave deficit spirometrico, dal rischio ambientale era stata accertata dalla CTU. Questa aveva rilevato come concausa il tabagismo, che tuttavia non escludeva il rapporto di causalità, in virtù del principio di equivalenza delle cause di cui all'art 41 c.p. applicabile anche alla materia infortunistica secondo la giurisprudenza di legittimità. Rigettava, infine, come manifestamente infondate le proposte questioni di incostituzionalità ed in particolare quella secondo la quale sarebbe stato onere del lavoratore provare l'esclusiva efficacia causale dell'ambiente rispetto al tabagismo, rilavando come l'accoglimento di questa tesi avrebbe posto una ingiustificata discriminazione dei lavoratori tabagisti rispetto a quelli che non lo sono. Rilevava ancora che non vi è discriminazione nel parificare il tabagismo alle altre concausa di natura extraprofessionale.
Propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico complesso motivo l'INAIL, resiste con controricorso il ER, illustrato poi con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 66, 74, 78, 79, 83, 131, 133, 211 del D.P.R. n. 1124 del 1965, 40 e 41 del codice penale, 2697 c.c. in rel. artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione, l'Istituto solleva più profili di censura.
Con il primo profilo censura la sentenza per avere posto interamente a carico dell'Istituto le conseguenze di una malattia le cui cause erano state accertate come duplici, non provvedendo ad imputare a ciascuna causa la quota di evento di spettanza e limitando quindi l'indennizzo alle conseguenze di origine lavorativa, scorporando le conseguenze extra professionali. Invocava i principi affermati dalle SS. UU. con sentenza n. 6846 del 1992. Con il secondo profilo rileva che l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionale è fondata, non su un principio solidaristico, ma su principi di assicurazione che presuppongono l'equilibrio tra prestazioni e premi. Questo equilibrio sarebbe alterato dalla copertura di rischi derivanti anche dal tabagismo.
Con il terzo profilo osserva, quindi, che l'applicazione del principio di equivalenza causale si pone in contrasto con il principio di settore fissato dall'art. 133 del DPR n. 1124/65 secondo il quale l'assicurazione "non comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse ". Le deroghe al principio sono solo quelle previste dal medesimo T.U., che all'art. 145 lettera b, come novellato dalla legge n. 780 del 1975, prevede in caso di asbestosi o silicosi siano indennizzati anche gli eventi derivanti da altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio.
Con il quarto profilo rileva che l'onere della prova per te" malattie non tabellate incombe al lavoratore che nella specie non aveva provato la mancanza di un rischio precostituito e la concreta efficienza causale dell'ambiente di lavoro, non essendo stato il consulente in grado di precisare e quantificare gli effetti dell'ambiente di lavoro rispetto a quelli del tabagismo. Infine prospettava nuovamente la illegittimità costituzionale dell'art. 41 c.p. ove esteso, come è ormai diritto vivente secondo la giurisprudenza di legittimità, alla materia degli infortuni e delle malattie professionali, in quanto in violazione dell'art. 3 della Cost. favorisce il tabagista che con comportamenti autolesionistici più facilmente supera la soglia invalidante conseguendo una rendita non ispirata ai principi di cui all'art. 38. Evidenziava, infine, che la disparità di trattamento tra il tabagista e l'alcolista o l'assuntore di droghe è evidenziata dall'art. 12 del d. lgs. n. 38 del 2000 che prevede la non indennizzabilità dell'infortunio in itinere causata da soggetti in stato di soggezione alcolica o da stupefacenti.
Le censure sono infondate.
L'affermazione che, nel caso che l'evento malattia sia prodotto da un concorso di cause, l'indennizzabilità della malattia sia limitata alla quota di essa determinata dai fattori lavorativi collide con il principio dell'equivalenza di cause costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità di questa Corte, tanto che il ricorrente ammette, nel proporre questione di costituzionalità dell'art. 41 c.p., che il principio costituisce diritto vivente. Cfr. Cass. nn. 7679 del 1987, 1237 del 1992, 11559 del 1995, 535 e 1196 del 1998, 13453 del 1999, 7228 del 2000, 8165 del 2001, 8633 del 2002. La sentenza delle, SS.UU. n. 6846 del 1992 non affronta il principio della equivalenza di cause, ma della correttezza del metodo Rossi nella valutazione del grado di otopatia professionale. Il metodo, che prevede lo scorporo della presbiacusia dalla misura della complessiva otopatia accertata, risolve il diverso problema della misura della inabilità, che determina in riferimento alle condizioni medie di soggetti della medesima età. Ritiene il Collegio di confermare il principio che risponde all'esigenza costituzionalmente garantita di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati di vita in caso di malattie comunque conseguenti alla attività lavorativa.
In ordine al secondo profilo si osserva che il tabagismo all'epoca della emanazione della legislazione sulle malattie professionali e della sua unificazione nel DPR n. 1124 del 1965 era abitudine diffusa in ampia quota della popolazione addetta al lavoro. Le sue conseguenze sulle malattie polmonari erano scontate nella tabulazione delle medesime, che non prevede esclusioni o limitazioni per i lavoratori tabagisti, ed i suoi costi, come concausa delle predette malattie, erano necessariamente inclusi nel calcolo della tariffa media nazionale, essendo fatto il calcolo del rischio su tutti i lavoratori, compresa la quota di essi tabagista. Consegue che l'indennizzo delle malattie polmonari dei tabagisti non altera l'equilibrio tra premi e indennizzi sul quale si fonda l'assicurazione gestita dall'Istituto ricorrente. Il principio dell'equivalenza causale, nella applicazione che ne ha fatto la Corte territoriale, non viola, poi, gli artt. 133 e 145 lettera del DPR n. 1124/65, che stabiliscono il diverso principio che l'assicurazione non tutela le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse e la diversa eccezione che nel caso di silicosi ed asbestosi sono indennizzate anche le conseguenza riflesse costituite da malattie all'apparato cardiocircolatorio o diverse affezioni dell'apparato respiratorio. La Corte di Appello ha riconosciuto nella fattispecie solo le conseguenze dirette connesse all'unica malattia professionale riconosciutala broncopneumopatia ostruttiva.
Il quarto profilo nella parte che censura il mancato accertamento di un rischio precostituito, è inammissibile in quanto propone in sede di legittimità una questione nuova, non esaminata dalla Corte territoriale, senza affermare di averla proposta con l'appello e senza lamentare l'omesso esame di essa.
La censura di mancanza di prova del nesso di causalità tra lavorazione e malattia desunta dalla circostanza che il CTU non sarebbe stato in grado di indicare l'esatta misura dell'apporto causale di ciascuna delle due cause è inammissibile sotto più profili. In primo luogo quello dell'autosufficienza in quanto il ricorrente, non trascrivendo testualmente le dichiarazioni del consulente, non consente al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di valutare la portata delle sue valutazioni. Sul piano logico poi, ed il rilievo è assorbente, non sussiste la denunziata contraddizione tra l'affermazione della efficienza causale dell'ambiente di lavoro sull'insorgenza della malattia, accertata sulla base della prolungata esposizione al rischio di inalazione di polveri e sul dato epidemiologico della presenza di problemi alle vie respiratorie nel 45% degli occupati, e quella della impossibilità di determinarne con precisione la misura dell'apporto causale. Infatti, l'accertamento della sussistenza di un fatto e quella della impossibilità di una precisa determinazione della sua entità sono affermazioni distinte e logicamente conciliabili. La questione di incostituzionalità proposta, che si fonda sull'assunto erroneo che la malattia professionale accertata derivi per una parte dal tabagismo e per altra dall'ambiente di lavoro, con la conseguenza che il tabagista sarebbe più facilmente indennizzato di altro lavoratore con il più agevole superamento della soglia invalidante, il che avverrebbe in violazione del principio di uguaglianza. Il principio di equivalenza causale afferma, invece, che tutta la malattia deriva per intero dall'ambiente di lavoro (oltre che dal tabagismo), sicché nega in radice la prospettata disparità e rende manifestamente infondata la questione. Del pari infondata è la questione del differente trattamento delle conseguenze dell'alcolismo e dell'assunzione di stupefacenti rispetto al tabagismo. Infatti è di tutta evidenza la diversa gravità sociale dei fenomeni che ha ispirato le scelte del legislatore.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10,00 oltre a Euro 1.500,00 di onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2003