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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 3902/2025 promossa da:
ass. avv. MORRONE SALVATORE Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ta CONROTTO EMILIA CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che: CP_ la ricorrente ha evocato in giudizio l , chiedendone la condanna a corrisponderle la pensione di vecchiaia a decorrere dal 23/12/2024, data della domanda di pensione di vecchiaia, o da data veriore accertata in giudizio, oltre agli interessi legali;
CP_ si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato;
i fatti di causa sono pacifici e/o documentali:
- la ricorrente in data 23/12/2024 ha proposto domanda per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 del dlgs 503/1992; CP_
- tale domanda è stata rigettata dall' con provvedimento del 31/1/2025 con la seguente motivazione: "Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia" (doc. 2 di parte ricorrente);
-anche il ricorso amministrativo proposto da parte ricorrente è stato respinto dall'ente previdenziale convenuto (doc. 3 di parte ricorrente);
- con verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del 2/7/2024 (doc. 4 di parte ricorrente), la ricorrente è stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa ai sensi degli articoli 2 e
1 13 della legge 118/1971 e dell'articolo 9 del d.l. 509/1988 nella misura dell'80% con decorrenza dal 28/2/2024 senza revisione;
- la ricorrente è disoccupata dal 18/7/2025 (circostanza dedotta dall'ente resistente non contestata dalla ricorrente e risultante dall'estratto conto assicurativo prodotto CP_ dall sub doc. 8); ciò posto, alla fattispecie oggetto di causa si applica l'articolo 1 comma 8 del dlgs
503/1992 che ha conservato l'anzianità minima per la pensione di vecchiaia al compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 anni per le donne che siano riconosciuti invalidi in misura non inferiore all'80%; secondo l'ente previdenziale convenuto il legislatore, allorchè ha disposto che l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi, avrebbe fatto riferimento alla categoria di "persone invalide" di cui alla legge 222/1984; CP_ la tesi ermeneutica proposta dall' è stata sconfessata dalla Suprema Corte, la quale, condivisibilmente, nella sentenza 9081/2013 ha puntualizzato che: “la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n.
222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che
l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”; orbene, nel caso di specie, non essendo contestato che la ricorrente sia stata riconosciuta invalida civile nella misura del 80% con decorrenza dal 28/2/2024, non è necessario effettuare alcun approfondimento di natura medico-legale per verificare la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto dall'articolo 1 comma 8 del dlgs 503/92;
2 CP_ l non ha neppure contestato gli altri presupposti del diritto alla corresponsione della pensione anticipata di vecchiaia e, in ogni caso, come già osservato, è pacifico che la ricorrente sia disoccupata dal 18/7/2025; quanto alla decorrenza del diritto vantato nel presente giudizio, all'odierna udienza di CP_ discussione parte ricorrente ha dichiarato di non contestare la data indicata dall , che, pertanto, deve essere individuata nel 1 agosto 2025; in conclusione, l convenuto deve essere condannato a Controparte_2 corrispondere alla ricorrente la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1/8/2025 oltre agli interessi legali;
CP_
in ragione della sua soccombenza, l deve rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del d.m. 55/2014 in misura prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura seriale della vertenza;
deve essere accolta, infine, la domanda di distrazione delle spese di lite avanzata dal difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, CP_ condanna l a corrispondere alla ricorrente la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1 agosto 2025 oltre accessori di legge;
CP_ condanna l a rimborsare alla ricorrente le spese di lite pari a complessivi euro
4300 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva, CPA, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Torino, 9/12/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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ass. avv. MORRONE SALVATORE Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ta CONROTTO EMILIA CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che: CP_ la ricorrente ha evocato in giudizio l , chiedendone la condanna a corrisponderle la pensione di vecchiaia a decorrere dal 23/12/2024, data della domanda di pensione di vecchiaia, o da data veriore accertata in giudizio, oltre agli interessi legali;
CP_ si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato;
i fatti di causa sono pacifici e/o documentali:
- la ricorrente in data 23/12/2024 ha proposto domanda per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 del dlgs 503/1992; CP_
- tale domanda è stata rigettata dall' con provvedimento del 31/1/2025 con la seguente motivazione: "Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia" (doc. 2 di parte ricorrente);
-anche il ricorso amministrativo proposto da parte ricorrente è stato respinto dall'ente previdenziale convenuto (doc. 3 di parte ricorrente);
- con verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del 2/7/2024 (doc. 4 di parte ricorrente), la ricorrente è stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa ai sensi degli articoli 2 e
1 13 della legge 118/1971 e dell'articolo 9 del d.l. 509/1988 nella misura dell'80% con decorrenza dal 28/2/2024 senza revisione;
- la ricorrente è disoccupata dal 18/7/2025 (circostanza dedotta dall'ente resistente non contestata dalla ricorrente e risultante dall'estratto conto assicurativo prodotto CP_ dall sub doc. 8); ciò posto, alla fattispecie oggetto di causa si applica l'articolo 1 comma 8 del dlgs
503/1992 che ha conservato l'anzianità minima per la pensione di vecchiaia al compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 anni per le donne che siano riconosciuti invalidi in misura non inferiore all'80%; secondo l'ente previdenziale convenuto il legislatore, allorchè ha disposto che l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi, avrebbe fatto riferimento alla categoria di "persone invalide" di cui alla legge 222/1984; CP_ la tesi ermeneutica proposta dall' è stata sconfessata dalla Suprema Corte, la quale, condivisibilmente, nella sentenza 9081/2013 ha puntualizzato che: “la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n.
222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che
l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”; orbene, nel caso di specie, non essendo contestato che la ricorrente sia stata riconosciuta invalida civile nella misura del 80% con decorrenza dal 28/2/2024, non è necessario effettuare alcun approfondimento di natura medico-legale per verificare la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto dall'articolo 1 comma 8 del dlgs 503/92;
2 CP_ l non ha neppure contestato gli altri presupposti del diritto alla corresponsione della pensione anticipata di vecchiaia e, in ogni caso, come già osservato, è pacifico che la ricorrente sia disoccupata dal 18/7/2025; quanto alla decorrenza del diritto vantato nel presente giudizio, all'odierna udienza di CP_ discussione parte ricorrente ha dichiarato di non contestare la data indicata dall , che, pertanto, deve essere individuata nel 1 agosto 2025; in conclusione, l convenuto deve essere condannato a Controparte_2 corrispondere alla ricorrente la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1/8/2025 oltre agli interessi legali;
CP_
in ragione della sua soccombenza, l deve rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del d.m. 55/2014 in misura prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura seriale della vertenza;
deve essere accolta, infine, la domanda di distrazione delle spese di lite avanzata dal difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, CP_ condanna l a corrispondere alla ricorrente la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1 agosto 2025 oltre accessori di legge;
CP_ condanna l a rimborsare alla ricorrente le spese di lite pari a complessivi euro
4300 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva, CPA, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Torino, 9/12/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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