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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/11/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n.° 1161/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 (CS) il 15.09.1965 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. VINCENZO CHIARAMONTE E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 UG (CS) in data 27.09.1963 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. ADRIANA PATRIZIA CHIARAMONTE RICORRENTI con l'intervento del P.M. FATTO e DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 20.06.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 403/2001 del 11.07.2001 del Tribunale di Cosenza (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Pag. 2 di 2
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione la cessazione del vincolo matrimoniale, con pronuncia sul solo status avendo definito ogni reciproco rapporto economico/patrimoniale e non essendoci figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Ne consegue che nessun'altra statuizione va resa. Le spese di lite possono essere compensate attesa la natura della procedura attivata dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MONTALTO UG (CS) il 10.08.1986 tra e Parte_1 CP_1
, come sopra generalizzati (atto n. 21, parte II, serie A, reg. atti
[...] matrimonio anno 1986);
sulle spese;
CP_2 C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18.11.2025 Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n.° 1161/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 (CS) il 15.09.1965 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. VINCENZO CHIARAMONTE E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 UG (CS) in data 27.09.1963 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. ADRIANA PATRIZIA CHIARAMONTE RICORRENTI con l'intervento del P.M. FATTO e DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 20.06.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 403/2001 del 11.07.2001 del Tribunale di Cosenza (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Pag. 2 di 2
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione la cessazione del vincolo matrimoniale, con pronuncia sul solo status avendo definito ogni reciproco rapporto economico/patrimoniale e non essendoci figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Ne consegue che nessun'altra statuizione va resa. Le spese di lite possono essere compensate attesa la natura della procedura attivata dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MONTALTO UG (CS) il 10.08.1986 tra e Parte_1 CP_1
, come sopra generalizzati (atto n. 21, parte II, serie A, reg. atti
[...] matrimonio anno 1986);
sulle spese;
CP_2 C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18.11.2025 Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò