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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 284/2022 R.G. promossa da
(COD. FISC. e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(COD. FISC. - elettivamente domiciliate presso il difensore in
[...] P.IVA_2
BORGO FELINO 3 PARMA - rappresentate e difese dall'Avv. GUERZONI SEBASTIANO attrici nei confronti di
(COD. FISC. - elettivamente domiciliata presso il difensore CP_1 P.IVA_3
in VIA ROMA, 4/3 16128 GENOVA - rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARICONDA
VINCENZO, GAGGERO PAOLO, BATTISTELLA SILVIA e BOTTERO LORENZO;
convenuta
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Piaccia Parte_3 all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in fase rescindente: accogliere i motivi di impugnazione sub capi 2,3,4,5,6,7,8,9,10,13 del presente atto e per l'effetto dichiarare la nullità del capo 6,7,8,9,10,13 della motivazione e dei capi 5,6,8,11 del dispositivo del Lodo Arbitrale sottoscritto in Genova in data 25.11.2021 dagli arbitri Prof.
1 Avv. Guido Greco e Avv. Roberto Martini, con opinione dissenziente dell'Arbitro Avv.
Paolo Carbone
e, conseguentemente, in fase rescissoria, previa se del caso, rimessione della causa all'istruttore ex art. 830 comma 2 c.p.c., in parziale riforma del Lodo, previa rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio ex art. 196 c.p.c. come da istanza del 18.3.2021 nella sola parte in cui il CTU esclude e non quantifica il risarcimento del danno subito per mancata applicazione dell'IVA sul corrispettivo riconosciuto dalla strutture sanitarie (ovvero nella parte in cui risponde al quesito a.3 Pt_4 Pt_5 conferito dal Collegio) e nella parte in cui non quantifica l'entità delle conseguenze dell'applicazione della spending review nell'ipotesi di accoglimento del ricorso al TAR
(ovvero nella parte in cui risponde al quesito d conferito dal Collegio): accogliere i quesiti e la domanda riconvenzionale di già sottoposti al TR
Collegio Arbitrale di seguito ritrascritti:
- accogliere la domanda formulata in via di reconventio reconventionis da
[...]
e da (ora di compensazione tra il credito CP CP_3 Parte_2 che dovesse essere riconosciuto a in accoglimento del quesito sub e) dell'atto di CP_1 precisazione quesiti del 26.2.2019 ed il credito di € 770.705,70 (o quell'altro importo maggiore o minore che risulterà dovuto in corso di giudizio) vantato da TR
per conto di (ora a titolo di erronea ripartizione
[...] CP_3 Parte_2 dell'indennizzo di cui all'atto di conciliazione del 22.12.2016, con condanna, in ogni caso, di al pagamento del residuo dovuto (€ 439.259,96 IVA inclusa); CP_1
nonché,
1. accerti e dichiari l'Ecc. ma Corte di Appello, in via preliminare, se tutti gli atti e fatti posti Contr in essere da fossero o meno opponibili alle imprese facenti parte del Parte_6
2. accerti e dichiari l'Ecc. ma Corte di Appello se l'attribuzione alla società
[...]
del potere e della legittimazione a sottoscrivere atti negoziali con Controparte_5
Contr ON IA e/o con le ssl impegnativi per i membri del RTI costituito da (ora Co Contr
. (ora – (ora CP_1 CP_7 CP_1 Controparte_10
), costituisca o meno grave violazione del mandato conferito dalle mandanti
[...]
Contr con l'atto costitutivo di con il regolamento del 22.9.2004, ovvero atto esorbitante il mandato stesso;
4. accerti e dichiari l'Ecc. ma Corte di Appello se il consenso prestato dai membri del Contr Con Co comitato tecnico di e/o da e (ora al Parte_7 CP_1
2 declassamento dell'ospedale di RI a “struttura minore” in data 13.10.2008, in Contr carenza di accordo con la mandante e/o di successiva espressa ratifica, costituisca o meno inadempimento della capogruppo mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato
Contr e/o dal regolamento di e, ancora, se detto consenso costituisca o meno, atto Contr esorbitante dal mandato conferito con l'atto costitutivo di
5. accerti e dichiari il Collegio Arbitrale se l'approvazione del documento denominato
“Riorganizzazione Modello Operativo di Micenes”, in carenza di accordo con la mandante Contr
e/o di successiva espressa ratifica, costituisca o meno inadempimento della
Contr capogruppo mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e/o dal regolamento di ed, ancora, se l'approvazione di detto documento sia stata adottata in conformità a quanto previsto all'art. 19 del regolamento di RTI;
8. accerti e dichiari l'Ecc. ma Corte di Appello se la transazione della lite rubricata al n.
9195/2014 R.G. Tribunale di Genova e n. 459/2014 R.G. TAR IA, raggiunta con
ON IA e con le ssl di cui al verbale di conciliazione del 22-28.12.2016, non condivisa né autorizzata da e/o dalla consorziata (ora TR CP_3
, sia da considerarsi, o meno, atto posto in essere con la dovuta Parte_2 diligenza del mandatario richiesta dall'art. 4 del regolamento di RTI e dall'art. 1710 c.c. e rientrante nei limiti del mandato stesso ex art. 1711 c.c., tenuto conto:
a) delle domande svolte in atto di citazione b) delle domande ivi menzionate e non ancora azionate (tutte attualizzate alla data di fine appalto 30.4.2021 o altra diversa data)
c) delle difese dei convenuti e) del parere reso dal legale di Pt_6
f) del probabile e/o possibile esito del giudizio radicato avanti al Tribunale;
9. accerti e dichiari il Collegio Arbitrale se il rilascio dei certificati di regolare esecuzione da parte di in luogo delle strutture sanitarie e (ovvero di Controparte_11 Pt_4 Pt_5
costituisca o meno inadempimento della capogruppo Parte_1
Contr mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e/o dal regolamento di
10. in caso di risposta positiva a tutti o ad alcuni dei quesiti da 2 a 9 ovvero negativa al quesito 1, dichiari tenuta e condanni nella sua qualità di capogruppo CP_1
mandataria, al risarcimento del danno subito dalla mandante Parte_1
per conto della consorziata (ora : CP_3 Parte_2
3 a. per l'illegittimo declassamento a struttura minore dell'ospedale di RI, pari ad €
4.478.187,40 oltre IVA o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di procedimento;
b. per aver - per il tramite di - accettato di conciliare la CP_1 Parte_6
controversia rubricata al n. 9195/2014 R.G. Tribunale di Genova e n. 459/2014 R.G. TAR
IA nei termini risultanti dal verbale di conciliazione sottoscritto in data 22-28.12.2016, in misura pari alla differenza tra la somma che per conto della TR
propria consorziata (ora , avrebbe potuto ottenere CP_3 Parte_2
qualora anche per il tramite di avesse coltivato il giudizio CP_1 Parte_6 sino a sentenza, con aggiornamento delle domande alla conclusione dell'appalto
(attualmente fissata al 30.4.2021) e quanto percepito dalla consorziata in CP_3 forza della transazione raggiunta per un importo complessivo pari ad € 4.920.973,71 o quella somma maggiore o minore che risulterà a seguito della rinnovazione della CTU ovvero che risulterà in corso di procedimento;
11. detrarre dalla somma che sarà determinata dall'Ecc.ma Corte per i titoli e le ragioni di cui ai precedenti punti a), b), le somme riscosse dalla consorziata (ora CP_3
in esito alla transazione da intendersi quale acconto sul maggior Parte_2
dovuto.
Con conferma del Lodo nelle parti non impugnate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Per l'appellata “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni CP_1
contraria domanda ed eccezione, rigettare tutti i motivi di impugnazione avversaria in quanto inammissibili e, comunque, infondati nel merito, e conseguentemente confermare il contenuto del Lodo gravato per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 20 ottobre 2022.Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24/03/2022, Parte_1
(d'ora in poi, per brevità, ), in proprio e nell'interesse della consorziata CP CP_3
(divenuta poi per azioni), impugnava nei confronti di
[...] Parte_3
il lodo arbitrale del 25/11/2021 con il quale il Collegio arbitrale così decideva: CP_1
«1) respinge l'eccezione di difetto di legittimazione e di interesse ad agire del
[...]
in relazione a tutte le domande proposte nella presente Controparte_10
procedura arbitrale;
2) respinge l'eccezione di inammissibilità dei quesiti e delle domande
4 proposte dal “nell'interesse della consorziata Controparte_10
”; 3) respinge l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica, proposta dal CP_3
; 4) accoglie, nei limiti e con le precisazioni di cui in motivazione, le TR
domande relative ai quesiti numero 1, 2 e 3 proposti dal;
5) respinge la TR
domanda relativa al quesito 4 e la correlata domanda risarcitoria, di cui al quesito 10 a), proposte dal;
6) respinge, in quanto inammissibile per carenza di TR
interesse, le domande relative ai quesiti n. 5 e 9, proposti dal;
7) TR
accoglie, nei limiti e con le precisazioni di cui in motivazione, le domande relative ai quesiti n. 6 e 7 proposti dal;
8) respinge la domanda relativa al quesito 8 e la TR
correlata domanda risarcitoria, di cui al quesito 10 b) proposti dal;
9) TR
accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda relativa al quesito 10 c) e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento di € 197.462,05 CP_1
(centonovantasettemilaquattrocento-sessantadue virgola zero cinque) oltre IVA in favore del per conto di;
10) respinge la prima domanda TR Parte_8
riconvenzionale proposta da sub lett. e) ed accoglie, nei limiti di cui il CP_1
motivazione, la seconda domanda riconvenzionale presentata dalla stessa sub lett. CP_1
f); 11) accoglie, nei limiti di cui motivazione, la riconvenzionale della riconvenzionale proposta dal e per l'effetto condanna al pagamento di € TR CP_1
331.446,53 (trecentotrentunmila-quattrocentoquarantasei virgola cinquantatre) IVA inclusa;
12) respinge ogni altra domanda, anche istruttoria, proposta dalle parti;
13) compensa, con le precisazioni di cui motivazione, le spese e gli onorari di difesa delle parti e dei rispettivi Consulenti Tecnici;
14) pone a carico delle parti, in ragione di metà ciascuna, con le precisazioni di cui in motivazione, le spese e gli onorari per il funzionamento del Collegio della Segreteria e del Consulente Tecnico d'Ufficio».
Con comparsa di risposta si costituiva la quale instava per il rigetto di tutti i CP_1
motivi di impugnazione.
Con decreto del 9/01/2025, la Corte, a seguito della riassegnazione della causa, fissava nuovamente udienza di precisazione delle conclusioni al 5/02/2025.
Le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe, mediante note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per le note di replica (cfr. ordinanza del 12/02/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 AD AVVISO DELLA CORTE, L'IMPUGNAZIONE È INFONDATA E DEVE ESSERE
RIGETTATA.
Preliminarmente deve essere chiarito che il Lodo impugnato è stato emesso (come indicato a pag. 2 del Lodo medesimo) in relazione: «alla clausola compromissoria, contenuta nell'art. 20 del Regolamento di raggruppamento temporaneo di imprese sottoscritto il 22 settembre 2004, ai sensi della quale “le parti concordano di devolvere ogni controversia che potesse sorgere tra le parti relativamente all'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente accordo e, comunque, relativamente ad ogni
Contr problematica inerente la gestione dell'appalto ed i rapporti tra le imprese in mediante procedura arbitrale ex articolo 810 ss. c.p.c. che verrà devoluta ad un Collegio che opererà ritualmente e secondo le vigenti norme di diritto. Se la controversia coinvolge due sole parti, le stesse nomineranno il proprio arbitro. Gli arbitri così designati, di comune accordo, nomineranno un terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. In caso di inattività di una delle parti o di disaccordo sulla nomina del terzo, provvederà il
Presidente del Tribunale di Milano. Qualora la disputa coinvolga più di due parti il Collegio potrà essere composto sempre da tre arbitri qualora le parti, spontaneamente, si raggruppino in due contrapposti schieramenti aventi interessi e posizioni contrastanti.
Qualora, al contrario, la controversia non sia riconducibile ad uno schema bilaterale o comunque non fosse possibile raggiungere spontaneamente tale raggruppamento, il
Collegio sarà formato da tanti arbitri quante sono le parti. Ogni parte coinvolta procederà alla nomina di un arbitro e gli arbitri così nominati dovranno designare di comune accordo due ulteriori arbitri così da formare un Collegio arbitrale composto da un numero di arbitri diSPri. Nell'eventuale inerzia o disaccordo, provvederà alla nomina di questi ultimi il
Presidente del Tribunale di Milano. È fatta salva la facoltà, sia nel caso di lite coinvolgente una pluralità di parti che in quella di lite tra due sole parti, di optare per la designazione, di comune accordo, di un arbitro unico da nominarsi congiuntamente o, in difetto, per opera del Presidente del Tribunale di Milano. La sede dell'arbitrato sarà in Genova. Il compromesso in arbitri non legittimerà in nessun caso le parti ad interrompere le prestazioni oggetto del contratto d'appalto”».
Quindi si tratta di Lodo al quale non si applica la disciplina introdotta dal D.L.vo n. 40 del
2006, con conseguente ammissibilità della impugnazione per violazione di legge di cui all'art. 829 comma 2 c.p.c., nella formulazione anteriore a quella introdotta con il citato
D.L.vo.
6 Il Collegio Arbitrale alle pagg. 32 – 34 si è posto il problema della applicabilità della citata clausola compromissoria:
risolvendola nel senso che:
Tale decisione non è stata impugnata con conseguente formazione di giudicato sul punto
(“Il difetto di "potestas iudicandi" del collegio decidente, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale (soltanto) qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria” Cass. Sez. 1, 31/07/2020, n. 16556, Rv. 658602 - 02).
Dal impugnato emerge quanto segue (pag. 2 ss.) in relazione ai fatti che hanno Pt_9 originato la controversia oggetto dell'arbitrato e ai soggetti coinvolti nella controversia e nel correlativo giudizio arbitrale:
Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese era stato costituito per partecipare alla gara mediante pubblico incanto indetta nel 2004 dalla ON IA per la gestione integrata energetica delle aziende del sistema sanitario ligure. Al fine di partecipare a detta gara Il
Consorzio Cooperative Costruzioni e GE SP conferivano mandato speciale con rappresentanza a SI (Consorzio Servizi Integrati).
7 c. 1 dello Statuto allegato al doc. 4 ). CP
Contr (Il riferimento a è erroneo in quanto l'atto aggiuntivo fu sottoscritto da ome Pt_6
subito in appresso chiarito)
8 9 Se ne ricava, in estrema sintesi:
I) che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese era originariamente composto da a) CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI (50%)
b) GE s.p.a. (21%)
c) CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI (29%);
II) che la composizione della società consortile era: Pt_6
a) SI (50%);
b) GE (21%);
c) (18,85%) e (10,15%) quale consorziate di CCC;
CP_12 Pt_10
III) che a subentrava (conferimento di ramo d'azienda); Pt_10 CP_3
Contr IV) che subentrava sia a GE sia a acquisendo il 71% dello RTI e di CP_1
Contr
, rimanendo a il residua 29%; Pt_6
Contr V) che a subentrava (affitto di ramo d'azienda); TR
10 Deve essere solo ulteriormente precisato che nel corso del procedimento arbitrale CP_3
è subentrata (atto di fusione), come viene dato atto nell'intestazione del Parte_2
Lodo impugnato.
1) PRIMO MOTIVO (pagg. 31 – 33) - L'attrice censura il lodo impugnato nella parte in cui il Collegio arbitrale ha affermato che il contegno di – società consorziata, CP_12
insieme a nel e favorevole, a differenza di alla CP_3 TR CP_3 definizione di un accordo transattivo con ON IA – ha vincolato il «se CP non altro per il segmento di partecipazione all'esecuzione dell'appalto da parte di
[...]
(da esso rappresentato), che era pari al 19,32 %. Il che vale anche in ordine CP_12 alla posizione di se risulti a sua volta – e per altra ragione – che la sua condotta CP_3
vincoli il » (cfr. pag. 40 del lodo). CP
L'attrice sostiene che, così ragionando, gli arbitri sono pervenuti a una conclusione contraddittoria e incoerente rispetto a quanto affermato dallo stesso Collegio in sede di rigetto delle eccezioni di inammissibilità avanzate da , violando il principio di diritto CP_1 secondo cui “Il consorzio di cooperative fra società cooperative di produzione e lavoro costituisce un soggetto giuridico a sé stante, distinto organizzativamente e giuridicamente dalle consorziate di cui coordina l'attività imprenditoriale ed è il solo titolare formale e sostanziale del rapporto integrando il rapporto tra struttura consortile e cooperative consorziate un rapporto di carattere organico, con la conseguenza che è il ad CP interloquire con l'amministrazione appaltante e con i terzi e non la consorziata” (cfr. pag.
32 dell'atto di citazione).
LA CORTE OSSERVA.
I) Sulla base della prospettazione dell'atto di citazione risulta che secondo parte attrice «… richiamando gli art. 4 legge n. 422/1909 sui consorzi di cooperative e 12 comma 4 legge n.
109/1994 sui consorzi stabili ed il correlativo principio del rapporto organico tra consorziato e … La maggioranza del Collegio … ha fin da subito affermato un principio CP
assodato ovvero la con-titolarità (unitamente alla mandataria del contratto CP_1
stipulato con il committente pubblico ON IA in capo al solo TR
e la carenza di alcun rapporto negoziale diretto tra la cooperativa designata dal CP
stesso quale esecutrice delle prestazioni ( e la capogruppo del CP_3
raggruppamento aggiudicatario e, pertanto, abbia correttamente ritenuto CP_1
«infondata l'ulteriore tesi avversaria: “4.da ultimo, nessun rilievo può avere la circostanza che altro consorziato nel , anch'esso assegnatario di Controparte_13
una quota dei lavori - possa aver espresso voto favorevole alla transazione, atteso che il
11 comportamento di un consorziato non può certamente precludere la tutela delle eventuali ragioni di un altro consorziato”» (pagg. 31 e 32 atto di citazione).
II) Parte attrice si lamenta che «Dopo queste statuizioni giuridicamente corrette il Collegio, però, in modo contradittorio e violando i medesimi principi di diritto precedentemente applicati circa il rapporto tra e consorziate e più in generale circa la natura dei CP consorzi di cooperative e lavoro, afferma: “Il che non significa che il comportamento e le scelte operate da tale consorziato non vincoli in alcun modo il : proprio in base CP al rapporto organico (la cui attività “è imputata” al : giurisprudenza citata), detto CP
comportamento e dette scelte lo vincolano se non altro per il segmento di partecipazione all'esecuzione dell'appalto da parte di (da esso rappresentato), che era CP_12
pari al 19,32%. Il che vale anche in ordine alla posizione di , se risulti a sua volta - e CP_3
per altra ragione- che la sua condotta vincoli il . Ma non si tratta di questione di CP legittimazione, bensì di merito e il punto sarà ripreso.”».
III) Dalla stessa prospettazione di parte attrice risulta dunque che il Collegio Arbitrale non
è incorso nella violazione del principio di diritto e delle norme citate, violazione invocata a fondamento dell'impugnazione del lodo: al contrario il Collegio, dopo avere richiamato il principio e le norme in questione, è passato a verificare – del tutto indipendentemente dal principio di diritto e dalle norme in questione – a) quanto a , se «il CP_12
comportamento e le scelte operate da tale consorziato non vincoli in alcun modo il
: proprio in base al rapporto organico»: b) in ordine alla posizione di , «se CP CP_3
risulti a sua volta - e per altra ragione- che la sua condotta vincoli il » chiarendo CP
inoltre espressamente che «non si tratta di questione di legittimazione, bensì di merito e il punto sarà ripreso».
IV) Ne consegue l'inammissibilità del motivo in esame in quanto non rientrante nel paradigma di cui all'art. 829 comma 2 c.p.c.: “La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri” (Cass. Sez. 2,
16/05/2024, n. 13604, Rv. 671133 - 01).
V) Tanto meno è configurabile il vizio di cui all'art. 829 n. 4 c.p.c., in relazione alla prospettata contraddittorietà, avuto riguardo ai limiti entro i quali detto vizio è deducibile,
12 quindi non come contraddittorietà interna della motivazione (salvo il caso estremo di impossibilità di ricostruire l'iter logico che ha condotto alla decisione, il che non ricorre nel caso di specie, in cui parte attrice lamenta una mera contraddizione del processo argomentativo), ma solo con riferimento alla contraddittorietà tra motivazione e dispositivo o tra componenti del dispositivo (v. Cass. 2747/2021 citata al punto VII del Sesto Motivo).
2) SECONDO MOTIVO – «La nullità del Lodo per violazione di norma di diritto (art. 1362 e segg. c.c.) in relazione al quesito n. 8 e 10b (e della relazione di consulenza tecnica quesito a.3) Rinnovazione della CTU sul quesito a3, b e d di cui all'ordinanza del Collegio del 8.1.2020 – rinvio» (pagg. 33 – 34)
L'attrice impugna il lodo per violazione di legge e di motivazione là dove il Collegio arbitrale ha rigettato l'istanza di rinnovazione della CTU non ravvisando alcun grave vizio logico nella relazione del perito.
insiste per la rinnovazione della CTU nella parte in cui il perito non ha risposto o CP ha risposto “in modo perplesso” ai quesiti A.3), B) e D).
Quanto ai primi due quesiti, l'attrice deduce che il CTU – nell'esaminare la fondatezza delle domande azionate davanti al Tribunale civile di Genova nei confronti di ON
IA – non ha analizzato tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettiva incidenza dei vettori energetici nella determinazione del corrispettivo contrattuale, applicando erroneamente l'IVA in modo forfettario al 10% e, di conseguenza, ritenendo infondata la richiesta di adeguamento del corrispettivo.
Quanto, invece, al terzo e ultimo quesito, l'attrice sostiene che la CTU, nel dare per certo e obiettivo il prospetto di cui al documento n. 43, ha impedito a di dimostrare il CP peso della “spending review” nel giudizio di convenienza dell'accordo transattivo raggiunto con ON IA.
INTEGRA, quindi, chiede che il lodo impugnato venga dichiarato nullo nella parte in cui ha recepito le conclusioni della CTU in ordine all'incidenza delle tariffe energetiche sul calcolo del corrispettivo spettante al . CP
LA CORTE OSSERVA.
I) Si tratta, in gran parte, della mera anticipazione di questioni che saranno sollevate nell'ambito dei successivi motivi di impugnazione e che quindi saranno affrontate nell'ambito di tali motivi. In altre parole, l'asserita nullità del lodo deriverebbe dal recepimento di risultanze della CTU, di cui parte attrice critica la lacunosità/incompletezza degli accertamenti.
13 II) Laddove parte attrice assume: «La maggioranza del Collegio, invece, ha recepito in toto le conclusioni del consulente ing. ritenendole corrette ed esaustive mentre, Per_1
come si è detto, con specifico riferimento ad alcuni quesiti affidati al consulente, questa difesa ne aveva rilevato la nullità (cfr. doc. XIII)» - trattasi di questione inammissibile in quanto non viene esplicitata la censura, che si riduce al mero rinvio al contenuto di un atto della parte medesima;
anche a pag. 24 dell'atto di citazione, parte attrice si limita a richiamare genericamente tale atto difensivo, nel quale asserisce di essersi lamentata che il CTU “non avesse fornito le risposte ai quesiti sottoposti” e “avesse commesso ulteriori macroscopici errori”, senza precisare in alcun modo quali fossero tali mancate risposte ed errori.
III) Laddove parte attrice «intende far valere la nullità del lodo nella specifica parte in cui recepisce il contenuto della relazione di consulenza che aveva ritenuto infondata la richiesta di adeguamento del corrispettivo contrattuale in funzione dell'incidenza dei vettori energetici (pagg. 34-38 e 57 relazione 14.9.2020 cfr. doc. Xbis) in quanto viziata da violazione della norma di diritto dovuta ad errata applicazione dei canoni di cui all'art. 1362
e segg. c.c. di cui si dirà più diffusamente infra allorché si tratterà della nullità del capo 10 del lodo (e del capo 8 del dispositivo)» - si tratta di un mero rinvio a censure svolte del motivo di impugnazione n. 10, come espressamente riconosciuto da parte attrice: «… nella auspicata ipotesi di accoglimento del motivo di impugnazione trattato al capitolo 10 del presente atto, nella fase rescissoria, si renderebbe necessario provvedere ad effettuare quei calcoli e conteggi relativi alla corretta applicazione dell'IVA ai corrispettivi corrisposti dalle strutture sanitarie e omessi dal consulente. Detti conteggi Pt_4 Pt_5 sono stati eseguiti da e dall'Arbitro dissenziente ed a questi ultimi ci si TR
rimette, salvo in via di mero tuziorismo, insistere per la rinnovazione della CTU sul punto»
3) TERZO MOTIVO – «La nullità del Lodo per violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 18 comma 2 legge n. 55/1990, 11 D.lgs. 157/1995 e 96 DPR 554/1999) in relazione al quesito n. 1 NULLITÀ DEL LODO IN ORDINE AL QUESITO N. 1» (pagg. 34 –
40) - L'attrice, con riferimento al capo 3 del lodo, si duole della falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 55/1990, sul raggruppamento temporaneo di imprese, e dell'art. 96 del d.P.R. 554/1999, sulla società tra imprese riunite.
, segnatamente, censura il lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale, pur CP escludendo in linea generale l'opponibilità degli atti posti in essere da nei Pt_6
confronti del raggruppamento temporaneo di imprese (o delle loro società operative), ha riconosciuto l'opponibilità di tali atti ove quest'ultimi siano stati autorizzati o accettati dallo
14 stesso raggruppamento (o dalle società operative), «ovvero siano comunque per essi vincolanti» (cfr. pag. 48 del lodo).
L'attrice rappresenta che, nel caso di specie, nessun atto successivo alla sottoscrizione del contratto di appalto è stato autorizzato o accettato da , la quale, al pari delle CP
altre imprese consorziate, era legittimata a disporre delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto nei termini e con le modalità previste dal mandato conferito a , CP_1 vale a dire all'unanimità delle imprese partecipanti al raggruppamento.
L'attrice, quindi, denuncia il malgoverno delle norme codicistiche relative al mandato in combinato disposto con quelle speciali relative al consorzio di cooperative e ai raggruppamenti temporanei d'imprese nei contratti pubblici, atteso che gli arbitri hanno ritenuto opponibile a una serie di atti negoziali posti da in violazione CP Pt_6
del mandato conferitole, avente ad oggetto il potere di compiere soltanto atti meramente esecutivi del contratto di appalto, con la conseguenza che tali atti, anche se autorizzati dalla maggioranza dei soci di non potevano vincolare in quanto Pt_6 CP esorbitanti il mandato e mai ratificati da quest'ultima. Le obbligazioni assunte da Pt_6
e dalla maggioranza dei suoi soci, pertanto, sarebbero dovute rimanere a carico dei mandatario ai sensi dell'art. 1711, primo comma, c.c.. Pt_6
INTEGRA, infine, conclude la censura sostenendo che il Collegio arbitrale abbia leso il principio di diritto secondo cui «nel caso di società costituita per dare esecuzione all'appalto pubblico ex art. 96 DPR 554/1999 giammai i soci di quest'ultima divengono titolari di diritti e facoltà inerenti il rapporto negoziale con la pubblica amministrazione che Contr rimangono in capo al solo (cfr. pag. 39 dell'atto di citazione).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nel Lodo impugnato:
- a pag. 42 «
3. Sul primo quesito proposto dal . - «Con il primo TR
quesito e hanno chiesto al Collegio di accertare e dichiarare «in via CP CP_3
preliminare, se tutti gli atti posti in essere da nel corso dell'esecuzione Parte_6
Contr dell'Appalto fossero o meno opponibili alle imprese facenti parte del mentre, con i propri quesiti, ha chiesto la reiezione dei quesiti da 1 a 9 formulati da parte attrice». CP_1
- a pag. 46 «… si deve ritenere che le Imprese riunite nel costituire abbiano Pt_6
inteso dare applicazione al modulo ampiamente collaudato nel settore lavori (di cui pure, parzialmente, partecipa l'appalto de quo) e – all'epoca – disciplinato dall'art. 96 del d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554, ai sensi del quale «1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V,
15 capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori»
- a pag. 47 «È significativa anche la composizione di cui hanno partecipato, con Pt_6
l'accordo di tutti, le cooperative consorziate e (poi e poi CP_12 Pt_10 CP_3
Contr
) e non il (prima e poi ). Dunque, hanno partecipato le Parte_2 CP CP società “esecutrici” e non il , cui esse fanno capo e che, viceversa, ha CP
mantenuto solo il ruolo di mandante nel raggruppamento temporaneo di imprese».
- a pagg. 47 e s. «Dalle considerazioni appena svolte, si deduce che il subentro di nell'esecuzione dell'appalto de quo non ha minimamente toccato la titolarità del Pt_6
contratto, che è sempre rimasta in capo alle Imprese temporaneamente riunite e queste ultime non si son mai “dissolte” a seguito del subentro di … non si può Pt_6 condividere l'affermazione che vi sia stato un “consapevole e pacifico trasferimento delle prerogative decisionali dal RTI a (mem. replica Siram, pag. 6). Tale trasferimento Pt_6
non si evince dagli atti pertinenti, i quali in ogni caso devono essere interpretati (in caso di espressioni ritenute ambigue) in senso conforme all'istituto dell'art. 96 del d.p.r. 554/1999
… che … esclude ogni (del resto illecita) cessione del contratto. In conclusione, si deve, in linea di principio, ritenere che tutti gli atti negoziali posti in essere da nel corso Pt_6
dell'appalto non potessero essere opposti alle Imprese temporaneamente riunite, rimaste sempre titolari del contratto di appalto e uniche legittimate - nei tempi con le modalità previste dal contratto di mandato e dal Raggruppamento temporaneo di Imprese - a decidere e disporre in ordine ad esso. Il che non esclude, ovviamente, l'opponibilità di singoli atti ai singoli componenti dell'ATI (o alle loro società operative), ove risulti che tali atti siano stati comunque autorizzati o accettati da questi ultimi (o dalle loro società operative), ovvero siano comunque per essi vincolanti. L'accoglimento del primo quesito formulato da comporta la reiezione del
contro
-quesito formulato da con l'atto CP CP_1
datato 29 marzo 2021 sub lett. c)»
II) Stante l'espresso accoglimento del primo quesito formulato da , TR
con conseguente reiezione del
contro
-quesito formulato da , il motivo è CP_1
inammissibile per difetto di interesse, non configurandosi una situazione di soccombenza di parte attrice in relazione a detto quesito ed essendo la censura diretta a ottenere una correzione della motivazione (v. Cass. 19327/2024 citata infra).
4) QUARTO MOTIVO (pagg. 40 – 42) – L'attrice assume che il lodo impugnato sia contraddittorio nella parte in cui, rispondendo al quesito n. 2, da un lato, ha affermato che
, per il tramite di compiendo atti esorbitanti il mandato conferitole dalle CP_1 Pt_6
16 imprese consorziate, ha posto in essere una grave violazione del mandato, e, dall'altro, non ha riconosciuto alcun risarcimento del danno per inadempimento, ponendo così le due statuizioni non solo in contraddizione tra loro ma anche in contraddizione con quanto affermato dagli arbitri in ordine al quesito n. 1.
Ne deriverebbe, ad avviso di , l'ulteriore dimostrazione della parziale nullità della CP
risposta al quesito n. 1.
La . CP_14
I) Non sussiste la lamentata nullità, sotto il profilo, pare di intendere, della contraddittorietà ex art. 829 n. 4 c.p.c., in quanto non ogni inadempimento comporta di per sé un danno, la cui sussistenza deve essere provata, unitamente al nesso causale, dal creditore, che invece può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. V. da ultimo: “Nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica (Cass.
Sez. 3, 13/02/2025, n. 3689, Rv. 673800 – 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001 Rv. 549956 – 01; Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008 Rv. 600903 – 01;
Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n. 12760, Rv. 670936 - 02). Quanto detto esclude qualsiasi contraddittorietà, che peraltro può essere fatta valore solo qualora sia assolutamente impossibile ricostruire l'iter logico che sorregge la decisione (Cass. 2747/2021 citata con riferimento al sesto motivo).
II) In ogni caso, si legge a pag. 49 del lodo impugnato: «… il Collegio ritiene che l'aver la Contr mandataria consentito che la società consortile Micenes s.c.a r.l. svolgesse attività negoziale di competenza delle Imprese riunite – quali la sottoscrizione di atti negoziali con
ON IA e/o con le ssl impegnativi per Imprese temporaneamente riunite – abbia costituito una grave violazione del mandato conferito dalle mandanti e atto esorbitante il
Contr mandato stesso (non nel senso che non fosse di competenza di ma nel senso che non potesse trasferirla a . L'accoglimento del secondo quesito formulato da Pt_6
comporta, evidentemente, la reiezione del controquesito formulato da con CP CP_1
l'atto datato 29 marzo 2021 sub. lettera c). Quanto alle conseguenze di tale assetto, si dirà nel prosieguo».
III) È pertanto evidente che il Collegio Arbitrale ha ritenuto sussistente l'inadempimento e peraltro ha rinviato al prosieguo la valutazione delle conseguenze risarcitorie, con distinta motivazione (oggetto del quinto motivo).
17 IV) Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non essendo ravvisabile la soccombenza di parte attrice in relazione al capo del lodo impugnato. A prescindere da ogni considerazione sui limiti entro i quali la contraddittorietà interna della motivazione può essere dedotta (v. Cass. 2747/2021 citata al punto VII del Sesto Motivo).
5) QUINTO MOTIVO (pagg. 42 – 46) - L'attrice impugna il capo 5 del lodo, nella parte in cui il Collegio arbitrale ha ritenuto «inconcludente in punto di esiti risarcitori» il quesito n. 3 con il quale aveva chiesto di accertare e dichiarare che il consenso prestato da CP
Contr parte di e GE (poi riunitesi in ) alle modifiche di cui all'atto aggiuntivo al CP_1
Contr capitolato speciale, in carenza di accordo con (il cui ramo di azienda è stato poi affittato a ), rappresenta un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal CP
Contr mandato e dal regolamento di
L'attrice si duole del fatto che il Collegio – pur riconoscendo l'inadempimento del mandato
(motivato dalla circostanza che le modifiche di cui all'atto aggiuntivo del capitolato speciale andavano approvate all'unanimità da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento) – ha escluso il riconoscimento al risarcimento del danno per omessa domanda, nonostante la pretesa risarcitoria fosse stata formulata attraverso i quesiti n. 4 e 10b), strettamente collegati al quesito n. 3.
, invero, assume che i predetti quesiti siano accomunati dal fatto che, al pari del CP
quesito n. 3, «concernono proprio una modifica apportata al contratto originario
(l'inclusione ex novo di una struttura “minore” nel perimetro dell'appalto) dal predetto atto aggiuntivo prima e dal protocollo di esecuzione poi (cfr. doc. 13) e la corretta interpretazione di un allegato dell'atto aggiuntivo (quello che fissa l'incidenza del vettore energetico nella determinazione del corrispettivo)» (cfr. pagg. 45 e 46 dell'atto di citazione di ). CP
INTEGRA, quindi, chiede che il lodo venga emendato nella parte in cui il Collegio ha ritenuto che non sia stata avanzata alcuna domanda risarcitoria.
LA CORTE OSSERVA.
I) Nel lodo si legge (pag. 52): «… il Collegio accoglie il terzo quesito formulato da , CP
respinge il controquesito formulato da con l'atto datato 29 marzo 2021 sub. lett. c) e, CP_1
Contr per l'effetto, ritiene che il consenso prestato da FI (ora alle modifiche CP_1
di cui all'atto aggiuntivo al capitolato speciale stipulato il 29 luglio 2008, in carenza di Contr accordo con la mandante e/o di successiva ratifica, costituisca inadempimento della
Contr mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e dal regolamento di costituisca atto esorbitante dal mandato conferito. Si deve peraltro rilevare, come sottolineato da
18 (comparsa conclusionale, pag. 63), che il presente quesito risulta “inconcludente in CP_1 punto di esiti risarcitori”. Infatti non è stata proposta alcuna domanda di risarcimento dei danni scaturente dalla applicazione dell'atto aggiuntivo qui preso in considerazione. Anzi una precisa domanda risarcitoria (quella sub 10 b) si basa, come si vedrà, non sull'indebita applicazione, bensì su un'asserita mancata applicazione di detto atto aggiuntivo e, in particolare, della disciplina che, secondo , avrebbe imposto una CP
maggiore remunerazione dei vettori energetici (art. 7 e allegato 3 dell'atto aggiuntivo)».
II) Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la riportata motivazione, nella quale viene posto in evidenza che – sulla base delle allegazioni della attuale parte attrice – non è ravvisabile alcun profilo risarcitorio ricollegabile al rilevato inadempimento.
III) In ogni caso il motivo è pure infondato nel merito in quanto, se nessun profilo risarcitorio è ricollegato dalla stessa parte attrice al rilevato inadempimento, è chiaro che non avrebbe avuto senso svolgere accertamenti in ordine ad eventuali danni che sono incompatibili con le allegazioni della parte che richiede l'accertamento.
IV) Del resto, parte attrice si limita a far riferimento al quesito 10b, senza censurare la decisione arbitrale nella parte in cui sottolinea che la domanda risarcitoria, così come concretamente formulata dalla parte, non è congruente rispetto al profilo di inadempimento dedotto, proprio in quanto, mentre l'inadempimento consiste nel compimento di atto Contr esorbitante dal mandato ricevuto – “consenso prestato da e FI (ora CP_1
alle modifiche di cui all'atto aggiuntivo al capitolato speciale stipulato il 29 luglio 2008, in
Contr carenza di accordo con la mandante e/o di successiva ratifica” - il danno di cui viene richiesto il risarcimento è correlato non all'indebita applicazione dell'atto aggiuntivo, ma alla mancata applicazione dell'atto medesimo..
6) SESTO MOTIVO – «1. La nullità – ex art. 829, comma 2 c.p.c. - del per violazione Pt_9
e falsa applicazione della norma di diritto (art. 11 D.lgs. 157/1995, 96 DPR 554/1999,
1710,1711, 1218, 1362 c.c.) in relazione al rigetto del quesito n. 4 e 10 a. 2.
Contraddittorietà - ex art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c. - del capo 1 e 2 del dispositivo rispetto al capo 8 dello stesso dispositivo» (pagg. 46 – 56) – Parte attrice lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1710, 1711 e 1218 c.c. nella parte in cui il Collegio arbitrale ha affermato che non ha allegato né tantomeno provato quale sarebbe stata la CP
condotta che , per il tramite della mandataria avrebbe dovuto tenere per CP_1 Pt_6
evitare il danno che la stessa , quale mandante, sosteneva di aver subito. CP
Parte attrice, in particolare, impugna il rigetto del quarto quesito, con il quale veniva chiesto agli arbitri di accertare e dichiarare «se il consenso prestato dai membri del
19 Contr Con Co comitato tecnico di e/o da e (ora al Parte_7 CP_1 declassamento dell'ospedale di RI a “struttura minore” in data 13 ottobre 2008, in Contr carenza di accordo con la mandante e/o di successiva espressa ratifica, costituisca o meno inadempimento della capogruppo mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato Contr e/o dal regolamento di e, ancora, se detto consenso costituisca o meno, atto
Contr esorbitante dal mandato conferito con l'atto costitutivo di .
Parte attrice, innanzitutto, ribadisce che tutti gli atti negoziali posti da in violazione Pt_6
del mandato conferitole non sono opponibili né alle imprese temporaneamente riunite né, tantomeno, alle loro “società operative”.
Parte attrice, quindi, deduce che l'atto di inserimento dell'ospedale di RI nel novero delle c.d. “strutture ospedaliere minori” non poteva essere convenuto o comunque sottoscritto da «per la semplice ragione che esso, per evidenti ragioni logiche, si Pt_6
atteggiava in un atto modificativo di quel contratto [il contratto di appalto stipulato con
ON IA, n.d.r.] di cui non era affatto titolare – essendo dello stesso Pt_6 contitolari tutte le Imprese temporaneamente riunite – e che, quindi, non poteva affatto modificare» (cfr. pag. 47 dell'atto di citazione di ). CP
Parte attrice, inoltre, sostiene che, rispetto alla specifica questione posta con il quesito n.
4, sia irrilevante l'argomento speso dal Collegio arbitrale secondo cui la struttura di
RI era stata declassata in “struttura minore” sin da prima della stipulazione del contratto di appalto, giacché ciò che contava ai fini contrattuali era la circostanza che la struttura di RI (e, in particolare, la struttura di salute mentale) manteneva la consistenza architettonica e volumetrica dell'ospedale, con la conseguenza che la stessa non poteva essere classificata come minore senza un preciso accordo con , CP chiamata a rendere i servizi contrattualmente previsti proprio in quella struttura. L'attrice, quindi, denuncia l'inadempimento di per aver «affidato ad un soggetto privo del CP_1 relativo potere ossia il compito di sottoscrivere un protocollo che, collocando l'ex Pt_6
ospedale di RI nel novero delle strutture minori, ha determinato anche il livello tariffario delle prestazioni, in evidente danno di chi quell'ex ospedale aveva in carico (ossia
[società consorziata in , n.d.r.])» (cfr. pag. 53 dell'atto di citazione). CP_3 CP
Parte attrice, pertanto, sostiene che sia evidente quale avrebbe dovuto essere il comportamento di : «non avrebbe dovuto consentire che sottoscrivesse CP_1 Pt_6
un atto negoziale mediante il quale veniva definito il livello di remunerazione delle prestazioni eseguite da nell'ex ospedale di RI, precludendo definitivamente al CP_3
20 CCC e a di rivendicare una remunerazione adeguata all'entità delle prestazioni CP_3 rese» (cfr., di nuovo, pag. 53 dell'atto di citazione).
Parte attrice, infine, censura l'affermazione della maggioranza degli arbitri, secondo cui «in base all'originario assetto contrattuale l'ex ospedale di RI non poteva che rientrare – tenuto conto del tenore delle pattuizioni – tra le strutture minori» (cfr. pag. 59 del lodo).
L'attrice denuncia l'erroneità di tale affermazione lamentando la violazione dei criteri di interpretazione letterale del contratto, poiché già dal tenore letterale del capitolato originario emergerebbe con chiarezza che la struttura di RI non era compresa nell'elenco delle “strutture minori”. Ciò, inoltre, sarebbe confermato anche dal dato che nella nuova gara di appalto bandita nel 2019 dalla ON IA il presidio di RI è classificato come “ospedale” e non come “struttura minore”.
Parte attrice, infine, conclude la censura evidenziando che , per il tramite di CP_1
nell'acconsentire al declassamento della struttura di RI, ha ecceduto i limiti Pt_6
del mandato conferitole da , cagionandole così un danno meritevole di ristoro. CP
INTEGRA, quindi, in via rescissoria, chiede l'accoglimento del quesito n. 10a) e, per l'effetto, la condanna di al risarcimento dei danni subiti, quantificati in Euro CP_1
4.478.187,40.
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nel lodo impugnato:
- a pag. 53: «Con il quarto quesito il integra ha chiesto al Collegio di accertare CP
e dichiarare “se il consenso prestato dai membri del comitato tecnico di Parte_7
Contr Con Co e/o da e (ora al declassamento dell'ospedale di RI a CP_1
Contr
“struttura minore” in data 13 ottobre 2008, in carenza di accordo con la mandante e/o di successiva espressa ratifica, costituisca o meno inadempimento della capogruppo Contr mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e/o al regolamento di , ancora, se detto consenso costituisca o meno, atto esorbitante dal mandato conferito con l'atto
Contr costitutivo di Va rilevato che tale quesito si collega a quello indicato con il n. 10.a dello stesso , con il quale si chiede la condanna di al pagamento TR CP_1 di € 4.478.187,40, oltre IVA, “per illegittimo declassamento a struttura minore dell'Ospedale di RI”. Dunque, a differenza dei primi quesiti già trattati, quest'ultimo presenta una precisa implicazione di ordine risarcitorio».
- a pag. 57 «La difesa di dunque dà atto di essersi onerata di prospettare, CP_15
tra le tante astrattamente possibili, quali modalità di comportamento il debitore della prestazione avrebbe dovuto effettivamente adottare nel caso specifico;
ma al di là
21 dell'enunciazione del principio di diritto, … , occorre verificare se risulti effettivamente in atti la specifica e adeguata allegazione delle suddette “modalità di comportamento”, perché se nella prospettazione di parte attrice il presupposto della responsabilità che si vuole imputare al mandatario è un inadempimento rispetto al mandato cui si voglia attribuire efficacia causale di determinazione del danno lamentato, è onere del richiedente affermare e dimostrare quale diverso comportamento sarebbe stato dovuto, da un lato, e, dall'altro, in che termini e per quali ragioni sarebbe stato idoneo ad evitare tale danno.
Nulla in atti risulta a riguardo allegato, né tantomeno dimostrato. Il che rende la domanda inaccoglibile».
- a pag. 58 «In tale contesto il compito posto al Collegio è dunque quello di stabilire se abbia o meno diligentemente svolto il proprio ruolo di mandataria, in occasione di CP_1
detto inquadramento tra le strutture minori».
- a pagg. 59 e s. «Date queste circostanze considerato il comportamento di (nonché CP_3
il silenzio del in proposito), reputa il Collegio che non si possa TR
addebitare a un comportamento negligente, né il pregiudizio del mancato CP_1
inquadramento dell'ex Ospedale di RI nelle strutture maggiori. Infatti, a prescindere dalla sequenza temporale degli eventi, in base all'originario assetto contrattuale l'ex
Ospedale di RI non poteva che rientrare - tenuto conto del tenore delle pattuizioni - tra le strutture minori. E la ON avrebbe ben potuto rafforzare tale interpretazione con
“il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362,
c. 2, c.c.), che, come si è visto, per molti anni ha consentito l'applicazione del regime dei corrispettivi proprio di detto inquadramento tra le strutture minori, senza contestazione alcuna. Con la conseguenza che un'eventuale opposizione di C.C.C., prima, e un eventuale contenzioso di , dopo, per ottenere un diverso inquadramento non CP_1
avrebbero ottenuto, verosimilmente, esito diverso.
Vero è che l'ex Ospedale di RI non figurava nell'originario elenco delle strutture minori, così come non rientrava in quello delle strutture ospedaliere. Ma quest'ultimo costituiva un elenco “chiuso”, mentre il primo risultava una categoria residuale dal contenuto variabile (art. 7, u.c. dell'atto aggiuntivo al capitolato speciale) come pure si è visto: sicché, essendo indiscusso che l'ex Ospedale di RI rientrasse nel perimetro complessivo del contratto, lo stesso non poteva che rientrare anche in detta categoria residuale, indipendentemente dalle caratteristiche strutturali dello stesso.
In altri termini, l'inquadramento dell'ex Ospedale nell'elenco nominativo delle strutture ospedaliere (anziché nelle strutture minori) avrebbe comportato una modifica dell'assetto
22 contrattuale. Il che non pare consentito, dato il già richiamato divieto di rinegoziazione, che presidia tutti i contratti stipulati con le amministrazioni (tanto più a seguito di gara).
La diversa prospettazione del … presupporrebbe che il contratto con la TR
ON prevedesse una clausola flessibile bidirezionale (sia per le strutture minori, sia per quelle maggiori). Poiché peraltro non è questo l'assetto contrattuale in questione, le domande in rubrica non possono che essere respinte.
Né in senso contrario si può trarre argomento dalla circostanza che in una nuova gara
(che non pare poi espletata) l'Ospedale di RI è stato inserito tra le strutture sanitarie ordinarie (comparsa conclusionale e doc. 57 ). Proprio tale inserimento CP CP
dimostra, a contrariis, che nell'appalto di cui è causa dovesse viceversa essere considerato - convenzionalmente - struttura minore».
II) Secondo parte attrice:
a) sotto il profilo della violazione dell'art. 829 n. 4: «Come rilevato dall'Arbitro dissenziente, la maggioranza del Collegio incorre in una insanabile contraddizione dovuta ad una errata e falsa applicazione della norma di diritto allorché – dopo aver accolto il primo quesito e – in accoglimento del secondo - aver affermato (pag. 49 del lodo sottoscritto dalla
Contr maggioranza del Collegio) che “il Collegio ritiene che l'aver la andataria consentito che la società consortile svolgesse attività negoziale di competenza Controparte_11 delle Imprese riunite – quali la sottoscrizione di atti negoziali con ON IA e/o con le ssl impegnativi per Imprese temporaneamente riunite - abbia costituito una grave violazione del mandato conferito dalle mandanti e atto esorbitante il mandato stesso (non Contr nel senso che non fosse di competenza di ma nel senso che non potesse trasferirla a
”, il Collegio afferma che “Peraltro in questo caso vi è da dubitare della Pt_6 incompetenza di dato che il 'protocollo di esecuzione' attiene (ex art. 3.1, c. 3, Pt_6 dell'atto aggiuntivo al capitolato speciale) alla 'definizione degli aspetti tecnico-esecutivi di dettaglio relativi all'adempimento delle prestazioni previste da questo capitolato e dall'offerta dell'assuntore'. Dunque riguarda proprio la fase di esecuzione dell'appalto, per la gestione della quale è stata istituita (così lodo della maggioranza del Collegio, Pt_6 pagg. 53-54)”» (pagg. 46 – 47 impugnazione).
b) sotto il profilo della violazione dell'art. 829 comma 2: «È quindi evidente quale avrebbe dovuto essere il comportamento di : non avrebbe dovuto consentire che CP_1 Pt_6
sottoscrivesse un atto negoziale mediante il quale veniva definito il livello di remunerazione delle prestazioni eseguite da nell'ex ospedale di RI, CP_3
precludendo definitivamente al CCC e a di rivendicare una remunerazione CP_3
23 adeguata all'entità delle prestazioni rese» (pag. 53 impugnazione) «Anche in questo caso il principio di diritto obliterato dalla maggioranza del Collegio è il medesimo riportato a pag.
32 della presente trattazione secondo cui la consorziata non può disporre dei diritti e delle facoltà derivanti dal rapporto negoziale con la committente pubblica, oltre che di quello secondo cui il mandatario deve attenersi al mandato ricevuto senza eccederne i limiti dovendo, in difetto o in carenza di successiva ratifica del suo operato, essere chiamato a rispondere del danno cagionato al mandante» (pag. 56 impugnazione )
III) Quanto alla dedotta violazione sub a), si legge nel lodo impugnato (a pag. 53): «In relazione al quesito ora in esame, il e hanno - preliminarmente - TR CP_3
affermato che tutte le decisioni assunte in sede consortile non sono opponibili alla mandante e sottolineato che nell'ambito di tali decisioni si colloca quella TR
assunta il 13 ottobre 2008 (doc. 12, ), con la quale - in sede di una riunione con la CP
ON IA - avrebbe concordato di inserire l'Ospedale di RI Pt_6
nell'ambito delle c.d. strutture minori. Per le medesime ragioni non risulterebbe opponibile il “Protocollo di esecuzione” stipulato in data 23 dicembre 2008 da e dalla ASL n. Pt_6
4, che inquadra il “Distretto di RI” tra le strutture minori».
IV) È ben vero che il Collegio afferma (pag. 53): «Peraltro in questo caso vi è da dubitare della incompetenza di dato che “il protocollo di esecuzione” attiene (ex art. 3.1, c. Pt_6
3, dell'atto aggiuntivo al capitolato speciale) alla “definizione degli aspetti tecnico-esecutivi di dettaglio relativi all'adempimento delle prestazioni previste da questo capitolato e dall'offerta dell'assuntore”. Dunque riguarda proprio la fase di esecuzione dell'appalto, per la gestione della quale è stata istituita . Pt_6
V) Tuttavia, subito dopo precisa (pag. 53): «In ogni caso la risposta ai quesiti in oggetto dipende dalla sussistenza o meno del dedotto declassamento e dalla responsabilità del mandatario per averlo concordato (o per aver consentito o non aver impedito che Pt_6
lo concordasse)».
VI) È pertanto evidente che quella che viene prospettata come contraddittorietà del è Pt_9 un mero obiter dictum (posto che il Collegio “in ogni caso” procede alla verifica del dedotto inadempimento) in relazione al quale difetta l'interesse ad impugnare: “In sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione” (Cass. Sez. 5, 24/01/2025, n.
1770, Rv. 673817 - 01). Ciò discende dalla considerazione che “Il giudicato si forma, oltre
24 che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante” (Cass. Sez. 1,
08/02/2019, n. 3793, Rv. 652552 - 01). Quindi il principio affermato vale non solo in sede di legittimità, ma per qualsiasi genere di impugnazione. In ogni caso, quanto alla dedotta contraddittorietà interna della motivazione, si veda subito in appresso entro quali limiti siffatta contraddittorietà è deducibile.
VII) Quanto alla dedotta contraddittorietà del “capo e 2 del dispositivo rispetto al capo 8 dello stesso dispositivo”, si ricorda che “In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. Sez. 1, 05/02/2021, n.
2747, Rv. 660561 - 02). In motivazione, viene chiarito che “Non rientra in questi ristretti limiti l'inconsistenza della motivazione …”. Da questo punto di vista, sembrerebbe che con il presente motivo parte attrice intenda far valere una contraddittorietà interna della motivazione, in quanto tale non deducibile quale nullità ai sensi dell'art. 829 comma 4
c.p.c. se non nei ristretti limiti evidenziati, ictu oculi non ricorrenti nella fattispecie, essendo, tra l'altro, la contraddizione riferita a un mero “obiter dictum”. L'intento di far valere, inammissibilmente, detta contraddittorietà interna della motivazione si desume da quanto argomentato a pagg. 46 – 47 dell'impugnazione e riportato sopra sub II – a), laddove si denuncia la contraddizione tra la ritenuta violazione del mandato commessa da in riferimento al compimento di atto esorbitante dai limiti del mandato e il dubbio Pt_6
esternato circa la possibile inclusione di tale atto nella competenza di (dubbio per Pt_6 quanto detto sopra costituente un mero “obiter dictum”). Se, invece, si ha riguardo al modo
25 in cui è rubricato il motivo in esame, non è configurabile, a priori, la contraddittorietà tra i capi 1 e 2 [«1) respinge l'eccezione di difetto di legittimazione e di interesse ad agire del in relazione a tutte le domande proposte nella Controparte_10
presente procedura arbitrale;
2) respinge l'eccezione di inammissibilità dei quesiti e delle domande proposte dal “nell'interesse della Controparte_10 consorziata ”»] e il capo 8 [«8) respinge la domanda relativa al quesito 8 e la CP_3
correlata domanda risarcitoria, di cui al quesito 10 b) proposti dal »]. TR
Infatti, i primi due capi sono attinenti a questioni preliminari di rito, decise nel senso di ritenere ammissibili le domande proposte da;
valutazione di TR
ammissibilità in rito, che ovviamente lascia impregiudicata (e non può entrare in conflitto con) qualsiasi decisione possa essere assunta sul merito delle domande medesime, che sia di accoglimento oppure di rigetto, nel caso specifico la decisione di rigetto di cui al capo 8.
VII) Quanto alla dedotta violazione sub b), avuto riguardo al tenore della motivazione sopra riportata, appare evidente che non sussiste la lamentata violazione in quanto il
Collegio ha ritenuto che il c.d. “declassamento” dell'Ospedale di RI fosse una decisione della PA sulla quale non poteva incidere in alcun modo , donde Pt_6
l'esclusione di qualsiasi responsabilità in capo alla medesima.
VIII) Quello che in realtà parte attrice richiede – pur prospettando una violazione di legge -
è una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede alla luce di quanto stabilito dalla Giurisprudenza citata con riferimento al primo motivo di impugnazione (Cass. Sez. 2,
16/05/2024, n. 13604, Rv. 671133 - 01). V. anche Cass. Sez. 1, 23/09/2022, n. 27954, Rv.
665693 – 01: “La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere sindacata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in base alla previsione di cui all'art. 829 c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore delle modificazioni introdotte mediante il d.lgs. n. 40 del 2006, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri”.
7) SETTIMO MOTIVO – «Nullità parziale del Lodo per violazione e falsa applicazione della norma di diritto (art. 96 e 208 DPR 554/1999, 1710,1711, 1218 c.c.) in relazione al rigetto del quesito n. 5 e 9» (pagg. 58 – 59).
L'attrice censura la declaratoria di inammissibilità dei quesiti nn. 5 e 9, erroneamente fondata sulla carenza di interesse ad agire.
26 Con riguardo al quesito n. 5 (con il quale si chiedeva al Collegio di accertare se
“l'approvazione del documento denominato “Riorganizzazione Modello Operativo di
sia stata adottata in conformità a quanto previsto all'art. 19 del regolamento di Pt_6
R.T.I.”), denuncia l'erroneità del lodo nella parte in cui il Collegio ritiene che CP
«non risulta dedotto, né precisato, in che modo e in quali circostanze detta modalità organizzativa avrebbe conculcato la facoltà del nell'ambito del CP
Raggruppamento» (cfr. pag. 61 del lodo). L'attrice sostiene che le circostanze siano molto Contr chiare: il documento approvato da avrebbe modificato il regolamento di Pt_6
sostituendolo con un modello ove il ruolo e la funzione di veniva obliterato in CP favore delle consorziate di . INTEGRA, quindi, chiede l'accoglimento del quesito n. CP_1
5.
Quanto al quesito n. 9 (con il quale si chiedeva di accertare se il rilascio dei certificati di regolare esecuzione da parte di in luogo delle strutture sanitarie e Pt_6 Pt_4 Pt_5
costituisca un inadempimento alle obbligazioni derivante dal mandato o dal regolamento di
RTI), l'attrice lamenta l'erroneità del lodo nella parte in cui gli arbitri hanno ritenuto che la questione del rilascio dei certificati di regolare esecuzione dei servizi appaltati «attiene, tipicamente, alla fase esecutiva dell'appalto, di competenza specifica di » (cfr. Pt_6
pag. 61 del lodo). INTEGRA deduce che il rilascio dei certificati spetta soltanto alla stazione appaltante e che aveva l'onere di verificare che gli stessi venissero CP_1 correttamente rilasciati. L'attrice, quindi, si duole dell'errata applicazione delle norme che regolano l'inadempimento dell'obbligazione del mandatario, assumendo che «il profilo di inadempimento di al mandato è agevolmente ravvisabile nella omessa cura a che i CP_1
certificati di regolare esecuzione fossero emessi da chi ne avesse il potere» (cfr. pag. 59 dell'atto di citazione). , pertanto, chiede la riforma del lodo, anche qualora da CP
tale inadempimento non derivasse alcun danno risarcibile.
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nel lodo impugnato (pagg. 60 – 62): «Con il quinto quesito il TR
ha chiesto al Collegio di accertare e dichiarare «se l'approvazione del documento denominato “Riorganizzazione Modello Operativo di , in carenza di accordo con Pt_6
Contr la mandante e/o di successiva espressa ratifica, costituisca o meno inadempimento della capogruppo mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e/o dal regolamento di RTI ed, ancora, se l'approvazione di detto documento sia stata adottata in conformità a quanto previsto all'art. 19 del regolamento di RTI». …. Osserva il Collegio che effettivamente il nuovo modello organizzativo Micenes risulta modificativo del detto
27 Regolamento, soprattutto là dove dispone la riunione dei due comitati, previsti rispettivamente negli arttt. 7 e 8 del Regolamento stesso (doc. 14 ): sicché non CP
sarebbe stata sufficiente la maggioranza dell'art. 8 dello stesso, ma l'unanimità richiesta dall'art. 19 già richiamato. Tuttavia la relativa domanda appare inammissibile, per carenza di interesse ad agire, non essendo provata - né dedotta - la lesività di detto nuovo modello organizzativo. In altri termini, non risulta dedotto, né precisato, in che modo e in quali circostanze detta modalità organizzativa avrebbe conculcato le facoltà del CP
nell'ambito del Raggruppamento. Inoltre, nonostante che con il 10° quesito (su cui si tornerà) il richieda il risarcimento dei danni “in caso di risposta positiva a TR tutti o ad alcuni dei quesiti posti da 2 a 9”, nella specie manca (e comunque non è dedotto) alcun nesso tra la configurazione del nuovo “modello Micenes” e le richieste di danni esplicitate poi nei punti a. b. e c. dello stesso quesito 10.
Analoghe considerazioni valgono per il nono quesito. Con il nono quesito il CP
ha chiesto al Collegio di accertare e dichiarare se il rilascio dei certificati di
[...]
regolare esecuzione da parte di in luogo delle strutture sanitarie e Controparte_11 Pt_4
(ovvero di costituisca o meno inadempimento della Pt_5 Parte_1
capogruppo mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e/o dal regolamento di RTI.
… Osserva il Collegio che la questione del rilascio dei certificati in parola attiene, tipicamente, alla fase esecutiva dell'appalto, di competenza specifica di (come si Pt_6
è visto a proposito del primo quesito). Essa, inoltre, non pare coinvolgere i compiti della mandataria, una volta che, appunto, è subentrata nell'esecuzione del contratto. Pt_6
Peraltro il quesito, così come formulato, non evidenzia in alcun modo quali eventuali conseguenze negative sarebbero derivate dalle vicende indicate, di cui si dubita la
Parte correttezza (rilascio dei certificati da parte di che li aveva ricevuti dalle . Pt_6
Appare dunque evidente che non vi è alcun interesse rappresentato dall'attrice a supportare l'accertamento richiesto, come è dimostrato anche dall'assenza di alcuna pretesa risarcitoria collegabile a dette circostanze (anche a questo proposito parla CP_1 di “domanda inconcludente sul piano del danno patrimoniale” (comp. concl. pag. 61). In ogni caso è bene ricordare che la consegna dei certificati di regolare esecuzione è atto dovuto da parte della committente e quindi, nella eventualità che non fosse corretto il rilascio degli stessi a (doc. 48 e 49 ), si tratterebbe comunque di un Pt_6 CP
inadempimento principalmente addebitabile alla Committente. Né si possono genericamente addebitare a (e a , che si è fatta sostituire) delle irregolarità Pt_6 CP_1
nella presa in consegna dei certificati e nella predisposizione di altrettanti certificati, dato
28 che non è allegata alcuna limitazione o inidoneità di questi ultimi, così come in realtà pervenuti alla stessa ad opera di (doc. 55 )». CP_3 Pt_6 CP_1
II) Con riferimento al quinto quesito, secondo parte attrice: «Mentre con riguardo al quesito quinto si può concordare sul fatto che pur essendo stata la modifica in questione approvata a maggioranza e non all'unanimità (e, quindi, in modo illegittimo) la stessa modifica non sarebbe portatrice di conseguenze risarcitorie, ciò che non si ritiene corrispondente al canone di diritto più volte richiamato circa l'inadempimento del mandato e le relative conseguenze è l'affermazione della maggioranza del Collegio secondo cui non risulterebbe dedotto “in che modo e in quali circostanze detta modalità organizzativa avrebbe conculcato le facoltà del nell'ambito del Raggruppamento.”. La risposta CP
è ovvia: il documento ha modificato il regolamento di RTI, ovvero l'unico modello organizzativo legittimamente applicabile alle imprese raggruppate, sostituendolo con un modello ove il ruolo e la funzione di veniva obliterato in favore delle TR
sue consorziate. Il Lodo, pertanto, andrà riformato sul punto accogliendosi il quesito n. 5».
III) La censura è inammissibile per difetto di interesse: è chiaro che, nel momento in cui parte attrice riconosce espressamente che l'allegato inadempimento è del tutto privo di conseguenze risarcitorie, ne consegue che l'accertamento dell'asserito inadempimento non risponde a un apprezzabile interesse di parte attrice: “Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte” (Cass. Sez. 5, 15/07/2024, n. 19327, Rv. 671642 - 02).
IV) Con riferimento al nono quesito, secondo parte attrice: «L'art. 208 DPR 554/1999 al comma 1 così dispone: “Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.”. La maggioranza del
Collegio ha, quindi, affermato che “la consegna dei certificati di regolare esecuzione è atto dovuto da parte della committente e quindi, nella eventualità che non fosse corretto il rilascio degli stessi a (doc. 48 e 49 ), si tratterebbe comunque di un Pt_6 CP
inadempimento principalmente addebitabile alla Committente» (così lodo della maggioranza del Collegio, pag. 62). Nonostante il fatto che tale affermazione sia corretta, essa non scrimina la condotta di e non ne elide la responsabilità. Infatti, precisato CP_1
che i certificati di corretta esecuzione dei lavori sono quelli che rilevano ai fini della
29 qualificazione dell'impresa, compito della mandataria sarebbe stato quello di curare la corretta emissione di tali certificati, atteso che quelli provenienti da non hanno Pt_6
alcuna rilevanza. Ne deriva che il profilo di inadempimento di al mandato è CP_1
agevolmente ravvisabile nella omessa cura a che i certificati di regolare esecuzione fossero emessi da chi ne avesse il potere. Anche in questo caso la maggioranza del
Collegio ha fatto una applicazione errata e perplessa della norma che regola l'inadempimento dell'obbligazione del mandatario. Il Lodo, pertanto, dovrà essere riformato sul punto accogliendosi anche il quesito n. 9 e ciò anche se a tale specifico inadempimento non consegue alcun danno risarcibile».
V) Si legge nel lodo impugnato, alle pagg. 61 – 62, sopra riportate a) che “la questione del rilascio dei certificati in parola attiene, tipicamente, alla fase esecutiva dell'appalto, di competenza specifica di;
b) che tale questione “non pare coinvolgere i compiti Pt_6
della mandataria, una volta che, appunto, è subentrata nell'esecuzione del Pt_6 contratto”; c) che “il quesito … non evidenzia in alcun modo quali eventuali conseguenze negative sarebbero derivate dalle vicende indicate … (rilascio dei certificati da parte di Parte
che li aveva ricevuti dalle ”; d) che “non vi è alcun interesse rappresentato Pt_6
dall'attrice a supportare l'accertamento richiesto, come è dimostrato anche dall'assenza di alcuna pretesa risarcitoria collegabili a dette circostanze”; e) che “la consegna dei certificati di regolare esecuzione è atto dovuto da parte della committente e quindi, nella eventualità che non fosse corretto il rilascio degli stessi a (doc. 48 e 49 ), Pt_6 CP
si tratterebbe comunque di un inadempimento principalmente addebitabile alla
Committente”; f) che non “si possono genericamente addebitare a (e a Pt_6 CP_1
che si è fatta sostituire) delle irregolarità nella presa in consegna dei certificati e nella predisposizione di altrettanti certificati, dato che non è allegata alcuna limitazione o inidoneità di questi ultimi, così come in realtà pervenuti alla stessa ad opera di CP_3
Pt_6
VI) La censura è palesemente infondata, al limite dell'inammissibilità, laddove la stessa parte attrice argomenta nel senso che «il profilo di inadempimento di al mandato è CP_1
agevolmente ravvisabile nella omessa cura a che i certificati di regolare esecuzione fossero emessi da chi ne avesse il potere» (pag. 59 impugnazione), in tal modo prospettando che dovrebbe essere chiamata a rispondere di un fatto altrui, senza CP_1
che neppure sia chiarito in qual modo avrebbe dovuto agire al fine indicato, né CP_1
quali sarebbero le conseguenze risarcitorie di tale asserito inadempimento. In ogni caso, pur prospettando la violazione di legge, parte attrice richiede inammissibilmente la
30 rivalutazione delle circostanze di fatto poste dagli arbitri a fondamento della decisione assunta (Cass. 13604/24 e Cass. 27954/22).
VII) La palese infondatezza, al limite dell'inammissibilità, del motivo in esame (entrambe le censure) discende peraltro dall'affermazione di parte attrice, secondo la quale: «… i quesiti n. 5 e 9 proposti da godono di “vita autonoma” rispetto alle TR
domande risarcitorie del quesito 10» (p. 59 impugnazione), affermazione del tutto apodittica, senza alcuna specificazione dell'interesse che sorreggerebbe la richiesta di accertamento in cui consistono i quesiti in questione. Per l'affermazione del difetto dell'interesse ad agire qualora non si configuri la possibilità di conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile non ravvisabile nel mero accertamento dell'inadempimento, fine a sé stesso v Cass. Sez. L., 28/10/2021, n. 30584, Rv. 662614 – 01, in motivazione:
«L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza».
8) OTTAVO MOTIVO – «Nullità parziale del Lodo per violazione e falsa applicazione della norma di diritto (art. 4 legge n. 422/1909 e 12 comma 4 legge n. 109/1994) in relazione alla risposta ai quesiti n. 6 e 7» (pagg. 59 – 61 impugnazione)
L'attrice denuncia la contraddittorietà delle motivazioni del lodo in relazione all'accoglimento dei quesiti nn. 6 e 7.
, in particolare, sostiene che il richiamo da parte degli arbitri dell'eccezione di CP
(secondo cui la decisione di concludere un accordo transattivo con ON CP_1
IA è stata assunta con la maggioranza prevista dall'art. 8 del Regolamento di RTI) si ponga in contraddizione con l'accoglimento dei quesiti nn. 6 e 7 e, nello specifico, con la declaratoria di inadempimento di per: 1) la mancata convocazione del comitato del CP_1
Raggruppamento e la mancata deliberazione, da parte del comitato medesimo, delle modifiche contrattuali proposte da ON IA (quesito n. 6); 2) la mancata deliberazione del predetto comitato in ordine ai contenuti dell'accordo transattivo raggiunto con la ON IA (quesito n. 7).
31 L'attrice, dunque, chiede la riforma del lodo nella parte in cui gli arbitri non hanno affermato in maniera univoca che il voto favorevole di in seno a società CP_1 Pt_6
priva di legittimazione a contrarre con la PA, non ha vincolato in alcun modo INTEGRA in ordine a tutte quelle questioni che riguardano il rapporto negoziale con la ON IA.
LA CORTE OSSERVA.
I) Secondo parte attrice: «La maggioranza del Collegio ha accolto il sesto e settimo quesito proposto da , respingendo sul punto la tesi di … Delle TR CP_1 due l'una: o il voto espresso dalle cooperative di appartenenza di in TR seno ad un organo deliberativo a cui quest'ultimo non partecipa lo vincola oppure detto voto favorevole non impegna né il né la cooperativa dissenziente. Ancora una CP volta la maggioranza del Collegio dimentica che l'arbitrato è stato radicato dalla mandante nei confronti della mandataria al fine di far valere i plurimi inadempimenti della mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e dal regolamento e, certamente, l'aver esautorato la mandante da decisioni che inerivano il rapporto contrattuale (le modifiche del contratto, la trattiva con ON e le condizioni della conciliazione sono tutti temi che dovevano essere approvati all'unanimità e l'unico voto valido a tal fine era quello dalla mandante) costituisce un palese inadempimento del mandato oltre che un atto esorbitante dal mandato stesso. Il lodo quindi, andrà riformato sul punto affermandosi l'infondatezza dell'assunto secondo cui il voto favorevole di una consorziata in seno ad un soggetto
( privo di legittimazione a contrarre con la controparte pubblica) su Parte_6
questioni che ineriscono al rapporto negoziale con la pubblica amministrazione possa in qualche modo essere vincolante per il . Ritorna, anche in questo caso, la CP
violazione e falsa applicazione del principio di diritto secondo cui il voto della consorziata in merito ad aspetti che riguardano il rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione non vincola il consorzio di appartenenza, unico titolare delle relative facoltà»
II) Si legge nel lodo impugnato (pag. 64): «In conclusione, in ragione di quanto sopra e con le precisazioni da ultimo esposte, il Collegio: accoglie il sesto quesito formulato da e, per l'effetto, accerta che la mancata convocazione del comitato di CP
Raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Raggruppamento
Temporaneo di Imprese, e la mancata deliberazione – in seno a tale organo rappresentativo – delle modifiche contrattuali proposte e/o imposte dalla Committente ovvero degli esiti della trattativa con ON IA e/o di ogni altro atto a questa prodromico, hanno costituito un inadempimento della mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e/o dal regolamento di RTI;
accoglie il settimo motivo formulato da
[...]
[...] [...]
e, per l'effetto, accerta che la mancata delibazione nell'ambito del comitato di Pt_11
raggruppamento temporaneo in ordine ai contenuti dell'accordo di conciliazione costituisce inadempimento della mandataria alle obbligazioni derivanti dal mandato e dal
Regolamento di Raggruppamento Temporaneo di Imprese. L'accoglimento del sesto e settimo quesito formulati da comporta, evidentemente la reiezione del CP
controcredito formulato da con l'atto datato 29 marzo 2021 sub. lett. c)». CP_1
II) Il motivo è inammissibile per difetto di interesse in quanto avente a oggetto decisioni rispetto alle quali parte attrice è totalmente vittoriosa e quindi inteso ad ottenere una correzione della motivazione (v. Cass. Sez. 5, 15/07/2024, n. 19327, Rv. 671642 – 02, citata sopra).
9) NONO MOTIVO – «1.Nullità parziale del Lodo per violazione e falsa applicazione della norma di diritto (art. 4 legge n. 422/1909 e 12 comma 4 legge n. 109/1994, art. 1711, 1717
c.c.) in relazione alla risposta al quesito n. 8; 2. Contraddittorietà - ex art. 829 comma 1 n.
4 c.p.c. - del capo 1,2, 4 del dispositivo con il capo 8 dello stesso dispositivo» (pagg. 61 –
67) - L'attrice lamenta la nullità del lodo per falsa applicazione delle norme di diritto nonché per contraddittorietà in ordine alle motivazioni relative al quesito n. 8, con il quale si chiedeva al Collegio di accertare se l'accordo transattivo con ON IA si può considerare conveniente anche per e, in particolare, se si può considerare CP
«posto in essere con la dovuta diligenza del mandatario richiesta dall'art. 4 del
Regolamento di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e dall'art. 1710 c.c. e rientrante nei limiti del mandato stesso ex art. 1711 c.c.».
si duole dell'erroneità del lodo nella parte in cui gli arbitri hanno ritenuto che CP
e la sua consorziata hanno implicitamente condiviso l'iniziativa CP CP_3
giudiziale promossa da o, quantomeno, hanno mostrato di voler «avvalersi degli Pt_6 esiti positivi che ne fossero derivati», atteso che 1) l'azione nei confronti di ON IA era stata condivisa e approvata da tutte le imprese associate;
2) , proprio in CP sede arbitrale, ha chiesto di godere dei risultati derivanti dall'instaurazione del contenzioso
(cfr. pag. 65-66 del lodo).
L'attrice sostiene che le predette circostanze non abbiano alcuna rilevanza ai fini della risposta al quesito n. 8, «in primo luogo perché, come più e più volte ribadito, il voto reso dalle imprese designate da non può impegnare quest'ultimo TR
soprattutto in seno ad un soggetto che non è legittimato a contrarre con la P.A., in secondo luogo perché la doglianza del e di nel procedimento TR CP_3 arbitrale riguardava non tanto l'attivazione del contenzioso, ma l'estinzione di esso,
33 avvenuta mediante una transazione mai approvata dal , e dai contenuti TR certamente contestati» (cfr. pag. 63 dell'atto di citazione).
L'attrice sottolinea che, a prescindere dai possibili vantaggi ottenuti da , , CP CP_1
per il tramite di si è resa inadempiente avendo comunque travalicato i limiti del Pt_6
mandato conferitole.
, poi, censura l'erroneità del lodo nella parte in cui la maggioranza degli arbitri ha CP ravvisato la convenienza dell'accordo transattivo nella sottoscrizione del medesimo da parte della “schiacciante maggioranza” delle imprese associate, ignorando così che tale accordo poteva essere approvato solo dall'unanimità delle imprese e, comunque, non poteva essere opposto a , che non ha mai espressamente ratificato CP
l'approvazione dell'accordo.
L'attrice, quindi, chiede la riforma del capo 9 del lodo, dove il Collegio arbitrale ha affermato che le delibere assunte in seno a in ordine al contenuto dell'accordo Pt_6
transattivo sono vincolanti nei confronti di e di sua consorziata, e che CP CP_3
tale accordo è da ritenersi conveniente anche per le stesse e CP CP_3
LA CORTE OSSERVA.
I) Secondo parte attrice: «Ancora una volta la maggioranza del Collegio contraddice se stessa rendendo la motivazione della propria decisione di rigetto del quesito insostenibile dal punto di vista logico, prima ancora che giuridico. Se, infatti, il è il titolare CP
delle facoltà correlate al contratto con il committente pubblico (unitamente alla mandataria s'intende), è ovvio che le imprese consorziate non lo sono e, pertanto, qualunque decisione presa da queste ultime in ordine al contratto (ivi compresa la decisione di conciliare le cause relative al contratto) non può essere in alcun modo imputata a e, quindi, alle stesse imprese da quest'ultimo designate per la sola TR esecuzione dell'appalto. La volontà delle imprese consorziate espresso in seno a Pt_6 può essere imputata al solo nel caso in cui quest'ultimo ratifichi TR espressamente l'operato della consorziata. Nel caso di specie, non TR
ha mai ratificato nessuna delle decisioni assunte dalle imprese consorziate. Del tutto irrilevante e fuorviante, pertanto, è il fatto che la consorziata non abbia ritenuto di CP_3
impugnare le delibere (di che autorizzavano la conciliazione, posto che, lo si Pt_6
ribadisce, non aveva alcun potere di decidere alcunché in merito al contratto con il CP_3
committente pubblico. Le delibere di al pari di ogni altro atto negoziale avente ad Pt_6
oggetto il contratto pubblico e la sua sorte (e tale è la conciliazione giudiziale), sono inopponibili alla mandante ed – in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra
34 e consorziata - nemmeno a quest'ultima. La maggioranza del Collegio, invece, CP
ritiene che la conciliazione pur inerendo al contratto pubblico, sia vincolante per CP
e consorziata nonostante detta conciliazione non sia stata deliberata in seno al raggruppamento. Come si è già detto, le consorziate non possono in alcun modo disporre dei diritti e della facoltà derivanti dal contratto pubblico e, pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla maggioranza del Collegio, non può aver rinunciato ad CP_3 un diritto che non gli apparteneva. L'unico soggetto che poteva agire in nome proprio e per conto della consorziata era il stesso e solo questi poteva decidere le sorti del CP
contratto. La consorziata ha facoltà di impegnare il consorzio di appartenenza solo nella limitata fase dell'esecuzione del contratto ed è solo in questo ambito che il principio di immedesimazione organica si manifesta in tutta la sua potenza. Qualora, infatti, la consorziata designata non esegua correttamente il servizio o lo esegua in ritardo, allora l'inadempimento viene imputato dal committente pubblico al in virtù del principio CP
di immedesimazione di cui si è detto. Di tutti i sopracitati chiari principi, la maggioranza del collegio ha fatto una applicazione errata e/o falsa giungendo ad estendere il principio di immedesimazione organica tra e consorziata oltre il limite del consentito» (pagg. CP
65 – 66 impugnazione)
II) L'ottavo quesito era così formulato: “se la transazione della lite rubricata al n.
9195/2014 R.G. Tribunale di Genova e n. 459/2014 R.G. TAR IA, raggiunta con
ON IA e con le ssl di cui al verbale di conciliazione del 22-28 dicembre 2016, non condivisa né autorizzata da e/o dalla consorziata sia TR CP_3
da considerarsi, o meno, atto posto in essere con la dovuta diligenza del mandatario richiesta dall'art. 4 del Regolamento di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e dall'art.
1710 c.c. e rientrante nei limiti del mandato stesso ex art. 1711 c.c., tenuto conto:
a) delle domande svolte in atto di citazione
b) delle domande ivi menzionate e non ancora azionate
(tutte attualizzate alla data di fine appalto 30 aprile 2021 o altra diversa data)
c) delle difese dei convenuti
e) del parere reso dal legale di Pt_6
f) del probabile e/o possibile esito del giudizio radicato avanti al Tribunale»
III) Tuttavia, si legge nel Lodo impugnato:
- a pag. 64 e s.: «Tale quesito (salvo per il punto b, che sarà affrontato più oltre) può essere delibato congiuntamente col quesito 10 b, che riguarda la domanda risarcitoria “per aver - per il tramite di - accettato di conciliare la controversia CP_1 Parte_6
35 rubricata al numero 9195/2014 R.G. Tribunale di Genova e n. 459/ 2014 R.G. TAR IA nei termini risultanti dal verbale di conciliazione sottoscritto in data 22-28.12.2016, in misura pari alla differenza tra la somma che per conto della propria TR
consorziata avrebbe potuto ottenere qualora anche per il CP_3 CP_1
tramite di avesse coltivato il giudizio sino a sentenza, con aggiornamento Parte_6
delle domande alla conclusione dell'appalto (attualmente fissata al 30.04.2021) e quanto percepito dalla consorziata in forza della transazione raggiunta per un importo CP_3 complessivo pari a € 18.977.760,79 o quella somma maggiore o minore che risulterà a seguito della rinnovazione della CTU ovvero che risulterà in corso di procedimento”
(Conclusioni Integra, punto 10b)».
- a pagg. 66 – 68 «Anche nella domanda di arbitrato dà atto “dei benefici che la CP
stessa conciliazione ha introdotto nella gestione operativa (principalmente incameramento delle accise sul gas metano ed esecuzione nuovi lavori di manutenzione straordinaria conseguenti all'introduzione del principio del fine vita degli elementi tecnici che ora pone a Parte carico delle l'onere della sostituzione)” (domanda di arbitrato pag. 43). In tale contesto
- in cui non si discute della sostituzione di a , ma della diligenza in sé della Pt_6 CP_1
scelta transattiva, ove operata direttamente da (che del resto non si è mai fatta CP_1
scudo delle scelte di - occorre valutare la convenienza o meno della transazione. Pt_6
E, dunque, valutare, come prospettato dal , se detta transazione abbia TR salvaguardato nel modo ritenuto più opportuno “le ragioni e gli interessi delle imprese associate”. Ai fini di una simile valutazione, devono qui richiamarsi anche, per quanto sono possa occorrere, le considerazioni del paragrafo 6 che precede sull'esigibilità della prestazione del mandatario e sugli oneri di allegazione e prova di parte attrice. Infatti, non può non darsi rilievo all'adesione alla transazione della schiacciante maggioranza delle imprese esecutrici, che, evidentemente, ne avevano apprezzato il carattere
“complessivamente” vantaggioso. Con la conseguenza che a non può certo essere CP_1
addebitato alcunché (in ordine alla necessaria diligenza del mandatario) per aver consentito a di concludere tale accordo transattivo, condiviso dalla massima Pt_6
Contr parte dei suoi soci (e dello stesso Né il possono TR CP_16
lamentare che la transazione non abbia tutelato la specifica posizione di . Poiché, CP_3
infatti, quest'ultima (come anche il ) ha condiviso l'iniziativa TR
“complessiva” promossa da in favore di tutte le imprese esecutrici, anche la Pt_6
convenienza della transazione non poteva che essere valutata nel suo complesso: tanto più nel caso di specie, in cui le questioni controversie non riguardavano in modo
36 differenziato la posizione di , ma in modo indifferenziato (e, proporzionalmente, in CP_3
egual misura) tutte le imprese esecutrici. A quest'ultimo proposito, poi, non può essere trascurato un aspetto, già accennato nei precedenti paragrafi, che di per sé appare assorbente. Come si è visto è stata costituita per volere unanime di tutti i Pt_6
componenti dell'ATI (conclusionale , pag. 33) e, col consenso di tutti (in particolare CP
Contr di , ora ), sono state chiamate a farne parte le consorziate TR
“operative” di quest'ultimo ( cui è succeduta gesta e poi Controparte_17
). Del pari è ovvio che “le decisioni che sono state assunte in Parte_2 Pt_6 impegnano solo i soci di stessa” (e, dunque, anche ) e non il che Pt_6 CP_3 CP
non ne ha fatto parte (replica , pag. 4). Tuttavia, nel momento in cui il CP CP avanza domande risarcitorie “per conto della consorziata gli impegni da CP_3
questa assunti nell'ambito di non possono non valere anche per chi intende Pt_6
rappresentarla. Vero è che , a differenza di , ha dichiarato di non CP_3 CP_12
accettare la transazione. Vero è d'altra parte - come più volte sottolineato da (ad CP_1
esempio, conclusionale, pag. 34 e ss.) - che non ha mai impugnato, avvalendosi CP_3
della clausola prevista dall'art. 31 dello Statuto di le delibere consiliari e Pt_6
assembleari, con cui la società ha deciso di operare la transazione. Tali delibere sono dunque vincolanti per Gesta. E tale vincolatività non può essere aggirata per l'iniziativa del
, che, avendo chiesto risarcimento dei danni proprio “per conto di ”, sconta CP CP_3
i limiti e i vincoli opponibili a quest'ultima e comunque non può far valere i diritti di , di CP_3
cui quest'ultima non risulta più titolare».
III) Appare pertanto evidente che parte attrice insiste sull'inadempimento di Pt_6
senza considerare che il Collegio arbitrale ha posto la decisione del quesito 8 in correlazione con il quesito 10 sulle conseguenze risarcitorie e che pertanto la motivazione del lodo impugnato si basa: a) sull'inesistenza di conseguenze risarcitorie per il
, che anzi riconosce di averne tratto beneficio;
b) sul fatto che in ogni caso il CP
faceva valere pretese risarcitorie riconducibili a alla quale era CP CP_3
precluso di farle valere non avendo impugnato le delibere con le quali ha Pt_6 approvato la transazione. Si rimanda al riguardo alla precisazione – svolta con riferimento al tredicesimo motivo - in ordine all'applicabilità delle norme sul mandato all'attività del
, il quale pertanto fa valere diritti che sono riferibili alle Consorziate, nella CP
fattispecie e quindi non può far valere diritti il cui esercizio è precluso alla CP_3
in questione. CP_18
37 IV) In definitiva, anche il presente motivo non si confronta con l'effettivo contenuto del lodo impugnato, con la quale viene deciso il rigetto delle domande relative ai quesiti 8 e 10 b) sia per l'inesistenza di un danno risarcibile in capo al , sia perché il CP
aziona pretese risarcitorie precluse a In ogni caso, pur CP CP_3
prospettando la violazione di legge, parte attrice chiede inammissibilmente di rivalutare le circostanze poste a fondamento della decisione assunta dagli arbitri (Cass. 13604/24 e
Cass. 27954/22). Quanto alla contraddittorietà, richiamata la Giurisprudenza citata con riferimento al sesto motivo, secondo la quale la contraddittorietà interna alla motivazione può essere fatta valere solo nei casi in cui risulti impossibile ricostruire l'iter logico che ha condotto alla decisione (Cass. 2747/21), in relazione all'asserita contraddittorietà tra i capi
1, 2 e 4 e il capo 8 del dispositivo, la nullità di cui all'art. 829 n. 4 c.p.c. è insussistente, posto che all'accertamento dell'inadempimento non consegue invariabilmente il risarcimento del danno, in difetto di allegazione e prova del danno medesimo (come appunto hanno diffusamente motivato gli Arbitri del caso di specie).
10) DECIMO MOTIVO – «1. Nullità parziale del Lodo per violazione e falsa applicazione della norma di diritto (art. 4 legge n. 422/1909 e 12 comma 4 legge n. 109/1994, art. 1711,
1717 c.c.) in relazione alla risposta al quesito n. 8 e 10 b.
2. Nullità parziale del Lodo per violazione e falsa applicazione dell'art. 1362, 1366, 1368 c.c. in relazione alla risposta al quesito 10 b.» (pagg. 67– 82)
L'attrice si duole del rigetto dei quesiti nn. 8 e 10b) con i quali si chiedeva al Collegio arbitrale di accertare, da una parte, l'inadempimento di per aver consentito a CP_1
di transigere i contenziosi insorti con ON IA (quesito n. 8) e di Pt_6 riconoscere, dall'altra, la sussistenza dei danni sofferti da a causa della cattiva CP
gestione dei contenziosi, la cui prosecuzione avrebbe portato a esiti più vantaggiosi per il
Raggruppamento e, quindi, anche per la stessa . CP
L'attrice lamenta la contraddittorietà del lodo nella parte in cui la maggioranza degli arbitri, pur affermando l'inopponibilità al Raggruppamento degli atti posti in essere da Pt_6 ha ritenuto la transazione vantaggiosa anche per , sebbene quest'ultima non la CP
abbia mai approvata.
INTEGRA denuncia anche l'erroneità del lodo nella parte in cui il Collegio ha stabilito che
«nel momento in cui il [INTEGRA, n.d.r.] avanza domande risarcitorie “per CP conto della consorziata gli “impegni” da questa assunti nell'ambito di CP_3
non possono valere anche per chi intende rappresentarla» (cfr. pag. 68 del lodo). Pt_6
L'attrice, al riguardo, deduce che: 1) non ha preso alcun impegno in seno a CP_3
38 atteso che essa non ha mai approvato la transazione;
2) gli impegni Pt_6
eventualmente assunti da comunque, non vincolano , in quanto solo CP_3 CP quest'ultima è il soggetto ad avere la rappresentanza del . CP
Viene poi censurato il rigetto della richiesta di riconoscimento della mancata variazione del costo dei vettori energetici. L'attrice, in particolare, impugna il lodo nella parte in cui il
Collegio, aderendo alle conclusioni del CTU, ha ritenuto la transazione vantaggiosa giacché la causa intentata nei confronti di ON IA – volta a ottenere, tra le altre cose, l'adeguamento del corrispettivo al costo dell'energia e, in particolare, all'IVA sui vettori energetici – non avrebbe avuto concrete possibilità di successo (cfr. pag. 72 del lodo).
sostiene che le possibilità di accoglimento delle domande relative ai vettori CP energetici fossero tutt'altro che modeste, sia con riferimento all'energia elettrica che in relazione all'energia termica.
Quanto all'energia elettrica, l'attrice richiama una serie di fonti da cui si evincerebbe che sia l'IVA che le accise, contrariamente a quanto sostenuto in giudizio da ON IA e poi condiviso dal Collegio arbitrale, non sono ricomprese nel 10% della tariffa media nazionale presa in considerazione dall'allegato 3 all'atto aggiuntivo al capitolato speciale, intitolato “Tariffe energetiche convenzionali” (cfr. prod. 11), in forza del quale «imposte e tasse [sono] calcolate secondo le modalità fissate da AEEG nella relazione annuale e calcolate pro forma pari al 10% della tariffa media nazionale». , in particolare, CP
denuncia la violazione degli artt. 1362, 1366 e 1368 c.c. per errata interpretazione della formula contrattuale contenuta nell'allegato 3, in quanto il Collegio arbitrale non avrebbe attribuito rilievo centrale all'interpretazione letterale di detta formula.
Quanto all'energia termica, rappresenta che il calcolo dell'IVA non può basarsi, CP
come ancora sostenuto da ON IA e poi condiviso dagli arbitri, sulla figura del cliente domestico che sconta un'aliquota del 10%, in quanto i volumi di gas forniti alle strutture ospedaliere superavano i 20 milioni di metri cubi annui, e, pertanto, scontano l'aliquota ordinaria, pari al 20%.
L'attrice, quindi, sostiene che la domanda di adeguamento del corrispettivo rivolta nei confronti della ON IA avrebbe avuto alta probabilità di essere accolta dal
Tribunale ordinario, generando così maggiori benefici rispetto a quelli ottenuti mediante la stipulazione dell'accordo transattivo, le cui pattuizioni, di contro, si sono tradotte in un danno per il . TR
39 Viene, pertanto, domandata la riforma del lodo nella parte in cui gli arbitri hanno ritenuto conveniente la transazione e, per l'effetto, viene chiesto, in via rescissoria, l'accoglimento del quesito n. 10b) ai fini della determinazione dell'importo risarcitorio. A quest'ultimo riguardo, l'attrice assume che il calcolo del risarcimento del danno possa basarsi sulle osservazioni svolte dall'arbitro dissenziente nella propria opinione allegata al lodo arbitrale
(cfr. pag. 23 ss. dell'opinione dissenziente), da cui si ricaverebbe che , a causa CP
della transazione, ha percepito il 65% in meno di quello che avrebbe ottenuto in caso di vittoria del contezioso civile, cioè avrebbe incassato 1.765.684,30 euro anziché
4.920.973,71 euro, di cui 2.091.410,41 euro a titolo di risarcimento per le prestazioni eseguite a favore della e 2.829.563,30 euro quale risarcimento per i servizi resi alla Pt_4
. Pt_5
LA CORTE OSSERVA.
I) Il decimo quesito, lett. b) era così formulato (pag. 28 : «10. in caso di risposta Pt_9
positiva a tutti o ad alcuni dei quesiti da 2 a 9 ovvero negativa al quesito 1, dichiari tenuta
e condanni nella sua qualità di capogruppo mandataria, al risarcimento del CP_1
danno subito dalla mandante per conto della consorziata Parte_1
CP_3
b. per aver - per il tramite di – accettato di conciliare la CP_1 Parte_6
controversia rubricata al n. 9195/2014 R.G. Tribunale di Genova e n. 459/2014 R.G. TAR
IA nei termini risultanti dal verbale di conciliazione sottoscritto in data 22.12.2016, in misura pari alla differenza tra la somma che per conto della propria TR
consorziata avrebbe potuto ottenere qualora anche per il CP_3 CP_1
tramite di avesse coltivato il giudizio sino a sentenza, con aggiornamento Parte_6
delle domande alla conclusione dell'appalto (attualmente fissata al 30.04.2021) e quanto percepito dalla consorziata in forza della transazione raggiunta per un importo CP_3 complessivo pari ad € 18.977.760, 79 o quella somma maggiore o minore che risulterà a seguito della rinnovazione della CTU ovvero che risulterà in corso di procedimento».
II) Le ragioni esposte in relazione al precedente motivo comportano di per sé il rigetto del presente motivo, tanto più che parte attrice in opposizione non ha impugnato quanto espressamente affermato in chiusura del capo 9 del allorché a pag. 68 viene Pt_9
espressamente affermato:
40 III) In ogni caso nel lodo impugnato viene esclusa la sussistenza di conseguenze risarcitorie sulla scorta delle considerazioni di seguito riprodotte
- (pagg. 68 - 69): «Per quel che concerne il giudizio amministrativo, con la transazione è stato conseguito lo stesso risultato che sarebbe derivato dal suo accoglimento, come è stato accertato dal CTU. Sicché sotto questo profilo la prosecuzione del contenzioso non sarebbe stata certo più vantaggiosa. Per quel che concerne il giudizio civile, esso presentava due domande principali (oltre ad una domanda subordinata, “ai sensi dell'art.
8.14 dell'atto aggiuntivo”, e, cioè, relativa al diritto all'adeguamento del corrispettivo, sulla cui base è stata poi conclusa la transazione). La prima domanda era relativa alla richiesta di rettifica del corrispettivo contrattuale in ragione dell'effettiva entità dei costi storici (per un importo pari a € 28,080 mil., calcolato al 31 dicembre 2013; la seconda domanda era relativa alla corretta applicazione delle clausole contrattuali in ordine alla componente del costo dei vettori energetici (per un importo pari a euro 23, 469 mil., calcolato al 31 dicembre 2012). A fronte di dette due domande le Amministrazioni intimate hanno opposto tutta una serie di eccezioni di rito e di merito. Il che ha indotto il legale di - del cui Pt_6
parere il ha chiesto espressamente nel quesito di tener conto - a TR ritenere che “l'esito della causa e allo stato oggettivamente incerto” (doc. 40), sottolineando l'importanza di un'eventuale soluzione transattiva. A sua volta il CTU, investito delle questioni, ha concluso, come si è già sottolineato, nel senso che “le domande proposte avanti il Tribunale di Genova non appaiono fondate dal punto di vista tecnico”. In particolare, in ordine ai costi storici contestati nel giudizio civile, ha precisato che “Dagli atti e dai documenti acquisiti nella causa avanti il Tribunale di Genova sino al momento della sua avvenuta conciliazione, nonché dai documenti acquisiti nel presente procedimento con il consenso delle Parti, non sono emersi dati che dimostrino l'esistenza di una differenza tra i costi storici indicati dalla ON e quelli diversi che si assumono siano stati effettivamente sostenuti” (supplemento CTU, pag. 24). In ordine alla questione dei corrispettivi dei vettori energetici, anch'essi contestati nel giudizio civile, ha precisato che “Non vi sono elementi che dimostrino che le domande avanzate in causa da Pt_6
volte ad ottenere una rettifica dei corrispettivi dei vettori, fossero tecnicamente motivate e non esistono comunque meccanismi predeterminati di adeguamento previsti dal contratto”
(supplemento CTU, pag. 24). Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle riferite conclusioni (e alle relative motivazioni), che non paiono superate dalle critiche (più di metodo, che di contenuto tecnico) del . Esaminando, comunque, nel TR
41 merito le due domande sopra sinteticamente richiamate, valgono le considerazioni che seguono».
IV) Quanto alla prima domanda, di seguito, il Collegio spiega le ragioni per le quali non avrebbe potuto trovare accoglimento, poiché “la pretesa di di una rettifica dei Pt_6 costi storici” era priva di un qualsiasi fondamento giuridico, che del resto neppure Pt_6
aveva individuato (pag. 69). Quanto alla seconda domanda, il Collegio spiega che sussistevano “chances di successo della domanda di … davvero modeste e tali Pt_6 da non superare i vantaggi monetari derivanti dalla transazione” (pagg. 71 – 72).
V) Inoltre, viene esclusa la sussistenza di conseguenze risarcitorie anche sulla scorta delle seguenti ulteriori considerazioni:
- pag. 72 «… la domanda del , consistente nella richiesta della differenza TR tra quanto “percepito” (la propria quota dei 17 milioni) e quanto “avrebbe potuto ottenere qualora , anche per il tramite di avesse coltivato il giudizio sino a CP_1 Pt_6 sentenza” (cfr. anche domanda di arbitrato, pag. 39), non tien conto del complesso dei vantaggi non monetari, sub specie di clausole contrattuali favorevoli alle imprese esecutrici. Tali vantaggi non monetari non sono stati presi in considerazione da , CP che, comunque, non ha allegato, né provato il relativo “peso economico”, che pure sarebbe un presupposto necessario per la richiesta della differenza tra vantaggi e svantaggi della transazione. Sicché ancora una volta non risulta assolto l'onere di allegazione di prova, che sono necessari per la richiesta di un giudizio prognostico»; sottolineando altresì (pag. 73): «…. che non solo ha percepito quota parte del CP_3
compenso monetario riconosciuto dalle amministrazioni pubbliche in sede, appunto, di transazione (“da intendersi quale acconto sul maggior dovuto”: quesito n. 11), ma si è avvalsa della transazione stessa nei rapporti con e anche per quel che Pt_6 CP_1 riguarda i “benefici indiretti” (il cui rilievo economico è indicato infra nel punto 12), mantenendo comunque il suo ruolo nell'esecuzione dell'appalto. Il che manifesta una accettazione della transazione nel suo complesso, idonea ad escludere, per altro verso,
l'accoglibilità delle domande di cui in rubrica».
VI) Parte attrice sostiene che «le possibilità di accoglimento delle domande relative ai vettori energetici fossero tutt'altro che modeste e che esse, viceversa, fossero destinate ad un più che probabile accoglimento, come risulta dalle considerazioni che seguono, del tutto obliterate dalla maggioranza del Collegio che ha clamorosamente errato nell'interpretare la clausola contrattuale che trattava il tema dell'IVA. E' il mandatario
, infatti, che ha colposamente errato (per il tramite di suo sostituto CP_1 Parte_6
42 ex art. 1717 c.c.) nel concordare con ON e le ssl un criterio di ripartizione proporzionale ai costi sostenuti dalle singole ssl e di tale mancanza deve rispondere solo
(la quale poi potrà agire nei confronti di per il rimborso di quanto CP_1 CP_12
pagato). Ed invece, la maggioranza del Collegio, obliterando i principi di diritto sopra delineati, di fatto, giunge ad affermare che l'incameramento di parte della quota dell'indennizzo effettivamente spettante alla consorziata da parte dell'altra CP_3
consorziata , sterilizzi il danno subito dalla prima e ciò in quanto entrambe CP_12 partecipavano al (pag. 70 impugnazione). «… la controversia non TR
riguarda aspetti correlati ad una eventuale revisione dei corrispettivi, bensì solo l'interpretazione del contratto e, pertanto, si sottrae all'eccezione di carenza di giurisdizione al Giudice ordinario formulata dalla ON IA in ordine alla domanda di aggiornamento dei corrispettivi contrattuali. La formula contrattuale di cui occorreva stabilire la portata precettiva è quella contenuta nell'allegato 3 all'atto aggiuntivo al
Capitolato speciale, ossia l'espressione “Imposte e tasse calcolate secondo le modalità fissate da AEEG nella relazione annuale e calcolate pro forma pari al 10% della tariffa media nazionale”. Ovviamente, poiché l'allegato 3 è parte integrante dell'atto aggiuntivo al capitolato speciale, ad esso trovano applicazione le disposizioni in materia di interpretazione del contratto» (p. 75 impugnazione).
VII) Dalle stesse argomentazioni di parte attrice emerge l'inammissibilità della censura in esame con la quale, per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo, si contesta, in realtà, la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale - laddove in particolare parte attrice chiede di rivalutare le probabilità di accoglimento delle pretese di sulle quali gli Arbitri hanno diffusamente motivato - Pt_6
perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri
(Cass. Sez. 2, 16/05/2024, n. 13604, Rv. 671133 - 01). Tenuto conto che, in forza della
Giurisprudenza richiamata “La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n.
3, c.p.c.”, è sufficiente ricordare che “L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni;
altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quella
43 censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità” (Cass. Sez. 3, 08/01/2025, n.
353, Rv. 673743 - 01). In particolare, in ogni caso, quanto alla prospettata violazione del canone di interpretazione letterale, la stessa non è configurabile in quanto tale. Infatti, gli arbitri hanno ampiamente motivato a pagina 71 sulla esistenza di “importanti argomenti testuali contrari alle tesi di e idonei a sostenere le tesi della ON”. Pertanto, Pt_6
in sostanza, anche a questo riguardo parte attrice cerca di ottenere, prospettando la violazione di canoni di ermeneutica contrattuale e quindi la violazione di legge, una inammissibile rivalutazione nel merito dell'interpretazione di cui al lodo impugnato, che invece è basato, in effetti, sull'applicazione di quei canoni.
11) e 12) UNDICESIMO E DODICESIMO MOTIVO – L'attrice chiede che vengano confermate le statuizioni del Collegio arbitrale con le quali: 1) è stato accolto il quesito n.
10c), da cui è dipeso il riconoscimento in capo a di un credito risarcitorio pari a CP_3
197.510,96 euro oltre IVA (cfr. capo 11 del lodo); 2) è stata rigettata la prima domanda riconvenzionale proposta da volta all'accertamento dell'inadempimento di CP_1
per aver omesso di eseguire le opere di riqualificazione energetica previste CP dall'art.
2.1. del capitolato speciale di appalto (cfr. capo 12 del lodo).
La Corte si limita a rilevare che non si tratta di motivi di impugnazione in quanto la parte chiede la conferma dei capi della decisione oggetto di impugnazione.
13) TREDICESIMO MOTIVO – «Nullità parziale del Lodo per violazione e falsa applicazione della norma di diritto (art. 4 legge n. 422/1909 e 12 comma 4 legge n.
109/1994, art. 1711, 1717 c.c.) in relazione al parziale accoglimento della reconventio reconventionis di TR
L'attrice, infine, con il tredicesimo e ultimo motivo di impugnazione, censura il lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale ha parzialmente accolto la
contro
-domanda di CP
(c.d. “reconventio reconventionis”) in risposta alla seconda domanda riconvenzionale di
. Quest'ultima chiedeva la restituzione, da parte di , dell'importo CP_1 CP
indebitamente percepito da consorziata di , per la quota di servizi CP_3 CP eseguiti in favore dell da GE, società incorporata in;
l'attrice, invece, con Pt_4 CP_1 la reconventio reconventionis, domandava la compensazione tra l'importo eventualmente spettante a e il credito vantato da per conto di a titolo di erronea CP_1 CP CP_3
ripartizione degli indennizzi riconosciuti dalla ON IA in sede transattiva.
Viene, in particolare, impugnato il lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale – pur accogliendo la reconventio reconventionis di in quanto l'indennizzo corrisposto CP dalla ON IA doveva essere parametrato al valore delle domande risarcitorie – ha
44 condannato al pagamento di 331.446,53 euro anziché di 770.705,70 euro, come CP_1
invece richiesto dalla stessa , ritenendo che la differenza tra i due importi (i.e. CP
439.259,96 euro) era già stata percepita dall'altra società consorziata di , vale a CP
dire . CP_12
L'attrice sostiene che, così ragionando, il Collegio arbitrale: 1) «dimentica che la consorziata non può, con la propria condotta, impegnare il consorzio di appartenenza su questioni che non riguardano la mera esecuzione delle prestazione assegnate (e la ripartizione dell'indennizzo non rientra certo tra le attività esecutive del servizio)»; 2) ignora che , per il tramite di «ha deliberato una illegittima ripartizione CP_1 Pt_6 dell'indennizzo corrisposto da ON, provocando un danno immediato e diretto nel patrimonio della consorziata di ; 3) «confonde i due piani TR CP_3 perché ritiene opponibile alla mandante l'atto negoziale posto in essere TR dalla consorziata che aveva percepito – illegittimamente – parte CP_12 dell'indennizzo dovuto a Basti ricordare che l'ingiusta ed illegittima CP_3 ripartizione dell'indennizzo, al pari della decisione di conciliare con le controparti, trae la sua origine nell'inadempimento del mandato da parte di e costituisce atto CP_1
esorbitante i limiti del mandato stesso che obbliga il mandatario al relativo risarcimento»
(cfr. pagg. 84 e 85 del lodo impugnato).
L'attrice, quindi, chiede che il lodo venga dichiarato parzialmente nullo nella parte in cui la maggioranza degli arbitri ha imputato a anche l'incameramento dell'importo di CP
439.259,96 euro, IVA inclusa, da parte di . CP_12
LA CORTE OSSERVA.
I) Secondo parte attrice: «Ancora una volta la maggioranza del Collegio compie una falsa applicazione del principio di immedesimazione organica tra e consorziata posto CP
che dimentica che la consorziata non può, con la propria condotta, impegnare il consorzio di appartenenza su questioni che non riguardano la mera esecuzione delle prestazioni assegnate, (e la ripartizione dell'indennizzo non rientra di certo tra le attività esecutive del servizio). Ancora un volta, inoltre, la maggioranza del collegio opera una falsa applicazione del principio secondo cui dell'inadempimento del mandato risponde il mandatario anche se l'atto che concretizza l'inadempimento è stato materialmente commesso dal sostituto. Per la corretta risposta al quesito, infatti, occorre richiamare ancora un volta il tema dell'inadempimento del mandato da parte della capogruppo CP_1 che, per il tramite di ha deliberato una illegittima ripartizione dell'indennizzo Pt_6
corrisposto da ON, provocando un danno immediato e diretto nel patrimonio della
45 consorziata di ( , ed invece, la maggioranza del Collegio TR CP_3 confonde i due piani perché ritiene opponibile alla mandante l'atto TR negoziale posto in essere dalla consorziata che aveva percepito – CP_12 illegittimamente – parte dell'indennizzo dovuto a Basti ricordare che l'ingiusta CP_3 ed illegittima ripartizione dell'indennizzo, al pari della decisione di conciliare con le controparti, trae la sua origine nell'inadempimento del mandato da parte di e CP_1
costituisce atto esorbitante i limiti del mandato stesso che obbliga il mandatario al relativo risarcimento. E' il mandatario , infatti, che ha colposamente errato (per il tramite di CP_1
suo sostituto ex art. 1717 c.c.) nel concordare con ON e le ssl un Parte_6
criterio di ripartizione proporzionale ai costi sostenuti dalle singole ssl e di tale mancanza deve rispondere solo (la quale poi potrà agire nei confronti di per il CP_1 CP_12
rimborso di quanto pagato). Ed invece, la maggioranza del Collegio, obliterando i principi di diritto sopra delineati, di fatto, giunge ad affermare che l'incameramento di parte della quota dell'indennizzo effettivamente spettante alla consorziata da parte dell'altra CP_3
consorziata , sterilizzi il danno subito dalla prima e ciò in quanto entrambe CP_12
partecipavano al . TR
II) Si legge nel lodo impugnato:
- a pag. 78: «13. Sulla seconda domanda riconvenzionale proposta da e sulla CP_1
“riconventio riconventionis” del . In relazione al quesito innanzi TR
riportato sub lett. f), la ha esposto che la domanda trae la sua origine dal fatto che la CP_1
gestione della ASL 4 Chiavarese era stata affidata originariamente alla FI S.p.A. e solo a partire del 2010 era passata dalla Gesta S.p.a. Assume Siram - che ha incorporato la FI
- che della gestione di quest'ultima non si sarebbe tenuto conto al momento della ripartizione tra i membri di dell'importo derivante dall'atto di conciliazione Pt_6
giudiziale del 22 dicembre 2016».
- a pag. 79 – 80 «Ha affermato il che tale criterio di ripartizione - accettato dalla CP
mandataria senza alcuna preventiva autorizzazione o confronto con TR
Parte e/o con -, mentre può essere considerato utile per le in quanto introduce per le CP_3
stesse un criterio di proporzionalità, non lo è per le imprese socie di perché non Pt_6
tiene conto del peso ponderale che avevano le singole domande giudiziali in seno al giudizio civile. Sostiene che, applicando la scomposizione dell'indennizzo in CP
funzione dell'incidenza percentuale delle domande sull'ammontare complessivo dell'atto di citazione, avrebbe dovuto percepire € 859.697,87 Iva compresa e contesta, ancora CP_3
una volta, come la mandataria, anche in questo caso, sarebbe stata inadempiente alla
46 specifica obbligazione “di salvaguardare, nel modo ritenuto più opportuno, le ragioni e gli interessi delle imprese associate, provvedere ai recuperi delle somme dovute, transigere ed esigere le somme medesime ed i pagamenti dovuti rilasciando all'uopo all'amministrazione pagamenti discarico e relativa quietanza, compiere ogni atto necessario all'esecuzione del mandato sopra conferito”. Assume che sarebbe CP
contraria a buona fede la condotta di , allorché quest'ultima (dopo aver CP_1
arbitrariamente ed unilateralmente concordato con controparte i criteri di ripartizione dell'indennizzo) richieda, in via riconvenzionale, il rimborso di quota parte dell'indennizzo ricevuto su Ad ogni buon conto, preso atto della predetta domanda Pt_4
riconvenzionale, ha azionato apposita domanda volta alla declaratoria di CP
compensazione tra l'importo che dovesse risultare dovuto a per il titolo e la ragione CP_1 azionata, con il predetto maggiore importo di € 859.697,87, con conseguente condanna di al pagamento del residuo pari a € 669.779,00 o quell'altra somma, maggiore o CP_1
minore che risulterà in corso di giudizio».
- a pag. 81 «In applicazione di tale diverso criterio di ripartizione, avrebbe dovuto CP_3
Parte ricevere, sulla base delle richieste avanzate a tutte le il 14,92% di quanto complessivamente percepito dal Raggruppamento e, così, euro 2.536.400,00 (prima
Relazione CTU, pag. 47). Poiché, viceversa, ha ricevuto solo l'importo di euro 1.765.
684,30, spetterebbero a , in base ripetesi a tale diverso criterio di calcolo, che il CP_3
Collegio condivide in quanto logico e appropriato, un residuo importo di euro 770.705,70
(Relazione CTU, cit., pag. 47)».
- a pag. 82 «Reputa il Collegio di dover aderire all'ultima delle riferite conclusioni, dato che la “reconventio reconventionis”, nel suo tenore letterale non risulta circoscritta alla ASL n.
4, ma più ampiamente al credito vantato “a titolo di erronea ripartizione dell'indennizzo di cui all'atto conciliativo del 22.12.2016”. Il che non significa che debba essere riconosciuto a carico di l'intero importo di euro 700.705,70. Come si è visto, infatti, parte di detto CP_1
importo è stato acquisito da e, dunque, dallo stesso che CP_12 TR
lo rappresenta».
III) Appare pertanto evidente che la “reconventio reconventionis” spiegata da
è basata sul medesimo accordo conciliativo che oggi parte attrice TR
pretende non gli sia opponibile, perché concluso dal mandatario esorbitando dai propri poteri. In altre parole, parte attrice pretende in realtà di invocare a proprio favore il detto accordo nella parte in cui comporta il riconoscimento in proprio favore del maggiore importo di € 770.705,70 e che invece il medesimo accordo non gli sia opponibile nella
47 parte in cui una parte di detta somma, sempre in applicazione dell'accordo conciliativo, è già stata direttamente attribuita a una delle proprie Consorziate, , per conto CP_12 anche della quale agisce, richiedendo detta somma, e alla quale – se non CP_12 avesse già riscosso detta somma e se la riscuotesse oggi – il TR
medesimo, avendola riscossa nell'interesse della consosrziata, dovrebbe CP
comunque riversarla integralmente, in applicazione delle norme sul mandato, in particolare dell'art. 1713 Codice Civile, in forza del quale il mandatario deve rimettere al mandante
“tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”. Norme sul mandato che parte attrice invoca nelle sue difese e che peraltro sono applicabili anche al suo operato: “Il contratto di di cui all'art. 2602 c.c. comporta non già l'assorbimento delle imprese CP
consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all'ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell'art. 2606 c.c., introdotta dalla l. n. 377 del 1976, e l'entrata in vigore della l. n. 240 del
1981, è affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna, sicché il , coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e CP
2609 c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l'obbligazione sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse
(Cass. Sez. 5, 09/03/2020, n. 6569, Rv. 657393 - 01).
IV) Ne consegue la riferibilità, con riguardo all'importo oggetto del presente motivo, del relativo interesse sostanziale, agito da , alla società consorziata TR
. Interesse che risulta soddisfatto sia perché il Collegio Arbitrale ha CP_12
riconosciuto la spettanza della somma in questione, sia perché la somma medesima è stata già riscossa da soggetto cui spettava.
V) Ne consegue l'inammissibilità del motivo in esame per difetto di interesse, sostanzialmente perché l'applicazione dell'accordo – che oggi pretende non gli sia opponibile – costituisce il fondamento che ha permesso di riconoscere la somma in questione in fa favore di parte attrice. Quindi , nel momento in cui TR formula una domanda fondata sull'applicazione dell'accordo, non ha alcun interesse a che detto accordo non gli sia opponibile. Infatti, l'interesse quale condizione dell'azione deve essere ricostruito in modo obiettivo, funzionale e adeguato (nel senso di idoneo a sorreggerle) alle domande che vengono formulate dalla parte e non come mera
48 convenienza soggettiva. Da questo punto di vista, l'interesse ad agire si definisce in correlazione con i fatti materiali dai quali scaturisce e con le norme invocate a tutela di esso, e non ne può essere fatta una considerazione separata da tali fatti e norme. Se dunque l'interesse sotteso alla “reconventio reconventionis” scaturisce dall'accordo conciliativo, di cui dunque invoca l'efficacia normativamente TR
vincolante ex art. 1322 c.c., alla stessa parte non può essere riconosciuta la contemporanea titolarità di un interesse confliggente e inconciliabile (a vedersi riconosciuta la non opponibilità dell'accordo conciliativo) con quello in relazione al quale, fra l'altro, il impugnato ha apprestato piena tutela, accogliendo totalmente la Pt_9
domanda formulata sulla scorta di tale interesse. Quindi il motivo in esame è inammissibile per difetto di interesse.
VI) In ogni caso, deve essere sottolineato che nella somma, di cui il Collegio Arbitrale ha accertato la spettanza a accogliendo la “reconventio TR reconventionis” formulata dalla parte, era compresa la quota già attribuita alla , CP_18 nell'interesse della quale il medesimo pretenderebbe essergli riconosciuto, CP
di fatto, una seconda volta.
VII) In altre parole, l'importo - che attraverso la proposizione del motivo in esame pretende gli sia riconosciuto - risulta essergli già stato TR riconosciuto dal Collegio Arbitrale, che si è limitato a dare atto che l'importo medesimo era già stato materialmente versato alla società consorziata al quale spettava e per conto della quale il pretenderebbe di riscuoterlo una seconda volta. Non è configurabile, CP pertanto, in relazione alla “reconventio reconventionis” una condizione di soccombenza in capo a . Anche da questo punto di vista, il motivo è inammissibile TR
per difetto di interesse.
TANTO PREMESSO, L'IMPUGNAZIONE È INFONDATA E DEVE ESSERE RIGETTATA.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte attrice le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte convenuta, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possa applicare una diminuzione di circa il 30% sui valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare; nulla è dovuto con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, considerando che la fase istruttoria non ha avuto svolgimento e che la fase di
49 trattazione si è immediatamente esaurita con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 8.000.001 a € 16.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 16.297,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 9.476,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 21.831,00
Fase decisionale, valore medio: € 27.096,00
Compenso tabellare (valori medi) € 74.700,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'impugnazione proposta da , avverso il Parte_1
Lodo pronunciato inter partes;
2) condanna parte attrice a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in €
74.700,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte convenuta;
3) ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 09/04/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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