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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 946/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 946/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bavasso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza alla via Nicola Serra 96;
- APPELLANTE
Contro
CP_1
- APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 06/12/2021 il sig. proponeva opposizione avverso l'estratto CP_1
ruolo n. 2012/250771 relativo alla cartella di pagamento n. 139 2012 0010857966 000, avente ad oggetto crediti di natura tributaria (IRPEF). A fondamento della domanda l'attore rilevava la decadenza pagina 1 di 4 dal potere di iscrizione a ruolo;
la prescrizione dei crediti;
la mancata indicazione delle modalità di determinazione delle somme, oltre che degli interessi richiesti
L' deduceva l'inammissibilità della domanda sul presupposto della Parte_1 non impugnabilità dell'estratto di ruolo, l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento e la conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza e di prescrizione
Il Giudice di Pace di Vibo, Dott.ssa Palma Borrello, con sentenza n. 674/2023 accoglieva la domanda e dichiarava prescritto il credito con condanna della alla rifusione Controparte_2
delle spese di lite a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Proponeva pertanto appello l' formulando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento dei sopra dispiegati motivi di appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in riforma della sentenza n. 674/2023, resa dal Giudice di
Pace di Vibo Valentia, -in via preliminare e principale, accertata la regolare costituzione dell'ente di riscossione, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto ruolo proposta in primo grado dal sig. ovvero, nel merito, dichiarare non decorso il termine di prescrizione decennale CP_1
applicabile all'IRPEF; -conseguentemente all'accoglimento della richiesta formulata in via preliminare e/o gradata, dichiarare la piena validità della cartella opposta e del credito in essa contenuto;
- condannare la parte appellata al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'agente della riscossione”.
Deduceva tra i motivi di appello: violazione dell'art. 291 c.p.c. per erronea dichiarazione di contumacia dell'ente riscossore;
violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di inammissibilità sollevata dall'ente riscossore;
violazione dell'art.100 c.p.c. per carenza di interesse ad agire del ricorrente e conseguente inammissibilità dell'azione.
rimaneva contumace. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del
26.11.2024 tenutasi nelle forme della trattazione scritta la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
Ciò premesso, l'appello è fondato con riferimento all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
La Suprema Corte ha chiarito la differenza sostanziale tra i concetti di "ruolo" ed "estratto di ruolo": il primo è un atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua pagina 2 di 4 impugnabilità e ai termini perentori per l'impugnazione; l'estratto di ruolo, invece, è e resta sempre solo un "documento", un elaborato informativo contenente gli elementi della cartella e dell'atto impositivo, il quale è formato dal concessionario della riscossione e non contiene nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta. Come tale, dunque, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile anche perché il debitore non avrebbe interesse a richiedere l'annullamento del solo "documento", senza incidere su quanto in esso rappresentato. Seguendo tali coordinate interpretative si ritiene ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario.
Conformemente e più di recente, Cass., Sez. 29294/2019 ha sancito definitivamente il principio per il quale: “In materia di riscossione di tributi, secondo Cass. SS.UU. 2/10/2015, n. 19704, laddove l'impugnazione investa l'estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell'estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati, è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario (vd., da ultimo, Cass. N. 23076 del 2019; Cass. N. 22184 del 2017). Nel caso di specie l'ente riscossore ha prodotto in giudizio l'avvenuta notifica in data 16.1.2013 della cartella di pagamento n. 139 2012 0010857966 000, cui l'estratto di ruolo impugnato si riferisce, in data
16.1.2013 (cfr. fascicolo di primo grado.
Quanto appena detto deve però essere coordinato con la previsione dell'art. 12, co.4 bis, d.P.R.
n.602/73 (introdotto dall'art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) il quale stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale – cui è equiparato l'avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) – “nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,
n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione>> . Al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse.
pagina 3 di 4 Tanto chiarito, non ricorrendo nella specie alcuna delle suddette ipotesi, l'originaria domanda va dichiarata inammissibile mancando l'interesse ad un'opposizione che, in assenza di successivi atti d'esecuzione posti in essere dall' è volta unicamente e direttamente contro l'estratto di Controparte_3
ruolo (v. anche di recente Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3290 del 2024).
L'accoglimento dell'eccezione assorbe ogni altra questione sollevata dall'appellante.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso fino ad € 1100 nei valori medi.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) accoglie l'appello e condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo CP_1 grado in favore di , che vengono liquidate in € 346 per compensi Controparte_4
professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di CP_1 che vengono liquidate in € 32,25 per esborsi ed € 662 per compensi professionali, CP_1
oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
Vibo Valentia, 22.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 946/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bavasso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza alla via Nicola Serra 96;
- APPELLANTE
Contro
CP_1
- APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 06/12/2021 il sig. proponeva opposizione avverso l'estratto CP_1
ruolo n. 2012/250771 relativo alla cartella di pagamento n. 139 2012 0010857966 000, avente ad oggetto crediti di natura tributaria (IRPEF). A fondamento della domanda l'attore rilevava la decadenza pagina 1 di 4 dal potere di iscrizione a ruolo;
la prescrizione dei crediti;
la mancata indicazione delle modalità di determinazione delle somme, oltre che degli interessi richiesti
L' deduceva l'inammissibilità della domanda sul presupposto della Parte_1 non impugnabilità dell'estratto di ruolo, l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento e la conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza e di prescrizione
Il Giudice di Pace di Vibo, Dott.ssa Palma Borrello, con sentenza n. 674/2023 accoglieva la domanda e dichiarava prescritto il credito con condanna della alla rifusione Controparte_2
delle spese di lite a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Proponeva pertanto appello l' formulando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento dei sopra dispiegati motivi di appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in riforma della sentenza n. 674/2023, resa dal Giudice di
Pace di Vibo Valentia, -in via preliminare e principale, accertata la regolare costituzione dell'ente di riscossione, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto ruolo proposta in primo grado dal sig. ovvero, nel merito, dichiarare non decorso il termine di prescrizione decennale CP_1
applicabile all'IRPEF; -conseguentemente all'accoglimento della richiesta formulata in via preliminare e/o gradata, dichiarare la piena validità della cartella opposta e del credito in essa contenuto;
- condannare la parte appellata al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'agente della riscossione”.
Deduceva tra i motivi di appello: violazione dell'art. 291 c.p.c. per erronea dichiarazione di contumacia dell'ente riscossore;
violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di inammissibilità sollevata dall'ente riscossore;
violazione dell'art.100 c.p.c. per carenza di interesse ad agire del ricorrente e conseguente inammissibilità dell'azione.
rimaneva contumace. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del
26.11.2024 tenutasi nelle forme della trattazione scritta la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
Ciò premesso, l'appello è fondato con riferimento all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
La Suprema Corte ha chiarito la differenza sostanziale tra i concetti di "ruolo" ed "estratto di ruolo": il primo è un atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua pagina 2 di 4 impugnabilità e ai termini perentori per l'impugnazione; l'estratto di ruolo, invece, è e resta sempre solo un "documento", un elaborato informativo contenente gli elementi della cartella e dell'atto impositivo, il quale è formato dal concessionario della riscossione e non contiene nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta. Come tale, dunque, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile anche perché il debitore non avrebbe interesse a richiedere l'annullamento del solo "documento", senza incidere su quanto in esso rappresentato. Seguendo tali coordinate interpretative si ritiene ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario.
Conformemente e più di recente, Cass., Sez. 29294/2019 ha sancito definitivamente il principio per il quale: “In materia di riscossione di tributi, secondo Cass. SS.UU. 2/10/2015, n. 19704, laddove l'impugnazione investa l'estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell'estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati, è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario (vd., da ultimo, Cass. N. 23076 del 2019; Cass. N. 22184 del 2017). Nel caso di specie l'ente riscossore ha prodotto in giudizio l'avvenuta notifica in data 16.1.2013 della cartella di pagamento n. 139 2012 0010857966 000, cui l'estratto di ruolo impugnato si riferisce, in data
16.1.2013 (cfr. fascicolo di primo grado.
Quanto appena detto deve però essere coordinato con la previsione dell'art. 12, co.4 bis, d.P.R.
n.602/73 (introdotto dall'art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) il quale stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale – cui è equiparato l'avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) – “nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,
n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione>> . Al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse.
pagina 3 di 4 Tanto chiarito, non ricorrendo nella specie alcuna delle suddette ipotesi, l'originaria domanda va dichiarata inammissibile mancando l'interesse ad un'opposizione che, in assenza di successivi atti d'esecuzione posti in essere dall' è volta unicamente e direttamente contro l'estratto di Controparte_3
ruolo (v. anche di recente Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3290 del 2024).
L'accoglimento dell'eccezione assorbe ogni altra questione sollevata dall'appellante.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso fino ad € 1100 nei valori medi.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) accoglie l'appello e condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo CP_1 grado in favore di , che vengono liquidate in € 346 per compensi Controparte_4
professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di CP_1 che vengono liquidate in € 32,25 per esborsi ed € 662 per compensi professionali, CP_1
oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
Vibo Valentia, 22.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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