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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 11.11.2024, sostituita dal deposito di note ex 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3672/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], ed ivi residente in [...]
n.16, Cf. , elettivamente domiciliato in Patti (ME), Via Trieste C.F._1
n.16, dell'Avv. Emanuele Amato (C.F. , pec: CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_1
Ricorrente
CONTRO
nato a [...], il [...] c.f. , n. CP_1 C.F._3
q. di titolare dell'omonima Ditta individuale – con sede legale in Montagnareale, via
Belvedere n. 25, P.IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Conti P.IVA_1
Gallenti (C.F.: , pec: fax C.F._4 Email_2
0941.362145) presso il cui studio sito in Librizzi (ME), Borgata Murmari n, 80, elegge domicilio, come da procura in atti.
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 01.12.2023, conveniva in giudizio Parte_1
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, adducendo di avere CP_1
prestato attività lavorativa nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di
Falcone, con la qualifica di operatore ecologico, dal 05.04.2016 e fino al 28.2.2022, senza soluzione di continuità, alle dipendenze delle ditte che via via si sono susseguite.
Rilevava che, con decorrenza dall'01.03.2022, il servizio era stato affidato alla
[...]
, che non aveva proceduto alla sua assunzione, così violando il suo diritto, Parte_2 fondato sull'accordo quadro regionale siglato in data 06.08.2013, secondo cui il personale di cui al punto e) –personale dipendente di ditte terze, aggiudicatarie o affidatarie di appalti di servizio di igiene ambientale – dovrà transitare per passaggio di gestione da ditta a ditta, nonché il diritto di precedenza previsto al punto 19 del collegato vigente CCNL.
Lamentava, in ogni caso, la mancata applicazione della c.d. clausola sociale.
Chiedeva pertanto, la condanna del datore di lavoro, alla sua reintegra con le mansioni precedentemente espletate nel posto di lavoro, nonché al pagamento della retribuzione spettante per l'intercorso rapporto di lavoro.
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, si costituiva in CP_1
giudizio con memoria del 13.09.2024, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese.
Sosteneva, infatti, che l'accordo quadro e la normativa invocata non integrerebbero un obbligo assoluto di riassunzione del personale precedentemente inquadrato e che, in particolare, l'art. 6 del CCNL sarebbe applicabile esclusivamente ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre il ricorrente era titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato, escluso dal perimetro dell'anzidetta disposizione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, ritenuta la causa matura per la decisione, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 10 Il ricorso è infondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
Anzitutto, è pacifico che la società resistente, con contratto attuativo, Rep. n. 1045 del
23.02.2022, abbia assunto l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel Comune di Falcone, con avvio del servizio avvenuto in data 1.03.2022.
D'altra parte, è pure incontestato sia che con tale atto si sia realizzata un'ipotesi di successione nella gestione dei medesimi lavori prima affidati alla Controparte_2
sia il fatto che avesse lavorato per quest'ultima società in forza di un
[...] Pt_1
contratto a tempo determinato, con scadenza il 28.02.2022.
Tanto premesso, risulta evidente l'infondatezza della domanda di parte ricorrente finalizzata alla reintegra nel posto di lavoro, con le mansioni precedentemente affidate.
Ed infatti, la reintegra è la tipica forma di tutela reale prevista a favore del lavoratore illegittimamente licenziato, che, per essere applicata, richiede due presupposti indefettibili: un rapporto di lavoro in essere e un conseguente licenziamento illegittimo.
Tuttavia, come emerge in maniera evidente e incontestata tra le parti, il ricorrente non ha mai intrattenuto alcun tipo di rapporto di lavoro con la resistente. Pt_2
Invece, dalle circostanze appena richiamante risulta incontestabilmente il ricorrente era titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con la Controparte_2 scaduto il 28.02.2022, a fronte del quale la ditta resistente, subentrata nell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti nel comune di Falcone, non ha ritenuto di assumere lo stesso ricorrente.
sostiene difatti, di essere stato escluso dalla rosa dei lavoratori già dipendenti Pt_1
della e assunti dalla ditta resistente;
e ciò in violazione Controparte_2 dell'Accordo quadro di categoria tra le principali sigle sindacali e l'Amministrazione
Regionale sottoscritto in data 06 agosto 2013.
A tal proposito, va rilevato che l'anzidetto Accordo Quadro di categoria, al fine di tutelare i lavoratori nel passaggio dagli ex ATO alle S.R.R., ha previsto specifici obblighi in capo ai gestori della raccolta rifiuti aggiudicatari dei servizi nei vari ambiti regionali.
Pag. 3 di 10 In particolare, è stato convenuto che il personale interessato dall'applicazione è: “a)
Personale, di cui al comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010, in servizio presso le società o i Consorzi d'ambito e le società utilizzate per la gestione del servizio al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore ai 90%, proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione;
b) Personale di cui al comma 7 dell'art. 19 della Legge regionale n. 9/2010, assunto prima dell'entrata in vigore dell'art. 45 della legge regionale n. 2 dell'8 febbraio 2017, in servizio al 31/12/2009 presso le Società, i Consorzi d'ambito e le società utilizzate per la gestione del servizio al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società
o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al 90%, provenienti dai comuni dalle province e dalla Regione;
c) Personale di cui al comma 7 dell'art. 19 della legge regionale 9/2020 in servizio al
31/12/2009, presso le Società d'ambito, i Consorzi d'ambito e le società utilizzate per la gestione del servizio al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al 80%, assunto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45 della Legge regionale n. 2 del 8 febbraio 2007;
d) Personale in servizio presso le Società d'ambito, i Consorzi d'ambito e le società utilizzate per la gestione del servizio al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al 90% assunto a qualsiasi titolo, alla data del 31/12/2012;
e) Personale dipendente di ditte terze, aggiudicatarie o affidatarie di appalti di servizio di Igiene ambientale.
Il personale di cui ai precedenti punti a-b-c del presente accordo cui continuerà ad applicarsi il contratto , dovrà essere assunto dalle SS.RR.RR., secondo le CP_3 modalità previste dall'art.7 commi 9 e 10 L. 09/2010 nonché del comma 8 art.19 Legge regionale 09/2010. Il personale di cui al punto d) confluirà in bacini temporanei di lavoratori dal quali dovranno attingere I soggetti affidatari del servizio in ragione dell'attuazione dell'insieme dei piani di intervento e del piano d'ambito secondo modalità che verranno successivamente definite.
Pag. 4 di 10 Il personale di cui al punto e) dovrà transitare per passaggio di gestione da ditta a ditta, secondo quanto previsto dal C.C.N L. di categoria Fise-Assoambiente.
Resta fermo che i piani d'ambito ed i piani di intervento devono essere redatti sulla base di criteri industriali prevedendo un fabbisogno di personale congruo per
l'espletamento del servizio e tale da assicurare il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente ed i dovuti standard per gli altri servizi. Per l'eventuale surplus di personale costituente i bacini di cui sopra, rispetto all'attuazione dell'insieme dei piani di intervento e dei piani d'ambito, verrà attivato specifico tavolo di confronto con tutte le parti che sottoscrivono il presente accordo. I contenuti del presente Accordo Quadro regionale costituiranno riferimento per gli accordi decentrati, i contratti dl servizio ed i bandi di gara. …”
Orbene, dal tenore della soprarichiamata pattuizione, risulta che le parti abbiano specificamente indicato tutte le categorie dei lavoratori interessati alla garanzia della riassunzione, che per brevità possono ricomprendersi in due macrocategorie: personale in servizio presso le Società d'ambito, i Consorzi d'ambito e le società utilizzate per la gestione del servizio, (lett. A), b), c) d)) e “personale dipendente di ditte terze, aggiudicatarie o affidatarie di appalti di servizio di Igiene ambientale” di cui alla lettera e) per il quale è stato previsto il transito per passaggio di gestione da ditta a ditta, secondo quanto previsto dal C.C.N L. di categoria Fise-Assoambiente.
La soprarichiamata previsione, fa dunque riferimento al “personale in servizio presso le società” e al “personale dipendente di ditte terze”.
A fronte di ciò, appare evidente che la già menzionata disposizione non può trovare applicazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio, atteso che parte ricorrente, al momento del subentro, nell'appalto di gestione del servizio di nettezza urbana della ditta resistente, avvenuto in data 1.3.2022, non era più dipendente della uscente in quanto il suo contratto di lavoro a tempo determinato era Controparte_2
già scaduto il 28.02.2022.
A tal fine, occorre altresì evidenziare che a nulla rileva la circostanza sottolineata dal ricorrente, che la ditta avesse sottoscritto il contratto di appalto in data CP_1
23.02.2022, in quanto all'art. 4, dello stesso contratto, è espressamente previsto che l'appalto ha durata due anni decorrenti dalla data di concreto avvio del servizio
Pag. 5 di 10 risultante dal verbale di consegna, e in ogni caso è circostanza pacifica tra le parti che l'avvio dell'appalto è avvenuto in data 01.03.2022.
Tanto premesso, non essendovi al momento del subentro nell'appalto un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società cooperativa uscente, non vi era alcun presupposto in base al quale prefigurare l'obbligo della ditta subentrante di assumere anche lo . Pt_1
Non colgono nel segno neppure gli ulteriori rilievi di parte ricorrente circa la mancata applicazione della “c.d. Clausola sociale”.
Anzitutto, va rammentato che alla presente fattispecie deve applicarsi il CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del 5/12/2016 firmato il
5/6/2017, il cui art.
6 - dopo aver premesso che in caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento dei servizi di cui all'art. 3, tra imprese che lo applicano, le stesse sono tenute ad attenersi alla procedura e agli adempimenti ivi previsti - stabilisce che: " alla scadenza del contratto di appalto/ affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/ affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'articolo
3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto personale stesso per effetto di tale risoluzione. …
L'impresa subentrante assume ex novo con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto-affidamento il quale alla scadenza effettiva del contratto di appalto risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti
l'inizio della nuova gestione".
Dunque, si evince chiaramente dal tenore letterale della disposizione, che l'obbligo di assunzione a carico dell'impresa subentrante è necessariamente correlato ad una precedente situazione di stabile occupazione in capo al lavoratore dell'impresa cessata.
A maggior conferma di quanto già indicato, la stessa norma continua precisando che nel personale assunto dall'impresa subentrante è ricompreso anche quello in aspettativa non retribuita, quello fruitore del congedo straordinario non retribuito per “gravi motivi familiari”, o anche retribuito per assistenza di portatore di handicap o quello in
Pag. 6 di 10 aspettativa, così dando valenza a situazioni particolari, ma sempre nell'ambito di una attività lavorativa espletata presso l'impresa cessante per l'intero periodo di 240 giorni.
Inoltre, lo stesso art.6, al punto 1, stabilisce che alla scadenza del contratto di appalto con l'impresa cessante, il rapporto di lavoro con il personale è risolto di diritto, ragion per cui l'impresa subentrante dovrà assumerlo ex novo, fa esplicito riferimento “al personale a tempo indeterminato”.
Conseguentemente, alla luce dell'art. 6 CCNL, l'unica condizione prevista ai fini dell'obbligo di assunzione è proprio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa uscente, e in essere nel periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione.
Di contro, nulla è previsto per i dipendenti precedentemente assunti con contratto a tempo determinato, il cui contratto risulti già scaduto al momento del subentro della nuova ditta.
Tale ricostruzione, peraltro, trova conferma nel recente orientamento della Corte di
Appello di Messina, secondo cui “Con riguardo alle sorti del personale nell'ipotesi di cambio appalto, il diritto all'assunzione non è legato all'inserimento nell'elenco nominativo del personale (ben potendosi ipotizzare una comunicazione tardiva), ma alla concreta esistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per l'insorgenza del diritto (ossia la natura a tempo indeterminato del precedente contratto, lo svolgimento di attività lavorativa nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione,
l'indicazione del livello di inquadramento, delle mansioni e/o qualifica, e dell'anzianità di posizione).” (Corte appello Messina sez. lav., 21/09/2023, n.597)
D'altra parte, la stessa Corte ha pure precisato: “Del resto, più volte la giurisprudenza amministrativa e pure di legittimità ha messo in risalto che il regime della clausola sociale richiede un bilanciamento fra più valori, tutti di rango costituzionale, ed anche europeo ovvero da un lato la libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art.
41 Cost, e dall'altro il diritto al lavoro, la cui protezione è imposta dall'art. 35 Cost.
Per tali ragioni vero è che si è affermato che detta clausola debba essere intesa “in maniera elastica e non rigida” ma sempre e solo rimettendo all'operatore economico subentrante la valutazione in merito alle modalità e condizioni dell'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario. Si è così affermato che la clausola
Pag. 7 di 10 non comporta “alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l'imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti”. (Corte di Appello Messina n. 798/23).
Tutto ciò premesso, ai fini della valutazione della fondatezza delle odierne domande e dei presupposti in diritto addotti a sostegno delle stesse, non può conferirsi rilievo decisivo alla circostanza di fatto che, a seguito della comunicazione dell'elenco dei dipendenti in forza alla la , in cui figurava Controparte_2 Parte_2 pure il nominativo dell'odierno ricorrente, abbia ritenuto di assumere soltanto quattro degli ex dipendenti della affidataria uscente, escludendo il ricorrente sul rilievo che questi non si sarebbe presentato ad una riunione preliminare convocata al fine di verificare il piano di assunzioni, senza aver fatto pervenire ulteriori comunicazioni.
Ed infatti, pur essendo vero che i quattro assunti erano nella medesima situazione giuridica dell'odierno ricorrente (già dipendenti della in Controparte_2
forza di contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza il 28.2.2022), è anche vero che, come si evince dal contenuto della pec inviata il 26.3.2023 dalla ditta resistente alla e alla la ditta ha CP_2 Controparte_4 CP_1 espressamente obiettato l'esistenza di un obbligo giuridico all'assunzione, proprio in ragione del fatto che i lavoratori in oggetto avevano terminato il loro servizio alle dipendenze della il 28.2.2022. CP_2
Dunque, ha contestualmente comunicato di aver deciso l'assunzione degli stessi soltanto al fine di garantire la continuità del servizio e la salvaguardia dei livelli di occupazione.
Conseguentemente, non emergono circostanze incompatibili con il quadro descritto appena indicato, atteso che, coerentemente con il quadro normativo e pattizio appena descritto, un obbligo giuridico all'assunzione poteva ritenersi sussistente soltanto per i lavoratori che erano stati assunti a tempo indeterminato dalla cooperativa uscente, mentre nel caso in esame le quattro assunzioni sono state decise con atto negoziale autonomo dalla ditta subentrante.
Pag. 8 di 10 Né vale richiamare la sentenza del 28.2.2022 resa da quest'ufficio nel giudizio n.
3715/2019, riguardante proprio il caso di un lavoratore che risultava titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la ditta uscente.
Infine, quanto alla mancata applicazione del “Diritto di Precedenza”, lamentata dal ricorrente deve rilevarsi che tale diritto non può trovare applicazione nella fattispecie in oggetto.
L'art.24 comma 1 del D. Lgs. N.81/2015, richiamato da parte ricorrente, prevede, infatti, che: il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa impresa o unità produttiva, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 9 mesi, ha diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nella stessa unità produttiva entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. A parità di richieste di assunzione, prevale l'anzianità di servizio maturata complessivamente presso la stessa azienda o unità produttiva, attraverso i precedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica”;
Già dal tenore letterale della norma soprarichiamata si evince che tale diritto è riconosciuto in favore dei lavoratori che in forza di contratti a tempo determinato, presso la stessa azienda abbiano lavorato per un periodo superiore a nove mesi.
Dunque, appare evidente che tale norma non può trovare applicazione nella fattispecie oggetto del giudizio nei confronti della resistente, con la quale il ricorrente non Pt_2
aveva alcun rapporto.
Tenuto conto delle ragioni appena esposte, il ricorso va integralmente rigettato.
Tenuto conto della complessità della vicenda e della mancanza di un quadro giurisprudenziale consolidato sulle questioni proposte in ricorso, ricorrono le condizioni per compensare la metà delle spese di lite, mentre il ricorrente deve essere condannato a pagare alla resistente la rimanente metà, che si liquida come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della complessità bassa e della mancanza di istruzione.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro,
Pag. 9 di 10 Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
- Rigetta integralmente il ricorso;
- Compensa le spese di lite per la metà, mentre condanna parte ricorrente a pagare al resistente la rimanente metà, che si liquida in complessivi € 1.950,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Patti, 1.4.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 10 di 10
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 11.11.2024, sostituita dal deposito di note ex 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3672/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], ed ivi residente in [...]
n.16, Cf. , elettivamente domiciliato in Patti (ME), Via Trieste C.F._1
n.16, dell'Avv. Emanuele Amato (C.F. , pec: CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_1
Ricorrente
CONTRO
nato a [...], il [...] c.f. , n. CP_1 C.F._3
q. di titolare dell'omonima Ditta individuale – con sede legale in Montagnareale, via
Belvedere n. 25, P.IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Conti P.IVA_1
Gallenti (C.F.: , pec: fax C.F._4 Email_2
0941.362145) presso il cui studio sito in Librizzi (ME), Borgata Murmari n, 80, elegge domicilio, come da procura in atti.
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 01.12.2023, conveniva in giudizio Parte_1
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, adducendo di avere CP_1
prestato attività lavorativa nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di
Falcone, con la qualifica di operatore ecologico, dal 05.04.2016 e fino al 28.2.2022, senza soluzione di continuità, alle dipendenze delle ditte che via via si sono susseguite.
Rilevava che, con decorrenza dall'01.03.2022, il servizio era stato affidato alla
[...]
, che non aveva proceduto alla sua assunzione, così violando il suo diritto, Parte_2 fondato sull'accordo quadro regionale siglato in data 06.08.2013, secondo cui il personale di cui al punto e) –personale dipendente di ditte terze, aggiudicatarie o affidatarie di appalti di servizio di igiene ambientale – dovrà transitare per passaggio di gestione da ditta a ditta, nonché il diritto di precedenza previsto al punto 19 del collegato vigente CCNL.
Lamentava, in ogni caso, la mancata applicazione della c.d. clausola sociale.
Chiedeva pertanto, la condanna del datore di lavoro, alla sua reintegra con le mansioni precedentemente espletate nel posto di lavoro, nonché al pagamento della retribuzione spettante per l'intercorso rapporto di lavoro.
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, si costituiva in CP_1
giudizio con memoria del 13.09.2024, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese.
Sosteneva, infatti, che l'accordo quadro e la normativa invocata non integrerebbero un obbligo assoluto di riassunzione del personale precedentemente inquadrato e che, in particolare, l'art. 6 del CCNL sarebbe applicabile esclusivamente ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre il ricorrente era titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato, escluso dal perimetro dell'anzidetta disposizione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, ritenuta la causa matura per la decisione, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 10 Il ricorso è infondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
Anzitutto, è pacifico che la società resistente, con contratto attuativo, Rep. n. 1045 del
23.02.2022, abbia assunto l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel Comune di Falcone, con avvio del servizio avvenuto in data 1.03.2022.
D'altra parte, è pure incontestato sia che con tale atto si sia realizzata un'ipotesi di successione nella gestione dei medesimi lavori prima affidati alla Controparte_2
sia il fatto che avesse lavorato per quest'ultima società in forza di un
[...] Pt_1
contratto a tempo determinato, con scadenza il 28.02.2022.
Tanto premesso, risulta evidente l'infondatezza della domanda di parte ricorrente finalizzata alla reintegra nel posto di lavoro, con le mansioni precedentemente affidate.
Ed infatti, la reintegra è la tipica forma di tutela reale prevista a favore del lavoratore illegittimamente licenziato, che, per essere applicata, richiede due presupposti indefettibili: un rapporto di lavoro in essere e un conseguente licenziamento illegittimo.
Tuttavia, come emerge in maniera evidente e incontestata tra le parti, il ricorrente non ha mai intrattenuto alcun tipo di rapporto di lavoro con la resistente. Pt_2
Invece, dalle circostanze appena richiamante risulta incontestabilmente il ricorrente era titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con la Controparte_2 scaduto il 28.02.2022, a fronte del quale la ditta resistente, subentrata nell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti nel comune di Falcone, non ha ritenuto di assumere lo stesso ricorrente.
sostiene difatti, di essere stato escluso dalla rosa dei lavoratori già dipendenti Pt_1
della e assunti dalla ditta resistente;
e ciò in violazione Controparte_2 dell'Accordo quadro di categoria tra le principali sigle sindacali e l'Amministrazione
Regionale sottoscritto in data 06 agosto 2013.
A tal proposito, va rilevato che l'anzidetto Accordo Quadro di categoria, al fine di tutelare i lavoratori nel passaggio dagli ex ATO alle S.R.R., ha previsto specifici obblighi in capo ai gestori della raccolta rifiuti aggiudicatari dei servizi nei vari ambiti regionali.
Pag. 3 di 10 In particolare, è stato convenuto che il personale interessato dall'applicazione è: “a)
Personale, di cui al comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010, in servizio presso le società o i Consorzi d'ambito e le società utilizzate per la gestione del servizio al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore ai 90%, proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione;
b) Personale di cui al comma 7 dell'art. 19 della Legge regionale n. 9/2010, assunto prima dell'entrata in vigore dell'art. 45 della legge regionale n. 2 dell'8 febbraio 2017, in servizio al 31/12/2009 presso le Società, i Consorzi d'ambito e le società utilizzate per la gestione del servizio al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società
o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al 90%, provenienti dai comuni dalle province e dalla Regione;
c) Personale di cui al comma 7 dell'art. 19 della legge regionale 9/2020 in servizio al
31/12/2009, presso le Società d'ambito, i Consorzi d'ambito e le società utilizzate per la gestione del servizio al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al 80%, assunto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45 della Legge regionale n. 2 del 8 febbraio 2007;
d) Personale in servizio presso le Società d'ambito, i Consorzi d'ambito e le società utilizzate per la gestione del servizio al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al 90% assunto a qualsiasi titolo, alla data del 31/12/2012;
e) Personale dipendente di ditte terze, aggiudicatarie o affidatarie di appalti di servizio di Igiene ambientale.
Il personale di cui ai precedenti punti a-b-c del presente accordo cui continuerà ad applicarsi il contratto , dovrà essere assunto dalle SS.RR.RR., secondo le CP_3 modalità previste dall'art.7 commi 9 e 10 L. 09/2010 nonché del comma 8 art.19 Legge regionale 09/2010. Il personale di cui al punto d) confluirà in bacini temporanei di lavoratori dal quali dovranno attingere I soggetti affidatari del servizio in ragione dell'attuazione dell'insieme dei piani di intervento e del piano d'ambito secondo modalità che verranno successivamente definite.
Pag. 4 di 10 Il personale di cui al punto e) dovrà transitare per passaggio di gestione da ditta a ditta, secondo quanto previsto dal C.C.N L. di categoria Fise-Assoambiente.
Resta fermo che i piani d'ambito ed i piani di intervento devono essere redatti sulla base di criteri industriali prevedendo un fabbisogno di personale congruo per
l'espletamento del servizio e tale da assicurare il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente ed i dovuti standard per gli altri servizi. Per l'eventuale surplus di personale costituente i bacini di cui sopra, rispetto all'attuazione dell'insieme dei piani di intervento e dei piani d'ambito, verrà attivato specifico tavolo di confronto con tutte le parti che sottoscrivono il presente accordo. I contenuti del presente Accordo Quadro regionale costituiranno riferimento per gli accordi decentrati, i contratti dl servizio ed i bandi di gara. …”
Orbene, dal tenore della soprarichiamata pattuizione, risulta che le parti abbiano specificamente indicato tutte le categorie dei lavoratori interessati alla garanzia della riassunzione, che per brevità possono ricomprendersi in due macrocategorie: personale in servizio presso le Società d'ambito, i Consorzi d'ambito e le società utilizzate per la gestione del servizio, (lett. A), b), c) d)) e “personale dipendente di ditte terze, aggiudicatarie o affidatarie di appalti di servizio di Igiene ambientale” di cui alla lettera e) per il quale è stato previsto il transito per passaggio di gestione da ditta a ditta, secondo quanto previsto dal C.C.N L. di categoria Fise-Assoambiente.
La soprarichiamata previsione, fa dunque riferimento al “personale in servizio presso le società” e al “personale dipendente di ditte terze”.
A fronte di ciò, appare evidente che la già menzionata disposizione non può trovare applicazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio, atteso che parte ricorrente, al momento del subentro, nell'appalto di gestione del servizio di nettezza urbana della ditta resistente, avvenuto in data 1.3.2022, non era più dipendente della uscente in quanto il suo contratto di lavoro a tempo determinato era Controparte_2
già scaduto il 28.02.2022.
A tal fine, occorre altresì evidenziare che a nulla rileva la circostanza sottolineata dal ricorrente, che la ditta avesse sottoscritto il contratto di appalto in data CP_1
23.02.2022, in quanto all'art. 4, dello stesso contratto, è espressamente previsto che l'appalto ha durata due anni decorrenti dalla data di concreto avvio del servizio
Pag. 5 di 10 risultante dal verbale di consegna, e in ogni caso è circostanza pacifica tra le parti che l'avvio dell'appalto è avvenuto in data 01.03.2022.
Tanto premesso, non essendovi al momento del subentro nell'appalto un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società cooperativa uscente, non vi era alcun presupposto in base al quale prefigurare l'obbligo della ditta subentrante di assumere anche lo . Pt_1
Non colgono nel segno neppure gli ulteriori rilievi di parte ricorrente circa la mancata applicazione della “c.d. Clausola sociale”.
Anzitutto, va rammentato che alla presente fattispecie deve applicarsi il CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del 5/12/2016 firmato il
5/6/2017, il cui art.
6 - dopo aver premesso che in caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento dei servizi di cui all'art. 3, tra imprese che lo applicano, le stesse sono tenute ad attenersi alla procedura e agli adempimenti ivi previsti - stabilisce che: " alla scadenza del contratto di appalto/ affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/ affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'articolo
3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto personale stesso per effetto di tale risoluzione. …
L'impresa subentrante assume ex novo con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto-affidamento il quale alla scadenza effettiva del contratto di appalto risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti
l'inizio della nuova gestione".
Dunque, si evince chiaramente dal tenore letterale della disposizione, che l'obbligo di assunzione a carico dell'impresa subentrante è necessariamente correlato ad una precedente situazione di stabile occupazione in capo al lavoratore dell'impresa cessata.
A maggior conferma di quanto già indicato, la stessa norma continua precisando che nel personale assunto dall'impresa subentrante è ricompreso anche quello in aspettativa non retribuita, quello fruitore del congedo straordinario non retribuito per “gravi motivi familiari”, o anche retribuito per assistenza di portatore di handicap o quello in
Pag. 6 di 10 aspettativa, così dando valenza a situazioni particolari, ma sempre nell'ambito di una attività lavorativa espletata presso l'impresa cessante per l'intero periodo di 240 giorni.
Inoltre, lo stesso art.6, al punto 1, stabilisce che alla scadenza del contratto di appalto con l'impresa cessante, il rapporto di lavoro con il personale è risolto di diritto, ragion per cui l'impresa subentrante dovrà assumerlo ex novo, fa esplicito riferimento “al personale a tempo indeterminato”.
Conseguentemente, alla luce dell'art. 6 CCNL, l'unica condizione prevista ai fini dell'obbligo di assunzione è proprio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa uscente, e in essere nel periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione.
Di contro, nulla è previsto per i dipendenti precedentemente assunti con contratto a tempo determinato, il cui contratto risulti già scaduto al momento del subentro della nuova ditta.
Tale ricostruzione, peraltro, trova conferma nel recente orientamento della Corte di
Appello di Messina, secondo cui “Con riguardo alle sorti del personale nell'ipotesi di cambio appalto, il diritto all'assunzione non è legato all'inserimento nell'elenco nominativo del personale (ben potendosi ipotizzare una comunicazione tardiva), ma alla concreta esistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per l'insorgenza del diritto (ossia la natura a tempo indeterminato del precedente contratto, lo svolgimento di attività lavorativa nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione,
l'indicazione del livello di inquadramento, delle mansioni e/o qualifica, e dell'anzianità di posizione).” (Corte appello Messina sez. lav., 21/09/2023, n.597)
D'altra parte, la stessa Corte ha pure precisato: “Del resto, più volte la giurisprudenza amministrativa e pure di legittimità ha messo in risalto che il regime della clausola sociale richiede un bilanciamento fra più valori, tutti di rango costituzionale, ed anche europeo ovvero da un lato la libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art.
41 Cost, e dall'altro il diritto al lavoro, la cui protezione è imposta dall'art. 35 Cost.
Per tali ragioni vero è che si è affermato che detta clausola debba essere intesa “in maniera elastica e non rigida” ma sempre e solo rimettendo all'operatore economico subentrante la valutazione in merito alle modalità e condizioni dell'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario. Si è così affermato che la clausola
Pag. 7 di 10 non comporta “alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l'imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti”. (Corte di Appello Messina n. 798/23).
Tutto ciò premesso, ai fini della valutazione della fondatezza delle odierne domande e dei presupposti in diritto addotti a sostegno delle stesse, non può conferirsi rilievo decisivo alla circostanza di fatto che, a seguito della comunicazione dell'elenco dei dipendenti in forza alla la , in cui figurava Controparte_2 Parte_2 pure il nominativo dell'odierno ricorrente, abbia ritenuto di assumere soltanto quattro degli ex dipendenti della affidataria uscente, escludendo il ricorrente sul rilievo che questi non si sarebbe presentato ad una riunione preliminare convocata al fine di verificare il piano di assunzioni, senza aver fatto pervenire ulteriori comunicazioni.
Ed infatti, pur essendo vero che i quattro assunti erano nella medesima situazione giuridica dell'odierno ricorrente (già dipendenti della in Controparte_2
forza di contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza il 28.2.2022), è anche vero che, come si evince dal contenuto della pec inviata il 26.3.2023 dalla ditta resistente alla e alla la ditta ha CP_2 Controparte_4 CP_1 espressamente obiettato l'esistenza di un obbligo giuridico all'assunzione, proprio in ragione del fatto che i lavoratori in oggetto avevano terminato il loro servizio alle dipendenze della il 28.2.2022. CP_2
Dunque, ha contestualmente comunicato di aver deciso l'assunzione degli stessi soltanto al fine di garantire la continuità del servizio e la salvaguardia dei livelli di occupazione.
Conseguentemente, non emergono circostanze incompatibili con il quadro descritto appena indicato, atteso che, coerentemente con il quadro normativo e pattizio appena descritto, un obbligo giuridico all'assunzione poteva ritenersi sussistente soltanto per i lavoratori che erano stati assunti a tempo indeterminato dalla cooperativa uscente, mentre nel caso in esame le quattro assunzioni sono state decise con atto negoziale autonomo dalla ditta subentrante.
Pag. 8 di 10 Né vale richiamare la sentenza del 28.2.2022 resa da quest'ufficio nel giudizio n.
3715/2019, riguardante proprio il caso di un lavoratore che risultava titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la ditta uscente.
Infine, quanto alla mancata applicazione del “Diritto di Precedenza”, lamentata dal ricorrente deve rilevarsi che tale diritto non può trovare applicazione nella fattispecie in oggetto.
L'art.24 comma 1 del D. Lgs. N.81/2015, richiamato da parte ricorrente, prevede, infatti, che: il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa impresa o unità produttiva, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 9 mesi, ha diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nella stessa unità produttiva entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. A parità di richieste di assunzione, prevale l'anzianità di servizio maturata complessivamente presso la stessa azienda o unità produttiva, attraverso i precedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica”;
Già dal tenore letterale della norma soprarichiamata si evince che tale diritto è riconosciuto in favore dei lavoratori che in forza di contratti a tempo determinato, presso la stessa azienda abbiano lavorato per un periodo superiore a nove mesi.
Dunque, appare evidente che tale norma non può trovare applicazione nella fattispecie oggetto del giudizio nei confronti della resistente, con la quale il ricorrente non Pt_2
aveva alcun rapporto.
Tenuto conto delle ragioni appena esposte, il ricorso va integralmente rigettato.
Tenuto conto della complessità della vicenda e della mancanza di un quadro giurisprudenziale consolidato sulle questioni proposte in ricorso, ricorrono le condizioni per compensare la metà delle spese di lite, mentre il ricorrente deve essere condannato a pagare alla resistente la rimanente metà, che si liquida come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della complessità bassa e della mancanza di istruzione.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro,
Pag. 9 di 10 Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
- Rigetta integralmente il ricorso;
- Compensa le spese di lite per la metà, mentre condanna parte ricorrente a pagare al resistente la rimanente metà, che si liquida in complessivi € 1.950,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Patti, 1.4.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
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