Articolo 16 della Legge 3 aprile 1979, n. 122
Articolo 15Articolo 17
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3 maggio 1979
Art. 16. (Onere finanziario)

All'onere di lire 2.500 milioni, in ragione di anno, previsto per l'attuazione del presente titolo II, si provvede, nell'anno finanziario 1979, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 3 maggio 1979