Articolo 1368 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1368.

(Pratiche generali interpretative).

Le clausole ambigue s'interpretano secondo cio' che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto e' stato concluso.

Nei contratti in cui una delle parti e' un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo cio' che si pratica generalmente nel luogo in cui e' la sede dell'impresa.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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