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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/06/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 648/2024 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. POLIZZI Parte_1 C.F._1
MARIALETIZIA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“a) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, come documentato in premessa e per l'effetto condannarsi il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 riconoscimento e all'erogazione del beneficio stesso in favore del ricorrente in Parte_1 relazione agli anni scolastici predetti, l'importo di € 2.500,00, oltre accessori come per legge;
b) in ipotesi, ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento;
c) condannare il alla rifusione delle spese processuali, Controparte_1 comprensive di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, come per legge”. In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del come docente in virtù della stipula di contratti di lavoro a Controparte_1
tempo determinato, con scadenza al termine delle lezioni, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, e di essere in servizio, al momento del deposito del ricorso, in forza di contratto a tempo indeterminato stipulato per l'a.s. 2023/2024, presso l'Istituto Tecnico Agrario “D.
Anzilotti” di Pescia. Ha dunque rappresentato di non aver percepito, nei menzionati periodi di precariato, la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n.
107/2015, nonostante abbia prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fosse gravato dai medesimi oneri formativi.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento riservatogli a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, ha chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate.
Il non si è costituito in giudizio per la prima udienza di Controparte_1 discussione: verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne è stata dunque dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., con le quali la parte ricorrente ha altresì dato atto di essere attualmente in servizio, con contratto sino al termine dell'anno scolastico 2024/2025, presso I.C.S. “Don Lorenzo
Milani” di NA ES.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1
al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che ha chiarito che
“la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della CP_1
fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche.
Ciò non esclude, peraltro, che il giudice del merito possa verificare se, in concreto, ricorrano comunque i presupposti fattuali per considerare comparabile all'attività lavorativa dei docenti di ruolo quella prestata dal docente precario il cui contratto non rientri tra le due tipologie (contratto al termine dell'attività didattica e contratto sino al termine dell'anno scolastico) sulle quali ha preso specifica posizione il giudice di legittimità. In particolare, occorre rilevare come, alla luce delle indicazioni fornite dalla Cassazione con la rammentata sent. 29961/2023, sebbene il criterio – più volte applicato da taluna giurisprudenza di merito antecedente alla predetta pronuncia – del computo dei 180 giorni complessivi di effettivo servizio non possa costituire di per sé un elemento sufficiente a ritenere integrata quella sovrapponibilità di condizioni tra docente assunto a termine e docente di ruolo (cfr. § 7.5 della sentenza menzionata: “In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni […], che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell''annualità' di una 'didattica'”), nel caso di specie il ricorrente in ciascuna delle annualità azionate (aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024) abbia prestato servizio, dal 1 settembre sino al termine delle lezioni (i.e., 10 giugno), in maniera continuativa, come provato tramite le allegazioni documentali versate in atti (in specie doc. da
1 a 5 ricorso). Si consideri, infatti, che il presupposto di comparabilità per l'attribuzione del beneficio in parola è rappresentato, secondo la menzionata pronuncia della Corte di cassazione, dalla partecipazione alla “didattica annua”, profilo di certo riscontrabile nel caso di specie, in cui il ricorrente ha svolto supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica (fino al termine delle lezioni), su cattedre e posti di insegnamento specifici.
Di conseguenza, l'attività prestata dal quale docente alle dipendenze del Pt_1 CP_1
resistente deve considerarsi in tutto coincidente e sovrapponibile a quella dei colleghi di ruolo, col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, alla luce del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate. Di talché, per tutte le annualità azionate, risulta corretto dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del bonus economico previsto per i colleghi di ruolo.
In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e considerate le indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, il ricorrente ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per le annualità oggetto di domanda (in tutto, 5), oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione (ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994) dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione (cfr. Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.).
Proprio in forza dei princìpi di diritto enucleati da Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit., deve escludersi che il possa essere condannato al versamento in moneta corrente dell'importo CP_1
corrispondente, essendo il ricorrente ancora interno al sistema delle docenze scolastiche, in quanto in servizio in forza di contratto a termine (dal 1.9.2024 al 31.8.2025) presso l'I.C.S. “Don Lorenzo
Milani” di NA ES (cfr. doc. 20 prodotto con le note di trattazione scritta del 2.6.2025).
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Parte_1
107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione allo stesso della Carta Controparte_1
Elettronica dell'importo nominale di € 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 1.030,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 648/2024 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. POLIZZI Parte_1 C.F._1
MARIALETIZIA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“a) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, come documentato in premessa e per l'effetto condannarsi il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 riconoscimento e all'erogazione del beneficio stesso in favore del ricorrente in Parte_1 relazione agli anni scolastici predetti, l'importo di € 2.500,00, oltre accessori come per legge;
b) in ipotesi, ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento;
c) condannare il alla rifusione delle spese processuali, Controparte_1 comprensive di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, come per legge”. In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del come docente in virtù della stipula di contratti di lavoro a Controparte_1
tempo determinato, con scadenza al termine delle lezioni, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, e di essere in servizio, al momento del deposito del ricorso, in forza di contratto a tempo indeterminato stipulato per l'a.s. 2023/2024, presso l'Istituto Tecnico Agrario “D.
Anzilotti” di Pescia. Ha dunque rappresentato di non aver percepito, nei menzionati periodi di precariato, la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n.
107/2015, nonostante abbia prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fosse gravato dai medesimi oneri formativi.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento riservatogli a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, ha chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate.
Il non si è costituito in giudizio per la prima udienza di Controparte_1 discussione: verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne è stata dunque dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., con le quali la parte ricorrente ha altresì dato atto di essere attualmente in servizio, con contratto sino al termine dell'anno scolastico 2024/2025, presso I.C.S. “Don Lorenzo
Milani” di NA ES.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1
al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che ha chiarito che
“la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della CP_1
fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche.
Ciò non esclude, peraltro, che il giudice del merito possa verificare se, in concreto, ricorrano comunque i presupposti fattuali per considerare comparabile all'attività lavorativa dei docenti di ruolo quella prestata dal docente precario il cui contratto non rientri tra le due tipologie (contratto al termine dell'attività didattica e contratto sino al termine dell'anno scolastico) sulle quali ha preso specifica posizione il giudice di legittimità. In particolare, occorre rilevare come, alla luce delle indicazioni fornite dalla Cassazione con la rammentata sent. 29961/2023, sebbene il criterio – più volte applicato da taluna giurisprudenza di merito antecedente alla predetta pronuncia – del computo dei 180 giorni complessivi di effettivo servizio non possa costituire di per sé un elemento sufficiente a ritenere integrata quella sovrapponibilità di condizioni tra docente assunto a termine e docente di ruolo (cfr. § 7.5 della sentenza menzionata: “In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni […], che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell''annualità' di una 'didattica'”), nel caso di specie il ricorrente in ciascuna delle annualità azionate (aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024) abbia prestato servizio, dal 1 settembre sino al termine delle lezioni (i.e., 10 giugno), in maniera continuativa, come provato tramite le allegazioni documentali versate in atti (in specie doc. da
1 a 5 ricorso). Si consideri, infatti, che il presupposto di comparabilità per l'attribuzione del beneficio in parola è rappresentato, secondo la menzionata pronuncia della Corte di cassazione, dalla partecipazione alla “didattica annua”, profilo di certo riscontrabile nel caso di specie, in cui il ricorrente ha svolto supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica (fino al termine delle lezioni), su cattedre e posti di insegnamento specifici.
Di conseguenza, l'attività prestata dal quale docente alle dipendenze del Pt_1 CP_1
resistente deve considerarsi in tutto coincidente e sovrapponibile a quella dei colleghi di ruolo, col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, alla luce del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate. Di talché, per tutte le annualità azionate, risulta corretto dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del bonus economico previsto per i colleghi di ruolo.
In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e considerate le indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, il ricorrente ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per le annualità oggetto di domanda (in tutto, 5), oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione (ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994) dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione (cfr. Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.).
Proprio in forza dei princìpi di diritto enucleati da Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit., deve escludersi che il possa essere condannato al versamento in moneta corrente dell'importo CP_1
corrispondente, essendo il ricorrente ancora interno al sistema delle docenze scolastiche, in quanto in servizio in forza di contratto a termine (dal 1.9.2024 al 31.8.2025) presso l'I.C.S. “Don Lorenzo
Milani” di NA ES (cfr. doc. 20 prodotto con le note di trattazione scritta del 2.6.2025).
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Parte_1
107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione allo stesso della Carta Controparte_1
Elettronica dell'importo nominale di € 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 1.030,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.