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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/07/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2430/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2430/2022, promossa dal dott.:
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, sia congiuntamente sia disgiuntamente, come da procura in calce al ricorso, dagli
Avv.ti Georgia Calcagno e Pier Franco Raffaelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Genova, salita di Santa Caterina n. 3/8-9
-ricorrente-
CONTRO
con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. Controparte_1
1, P. IVA/C.F. , rappresentata e difesa, sia disgiuntamente sia congiuntamente, P.IVA_1 dal prof. avv. Roberto Pessi e dall'avv. Giuseppe Sigillò Massara ed elettivamente domiciliata, con gli stessi, presso lo studio dell'Avv. Cesare Dino Bosio sito in Genova, via
Palestro n. 2/9, in virtù di mandato alle liti, depositato telematicamente, conferito dal dott.
in qualità di procuratore e legale rappresentante pro tempore, in forza dei Parte_2 poteri a lui conferiti per atto del Notaio di Roma in data 05.09.2018 (rep. Persona_1
N. 10147, raccolta n. 4770 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 6 settembre 2018
Serie 1T Numero 28122)
-convenuta-
1 dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare che il ricorrente, quale vincitore di concorso in ST per lo svolgimento di mansioni di cui al profilo professionale della qualifica funzionale di Revisore
Tecnico inquadrato nella categoria VI a norma della L. 797/81 e comunque per l'effettivo svolgimento di dette mansioni, svolte senza soluzione di continuità anche a favore di CP_2
ha diritto all'inquadramento nel livello 4 del Ccl SIP del 1992, con effetto dal
[...]
15/09/1993, o dalla data meglio vista e ritenuta, nonché l'inquadramento nel livello F Ccnl del 1996, con effetto dal 01.01.1996, o dalla data meglio vista e ritenuta, e l'inquadramento nel livello 6 del Ccnl del 2000 con decorrenza dal 1/10/2000, o dalla data meglio vista e ritenuta, sino ad oggi e, conseguentemente,
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 riconoscere al ricorrente il diritto all'inquadramento nella categoria equivalente alla qualifica funzionale di revisore tecnico di categoria VI a norma della L. 797/81 corrispondente al livello 4 Ccl SIP del 1992 applicato con effetto dal 15/09/1993 e successivamente al livello F Ccnl del 1996, nonché al livello 6 Ccnl del 2000 di
[...]
con cui il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità in seguito alla CP_1 fusione per incorporazione, ovvero ai livelli ritenuti di giustizia per i rispettivi periodi e conseguentemente,
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente tutte le differenze retributive maturate in forza del corretto inquadramento nel livello 4 Ccl SIP del 1992 applicato con effetto dal 15709/1993 e successivamente al livello F Ccnl del 1996, nonché al livello 6 Ccnl del 2000, pari all'importo di € 135.354,84, o alla somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia;
- accertare e dichiarare la nullità dell'assegnazione del dott. alle mansioni inferiori ex Pt_1 art. 2103 c.c. a lui affidate dal novembre 1995 a, e per l'effetto
2 - condannare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
a reintegrare il ricorrente nelle mansioni equivalenti al livello di inquadramento acquisito,
e conseguentemente
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno sofferto dal ricorrente in conseguenza alla dequalificazione subita da liquidarsi, per i motivi di cui in narrativa, in € 310.970,43, o alla somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia e comunque in misura non inferiore al 45% della retribuzione globale di fatto per ogni giorno di avvenuto demansionamento dal novembre 1995 o dalla data meglio vista e ritenuta oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
- Con vittoria di spese e onorari di lite, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari. Sentenza Esecutiva”;
CONVENUTA:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza disattesa e reietta:
- rigettare il ricorso, allo stato degli atti, in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto, per le ragioni tutte meglio descritte in narrativa.
Il tutto con il favore delle spese di lite, tenendo in debita considerazione il comportamento avverso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 9.8.2022 il dott. ha Parte_1 convenuto in giudizio la datrice di lavoro (nel seguito, per Controparte_1 brevità, anche solo ”, o la ”), chiedendo al Tribunale di dichiarare il CP_1 CP_3 proprio diritto all'inquadramento nel livello 4 del CCL SIP del 1992 (con effetto dal
15.9.1993, o dalla data meglio vista) e, quindi, nei livelli F del successivo CCNL del 1996 e
6 del CCNL del 2000, in quanto vincitore del concorso ST per il profilo di Revisore
Tecnico (categoria VI ex l. 797/1981) e, comunque, per lo svolgimento, senza soluzione di continuità anche a favore della società (per brevità, anche solo ” o CP_2 CP_2
l'“AZIENDA”) di mansioni proprie del livello 4 del CCL SIP del 1992; con conseguente
3 condanna della convenuta al riconoscimento del menzionato inquadramento e al pagamento delle relative differenze retributive.
Ha chiesto, altresì, l'accertamento della nullità della propria assegnazione, a partire dal novembre 1995, a mansioni inferiori (per contrasto con l'art. 2103 c.c.) e, quindi, la condanna della a reintegrarlo in mansioni equivalenti al livello di inquadramento CP_3 acquisito, nonché al risarcimento del danno subito a causa della dequalificazione.
Il ricorrente ha dedotto, a fondamento delle precisate richieste, che:
-ha vinto nel 1993 il concorso pubblico per esami indetto da ST (Azienda di Stato per i Servizi Telefonici) per il reclutamento di n. 17 revisori tecnici (categoria VI, ex art. 3 l.
n. 797/81) (docc. 1 e 2 ric.);
-a seguito della soppressione di ST con l. n. 58/92, i servizi gestiti da detta azienda sono stati attribuiti in concessione esclusiva a , che, ai sensi dell'art. 35 del DM Poste CP_2
e Telecomunicazioni del 29.12.1992, era tenuta ad assumere “con priorità assoluta” i vincitori dei concorsi pubblici indetti per la figura di revisore tecnico;
-assunto da quale vincitore del menzionato concorso, è stato tuttavia CP_2 inquadrato nel livello 8 del CCL SIP, con posizione di “lavoratore di tecniche numeriche”
(mentre il livello corretto sarebbe stato il 4, corrispondente alla categoria VI di cui all'art. 3 della l. n. 797/81) (doc. 4 ric.); il contratto di assunzione era (inoltre) un contratto di formazione e lavoro;
-dopo aver frequentato un apposito corso di formazione, ha svolto presso la datrice di lavoro attività di revisore tecnico (occupandosi, ad esempio: della costituzione, del CP_2 collaudo e della riparazione di collegamenti telefonici nazionali ed internazionali;
della manutenzione preventiva, della gestione e della riparazione delle apparecchiature della centrale di trasmissione di Genova – ; della manutenzione e della riparazione di Pt_3 apparecchiature e pannelli, digitali e analogici;
dei controlli e degli interventi nella “sala energia” della medesima centrale;
dell'utilizzo di software e hardware sofisticati;
della supervisione e dell'assistenza a favore delle figure “sottordinate”, cioè degli operatori di sala;
del controllo e della supervisione degli interventi delle ditte esterne;
della gestione della centrale trasmissiva di SA) (docc. 5 – 9 ric.);
4 -ha continuato, anche dopo l'incorporazione di da parte di con CP_2 CP_1 prosecuzione del rapporto lavorativo alle dipendenze della seconda società, a svolgere le mansioni di revisore tecnico;
ciò nonostante, è stato mantenuto nel medesimo livello contrattuale;
-la datrice di lavoro non gli ha riconosciuto il corretto inquadramento nemmeno negli anni successivi, avendogli attribuito: il livello B (profilo di “addetto ad attività tecniche” – doc. 11 ric.) e poi (con decorrenza dall'1.11.1997) il livello C (profilo di “assistente ad attività specialistiche” - doc. 14 ric.) del CCNL per le Aziende di Telecomunicazione del 9.9.1996; quindi il livello 4 (doc. 15 ric.) e, a far data dal 23.10.2001, il livello 5 (doc. 17 ric.) del
CCNL per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 28.6.2000;
-i livelli corretti sarebbero stati: F del CCNL del 1996, corrispondente al livello 4 del
CCL SIP;
6 del CCNL del 2000, corrispondente al livello F del precedente contratto;
-a causa della condotta datoriale ha maturato, a partire dal 15.9.1993, un credito pari ad euro 135.354,84 a titolo di differenze retributive;
-dall'1.11.1995 in poi, inoltre, è stato sottoposto dalla a un processo di CP_4 costante demansionamento: è stato assegnato a progetti e/o settori (“SOCRATE”, “TIRKS”
e ADSL) caratterizzati dallo svolgimento di mansioni di livello inferiore e, comunque, non corrispondenti al livello di professionalità posseduto (poiché routinarie e basate su procedure standardizzate) (docc. 20 – 25 conv.);
-il demansionamento è proseguito anche a seguito del collocamento, a partire dal
25.9.2012 (doc. 26 ric.), nell'area Territoriale Fixed Customer Operation RD ES (con il profilo di “operatore specialista customer care”), dove ha continuato a svolgere compiti non corrispondenti alle proprie competenze professionali e al livello d'inquadramento spettante;
in particolare, è stato adibito a mansioni commerciali quali quelle dei servizi 187 e chiama Co
(docc. 27 e 32 ric.), nonché ad attività di formazione degli operatori di Call ER (docc.
30, 31 e 34 – 36 ric.) e a funzioni di supporto alla trattazione dei ricorsi proposti al
OR (doc. 33 ric.);
-la condotta datoriale ha comportato un danno alla professionalità e all'immagine da quantificarsi in complessivi euro 310.970,43.
5 , ritualmente costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la CP_1 prescrizione delle pretese attoree;
ha domandato, quindi, il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto.
La SOCIETÀ ha dedotto che:
-il ricorrente non è stato assunto in ST e mai ha eseguito, presso o CP_2 successivamente, mansioni di revisore tecnico;
-il passaggio in del personale in forza presso ST (quale l'odierno CP_2 ricorrente non era) è stato regolato dall'art. 4 della l. n. 58/1992 (norma speciale), che ha demandato alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il compito, tra gli altri, di predisporre le tabelle di equiparazione tra le qualifiche (v. accordi sindacali del
3.2.1993 e del 15.3.1993 – docc. 4 e 5 conv.);
- in data 15.9.1993 il sig. è stato assunto dall'AZIENDA con contratto di Pt_1 formazione e lavoro della durata di 24 mesi, attribuzione del livello 8 del CCL SIP del 1992, figura di “lavoratore addetto a tecniche numeriche” (il rapporto è stato poi trasformato in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso la successiva datrice di lavoro);
-il ricorrente, al momento dell'assunzione in , è stato correttamente CP_2 inquadrato, non avendo esperienza;
inoltre, nel corso del rapporto lavorativo ha sempre eseguito mansioni corrispondenti al livello di appartenenza: dapprima, attività tecniche caratterizzate da complessità; dal 2012 in poi, compiti di back office e percorsi formativi dedicati;
-al fine di fronteggiare la crisi che ha coinvolto il settore delle telecomunicazioni, la ha adottato, a partire dal 2009, strumenti per la salvaguardia dei livelli CP_4 occupazionali (docc. 21 – 29 conv.).
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di sei testimoni ( Tes_1
- escusso due volte -, er il ricorrente;
, Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
e per la convenuta). È stata inoltre disposta CTU contabile volta ad accertare le Tes_6 eventuali differenze retributive spettanti al dott. partire dall'1.11.1997, in ragione Pt_1 del conseguimento del livello 6 del CCL SIP a decorrere dall'1.3.1994.
La vertenza è stata poi discussa oralmente dai difensori delle parti, anche, dietro indicazione giudiziale, in relazione al “… parametro da utilizzare ai fini dell'eventuale
6 liquidazione dell'ipotizzato danno da dequalificazione, con particolare riguardo all'utilizzo della retribuzione (lorda) al momento della proposizione della domanda giudiziale, ovvero delle retribuzioni (mensili lorde) percepite in corso di rapporto, nonché alla portata delle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta in merito all'applicazione, ai fini della quantificazione delle retribuzioni annuali, del CCNL del 2000, anteriormente all'attribuzione del 5° livello da parte dell'azienda (vedi allegato C alla relazione del CTU)”.
I difensori di parte ricorrente, infine, si sono riportati ai conteggi allegati al ricorso,
“… ritenendo che la quantificazione del risarcimento del danno da demansionamento debba avvenire applicando una percentuale alle retribuzioni tempo per tempo percepite, ottenendo così una somma su cui andranno applicati rivalutazione monetaria e interessi, dalle singole scadenze al saldo”. E hanno insistito come in atti.
Anche il difensore della convenuta ha insistito come in atti, precisando che “… sarebbe possibile utilizzare come parametro di riferimento ai fini dell'eventuale liquidazione dell'ipotizzato e contestato danno da dequalificazione, la retribuzione lorda in essere al momento della proposizione della domanda giudiziale, salvo in alternativa subordinata le retribuzioni lorde mensili percepite in corso di rapporto”, inoltre riportandosi “… anche alle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta in ordine all'applicazione ai fini della quantificazione delle retribuzioni annuali del CCNL del 2000 prima dell'attribuzione del 5 livello da parte dell'Azienda, come da allegato C alla relazione del CTU…”.
2. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui infra.
Infatti, non è fondata, in primo luogo, l'eccezione di parte convenuta in merito all'invalidità della notificazione del ricorso, che deriverebbe dal fatto che “… la NOTIFICA
è stata effettuata (oltre che in limine litis) dalla Collega Avv. Georgia Calcagno che, tuttavia, non risulta firmataria nella procura allegata in atti”. Infatti, la procura de qua è stata rilasciata dal dott. gli avvocati Pier Franco RAFFAELLI e Georgia CALCAGNO, il primo Pt_1 dei quali ha autenticato la sottoscrizione dell'assistito.
Non si vede, pertanto - al di là dell'evidente raggiungimento dello scopo cui la notifica era destinata, dimostrato dalla tempestiva costituzione in giudizio della convenuta - perché
7 l'avv. Georgia CALCAGNO, procuratrice del ricorrente, non avrebbe potuto provvedere all'adempimento e redigere la relata di notificazione.
Si aggiunga che la busta telematica relativa alla notificazione, in base alle stesse produzioni di parte resistente, conteneva in allegato la procura alle liti, di cui si è detto (v. doc. 35 conv.).
2.1. Occorre esaminare, quindi, l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dal dott. sollevata dalla convenuta. Pt_1
Come chiarito da costante giurisprudenza di legittimità, «l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. (cfr. Cass. 24 maggio 2006 n. 12238; Cass.
21 agosto 2007 n. 17777; Cass. 8 aprile 2011 n. 8057 e, in precedenza, Cass. 26 luglio 1996
n. 6750; Cass. 23 agosto 1997 n. 7911)» (Cass. n. 21645/2016; conf., di recente, Cass. n.
28284/2022).
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni conseguenti a dequalificazione e/o demansionamento, invece, la Suprema Corte ha precisato che, da un lato, non vi sono dubbi circa l'applicabilità del termine decennale di prescrizione (in quanto regime ordinario in caso di inadempimento contrattuale), dall'altro, la condotta datoriale è da classificarsi come illecito permanente e, conseguentemente, il dies a quo di decorrenza della prescrizione è da individuarsi nella cessazione del comportamento lesivo (v., tra le altre,
Cass. n. 15814/2020).
Infine, si rileva che, limitatamente ai crediti di lavoro non prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), il termine di prescrizione inizia nuovamente a decorrere dalla cessazione del rapporto.
Infatti, <il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non
è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al
8 momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro>> (Cass. n. 30957/2022).
Il ricorrente ha inviato alla datrice di lavoro, in data 28.10.2002, una prima richiesta di convocazione del collegio di conciliazione (ricevuta il 31.10.2002), mediante la quale ha domandato il riconoscimento del superiore livello d'inquadramento e il pagamento delle relative differenze retributive (v. doc. A dep. 4.7.2023).
Il 30.9.2003 ha poi inoltrato alla un'ulteriore lettera di messa in mora CP_3
(ricevuta il 13.10.2003) con cui, da un lato, ha riproposto le rivendicazioni in tema di inquadramento, dall'altro, ha lamentato l'illegittimo demansionamento subito, con conseguente richiesta di ristoro dei danni patiti (v. doc. B dep. 4.7.2023).
Il dott. ha successivamente inviato alla convenuta altre comunicazioni del Pt_1 medesimo tenore, contenenti la domanda di riconoscimento del livello superiore (e delle connesse differenze retributive) e quella di cessazione della condotta lesiva e di risarcimento del danno, in data 23.3.2006, 23.3.2011, 10.2.2015 e 6.2.2020 (v. docc. C – F dep. 4.7.2023).
Trattasi, a tutti gli effetti, di atti dotati di efficacia interruttiva della prescrizione.
Pertanto, nulla è prescritto per quanto concerne le domande di riconoscimento del superiore livello d'inquadramento e di ristoro dei danni subiti a causa della dequalificazione, soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale (il ricorrente deduce, infatti, di essere stato demansionato a partire dall'1.11.1995).
Diversamente, risultano prescritti i crediti maturati dal ricorrente, a titolo di differenze retributive, fino al 31.10.1997, perché assoggettati al termine quinquennale di cui all'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. (e perché, come anticipato, la prima lettera di messa in mora è stata ricevuta dalla convenuta il 31.10.2002).
3. Venendo alle richieste relative al livello d'inquadramento, il ricorrente lamenta, innanzitutto, di essere stato assunto da con un inquadramento professionale non CP_2 corretto.
Secondo il dott. infatti, a seguito della privatizzazione del settore delle Pt_1 telecomunicazioni, l'AZIENDA, quale nuova concessionaria del servizio, avrebbe dovuto
9 assumere «con priorità assoluta i vincitori dei concorsi pubblici a revisore tecnico (categoria
VI) e consigliere TLC (categoria VII) espletati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici nel periodo 1991/92 le cui graduatorie sono state approvate dal » (ex art. 35, co. CP_5
2, lett. H, convenzione annessa al DM Poste e Telecomunicazioni del 29.12.1992).
Egli, pertanto, in quanto vincitore di concorso, per revisore tecnico, rientrante nel novero di quelli così individuati, avrebbe dovuto essere inquadrato da , fin CP_2 dall'assunzione, nel livello (corrispondente a quello proprio, nel pubblico impiego, dei revisori tecnici, ossia nel livello) 4 del CCL SIP del 1992. L'AZIENDA, invece, gli ha attribuito il livello 8 del CCL SIP del 1992, profilo di “lavoratore addetto a tecniche numeriche” (doc. 4 ric.), assumendolo peraltro con contratto di formazione e lavoro.
Sul punto si osserva quanto segue.
In data 15.9.1993 il ricorrente è stato assunto, nei termini sopra esposti, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi (v. ancora doc. 4 ric.).
A seguito dell'incorporazione d' in , il rapporto di lavoro è CP_2 CP_1 proseguito, senza alcuna variazione, presso (v. doc. 10 ric.); successivamente, è CP_1 stato convertito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
E' pacifico tra le parti che il dott. on abbia mai lavorato alle dipendenze di Pt_1
ST (v. pagg. 5 e 38 ric., ove egli afferma di essere stato assunto direttamente da;
CP_2 nonché pagg. 8, 9, 11, 12, 14, 36-38 memoria , nelle quali la convenuta nega che CP_1 il lavoratore sia stato dipendente pubblico). Pertanto, egli non ha potuto certamente beneficiare del regime speciale previsto per i dipendenti pubblici, ex art. 4, cc. 3 - 5, l. n.
58/92 (“Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni”).
Il decreto ministeriale del 1992 non ha previsto un generalizzato obbligo di assunzione, bensì un (mero) diritto di priorità a favore dei soggetti indicati nell'art. 35 dell'annessa convenzione (in tal senso dev'essere interpretata l'espressione “con priorità assoluta”).
In altri termini, la normativa transitoria ha previsto che la concessionaria dovesse dare precedenza, in sede di assunzione di nuovo personale per lo svolgimento di mansioni proprie del profilo di revisore tecnico, ai vincitori dei concorsi indetti da ST tra il 1991 e il 1992 per il reclutamento di dette figure professionali, con la conseguenza che avrebbe CP_2
10 potuto assumere personale per ricoprire detto profilo, senza attingere alle graduatorie dei vincitori delle procedure concorsuali, solo dopo l'esaurimento delle dette graduatorie.
Il dott. tuttavia, non ha neppure dedotto l'assunzione, a suo discapito, di Pt_1 personale non proveniente dalle dette graduatorie, per lo svolgimento di mansioni corrispondenti a quella di revisore tecnico.
Si aggiunga che il ricorrente, come rilevato da parte convenuta (v. pag. 15 mem. cost.), non ha neppure provato di essere risultato vincitore del menzionato concorso, indetto da ST con decreto ministeriale del 20 agosto 1991, n. 56891, per la copertura di n. 17 posti di revisore tecnico (categoria VI, ex art. 3 l. n. 797/81) (v. dichiarazione sub doc. 1 ric.).
Infatti, in base alla documentazione in atti, è risultato solamente “idoneo” (v. sempre doc. 1 ric., in cui si legge che “il Sig. … ha partecipato al concorso pubblico Parte_1 circoscrizionale per esami a n. 17 posti di revisore tecnico, categoria VI, … riportando la votazione complessiva di punti 14,75 e classificandosi al n. 3 della graduatoria degli idonei”; doc. 2, all.ti A e C, ric., in cui si riscontra il nome del ricorrente al 20° posto della graduatoria generale e al 3° posto della graduatoria degli idonei;
doc. 2, all. B, ric., dal quale si evince che l'ultimo classificato della graduatoria dei vincitori ha riportato un punteggio pari a
14,90).
Ne consegue che non poteva operare, a favore del lavoratore, neppure la disciplina individuata dal DM Poste e Telecomunicazioni del 1992 (e dall'annessa convenzione) e che le sue doglianze circa il mancato riconoscimento, in sede di assunzione, del livello 4 del CCL
SIP del 1992, corrispondente alla categoria VI l. n. 797/81 (propria dei revisori tecnici ST) risultano infondate.
E' appena il caso di accennare che, d'altra parte, la prova dell'assunzione del ricorrente quale (vincitore del concorso per) revisore tecnico non può certo desumersi dalle dichiarazioni dei testimoni, che sul punto, al più, hanno potuto manifestare semplici
“impressioni” e/o soggettive convinzioni (v. ad es. teste che dopo avere riferito Tes_2 che il ricorrente, al momento dell'assunzione, “si è presentato assieme ad un gruppo di giovani vincitori di concorso”, non ha saputo specificare “con quali modalità contrattuali sia stato assunto…”), ovvero personali “valutazioni”, quale quella secondo cui il ra un Pt_1
“revisore tecnico” e operava come tale. È evidente, infatti, che in assenza di atti formali
11 relativi alla qualifica - peraltro già superata dalla contrattazione collettiva applicata da
- l'unico dato potenzialmente rilevante è quello delle mansioni effettivamente svolte CP_2 dal lavoratore, il cui accertamento è compito di questo Giudice.
Tanto meno rileva, dunque, che il ricorrente, una volta assunto, abbia firmato qualche atto qualificandosi “revisore tecnico” (v. doc. 9 ric.), o che il “cartellino” consegnatogli per la frequentazione dell'iniziale corso di formazione (doc. 6 ric.) riportasse l'indicazione
“Corso di formazione per revisori tecnici” (sembra del tutto ragionevole la spiegazione offerta, a tale ultimo riguardo, dal procuratore della convenuta, secondo cui “ applicava CP_2 il CCNL Sip il quale non prevede assolutamente la figura del Revisore Tecnico. Il fatto che il ricorrente abbia seguito un corso dopo l'assunzione rientra nella normale prassi e non escludo che parte del corso sia stata seguito presso strutture esterne ad ed anche presso CP_2 le Poste e che queste ultime nei documenti identificativi abbiano utilizzato una terminologia propria della loro cultura aziendale o contrattuale, facendo riferimento alla figura del
Revisore Tecnico”), o che colleghi svolgenti le medesime mansioni provenissero da ST e vi avessero ricoperto il ruolo di “revisori tecnici”.
4. Il ricorrente si duole, comunque, che l'inquadramento operato da non sia CP_2 corretto anche perché non coerente con le mansioni effettivamente svolte tra settembre 1993
e ottobre 1995, con conseguente diritto al riconoscimento del livello 4 CCL SIP (e, quindi, degli equivalenti livelli F del CCNL del 1996 e 6 del CCNL del 2000 e ss.), a fronte delle
(superiori) mansioni svolte, appunto, a decorrere dall'assunzione.
Trova applicazione ratione temporis, nel caso in esame, il testo dell'art. 2103 c.c. vigente prima della novella del 2015 (il periodo interessato, infatti, è quello 1993-1995), in base al quale (co. 1): «… Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi».
Tale disciplina normativa prevedeva, dunque, quale presupposto per l'attribuzione del livello superiore, lo svolgimento in maniera effettiva e continuativa di mansioni proprie
12 del detto livello, per un periodo di almeno 3 mesi (salva previsione di un periodo inferiore da parte della contrattazione collettiva).
Non è stata neppure dedotta dalla convenuta, né è emersa, in corso di causa,
l'adibizione del dipendente a mansioni superiori al solo fine di sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018,
8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006)» (Cass. n.
30580/2019; conf. Cass. n. 2885/2025).
Ciò posto, occorre accertare quali siano state le mansioni effettivamente svolte dal dott. ra settembre 1993 e ottobre 1995 (decorrendo il dedotto demansionamento dal Pt_1 novembre 1995), sì da valutare se esse corrispondano a quelle proprie del livello 8 CCL SIP, ovvero di altro livello, superiore a quello riconosciuto.
5. All'esito dell'istruttoria orale e alla luce, in particolare, delle dichiarazioni dei testi e può ritenersi provato che il ricorrente: Tes_1 Tes_2
-dopo l'assunzione, ha effettuato un periodo di affiancamento ai colleghi esperti, di circa 3/4 settimane;
- ha svolto un (primo) corso di formazione (v. anche doc. 6 ric., con la precisazione, già accennata, che la dicitura in esso riportata non è di per sé idonea a dimostrare il possesso e lo svolgimento del ruolo di revisore tecnico);
-nel volgere di 2 o 3 mesi, il ricorrente è stato in grado di eseguire in autonomia attività di carattere tecnico, dapprima più semplici e via via più complesse;
-nella centrale telefonica di Genova-Lagaccio (CTL Lagaccio), dopo il primo periodo di formazione e di affiancamento, si è occupato, in particolare, di:
*manutenzione ordinaria delle apparecchiature e degli apparati;
13 *individuazione dei guasti, sostituzione delle parti (pannelli, analogici o digitali) non funzionanti e rimpiazzo delle stesse;
*analoghi interventi nella “sala energia”, contenente apparecchiature sotto alta tensione (una volta acquisite le necessarie capacità, dopo un ulteriore periodo di esperienza, rispetto ai 2/3 mesi sopra indicati);
*attività funzionali alla manutenzione delle linee e dei collegamenti telefonici e alla creazione, anche a seguito di malfunzionamenti o in occasione di particolari eventi ed esigenze, di nuove linee e di nuovi collegamenti, a livello sia nazionale (eventualmente previ contatti con SIP e con altre centrali nazionali), sia internazionale (previ contatti con centrali estere, che richiedevano la conoscenza, quanto meno, dell'inglese), per la trasmissione di voce, dati e altri segnali, previa effettuazioni delle verifiche e dei controlli del caso (es.: verifica della qualità delle linee;
individuazione dei guasti e segnalazione degli stessi;
individuazione di linee libere alternative;
effettuazione di “reinstradamenti”; esecuzione di piani di soccorso); anche se non nei primi mesi di lavoro;
*dell'annotazione sul registro di Centrale delle attività e degli interventi effettuati;
*dell'aggiornamento della documentazione presente nel sistema informatico (programma
“Nort”) e nella banca dati aziendale.
Per quanto concerne il controllo degli accessi ai locali aziendali del personale proveniente dall'esterno, nonché il controllo e la supervisione dei lavori eseguiti da ditte esterne (attività, quest'ultima, richiedente, principalmente, l'effettuazione di misurazioni con apposite apparecchiature - v. dich. , è emerso, da un lato, che l'ingresso in centrale Tes_2 di aziende esterne e di colleghi di altre sedi veniva autorizzato da soggetti diversi dal ricorrente (ossia dai “superiori uffici” - v. dich. teste , dall'altro, che i compiti di Tes_1 supervisione e di controllo dei lavori eseguiti dal personale esterno venivano svolti dietro specifico incarico dei superiori (v. dich. che ricopriva, nel periodo in disamina, il Tes_2 ruolo di revisore tecnico coordinatore capo ed era superiore del ricorrente).
In base alle risultanze della prova orale, il ricorrente non si occupava, invece, del coordinamento degli operatori di sala (v. ancora dich. teste il quale ha chiarito Tes_2 che “a coordinare gli operatori di sala eravamo io e il mio superiore. Gli dicevamo dove dovevano andare e che compiti dovevano svolgere”).
14 Venendo all'attività di gestione della centrale trasmissiva di SA (genericamente dedotta in ricorso), si rileva che il dott. non ha fornito la prova delle mansioni ivi Pt_1 svolte, né della frequenza dei turni ricoperti. Infatti, il teste ha riferito dell'assenza di Tes_1 personale, presso detta centrale, e della necessità di effettuarvi trasferte (anche dietro chiamata urgente), non precisamente quantificate, tanto meno con riguardo alla persona del ricorrente. Il teste a riferito di essere stato in visita alla centrale di SA assieme Tes_2 ai tecnici, “per verificare la situazione delle apparecchiature”, senza saper riferire se il ricorrente vi abbia o meno operato in altre circostanze.
Insomma, nessun elemento consente di ritenere che il ricorrente abbia operato per periodi significativi presso la centrale di SA e, tanto meno, per svolgervi mansioni diverse e superiori rispetto a quelle svolte a Genova.
6. Alla luce di quanto sopra indicato, risulta dunque evidente che il dott. ia Pt_1 stato adibito, già a partire dal 1993, dopo 2 o 3 mesi di lavoro in affiancamento, ad attività tecniche caratterizzate da un apprezzabile grado di complessità e di autonomia esecutiva, la cui realizzazione presupponeva la visione d'insieme e la conoscenza del ciclo delle attività della Centrale, come anche dimostrato dalla molteplicità dei settori d'intervento e dei collegamenti tra essi esistenti.
Quanto appena affermato trova riscontro anche nel dato documentale (v. docc. 8 e 9 ric., tra l'altro riconosciuti dai testi e dai quali si evince che: il dott. Tes_1 Tes_2 Pt_1 effettuava interventi che richiedevano il possesso di una buona conoscenza degli impianti e dei collegamenti telefonici, capacità di lavoro in autonomia e l'utilizzo di strumentazione complessa;
si occupava anche di supervisionare lavori realizzati da soggetti esterni).
Venendo, quindi, alla questione del corretto inquadramento del ricorrente, si rileva anzitutto che la declaratoria del livello 8 del CCL SIP del 1992 è del seguente tenore:
«appartengono a questo livello i lavoratori la cui professionalità consente di espletare attività che richiedono nell'ambito del proprio settore di competenza una adeguata conoscenza delle tecniche e/o procedure operative».
Pare subito evidente che tale livello non sia in linea con le mansioni svolte dal dott. tra settembre 1993 e ottobre 1995, dal momento che esso riguarda i prestatori che Pt_1
15 eseguono attività tecniche di base, per la cui realizzazione è sufficiente la conoscenza delle procedure operative (mentre il ricorrente, come già riportato, eseguiva in autonomia compiti di natura specialistica).
Il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato nel livello 6 del CCL SIP del 1992, caratterizzato dallo svolgimento, in autonomia e con responsabilità operativa piena, di mansioni più complesse, di tipo tecnico-specialistico e riferibili all'insieme delle attività e degli apparati della struttura produttiva (la Centrale).
Infatti, ai sensi della declaratoria contrattuale, «appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplicano con piena responsabilità operativa attività concettuali o interventi tecnico-manuali che richiedono una visione di insieme nonché una completa conoscenza del ciclo di lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico-specialistico. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata, potrà essere richiesta attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori».
Sembra chiaro, in particolare, che le mansioni svolte dal ricorrente comportassero
(soprattutto) la realizzazione, sotto la sua responsabilità, d'interventi tecnico-manuali specialistici, richiedenti la conoscenza del complesso degli apparati e delle attività che facevano capo alla Centrale.
Non pare accoglibile, invece, la domanda (principale) di riconoscimento del livello 4 del CCL SIP, dal momento che il ricorrente non ha fornito la prova dello svolgimento di mansioni tipiche di detto livello e, nello specifico, del coordinamento di importanti organismi operativi ovvero del compimento di attività implicanti un alto grado di responsabilità e autonomia (d'altro canto, la declaratoria contrattuale recita che «appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di particolare e consolidata preparazione e capacità professionale, coordinano, con discrezionalità ed autonomia, sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, importanti organismi operativi, ovvero coloro che - anche supportando altri lavoratori - svolgono funzioni di livello tecnico-professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia equivalenti»).
Non sembra neppure che le mansioni svolte dal dott. n tale periodo possano Pt_1 essere ricondotte al livello 5 del medesimo CCL, perché fanno difetto sia l'esercizio di
16 “funzioni direttive”, sia il possesso di “particolare preparazione e capacità professionale”, sia lo svolgimento di “funzioni specialistiche di elevato e particolare livello tecnico- professionale comportanti responsabilità ed autonomia di pari rilevanza”; si tratta di aspetti di cui non può dirsi conseguita la prova, del resto ben difficilmente riferibili ad un lavoratore neo assunto, privo di esperienza lavorativa, tanto meno specifica, all'esito di un breve periodo di formazione e affiancamento (prevede la declaratoria del livello 5: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di particolare preparazione e capacità professionale, esplicano funzioni direttive caratterizzate da facoltà di decisione nell'ambito dei programmi previsti e nella conduzioni di organismi operativi, ovvero i lavoratori che svolgono funzioni specialistiche di elevato e particolare livello tecnico-professionale, comportanti responsabilità ed autonomia di pari rilevanza”).
Il dott. come emerso dall'istruttoria (v. supra), ha eseguito, dopo un primo Pt_1 periodo di formazione e di affiancamento, le attività sopra indicate in autonomia e con piena responsabilità, nonché in maniera continuativa, per almeno 3 mesi. La datrice di lavoro non ha dimostrato che l'attribuzione delle dette mansioni sia avvenuta al solo fine di sostituire altro personale assente con diritto alla conservazione del posto.
7. Pertanto, il ricorrente ha diritto al riconoscimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c. (nella formulazione anteriore alla novella), del livello 6 del CCL SIP del 1992 (e, quindi, dei corrispondenti livelli D del CCNL del 1996 e 5 del CCNL del 2000 - v. docc. 9 e 13 conv., tabelle di equiparazione) a partire dall'1.3.1994 (ossia trascorsi tre mesi dalla cessazione del periodo di formazione/affiancamento).
Egli ha altresì diritto, nei limiti della prescrizione (v. par. 2.1.), al pagamento delle differenze retributive, maturate tra l'1.11.1997 e il 31.10.2001 (giorno precedente l'attribuzione da parte di del 5° livello del CCNL del 2000 – v. doc. 17 ric.). CP_1
Per quanto concerne l'ammontare del credito del ricorrente, si condividono pienamente le risultanze della CTU contabile (correttamente espletata, in ossequio ai criteri individuati dal Tribunale).
Pertanto, al dott. petta la somma complessiva di euro 5.811,35 lordi a titolo Pt_1 di differenze retributive, derivante dal conseguimento del superiore livello d'inquadramento.
17 Sul credito del lavoratore spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459, e Cass.,
Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38), dalle singole maturazioni al saldo;
Per completezza, si rileva altresì l'evidente illegittimità della conclusione di un contratto di formazione e lavoro riferito al livello 8 del CCL SIP del 1992, quando la datrice di lavoro intendeva affidare ed ha concretamente affidato al dipendente, ab initio, previo breve e mirato periodo di formazione e di affiancamento, mansioni proprie del livello 6 del medesimo CCL. Ne consegue l'evidente illegittimità del contratto “speciale”, solo simulato,
e la configurazione del rapporto quale ordinario rapporto di lavoro subordinato.
8. Venendo, quindi, all'asserito demansionamento subito dal dott. a partire Pt_1 dall'1.11.1995, si osserva quanto segue.
Il livello di riferimento per valutare la condotta datoriale è costituito, dunque, dal livello 6 del CCL SIP del 1992 (e dai successivi livelli D del CCNL del 1996 e 5° del CCNL del 2000 e ss.), conseguito dal ricorrente a decorrere dall'1.3.1994 in ragione delle mansioni superiore effettivamente e pienamente svolte.
La questione dev'essere affrontata distinguendo tra le prestazioni eseguite dal ricorrente prima e dopo il 25.6.2015, data d'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, che, riformulando l'art. 2103 c.c., ha ampliato il novero di mansioni a cui i dipendenti possono essere legittimamente adibiti dal datore di lavoro, inoltre codificando la c.d. mobilità verso il basso.
Relativamente al periodo antecedente alla novella normativa, occorre ulteriormente distinguere l'attività lavorativa prestata fino al 25.9.2012 (giorno di assegnazione del ricorrente al settore commerciale – v. doc. 26 ric.) da quella resa nel periodo successivo.
8.1. A partire dal 1° novembre 1995 (v. doc. 18 ric., nonché dich. teste , il Tes_2 dott. è stato adibito al progetto SOCRATE (Sviluppo Ottico-Coassiale della Rete Pt_1
d'Accesso Telecom), presso il CNSI (Centro Nazionale Sviluppo e Impianti) di Genova, avente a oggetto l'incremento dell'uso sul territorio italiano della tv via cavo e dell'accesso a Internet, mediante la diffusione della rete a banda larga presso un elevato numero di
18 abitazioni. Esso prevedeva l'utilizzo della fibra ottica e, solo per le ultime diramazioni verso le case degli utenti, del cavo coassiale (v. pagg. 26 e 43 ric. e 20 mem. cost.; nonché dich. teste Tes_3
Secondo quanto emerso dall'istruttoria (v. dich. testi entrambi Tes_3 Tes_1 destinati agli stessi compiti del ricorrente), i dipenditi ivi operanti con la qualifica di progettista (come il ricorrente v. doc. 20 ric.) si occupavano, principalmente, Pt_1
d'individuare i luoghi in cui posizionare i cavi e gli “elementi” di rete (ad es. amplificatori e ripetitori).
Più precisamente, i progettisti, grazie all'ausilio di un computer e di uno specifico programma, visualizzavano a video la cartina topografica del territorio interessato dall'intervento (che poteva essere in qualsiasi punto d'Italia) e vi sovrapponevano un foglio digitale sul quale tracciavano il percorso della nuova rete (da loro individuato); trattavasi della parte c.d. orizzontale della progettazione, relativa al collegamento della rete ai palazzi.
Il percorso indicato costituiva, infatti, una mera ipotesi, perché gli operatori del Centro non avevano a disposizione tutti i dati necessari per la redazione di un progetto completo (ad esempio, non conoscevano i dislivelli, in quanto si servivano di cartine topografiche e di planimetrie bidimensionali).
Completata la fase di tracciamento, il programma effettuava una verifica automatica;
in caso di esisto negativo, i progettisti apportavano modifiche, fino ad ottenere un riscontro positivo. Successivamente provvedevano, con modalità analoghe a quelle sopra descritte, alla redazione di un progetto degli scavi, in cui indicavano i luoghi di installazione degli armadi, oppure di realizzazione dei pozzetti. In tale fase non vi era alcun controllo automatico da parte del programma (v. dich. PACE).
Quindi, gli operatori stampavano il progetto e lo trasmettevano ai tecnici operanti sul territorio, i quali effettuavano i sopralluoghi e apportavano le correzioni necessarie (tali compiti presentavano maggiori difficoltà, come ancora da dich. teste secondo cui Tes_3
“l'attività di progettazione vera e propria, svolta sul territorio, era certamente più complessa perché presupponeva la specifica conoscenza della porzione del territorio assegnata, la verifica della rete esistente sulla carta di rete, l'analisi sul campo, l'effettuazione sulla carta del tracciato del progetto richiesto, sopralluoghi e contatti con le autorità amministrative per
19 eventuali autorizzazioni relative a lavori di scavo e installazione”; l'operatore del progetto
Socrate, invece, “non doveva inserire dati numerici o fare calcoli, perché i calcoli venivano effettuati automaticamente dal programma, una volta tracciato col mouse l'ipotetico percorso del progetto di rete”).
L'elaborato modificato veniva ritrasmesso al CNSI, dove gli operatori (tra cui il dott.
redigevano il progetto finale, tenendo conto di quanto segnalato. Gli elaborati, in Pt_1 una seconda fase, non venivano più restituiti al CNSI: il progetto definitivo veniva approntato, salve le esigenze di modifiche sostanziali, direttamente dai referenti di zona (v. ancora dich. teste . Tes_1
L'attività dei “progettisti” del progetto SOCRATE presentava comunque profili di complessità tecnica, in quanto si articolava su tre livelli (cartografico, impiantistico e infrastrutturale), aveva ad oggetto la banda larga (v. dich. teste , che è stato, tra Tes_4 il 1995 e il 1998, coordinatore del gruppo di progettazione del CNSI) e riguardava, di volta in volta, la cablatura di numerosi utenti (circa 400: v. dich, teste . Del resto, gli Tes_1 operatori (incluso il ricorrente) hanno dovuto effettuare, prima dell'avvio del programma, un periodo di formazione, della durata di circa 2 mesi (v. dich. testi e Tes_4 Tes_3
8.2. A partire dal novembre/dicembre 1998, abbandonato da parte di il CP_1 progetto SOCRATE (v. dich. teste la circostanza non è contestata, peraltro), il dott. Tes_1
è stato adibito al progetto TIRKS (Trunks Integrated Record Keeping System), Pt_1 relativo all'assegnazione di quote di rete telefonica ai nuovi gestori privati, a seguito della privatizzazione del settore delle telecomunicazioni (v. anche pag. 27 ric., non contestata dalla convenuta).
Come emerso in sede istruttoria (v. dich. teste adibito al medesimo Tes_1
“programma”), gli operatori del progetto TIRKS (tra cui il dott. svolgevano Pt_1 principalmente compiti inerenti all'attivazione e alla cessazione di linee. In particolare, a seguito di richieste tramite fonogrammi, predisponevano uno o più collegamenti tra un punto e un altro, onde far giungere il segnale telefonico.
Al fine di compiere tale attività, gli operatori accedevano a un'apposita banca dati e valutavano la “disponibilità” dei collegamenti (ossia se fossero o meno liberi);
20 successivamente, costruivano il trunk (cioè il gruppo di canali che consentivano la trasmissione del segnale telefonico dal punto di partenza a quello di arrivo), indicando i codici dei collegamenti utilizzati (v. anche doc. 21 ric.). Per realizzare il trunk potevano essere necessari, ad esempio, 10 collegamenti, ossia 10 diversi “tratti”, da unire tra loro.
I fonogrammi ricevuti contenevano, oltre alla richiesta di attivazione, anche l'individuazione dei punti di partenza e di arrivo e dei collegamenti da utilizzare e altre informazioni relative all'attività da svolgere (ad es. il numero di canali necessari).
Gli operatori TIRKS, quindi, valutavano la fattibilità dei collegamenti, avendo prima verificato, tramite la menzionata banca dati, la loro utilizzabilità (v., a titolo esemplificativo, le dich. del teste “circa le richieste che ci potevano giungere: portare 60 canali dalla Tes_1 centrale di Genova alla centrale di Milano – Turro. Noi dovevamo individuare un raccordo che avesse spazio per 60 canali, relativo alla tratta Genova – Turro. Individuatolo,
“cliccavamo” su di esso;
quindi dovevamo trovare un raccordo libero a Turro, compatibile con l'esigenza e “cliccavamo” anche su di esso”).
La complessità dei trunk poteva variare, sia in ragione della collocazione geografica di uno dei due punti (sito, ad esempio, in Sicilia), sia per l'assenza di raccordi liberi sulla tratta più immediata. Poteva altresì capitare che gli operatori dovessero rapportarsi con i tecnici presenti in loco per verificare l'effettiva disponibilità del raccordo, ovvero per gestire particolari difficoltà o esigenze.
I dipendenti adibiti al progetto TIRKS si occupavano anche della dismissione dei collegamenti, che avveniva mediante comunicazione via fax (v. anche docc. 22 e 23 ric.).
8.3. Tra inizio 2001 (può farsi riferimento al mese di gennaio) e il 24.9.2012 (v. doc.
26 ric.), il ricorrente è stato poi assegnato al settore ADSL (sempre collocato presso il CNSI di Genova). Anche tale circostanza non è specificamente contestata ed è comunque confermata dalle dichiarazioni testimoniali (v. II audizione e dich. . Tes_1 Tes_6
In base all'istruttoria (v. appunto dich. e , gli operatori adibiti a tale Tes_1 Tes_6 servizio (incluso il ricorrente) svolgevano, in principalità, mansioni consistenti nell'attribuzione di indirizzi IP ai nuovi clienti e nel supporto da remoto in fase CP_1 di attivazione dei router presso gli utenti.
21 Più specificamente, gli operatori individuavano, all'interno di un pacchetto di indirizzi IP utilizzabili, quello o quelli da assegnare a ciascun cliente. Come precisato dal teste (che nel periodo in esame ha svolto le medesime mansioni del ricorrente), tale Tes_1 compito veniva eseguito senza adottare particolari criteri di scelta (a memoria del testimone,
“gli indirizzi IP, acquistati da , venivano assegnati per lotti ai vari uffici . CP_1 CP_1
Da detti lotti attingevamo per l'indicazione ai tecnici, senza dover rispettare alcun criterio di scelta. Potevamo scegliere a caso, qualunque IP disponibile”).
L'indirizzo o gli indirizzi venivano quindi comunicati al tecnico presente presso l'utente, il quale lo inseriva nel router. Conclusa tale attività, il ricorrente, come i colleghi, verificava che il dispositivo fosse raggiungibile;
in caso di risposta positiva, provvedeva all'installazione, da remoto, di una configurazione standard (v. dich. teste . Il router Tes_1 veniva poi spento e riacceso;
il ricorrente controlla nuovamente che il dispositivo fosse raggiungibile.
Gli addetti al servizio ADSL fornivano assistenza anche a fronte dei problemi riscontrati in sede di “attivazione” e di “post-attivazione” dei router, che potevano consistere, ad esempio, nella mancata navigazione in rete del dispositivo, nonostante la corretta installazione dell'indirizzo IP (v. dich. teste responsabile del ricorrente). In tale Tes_6 evenienza, l'operatore si rapportava con il tecnico in loco, suggerendo, tra le altre cose, di sostituire il router, ovvero di cancellare i dati, da scaricare nuovamente in seguito (v. dich. teste nonché docc. 24 e 25 ric., dai quali emerge che il ricorrente si occupava di Tes_1 assistenza in fase di attivazione e comunicava gli interventi di risoluzione da realizzare, ad esempio la riconfigurazione del dispositivo, con annesse istruzioni).
Agli operatori ADSL poteva essere richiesto, anche, di realizzare un ampliamento di
IP del cliente, con le medesime modalità sopra descritte (attraverso la configurazione di un numero di IP tra 8 e 16 – v. dich. teste . Tes_6
Per svolgere correttamente le proprie mansioni, i dipendenti del settore ADSL dovevano avere conoscenze relative al funzionamento dei router, alle caratteristiche degli indirizzi IP e ai “nodi di rete” (v. dich. teste . Tes_6
Nel periodo in esame il ricorrente si è altresì occupato delle attività relative ai clienti
SISAL e LOTTOMATICA.
22 Come chiarito in sede istruttoria, gli operatori assegnati a tali compiti svolgevano le stesse mansioni sopra descritte, concernenti il settore ADSL. In aggiunta, erano tenuti a Cont conoscere ed utilizzare diversi sistemi operativi, quali , , Controparte_6
DYNAMIC e . Non eseguivano, però, per il tramite di essi, attività di CP_8 progettazione (v. dich. teste secondo cui: “gli specialisti potevano effettuare Tes_6
Cont operazioni su e DYNAMIC, anche se non vi effettuavano progettazioni e configurazioni. Su DYNAMIC si effettuavano i controlli circa la corretta progettazione del Cont circuito;
progettazione – come detto – effettuata da altri. Su si controllava invece la bontà del circuito e la sua capacità di dialogare con i nodi. consentiva di accedere CP_6 da remoto ai router e ai nodi per entrare all'interno degli apparati e verificarne la funzionalità.
Su gli specialisti effettuavano operazioni minimali. In tale programma CP_8 erano presenti i dati dei clienti ed esso dialogava direttamente con DYNAMIC”).
8.4. Il 25.9.2012 (v. ancora doc. 26 ric.) il dott. è stato assegnato all'area Pt_1
Territoriale Fixed Customer Operation RD ES, con il profilo di “operatore specialista customer care” e l'attribuzione di mansioni di natura commerciale.
Rispetto al periodo compreso tra fine settembre 2012 ed agosto 2022 (mese d'iscrizione a ruolo del ricorso), l'istruttoria orale è stata assai limitata, alla luce della documentazione prodotta dall'attore e dell'assenza di contestazioni da parte della convenuta
(la quale si è limitata ad affermare: «circa il passaggio del ricorrente al Settore Customer
Care dal 2012 si precisa quanto segue: nel periodo immediatamente successivo al suo inserimento nella funzione di Customer Care il ha svolto prevalentemente mansioni di Pt_1 back office. Contemporaneamente, tuttavia, ha fruito del percorso formativo a lui dedicato per svolgere pienamente e con crescente livello di professionalità TUTTE le mansioni tipiche dell'Operatore di Customer Care;
le attività svolte nel ruolo di “Formatore” sono scaturite dall'introduzione del nuovo sistema CRM integrato fisso e mobile (DBSS) ed erano finalizzate a spiegare le funzionalità e le modalità di utilizzo del nuovo sistema operativo» - mem. di cost., pag. 23, cap. 33).
Anche nell'udienza del 12.2.2024, invitata a prendere posizione “sugli aspetti relativi alle mansioni svolte dal ricorrente a partire dal settembre 2012, al fine di valutare se vi siano
23 esigenze istruttorie per la ritenuta difformità delle circostanze di fatto in merito articolate in ricorso e in memoria di costituzione”, ha precisato di richiamarsi, “per quanto riguarda le circostanze in fatto”, al capitolo 33 della propria memoria.
8.4.1. Da fine settembre 2012 (v. docc. 26 e 29 ric.) a dicembre 2017 il dott. Pt_1
è stato adibito al c.d. servizio 187 (attività di Call ER); in tale contesto si è occupato principalmente di rispondere alle telefonate dei clienti , di raccoglierne le CP_1 lamentele e di inserirle nel sistema informatico, di fornire chiarimenti sulle bollette e di promuovere la vendita di prodotti elettronici collegati alla SOCIETÀ (come smartphone e tablet).
In particolare, comunicava tramite e-mail oppure inseriva in un apposito programma
(CRM, poi DBSS) i dati identificativi degli utenti che avevano telefonato (v. doc. 27 ric., dal quale emerge che il dott. provvedeva a trasmettere via e-mail i dati dei clienti e Pt_1 chiedeva ai colleghi di eseguire verifiche circa le problematiche segnalate).
Per l'esecuzione dei propri compiti, prestabiliti, assieme ai relativi orari, dalla
, il ricorrente operava, dunque, conformemente a procedure standardizzate. CP_3
8.4.2. Tra gennaio e maggio 2018 (come pacifico, ma v. anche doc. 30 ric., documentazione trasferte), il lavoratore ha svolto, invece, il ruolo di formatore di operatori da adibire ad attività di Call ER (assegnati ad uffici o di aziende estere a cui CP_1 la appaltava i servizi). CP_3
Nel periodo indicato, ha effettuato numerose trasferte a Bucarest per tenere corsi teorici volti a illustrare ai partecipanti (circa 45 per classe) le modalità di svolgimento del servizio (per esempio, in quale modo approcciare il cliente, la procedura per raccogliere un reclamo, oppure per spiegare una bolletta telefonica, …). Si serviva, a tal fine, di slide esplicative da lui predisposte.
Terminata la parte teorica, effettuava lezioni pratiche nelle sale di Call ER, girando
“di postazione in postazione insegnando e supportando l'operatore con consigli e suggerimenti” (v. pag. 31 ric.; v. altresì doc. 30 ric., da cui risulta che il motivo dei viaggi di lavoro era, per lo più, lo svolgimento di attività di docenza, nonché doc. 31 ric., dal quale
24 emerge che il ricorrente riportava settimanalmente al proprio responsabile le attività realizzate, coincidenti con quelle sopra descritte).
8.4.3. Tra giugno 2018 (v. doc. 30 ric.) e tutto febbraio 2019, il dott. stato Pt_1
Co assegnato, come pacifico, ai servizi 187 (di cui si è detto sopra) e “chiama ”, che consisteva nella gestione dei reclami e dei disservizi lamentati da dipendenti della CP_3
(v. doc. 32 ric.).
8.4.4. In seguito, è stato adibito a funzioni di supporto alla trattazione dei ricorsi proposti al OR (marzo – settembre 2019, dicembre 2019).
In tale contesto, il dott. i occupava di studiare i reclami presentati dai clienti Pt_1
e l'annessa documentazione, di verificare la fondatezza delle deduzioni e delle richieste e di redigere, quindi, una relazione (v. doc. 33 ric., dal quale si evince che il ricorrente disponeva, nello svolgimento delle proprie attività, di una certa autonomia e responsabilità: egli, infatti, formulava per il funzionario delle proposte transattive, nonché indicava i documenti da allegare alla pratica).
8.4.5. Tra ottobre 2019 e gennaio 2021 (escluso, come si è visto, il mese di dicembre
2019), il ricorrente ha svolto, come pacifico, attività di formazione nell'ambito di vari progetti, analoga a quella già resa in occasione delle trasferte in Romania.
In particolare, tra ottobre e novembre 2019 ha prestato supporto formativo e pratico Con presso la sede di Padova, dove il numero di allievi è cresciuto da 45 a 60 per classe (v. doc. 34 ric.); nel gennaio 2020 ha ricoperto il ruolo di formatore per la società ACCENTURE
S.R.L. del gruppo , presso le sedi di Palermo e Roma (v. doc. 35 ric.); tra febbraio CP_1
2020 e gennaio 2021 ha svolto compiti di formatore a favore della società DISTRIBUZIONI
ITALIA S.R.L., da remoto dopo marzo 2020 a causa della pandemia da Covid 19. Tale ultima attività era rivolta a classi di circa 450 persone (v. doc. 36 ric.).
8.4.6. Dal febbraio 2021 il ricorrente è stato nuovamente adibito al servizio 187 e, pertanto, allo svolgimento di attività di Call Center.
25 9. Così delineate le mansioni svolte dal lavoratore nel periodo di asserito demansionamento, occorre verificare la normativa applicabile e valutare, quindi, se la convenuta abbia (o meno) posto in essere l'inadempimento ascrittole.
Come anticipato, per quanto concerne le prestazioni rese tra novembre 1995 e giugno
2015 trova applicazione, ratione temporis, il testo dell'art. 2103 c.c. introdotto dalla Statuto dei lavoratori.
Ai sensi del c. I della norma citata, «il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione […]».
La disciplina anteriore alla novella si fondava sul c.d. principio di contrattualità delle mansioni, in base al quale il lavoratore doveva svolgere le prestazioni individuate assieme al datore di lavoro in fase di assunzione, ovvero quelle equivalenti alle ultime effettivamente svolte.
L'art. 2103 c.c. era quindi incentrato sulla tutela della professionalità acquisita dal prestatore, attuata, da un lato, mediante l'obbligo per il datore di assegnare ai propri dipendenti attività congruenti con quelle pattuite nel contratto di assunzione (oppure con quelle corrispondenti, in ossequio al criterio di effettività, alle mansioni da ultimo eseguite); dall'altro, stabilendo il divieto di adibizione a mansioni inferiori (come si evince dal comma
II della norma citata, secondo cui «ogni patto contrario è nullo»).
L'equivalenza delle mansioni si componeva sia di un elemento oggettivo (da intendersi quale attribuzione di attività comprese nella stessa area professionale e salariale), sia di un elemento soggettivo (da intendersi quale necessità di armonizzare le prestazioni con la professionalità già acquisita).
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, «… la equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti - che legittima lo jus variandi del datore di lavoro - deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l'arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore acquisito
26 nella pregressa fase del rapporto [… I]l divieto di variazioni in pejus (demansionamento) opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo tale da salvaguardarne il livello professionale acquisito e da garantire lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti possibilità di miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze» (Cass.,
SS.UU., n. 25033, conf., di recente, da Cass. sez. lav. n. 7353/2024).
Pertanto, al fine di un corretto esercizio dello ius variandi, era necessario che le nuove mansioni, non solo rientrassero nello stesso livello e categoria contrattualmente individuati, ma fossero altresì tali da non comportare un impoverimento del bagaglio professionale acquisito dal prestatore. Se il giudice riscontrava l'insussistenza di uno o di entrambi i menzionati requisiti, la condotta datoriale veniva dichiarata illegittima (e comportava la dequalificazione del lavoratore).
Per quanto riguarda, invece, le mansioni svolte dal dott. partire dal 26 giugno Pt_1
2015 e fino al deposito del ricorso (9.8.2022), trova applicazione il testo dell'art. 2103 c.c. come modificato dal d.lgs. n. 81/2015.
Ai sensi del comma I della citata norma, «[I]. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte».
L'intervento normativo ha eliminato, quindi, il richiamo al principio di “equivalenza” delle prestazioni e ha ampliato, di conseguenza, i confini entro cui il datore di lavoro può legittimamente esercitare lo ius variandi, consentendogli di adibire il prestatore a qualsiasi attività tipica del livello di appartenenza, senza che assuma rilievo il bagaglio professionale acquisito.
Il legislatore ha inoltre codificato ipotesi (lecite) di mobilità verso il basso, correlate a specifiche vicende aziendali, ovvero alla contrattazione collettiva.
27 10. Venendo alla valutazione della condotta datoriale, deve ritenersi che il dott. sia stato sottoposto, dal novembre 1995 all'agosto 2022 (deposito del ricorso), a Pt_1 protratta dequalificazione.
10.1. Infatti, dopo due o tre mesi dall'assunzione e fino all'ottobre 1995, il dott. ha svolto, in autonomia e con responsabilità operativa, mansioni (soprattutto) Pt_1 tecniche e tecnico-pratiche caratterizzate da apprezzabile complessità, la cui esecuzione presupponeva adeguate conoscenze specialistiche (in particolare, relative al funzionamento dei collegamenti telefonici e della strumentazione della Centrale, alle tecniche di risoluzione dei guasti, ai controlli di qualità dei segnali), nonché la visione d'insieme e la conoscenza dell'intero ciclo di lavoro caratterizzante la Centrale (stessa). Si tratta(va) di prestazioni rientranti, a tutti gli effetti, nel 6° livello del CCL SIP del 1992 (v. supra, anche per la declaratoria).
Tra novembre 1995 e il 24.9.2012, invece, il ricorrente è stato adibito a progetti e/o settori nell'ambito dei quali ha svolto attività che, pur di natura tecnica, non possono considerarsi “equivalenti” (nell'accezione fornita dalla giurisprudenza di legittimità) alle precedenti.
In particolare, tra il 1° novembre 1995 e novembre/dicembre 1998 è stato assegnato al progetto SOCRATE, nel cui ambito ha eseguito - come chiarito - mansioni maggiormente ripetitive, richiedenti competenze specialistiche, ma relative ad un settore più circoscritto, e minori responsabilità operative e di risultato. Infatti, i progettisti (qual era il ricorrente) individuavano il percorso della rete da realizzare che, però, non poteva considerarsi definitivo, in quanto il progetto predisposto prescindeva da alcuni elementi rilevanti (quali i dislivelli); inoltre, la sua fattibilità era valutata mediante controlli eseguiti sia dal sistema informatico, sia da soggetti terzi. Ancora, ai progettisti non veniva richiesto di inserire dati numerici o di effettuare calcoli, perché a ciò provvedeva il programma informatico.
Tra novembre/dicembre 1998 e fine anno 2000 il ricorrente è stato assegnato a un diverso progetto (TIRKS), nel cui contesto ha svolto mansioni analoghe a quelle appena considerate, sotto l'aspetto dell'estensione delle competenze, delle responsabilità operative
28 e/o di risultato e dell'autonomia. Si rammenti come gli addetti al progetto eseguissero attività tecniche che, pur presupponendo un significativo bagaglio di conoscenze, non potevano prescindere dall'attuazione di indicazioni specifiche, fornite dai richiedenti l'attivazione delle linee, attingendo i necessari “codici” da una banca dati della . CP_3
Pertanto, il dott. nel periodo compreso tra novembre 1995 e dicembre 2000, Pt_1
è stato adibito a mansioni che, pur riconducibili, sul piano oggettivo, ai limiti inferiori della declaratoria contrattuale del livello 6 del CCL SIP, nonché dei livelli D del CCNL del 1996
(«appartengono a questo livello i lavoratori, in possesso di specifiche conoscenze di tipo specialistico, che esplicano attività il cui svolgimento richiede la connessione e conversione di più elementi del ciclo lavorativo di competenza;
tali attività sono svolte in autonomia e piena responsabilità sul risultato operativo atteso. A tali lavoratori, in relazione alla specificità di taluni ruoli, potrà essere richiesta attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori») e 5° del CCNL del 2000 e ss. («appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità»), non possono considerarsi equivalenti, sotto il profilo soggettivo, a quelle svolte fino all'ottobre 1995.
Più specificamente, il ricorrente è passato dall'eseguire in piena autonomia attività tecnico-pratiche di tipo specialistico (riparazione di guasti, interventi su collegamenti telefonici internazionali, operazioni funzionali alla creazione di collegamenti telefonici…) inerenti all'intero ciclo produttivo della Centrale, nonché compiti di supervisione affidatigli dai superiori, allo svolgimento di mansioni, sempre di natura tecnico-specialistica, ma circoscritte e caratterizzate ma minori margini di autonomia, in specie decisionale, e di responsabilità, in considerazione delle valutazioni “esterne” (di terzi, di altri operatori e/o di programmi informatici) che limitavano gli ambiti di azione e di decisione del progettista. Con conseguente relativo impoverimento del bagaglio professionale acquisito.
29 Dunque, nel periodo sopra indicato (novembre 1995 – dicembre 2000) il dott. Pt_1 ha subito una dequalificazione, perché è stato adibito a mansioni rientranti nei limiti del livello d'inquadramento acquisito (ossia il 6° del CCL SIP del 1992, poi D del CCNL del
1996 e 5° del CCNL del 2000 e ss.), ma non “equivalenti”, sotto il profilo soggettivo, a quelle eseguite precedentemente.
10.2. Per quanto riguarda, invece, l'attività lavorativa svolta tra inizio 2001 e il
24.9.2012, si ritiene che le mansioni assegnate al ricorrente non siano state “equivalenti” a quelle del periodo iniziale e nemmeno rispettose del requisito “oggettivo”.
In altri termini, le nuove funzioni, da un lato hanno negativamente inciso sul bagaglio professionale acquisito, dall'altro non rientrano tra quelle proprie del livello d'inquadramento spettante (tra l'altro, attribuito al lavoratore dalla stessa , a CP_1 decorrere dall'1.11.2001).
Infatti, in tale periodo il dott. i è occupato di attività routinarie, comportanti Pt_1
l'esecuzione di procedure standardizzate, non caratterizzate da autonomia operativa e/o di risultato (come già evidenziato, si limitava a scegliere in maniera casuale, all'interno di “un pacchetto”, uno o più indirizzi IP da assegnare ai clienti e, successivamente, provvedeva ad installare “da remoto” una configurazione standard sui loro router;
gli stessi interventi di assistenza erano limitati).
Discorso analogo dev'essere effettuato in relazione alle mansioni svolte dal dott.
nello stesso arco temporale, per i clienti : come emerso Pt_1 Parte_4 dall'istruttoria (v. supra), i dipendenti adibiti a tali servizi, pur utilizzando un numero maggiore di sistemi operativi, non eseguivano comunque compiti di progettazione.
Risulta evidente, quindi, che le attività realizzate dal ricorrente nel periodo in esame
(gennaio 2001 - settembre 2012) non corrispondono a quelle del 5° livello del CCNL del
2000 e ss., per carenza di diversi elementi distintivi, tra cui “il possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche”, lo svolgimento di funzioni “per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano”, lo
30 “svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità” o “il coordinamento e il controllo di diverse risorse assegnate” (per la declaratoria completa, v. supra).
Le mansioni assegnate paiono invece coerenti con quelle previste dal 3° livello del citato CCNL, figura di “addetto a interventi tecnici” (ridenominata nel CCNL del 2005
“tecnico di supervisione e controllo” e in quello del 2009 “addetto ad attività tecniche”): detto livello è proprio dei prestatori di lavoro che eseguono, nell'ambito di procedure e metodi definiti, compiti operativi di media complessità, valorizzando, per la menzionata figura, le attività di configurazione e di monitoraggio dei livelli di funzionalità della rete (infatti, la declaratoria del livello prevede che vi appartengono «… le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità. Lavoratrice/tore che, in possesso di specifiche conoscenze acquisite attraverso un'adeguata esperienza di lavoro ovvero attraverso specifici percorsi formativi "on the job", fornisce informazioni telefoniche alla clientela mediante consultazione, secondo procedure standardizzate, di dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate»; con la precisazione che l'addetta/o ad interventi tecnici è la/il «lavoratrice/ore che, con specifica preparazione sulle tecniche di telecomunicazioni (commutazione e/o trasmissione) presenti nell'ambito organizzativo di appartenenza, svolge attività di configurazione in rete di nuovi impianti/servizi, effettua il monitoraggio dei livelli di funzionalità della rete attraverso sistemi di supervisione e controllo, esegue prove e misure finalizzate alla diagnosi/localizzazione dei disservizi, assicurando le azioni atte alla risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate. Tali attività richiedono, per il loro espletamento, un'efficacia realizzativa basata sulla capacità di applicazione di metodologie operative anche di tipo evoluto e innovativo, nonché la conoscenza delle interrelazioni funzionali esistenti nell'ambito del processo operativo di appartenenza»).
Conseguentemente, anche nel periodo intercorrente tra inizio 2001 e settembre 2012 il ricorrente è stato (e più sensibilmente) dequalificato, perché (illegittimamente) adibito allo
31 svolgimento di mansioni (inferiori) proprie del 3° livello del CCNL del 2000 e ss. (anziché del 5° livello del medesimo CCNL).
10.3. Si giunge, infine, all'assegnazione del dott. l settore commerciale. Pt_1
Come sopra riportato, a decorrere dal 25.9.2012 egli è stato collocato (v. doc. 26 ric.) nell'Area Territoriale Fixed Customer Operation RD ES, con attribuzione del profilo di
“Operatore specialista customer care” (proprio, secondo la previsione contrattuale collettiva, della/del «lavoratrice/tore che, in relazione alla piena fungibilità professionale acquisita e alla consolidata conoscenza tecnica e dell'offerta commerciale per la clientela di riferimento, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call ER), oltre a svolgere compiutamente le attività previste quale operatore di call ER/customer care, svolge inoltre, coerentemente con il contesto organizzativo di riferimento, con significativa autonomia esecutiva e rilevante capacità di relazione interpersonale, attività di interfaccia non standardizzata di tipo personalizzato, in logica one to one, verso la clientela di fascia alta con sistemi complessi, relativa a servizi di informazione, vendita di prodotti e servizi, assistenza commerciale, assistenza tecnica e back office amministrativo. Inoltre, assicura interfaccia verso la propria rete commerciale e le attività di gestione clienti, operando in linea. Gestisce inoltre attività funzionali a quelle del front office per il completo soddisfacimento delle esigenze del cliente, alla risoluzione dei reclami e/o al perfezionamento degli adempimenti amministrativi e contribuisce alla proceduralizzazione degli eventi e delle problematiche gestite»; come da CCNL del
3.12.2005).
10.3.1. Più precisamente, tra il 25.9.2012 e tutto il 2017 il dott. stato adibito Pt_1 al servizio 187 (attività di call ER), nell'ambito del quale ha svolto attività ripetitive, prestabilite dalla datrice di lavoro e basate su procedure standardizzate (rispondere alle chiamate dei clienti, fornire informazioni sulle bollette… - v. supra).
E' evidente che tali attività non corrispondono a quelle di cui alla declaratoria del 5° livello del menzionato CCNL e al profilo di “operatore specialista customer care”, facendo difetto molti dei relativi elementi tipizzanti, quali l'uso di elevate conoscenze specialistiche
32 e lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità, i necessari margini di autonomia e decisionalità, il coordinamento di risorse assegnate e, con specifico riguardo alla figura professionale riconosciuta, lo svolgimento, con significativa autonomia esecutiva e rilevante capacità di relazione interpersonale, di compiti di interfaccia non standardizzata di tipo personalizzato verso la clientela di fascia alta.
Le mansioni svolte dal dott. nell'ambito del servizio 187 paiono invece Pt_1 proprie del livello 4° del CCNL in esame, profilo di “operatore di call ER/customer care”, cui appartengono i dipendenti adibiti ad attività di base nell'ambito dei call ER (la declaratoria contrattuale, infatti, prevede che «appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica»; mentre l'operatrice/operatore di call ER/customer care è descritto quale «lavoratrice/tore che, con piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call ER) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge con capacità di relazione interpersonale e autonomia esecutiva, attività di informazione, vendita di servizi, attività di interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti, assistenza commerciale alla clientela attiva e potenziale;
attività di interfaccia verso la rete commerciale;
svolge, inoltre, compiti conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso»).
33 Si aggiunga che dall'istruttoria è emerso che tutti gli operatori assegnati al settore call ER/customer care eseguivano gli stessi compiti del dott. ed erano inquadrati Pt_1 indifferentemente nei livelli 4° o 5° del CCNL del 2000 e ss. (v. dich. teste Tes_5
10.3.2. Ciò premesso, la condotta della convenuta risulta illegittima sia in relazione alla formulazione dell'art. 2103 c.c. introdotta dallo Statuto dei lavoratori, sia in relazione a quella novellata nel 2015.
Guardando al periodo compreso tra il 25.9.2012 e il 25.6.2015, ha adibito CP_1 il ricorrente ad attività non “equivalenti” a quelle svolte prima dell'inizio della dequalificazione, sotto il profilo tanto soggettivo, quanto oggettivo. In particolare, il dott.
a eseguito mansioni di natura commerciale (con conseguente svuotamento del suo Pt_1 bagaglio professionale, caratterizzato fino a quel momento dall'esercizio di competenze esclusivamente tecniche), inoltre appartenenti a un livello inferiore rispetto a quello conseguito e frattanto riconosciuto dalla stessa datrice di lavoro (5°).
10.3.3. Ma vi è dequalificazione anche a fronte delle attività assegnate successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, perché, sebbene la novella abbia introdotto ipotesi lecite di mobilità verso il basso, la convenuta (a ciò onerata - v., tra le altre,
Cass. sez. lav. nn. 48/2024 e 17634/2019) non ha dedotto, né provato, la sussistenza dei relativi requisiti di validità.
, in particolare, non ha dedotto alcuna modifica degli assetti organizzativi CP_1 aziendali incidente sulla posizione del ricorrente, ovvero altre ragioni, individuate dalla contrattazione collettiva, di lecita adibizione del lavoratore a mansioni inferiori. Né ha menzionato la comunicazione per iscritto, al ricorrente, del cambio di attività lavorativa
(forma prevista, ex art. 2103, c. 4, c.c., a pena di nullità).
La ha semplicemente indicato, nella propria memoria, che a partire dal CP_3
2009 ha dovuto affrontare un periodo di crisi (che ha coinvolto l'intero settore delle telecomunicazioni), onde ha adottato strumenti per la salvaguardia dei livelli occupazionali e così, ad esempio, gli accordi di solidarietà allegati alla memoria di costituzione. Essi, tuttavia, non consentono di verificare in quale modo l'indicata crisi avrebbe inciso sulla
34 posizione del dott. perché non indicano i nominativi dei dipendenti eventualmente Pt_1 colpiti da variazioni di mansioni nell'ottica della conservazione del posto di lavoro.
10.4. Analoghi ragionamenti e analoghe conclusioni s'impongono in relazione alle mansioni svolte dal ricorrente, in buona sostanza, tra giugno 2018 e febbraio 2019, nonché tra febbraio 2021 e agosto 2022, quando il ricorrente è stato nuovamente adibito al servizio
187 (con conseguente dequalificazione).
10.5. Un discorso diverso dev'essere riservato, invece, ai compiti assegnati al lavoratore tra gennaio e (fine) maggio 2018, nonché tra (inizio) marzo 2019 e gennaio 2021: in tali periodi, infatti, il dott. a svolto mansioni che appaiono in linea con il livello Pt_1
d'inquadramento (e con la disciplina dell'art. 2103 c.c. novellato dal d.lgs. n. 81/2015).
Come già indicato, egli ha realizzato attività di formazione degli operatori di call ER e supportato il funzionario nella gestione dei ricorsi proposti innanzi al CP_1
. CP_9
10.5.1. Più precisamente, tra gennaio e maggio 2018 e, poi, tra ottobre 2019 e gennaio
2021 (con esclusione del mese di dicembre 2019) il dott. ha tenuto (salvo quanto Pt_1 sopra precisato per il periodo della pandemia da Covid 19) corsi teorici e lezioni pratiche a
“classi” composte da un numero sempre maggiore di allievi (fino a 450, nel caso dei dipendenti di DISTRIBUZIONE ITALIA S.R.L.), sulla base di programmi didattici e di materiale esplicativo dallo stesso predisposti.
Tali attività risultano coerenti con quanto previsto dal 5° livello del CCNL del 2000
e ss. (v. supra), anche sotto l'aspetto dell'autonomia e della decisionalità (v. anche la definizione della figura del “coordinatore di call ER/customer care”, ridenominato nel
CCNL del 2020 “coordinatore di customer care/technician”, che valorizza la funzione formativa: infatti, al profilo professionale appartiene, secondo il CCNL, la/il
«lavoratrice/tore che, seguendo le indicazioni provenienti dai propri responsabili e nell'ambito dei principi, norme e procedure valevoli per le attività di competenza, coordina ed indirizza operativamente le attività anche di gruppi di addetti e operatori al customer
35 care ovvero addetti ad attività tecniche on line o on field;
li gestisce operativamente sotto i profili di formazione, aggiornamento, valutazione, sviluppo e motivazione;
li supporta nella loro normale attività relativamente a informazioni sui prodotti e servizi offerti, nella gestione diretta del cliente e negli strumenti informatici utilizzati. L'esercizio di tali compiti richiede un ambito di decisionalità funzionale ai risultati quali-quantitativi attesi, un'approfondita conoscenza del processo operativo di riferimento, nonché adeguate capacità di relazione, energia realizzativa e leadership»; v. inoltre Corte Appello Napoli, sent. n. 575/2020, che ha qualificato le attività di formazione quali mansioni di 5° livello).
10.5.2. Tali caratteristiche si riscontrano anche nelle mansioni svolte nell'ambito del supporto alla gestione dei ricorsi presentati al (marzo - settembre 2019, CP_9 dicembre 2019): come già evidenziato, in detto settore il dott. godeva di ampia Pt_1 autonomia e di apprezzabili spazi decisionali, in quanto si occupava di istruire le pratiche e di suggerire al funzionario le strategie da adottare (formulando anche ipotesi di proposte transattive – v. supra).
10.5.3. Conclusivamente, negli indicati periodi (gennaio - maggio 2018; marzo 2019
- gennaio 2021), il lavoratore non ha subito alcuna dequalificazione, avendo eseguito prestazioni rientranti nel livello di appartenenza (e non rilevando più, a seguito della riforma del 2015, l'“equivalenza” delle mansioni sotto l'aspetto soggettivo).
11. Il dott. sserisce di aver subito, a causa della condotta di , un Pt_1 CP_1 pregiudizio patrimoniale alla professionalità (comprensivo del danno emergente e del lucro cessante) e uno non patrimoniale (da intendersi quale danno all'immagine).
Sul punto, si osserva quanto segue.
La violazione, da parte del datore di lavoro, dell'art. 2103 c.c. non comporta automaticamente un pregiudizio in capo al lavoratore.
Infatti, come da tempo chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite,
«l'inadempimento datoriale [cioè la dequalificazione]… è già sanzionato con l'obbligo di corresponsione della retribuzione, ed è perciò necessario che si produca una lesione
36 aggiuntiva, e per certi versi autonoma. Non può infatti non valere anche in questo caso la distinzione tra “inadempimento” e “danno risarcibile” secondo gli ordinari criteri civilistici di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento, lasciando così chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 cod. civ., da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio… [L]a forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come una somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento» (Cass. SS. UU. n. 6572/2006).
I Giudici di legittimità hanno inoltre precisato che «dall'inadempimento datoriale, può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale, danno all'integrità psico-fisica o danno biologico, danno all'immagine o alla vita relazionale, sintetizzati nella locuzione danno c.d. esistenziale, che possono anche coesistere l'una con l'altra… [P]roprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore … che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno» (Cass. SS. UU. cit.).
Pertanto, il lavoratore deve dimostrare la sussistenza di un pregiudizio ulteriore rispetto al mero evento della dequalificazione (che, di per sé sola, potrebbe non implicare una lesione della sua sfera patrimoniale e non patrimoniale, anche in ragione della tutela retributiva prevista dall'ordinamento) e ha l'onere di allegare in maniera chiara e precisa i danni patiti, non potendo altrimenti beneficiare dello strumento risarcitorio.
Per quanto concerne la prova dei pregiudizi dedotti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ferme restando le regole generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., essa può essere fornita (vista la difficoltà di dimostrare gli elementi fondanti tale tipologia di danno)
«attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e la quantità dell'attività
37 lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr. Cass. n. 14729 del 2006; Cass. n. 29832 del 2008; da ultimo, fra le tante, cfr. Cass. n. 3822 del 2021)» (Cass. sez. lav. n. 6275/2024).
12. Venendo al caso di specie, il ricorrente denuncia, innanzitutto, di aver subito un danno di natura patrimoniale alla professionalità, consistente sia nell'impoverimento delle proprie capacità lavorative, sia nella mancata acquisizione di maggiori competenze, sia nella perdita di chance di (maggior) guadagno.
A tal proposito, deve rammentarsi che «il danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo
l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo. Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali
o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività. In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché - fermo
l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore» (Cass. SS. UU. cit.).
13. Non pare che il dott. bbia assolto ai propri oneri di allegazione (e prova) Pt_1 relativi al danno da perdita di chance strettamente inteso: lungi dall'indicare quali aspettative
38 od opportunità di lavoro (potenzialmente conseguibili) sarebbero state frustrate dalla dequalificazione, si è limitato ad affermare, in modo generico, che altri dipendenti della convenuta, inquadrati in livelli superiori, hanno avuto accesso a offerte di lavoro (non meglio definite) nel settore delle telecomunicazioni (v. pag. 36 ric., ove si legge che “dopo la liberalizzazione delle telecomunicazioni, è noto che sono nate nuove aziende di TLC e di start up composte da personale operante in precedenza in nei profili più elevati CP_1 di livello e più preparato che ha avuto la possibilità di proporsi nel nuovo mercato delle telecomunicazioni … [A]l dott. per l'errato inquadramento attribuitogli e per Pt_1
l'assegnazione, nel tempo, a mansioni sempre più dequalificanti e prive di autonomia, è stata preclusa la possibilità di beneficiare di nuove opportunità di guadagno e di carriera non solo all'interno di ma anche al di fuori”). CP_1
Né a tale difetto d'allegazione possono sopperire la doglianza attrice, secondo cui “il dott. formulava varie richieste formali per partecipare a bandi interni all'Azienda la Pt_1 quale rigettava, senza alcuna motivazione, le richieste del dott. ancor prima di valutare Pt_1
l'idoneità dello stesso” (v. pag. 37 ric.), e il doc. 39 ric., offerto a supporto della medesima doglianza. Infatti, la deduzione del ricorrente risulta generica, mentre la documentazione prodotta non consente di verificare se le candidature abbiano riguardato posizioni inerenti al profilo conseguito prima della dequalificazione, né se il rigetto delle domande sia avvenuto per il mancato possesso di determinate qualità e/o capacità professionali, a propria volta conseguente all'inadempimento della convenuta.
Il lavoratore lamenta, inoltre, un danno economico derivante dall'impossibilità di percepire i premi legati al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali, riservati ai dipendenti inquadrati nei livelli tra 6 e 7Q del vigente CCNL (v. ancora pag. 36 ric.).
Tale doglianza non pare cogliere nel segno, dal momento che al dott. ompete Pt_1 un livello inferiore a quelli indicati (ossia il 5°, conseguito, da principio, in ragione delle mansioni effettivamente svolte) e che non sono stati dedotti elementi in base ai quali possa ritenersi che avrebbe raggiunto uno degli elevati livelli richiamati.
39 14. Il danno alla professionalità, consistente nell'impoverimento del bagaglio professionale e nel mancato accrescimento delle competenze, risulta invece dedotto in atti e provato (per presunzioni, secondo quanto premesso).
In particolare, il ricorrente ha indicato e dimostrato in modo preciso (v. supra) che nel corso degli anni è stato adibito, dapprima a mansioni di carattere tecnico di minore momento e portata, quindi ad attività di natura commerciale, cosicché non ha potuto esercitare ed incrementare le proprie competenze tecniche;
il tutto in un settore, quale quello delle telecomunicazioni, in costante e rapida evoluzione (elemento di recente valorizzato anche dalla Suprema Corte: v. Cass. n. 3400/2025). Inoltre, le mansioni commerciali attribuite al ricorrente, fatte salve alcune “parentesi”, ne hanno ulteriormente impoverito il bagaglio professionale, perché di livello inferiore rispetto a quello conseguito.
Si aggiunga che l'inadempimento datoriale è durato - pur tenendo conto di una certa variabilità delle mansioni e dei compiti attribuiti al dott. oltre 25 anni, nel corso dei Pt_1 quali il lavoratore ha invitato più volte la a cessare la condotta lesiva e a CP_3 reintegrarlo nelle mansioni corrispondenti al proprio livello d'inquadramento (senza ottenere alcuna risposta).
Trattasi, a tutti gli effetti, di elementi atti a configurare e provare l'esistenza del pregiudizio in esame.
15. Per quanto riguarda, infine, i danni di natura non patrimoniale, si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, (pure) tale tipologia di pregiudizio, «anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza
(Cass. n. 8827 e 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di “danno evento”…,
e del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo» (Cass. SS.UU. n. 26972/2008); inoltre, «attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica
40 fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, sono idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto» (Cass. SS.UU. cit.).
Il ricorrente asserisce di aver subito, quale ulteriore conseguenza della condotta di
, un danno non patrimoniale all'immagine (così qualificato in ricorso: v. pagg. CP_1
49 – 50).
Tale tipo di pregiudizio non si esaurisce in una condizione interiore del lavoratore, ma si compone di ulteriori elementi - esteriormente riscontrabili - dai quali sia possibile dedurre che l'inadempimento datoriale ha comportato un mutamento (in negativo) dell'idea professionale che i colleghi e gli “utenti” hanno del lavoratore dequalificato (v. ad es. i casi dell'assegnazione a lavoratori che ricoprono ruoli apicali di mansioni tipiche dei propri sottoposti, con contestuale privazione dei compiti di coordinamento e decisionali;
della derisione da parte dei colleghi;
della conoscibilità all'esterno del mutamento - in peius - delle funzioni attribuite). In altri termini, il danno in esame non solo costituisce conseguenza ulteriore rispetto all'evento lesivo (dequalificazione), ma consta di aspetti aggiuntivi incidenti sulla realtà lavorativa, oggettivamente accertabili.
Il dott. allora, non ha dedotto (né tantomeno dimostrato) la sussistenza di tale Pt_1 danno. Infatti, si è limitato ad affermare di aver patito, a causa del comportamento della
SOCIETÀ, un pregiudizio alla propria reputazione professionale, senza indicare gli elementi
(ulteriori, rispetto all'illecito datoriale) sintomatici del mutamento di opinione da parte dei colleghi, della clientela o di altri soggetti (v. pag. 49 ric., ove si legge semplicemente che
« è poi tenuta a risarcire al ricorrente il danno all'immagine subito per effetto di CP_1 quasi ventisette anni di umiliante dequalificazione e privazione assoluta di adeguati compiti professionali a seguito dell'ostinata volontà del management aziendale di non adempiere ai doveri che la legge e il contratto gli imponevano nei confronti del dott. con tutto il Pt_1 relativo “contorno” di denigrazione della sua immagine agli occhi dei colleghi nonché – indirettamente – di conoscenti, parenti e familiari»).
Né può ritenersi risolutivo, ai fini in esame, il ricorso agli elementi valorizzati trattando del danno patrimoniale alla professionalità (durata dell'illecito, tipologia di
41 mansioni, comportamento elusivo datoriale…), perché essi non implicano l'esistenza dei requisiti propri del pregiudizio all'immagine, non comportando necessariamente il deterioramento della considerazione professionale del lavoratore dequalificato.
16. La quantificazione del danno dedotto e provato deve essere effettuata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (v., tra le altre, Cass. nn. 16595/2019 e 12253/2015).
Si ritiene congruo utilizzare, quale parametro per il calcolo della somma spettante al lavoratore, la retribuzione mensile lorda, riferita all'anno 2021 (ultimo anno “intero”, per il quale si dispone del conteggio di cui all'all. C alla CTU). Infatti, da un lato, «[…] la violazione dell'art. 2103 c.c., può pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine professionalità, che è di certo bene economicamente valutabile, posto che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro» (cfr. Cass. n. 16595/2019 cit.); dall'altro, non risulta
«… privo di concretezza il ricorso in via parametrica alla retribuzione per la determinazione in termini quantitativi del danno da violazione dell'art. 2103 c.c., posto che, indubbiamente, non può negarsi che elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione;
l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro del danno da impoverimento professionale derivato dall'annientamento delle prestazioni proprie della qualifica (Cass. n. 9228 del 2001; cfr. pure Cass. n. 7967 del 2002 e Cass. n. 835 del 2001)»
(cfr. Cass. n. 12253/2015 cit.).
Il riferimento alla retribuzione percepita al momento della proposizione del ricorso consente, a fronte di un periodo così lungo di dequalificazione (seppure con alcune soluzioni di continuità), la liquidazione in moneta attuale al momento dell'introduzione del giudizio e una maggiore attenzione all'esito complessivo del protratto inadempimento datoriale, in termini di perdita della professionalità.
La retribuzione globale mensile del 2021 può calcolarsi nell'importo di euro
(31.561,28/12=) 2.630,10.
42 Quindi, debbono riconoscersi al ricorrente, in relazione ai diversi periodi di cui sopra
(per ciascun mese di essi), differenti percentuali della retribuzione come sopra calcolata, quantificate in base al tipo di mansioni effettivamente svolte e alla gravità dell'inadempimento datoriale (anche sotto l'aspetto della durata).
In particolare, si reputa equo riconoscere al dott. a titolo di risarcimento del Pt_1 danno alla professionalità, inteso quale impoverimento del bagaglio professionale e quale mancato accrescimento delle competenze lavorative (integrante, di per sé, pregiudizio autonomamente ristorabile - v. anche, tra le altre, nella giurisprudenza di merito, Corte
Appello Roma, sent. n. 2438/2024, e Tribunale Roma, sent. n. 7493/2023):
-una somma pari al 5% della predetta retribuzione, in relazione al periodo tra novembre 1995 e dicembre 2000, estremi compresi, pari ad anni 5 e mesi 2 (mesi 62), e dunque complessivi euro (5%=131,505 X 62=) 8.153,31; importo così calcolato tenendo conto che nell'indicato lasso di tempo il dott. seppur dequalificato per le ragioni già Pt_1 esposte, ha comunque continuato a svolgere mansioni tecniche, rientranti, sotto il profilo oggettivo, nel corretto livello d'inquadramento;
-una somma pari al 25% dell'indicata retribuzione, in relazione al periodo tra gennaio
2001 e l'entrata in vigore, nel (25) giugno 2015, del d. lgs. n. 81/2015, pari ad anni 14 e mesi
6 (mesi 174), e pertanto complessivi euro (25%=657,525 X 174=) 114.409,35; somma così calcolata perché in tale arco temporale il ricorrente è stato adibito, dapprima a mansioni tecniche appartenenti al 3° livello del CCNL del 2000 e ss., ampiamente inferiori a quelle del livello spettante;
quindi, a decorrere dal 25.9.2012, a mansioni commerciali proprie del 4° livello del citato CCNL, cioè ad attività di natura non tecnica e di un livello inferiore rispetto a quello riconosciuto;
-una somma pari al 20% della medesima retribuzione, in relazione ai periodi tra luglio
2015 e dicembre 2017 (anni 2 e mesi 6, cioè mesi 30) tra giugno 2018 e febbraio 2019 (mesi
9) e tra febbraio 2021 e il deposito del ricorso (anni 1 e mesi 6, cioè mesi 18 interi), pari a complessivi mesi 57, e dunque complessivi euro (20%=526,02 X 57=) 29.983,14, così calcolati perché la dequalificazione è legata, in questo caso, al solo esercizio di mansioni proprie del 4° livello del citato CCNL, ferma la legittimità dell'adibizione a compiti di tipo commerciale, in forza della nuova disciplina codicistica.
43 Per un ammontare complessivo del risarcimento del danno pari ad euro (8.153,31 +
114.409,35 + 29.983,14=) 152.545,80.
Le percentuali applicate appaiono anche in linea con quelle utilizzate in diverse pronunce di merito, nelle quali sono stati riconosciuti risarcimenti pari al 25-30% della retribuzione mensile lorda per ogni mese di dequalificazione, a fronte della destinazione dei lavoratori ricorrenti, per un apprezzabile lasso di tempo, ad attività ripetitive e standardizzate, anziché a mansioni di natura tecnica (v., tra le altre, Corte Appello Roma, sentenze nn.
2401/2023 e 23/2016; Tribunale Roma, sentenze nn. 10162/2024 e 7493/2023; Tribunale
Milano, sentenza n. 3071/2017).
Sul credito del ricorrente spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459, e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38), dalla data del deposito del ricorso (essendo stato calcolato il danno a tale data) al saldo.
17. Quanto alle spese di giudizio, si ritiene equo compensarle per 1/3, tra le parti, in ragione del riconoscimento di un livello d'inquadramento inferiore a quello dedotto in ricorso e della prescrizione del credito per le iniziali differenze retributive. Per la frazione residua, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, a beneficio di parte ricorrente;
con distrazione a favore dei difensori della stessa, antistatari.
18. In base al medesimo criterio, le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-accerta e dichiara il diritto del ricorrente dott. all'attribuzione, con Parte_1 decorrenza 1.3.1994, del livello 6 del CCL SIP del 1992 (quindi, livello D del CCNL per le
Aziende di Telecomunicazione del 9.9.1996 e 5 del CCNL per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 28.6.2000 e ss.);
44 -per l'effetto, dichiara tenuta e pertanto condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente le inerenti differenze retributive, decorrenti dall'1.11.1997, pari ad euro 5.811,35; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalle singole maturazioni al saldo;
-dichiara prescritte le differenze retributive maturate fino al 31.10.1997;
-accerta e dichiara, altresì, l'illegittima dequalificazione del dott. nel Parte_1 periodo compreso tra il 1° novembre 1995 e la data di deposito del ricorso (con esclusione dei periodi tra gennaio e maggio 2018, nonché tra marzo 2019 e gennaio 2021);
-per l'effetto, condanna la convenuta, in persona di cui sopra, a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, la somma complessiva di euro 152.545,80; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalla data di deposito del ricorso al saldo;
-dichiara altresì tenuta e pertanto condanna in persona Controparte_1 di cui sopra, ad attribuire al ricorrente mansioni corrispondenti al corretto livello d'inquadramento;
-respinge nel resto il ricorso;
-compensa per 1/3, tra le parti, le spese di giudizio;
-condanna, infine, parte convenuta a rifondere a parte ricorrente la frazione residua delle spese di giudizio, frazione che liquida nell'importo di euro 8.930,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
con distrazione a favore degli avvocati Pier Franco Raffaelli e Georgia Calcagno;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Genova, l'11 luglio 2025.
IL GIUDICE Stefano GRILLO
45
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2430/2022, promossa dal dott.:
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, sia congiuntamente sia disgiuntamente, come da procura in calce al ricorso, dagli
Avv.ti Georgia Calcagno e Pier Franco Raffaelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Genova, salita di Santa Caterina n. 3/8-9
-ricorrente-
CONTRO
con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. Controparte_1
1, P. IVA/C.F. , rappresentata e difesa, sia disgiuntamente sia congiuntamente, P.IVA_1 dal prof. avv. Roberto Pessi e dall'avv. Giuseppe Sigillò Massara ed elettivamente domiciliata, con gli stessi, presso lo studio dell'Avv. Cesare Dino Bosio sito in Genova, via
Palestro n. 2/9, in virtù di mandato alle liti, depositato telematicamente, conferito dal dott.
in qualità di procuratore e legale rappresentante pro tempore, in forza dei Parte_2 poteri a lui conferiti per atto del Notaio di Roma in data 05.09.2018 (rep. Persona_1
N. 10147, raccolta n. 4770 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 6 settembre 2018
Serie 1T Numero 28122)
-convenuta-
1 dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare che il ricorrente, quale vincitore di concorso in ST per lo svolgimento di mansioni di cui al profilo professionale della qualifica funzionale di Revisore
Tecnico inquadrato nella categoria VI a norma della L. 797/81 e comunque per l'effettivo svolgimento di dette mansioni, svolte senza soluzione di continuità anche a favore di CP_2
ha diritto all'inquadramento nel livello 4 del Ccl SIP del 1992, con effetto dal
[...]
15/09/1993, o dalla data meglio vista e ritenuta, nonché l'inquadramento nel livello F Ccnl del 1996, con effetto dal 01.01.1996, o dalla data meglio vista e ritenuta, e l'inquadramento nel livello 6 del Ccnl del 2000 con decorrenza dal 1/10/2000, o dalla data meglio vista e ritenuta, sino ad oggi e, conseguentemente,
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 riconoscere al ricorrente il diritto all'inquadramento nella categoria equivalente alla qualifica funzionale di revisore tecnico di categoria VI a norma della L. 797/81 corrispondente al livello 4 Ccl SIP del 1992 applicato con effetto dal 15/09/1993 e successivamente al livello F Ccnl del 1996, nonché al livello 6 Ccnl del 2000 di
[...]
con cui il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità in seguito alla CP_1 fusione per incorporazione, ovvero ai livelli ritenuti di giustizia per i rispettivi periodi e conseguentemente,
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente tutte le differenze retributive maturate in forza del corretto inquadramento nel livello 4 Ccl SIP del 1992 applicato con effetto dal 15709/1993 e successivamente al livello F Ccnl del 1996, nonché al livello 6 Ccnl del 2000, pari all'importo di € 135.354,84, o alla somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia;
- accertare e dichiarare la nullità dell'assegnazione del dott. alle mansioni inferiori ex Pt_1 art. 2103 c.c. a lui affidate dal novembre 1995 a, e per l'effetto
2 - condannare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
a reintegrare il ricorrente nelle mansioni equivalenti al livello di inquadramento acquisito,
e conseguentemente
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno sofferto dal ricorrente in conseguenza alla dequalificazione subita da liquidarsi, per i motivi di cui in narrativa, in € 310.970,43, o alla somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia e comunque in misura non inferiore al 45% della retribuzione globale di fatto per ogni giorno di avvenuto demansionamento dal novembre 1995 o dalla data meglio vista e ritenuta oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
- Con vittoria di spese e onorari di lite, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari. Sentenza Esecutiva”;
CONVENUTA:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza disattesa e reietta:
- rigettare il ricorso, allo stato degli atti, in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto, per le ragioni tutte meglio descritte in narrativa.
Il tutto con il favore delle spese di lite, tenendo in debita considerazione il comportamento avverso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 9.8.2022 il dott. ha Parte_1 convenuto in giudizio la datrice di lavoro (nel seguito, per Controparte_1 brevità, anche solo ”, o la ”), chiedendo al Tribunale di dichiarare il CP_1 CP_3 proprio diritto all'inquadramento nel livello 4 del CCL SIP del 1992 (con effetto dal
15.9.1993, o dalla data meglio vista) e, quindi, nei livelli F del successivo CCNL del 1996 e
6 del CCNL del 2000, in quanto vincitore del concorso ST per il profilo di Revisore
Tecnico (categoria VI ex l. 797/1981) e, comunque, per lo svolgimento, senza soluzione di continuità anche a favore della società (per brevità, anche solo ” o CP_2 CP_2
l'“AZIENDA”) di mansioni proprie del livello 4 del CCL SIP del 1992; con conseguente
3 condanna della convenuta al riconoscimento del menzionato inquadramento e al pagamento delle relative differenze retributive.
Ha chiesto, altresì, l'accertamento della nullità della propria assegnazione, a partire dal novembre 1995, a mansioni inferiori (per contrasto con l'art. 2103 c.c.) e, quindi, la condanna della a reintegrarlo in mansioni equivalenti al livello di inquadramento CP_3 acquisito, nonché al risarcimento del danno subito a causa della dequalificazione.
Il ricorrente ha dedotto, a fondamento delle precisate richieste, che:
-ha vinto nel 1993 il concorso pubblico per esami indetto da ST (Azienda di Stato per i Servizi Telefonici) per il reclutamento di n. 17 revisori tecnici (categoria VI, ex art. 3 l.
n. 797/81) (docc. 1 e 2 ric.);
-a seguito della soppressione di ST con l. n. 58/92, i servizi gestiti da detta azienda sono stati attribuiti in concessione esclusiva a , che, ai sensi dell'art. 35 del DM Poste CP_2
e Telecomunicazioni del 29.12.1992, era tenuta ad assumere “con priorità assoluta” i vincitori dei concorsi pubblici indetti per la figura di revisore tecnico;
-assunto da quale vincitore del menzionato concorso, è stato tuttavia CP_2 inquadrato nel livello 8 del CCL SIP, con posizione di “lavoratore di tecniche numeriche”
(mentre il livello corretto sarebbe stato il 4, corrispondente alla categoria VI di cui all'art. 3 della l. n. 797/81) (doc. 4 ric.); il contratto di assunzione era (inoltre) un contratto di formazione e lavoro;
-dopo aver frequentato un apposito corso di formazione, ha svolto presso la datrice di lavoro attività di revisore tecnico (occupandosi, ad esempio: della costituzione, del CP_2 collaudo e della riparazione di collegamenti telefonici nazionali ed internazionali;
della manutenzione preventiva, della gestione e della riparazione delle apparecchiature della centrale di trasmissione di Genova – ; della manutenzione e della riparazione di Pt_3 apparecchiature e pannelli, digitali e analogici;
dei controlli e degli interventi nella “sala energia” della medesima centrale;
dell'utilizzo di software e hardware sofisticati;
della supervisione e dell'assistenza a favore delle figure “sottordinate”, cioè degli operatori di sala;
del controllo e della supervisione degli interventi delle ditte esterne;
della gestione della centrale trasmissiva di SA) (docc. 5 – 9 ric.);
4 -ha continuato, anche dopo l'incorporazione di da parte di con CP_2 CP_1 prosecuzione del rapporto lavorativo alle dipendenze della seconda società, a svolgere le mansioni di revisore tecnico;
ciò nonostante, è stato mantenuto nel medesimo livello contrattuale;
-la datrice di lavoro non gli ha riconosciuto il corretto inquadramento nemmeno negli anni successivi, avendogli attribuito: il livello B (profilo di “addetto ad attività tecniche” – doc. 11 ric.) e poi (con decorrenza dall'1.11.1997) il livello C (profilo di “assistente ad attività specialistiche” - doc. 14 ric.) del CCNL per le Aziende di Telecomunicazione del 9.9.1996; quindi il livello 4 (doc. 15 ric.) e, a far data dal 23.10.2001, il livello 5 (doc. 17 ric.) del
CCNL per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 28.6.2000;
-i livelli corretti sarebbero stati: F del CCNL del 1996, corrispondente al livello 4 del
CCL SIP;
6 del CCNL del 2000, corrispondente al livello F del precedente contratto;
-a causa della condotta datoriale ha maturato, a partire dal 15.9.1993, un credito pari ad euro 135.354,84 a titolo di differenze retributive;
-dall'1.11.1995 in poi, inoltre, è stato sottoposto dalla a un processo di CP_4 costante demansionamento: è stato assegnato a progetti e/o settori (“SOCRATE”, “TIRKS”
e ADSL) caratterizzati dallo svolgimento di mansioni di livello inferiore e, comunque, non corrispondenti al livello di professionalità posseduto (poiché routinarie e basate su procedure standardizzate) (docc. 20 – 25 conv.);
-il demansionamento è proseguito anche a seguito del collocamento, a partire dal
25.9.2012 (doc. 26 ric.), nell'area Territoriale Fixed Customer Operation RD ES (con il profilo di “operatore specialista customer care”), dove ha continuato a svolgere compiti non corrispondenti alle proprie competenze professionali e al livello d'inquadramento spettante;
in particolare, è stato adibito a mansioni commerciali quali quelle dei servizi 187 e chiama Co
(docc. 27 e 32 ric.), nonché ad attività di formazione degli operatori di Call ER (docc.
30, 31 e 34 – 36 ric.) e a funzioni di supporto alla trattazione dei ricorsi proposti al
OR (doc. 33 ric.);
-la condotta datoriale ha comportato un danno alla professionalità e all'immagine da quantificarsi in complessivi euro 310.970,43.
5 , ritualmente costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la CP_1 prescrizione delle pretese attoree;
ha domandato, quindi, il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto.
La SOCIETÀ ha dedotto che:
-il ricorrente non è stato assunto in ST e mai ha eseguito, presso o CP_2 successivamente, mansioni di revisore tecnico;
-il passaggio in del personale in forza presso ST (quale l'odierno CP_2 ricorrente non era) è stato regolato dall'art. 4 della l. n. 58/1992 (norma speciale), che ha demandato alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il compito, tra gli altri, di predisporre le tabelle di equiparazione tra le qualifiche (v. accordi sindacali del
3.2.1993 e del 15.3.1993 – docc. 4 e 5 conv.);
- in data 15.9.1993 il sig. è stato assunto dall'AZIENDA con contratto di Pt_1 formazione e lavoro della durata di 24 mesi, attribuzione del livello 8 del CCL SIP del 1992, figura di “lavoratore addetto a tecniche numeriche” (il rapporto è stato poi trasformato in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso la successiva datrice di lavoro);
-il ricorrente, al momento dell'assunzione in , è stato correttamente CP_2 inquadrato, non avendo esperienza;
inoltre, nel corso del rapporto lavorativo ha sempre eseguito mansioni corrispondenti al livello di appartenenza: dapprima, attività tecniche caratterizzate da complessità; dal 2012 in poi, compiti di back office e percorsi formativi dedicati;
-al fine di fronteggiare la crisi che ha coinvolto il settore delle telecomunicazioni, la ha adottato, a partire dal 2009, strumenti per la salvaguardia dei livelli CP_4 occupazionali (docc. 21 – 29 conv.).
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di sei testimoni ( Tes_1
- escusso due volte -, er il ricorrente;
, Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
e per la convenuta). È stata inoltre disposta CTU contabile volta ad accertare le Tes_6 eventuali differenze retributive spettanti al dott. partire dall'1.11.1997, in ragione Pt_1 del conseguimento del livello 6 del CCL SIP a decorrere dall'1.3.1994.
La vertenza è stata poi discussa oralmente dai difensori delle parti, anche, dietro indicazione giudiziale, in relazione al “… parametro da utilizzare ai fini dell'eventuale
6 liquidazione dell'ipotizzato danno da dequalificazione, con particolare riguardo all'utilizzo della retribuzione (lorda) al momento della proposizione della domanda giudiziale, ovvero delle retribuzioni (mensili lorde) percepite in corso di rapporto, nonché alla portata delle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta in merito all'applicazione, ai fini della quantificazione delle retribuzioni annuali, del CCNL del 2000, anteriormente all'attribuzione del 5° livello da parte dell'azienda (vedi allegato C alla relazione del CTU)”.
I difensori di parte ricorrente, infine, si sono riportati ai conteggi allegati al ricorso,
“… ritenendo che la quantificazione del risarcimento del danno da demansionamento debba avvenire applicando una percentuale alle retribuzioni tempo per tempo percepite, ottenendo così una somma su cui andranno applicati rivalutazione monetaria e interessi, dalle singole scadenze al saldo”. E hanno insistito come in atti.
Anche il difensore della convenuta ha insistito come in atti, precisando che “… sarebbe possibile utilizzare come parametro di riferimento ai fini dell'eventuale liquidazione dell'ipotizzato e contestato danno da dequalificazione, la retribuzione lorda in essere al momento della proposizione della domanda giudiziale, salvo in alternativa subordinata le retribuzioni lorde mensili percepite in corso di rapporto”, inoltre riportandosi “… anche alle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta in ordine all'applicazione ai fini della quantificazione delle retribuzioni annuali del CCNL del 2000 prima dell'attribuzione del 5 livello da parte dell'Azienda, come da allegato C alla relazione del CTU…”.
2. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui infra.
Infatti, non è fondata, in primo luogo, l'eccezione di parte convenuta in merito all'invalidità della notificazione del ricorso, che deriverebbe dal fatto che “… la NOTIFICA
è stata effettuata (oltre che in limine litis) dalla Collega Avv. Georgia Calcagno che, tuttavia, non risulta firmataria nella procura allegata in atti”. Infatti, la procura de qua è stata rilasciata dal dott. gli avvocati Pier Franco RAFFAELLI e Georgia CALCAGNO, il primo Pt_1 dei quali ha autenticato la sottoscrizione dell'assistito.
Non si vede, pertanto - al di là dell'evidente raggiungimento dello scopo cui la notifica era destinata, dimostrato dalla tempestiva costituzione in giudizio della convenuta - perché
7 l'avv. Georgia CALCAGNO, procuratrice del ricorrente, non avrebbe potuto provvedere all'adempimento e redigere la relata di notificazione.
Si aggiunga che la busta telematica relativa alla notificazione, in base alle stesse produzioni di parte resistente, conteneva in allegato la procura alle liti, di cui si è detto (v. doc. 35 conv.).
2.1. Occorre esaminare, quindi, l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dal dott. sollevata dalla convenuta. Pt_1
Come chiarito da costante giurisprudenza di legittimità, «l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. (cfr. Cass. 24 maggio 2006 n. 12238; Cass.
21 agosto 2007 n. 17777; Cass. 8 aprile 2011 n. 8057 e, in precedenza, Cass. 26 luglio 1996
n. 6750; Cass. 23 agosto 1997 n. 7911)» (Cass. n. 21645/2016; conf., di recente, Cass. n.
28284/2022).
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni conseguenti a dequalificazione e/o demansionamento, invece, la Suprema Corte ha precisato che, da un lato, non vi sono dubbi circa l'applicabilità del termine decennale di prescrizione (in quanto regime ordinario in caso di inadempimento contrattuale), dall'altro, la condotta datoriale è da classificarsi come illecito permanente e, conseguentemente, il dies a quo di decorrenza della prescrizione è da individuarsi nella cessazione del comportamento lesivo (v., tra le altre,
Cass. n. 15814/2020).
Infine, si rileva che, limitatamente ai crediti di lavoro non prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), il termine di prescrizione inizia nuovamente a decorrere dalla cessazione del rapporto.
Infatti, <il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non
è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al
8 momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro>> (Cass. n. 30957/2022).
Il ricorrente ha inviato alla datrice di lavoro, in data 28.10.2002, una prima richiesta di convocazione del collegio di conciliazione (ricevuta il 31.10.2002), mediante la quale ha domandato il riconoscimento del superiore livello d'inquadramento e il pagamento delle relative differenze retributive (v. doc. A dep. 4.7.2023).
Il 30.9.2003 ha poi inoltrato alla un'ulteriore lettera di messa in mora CP_3
(ricevuta il 13.10.2003) con cui, da un lato, ha riproposto le rivendicazioni in tema di inquadramento, dall'altro, ha lamentato l'illegittimo demansionamento subito, con conseguente richiesta di ristoro dei danni patiti (v. doc. B dep. 4.7.2023).
Il dott. ha successivamente inviato alla convenuta altre comunicazioni del Pt_1 medesimo tenore, contenenti la domanda di riconoscimento del livello superiore (e delle connesse differenze retributive) e quella di cessazione della condotta lesiva e di risarcimento del danno, in data 23.3.2006, 23.3.2011, 10.2.2015 e 6.2.2020 (v. docc. C – F dep. 4.7.2023).
Trattasi, a tutti gli effetti, di atti dotati di efficacia interruttiva della prescrizione.
Pertanto, nulla è prescritto per quanto concerne le domande di riconoscimento del superiore livello d'inquadramento e di ristoro dei danni subiti a causa della dequalificazione, soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale (il ricorrente deduce, infatti, di essere stato demansionato a partire dall'1.11.1995).
Diversamente, risultano prescritti i crediti maturati dal ricorrente, a titolo di differenze retributive, fino al 31.10.1997, perché assoggettati al termine quinquennale di cui all'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. (e perché, come anticipato, la prima lettera di messa in mora è stata ricevuta dalla convenuta il 31.10.2002).
3. Venendo alle richieste relative al livello d'inquadramento, il ricorrente lamenta, innanzitutto, di essere stato assunto da con un inquadramento professionale non CP_2 corretto.
Secondo il dott. infatti, a seguito della privatizzazione del settore delle Pt_1 telecomunicazioni, l'AZIENDA, quale nuova concessionaria del servizio, avrebbe dovuto
9 assumere «con priorità assoluta i vincitori dei concorsi pubblici a revisore tecnico (categoria
VI) e consigliere TLC (categoria VII) espletati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici nel periodo 1991/92 le cui graduatorie sono state approvate dal » (ex art. 35, co. CP_5
2, lett. H, convenzione annessa al DM Poste e Telecomunicazioni del 29.12.1992).
Egli, pertanto, in quanto vincitore di concorso, per revisore tecnico, rientrante nel novero di quelli così individuati, avrebbe dovuto essere inquadrato da , fin CP_2 dall'assunzione, nel livello (corrispondente a quello proprio, nel pubblico impiego, dei revisori tecnici, ossia nel livello) 4 del CCL SIP del 1992. L'AZIENDA, invece, gli ha attribuito il livello 8 del CCL SIP del 1992, profilo di “lavoratore addetto a tecniche numeriche” (doc. 4 ric.), assumendolo peraltro con contratto di formazione e lavoro.
Sul punto si osserva quanto segue.
In data 15.9.1993 il ricorrente è stato assunto, nei termini sopra esposti, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi (v. ancora doc. 4 ric.).
A seguito dell'incorporazione d' in , il rapporto di lavoro è CP_2 CP_1 proseguito, senza alcuna variazione, presso (v. doc. 10 ric.); successivamente, è CP_1 stato convertito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
E' pacifico tra le parti che il dott. on abbia mai lavorato alle dipendenze di Pt_1
ST (v. pagg. 5 e 38 ric., ove egli afferma di essere stato assunto direttamente da;
CP_2 nonché pagg. 8, 9, 11, 12, 14, 36-38 memoria , nelle quali la convenuta nega che CP_1 il lavoratore sia stato dipendente pubblico). Pertanto, egli non ha potuto certamente beneficiare del regime speciale previsto per i dipendenti pubblici, ex art. 4, cc. 3 - 5, l. n.
58/92 (“Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni”).
Il decreto ministeriale del 1992 non ha previsto un generalizzato obbligo di assunzione, bensì un (mero) diritto di priorità a favore dei soggetti indicati nell'art. 35 dell'annessa convenzione (in tal senso dev'essere interpretata l'espressione “con priorità assoluta”).
In altri termini, la normativa transitoria ha previsto che la concessionaria dovesse dare precedenza, in sede di assunzione di nuovo personale per lo svolgimento di mansioni proprie del profilo di revisore tecnico, ai vincitori dei concorsi indetti da ST tra il 1991 e il 1992 per il reclutamento di dette figure professionali, con la conseguenza che avrebbe CP_2
10 potuto assumere personale per ricoprire detto profilo, senza attingere alle graduatorie dei vincitori delle procedure concorsuali, solo dopo l'esaurimento delle dette graduatorie.
Il dott. tuttavia, non ha neppure dedotto l'assunzione, a suo discapito, di Pt_1 personale non proveniente dalle dette graduatorie, per lo svolgimento di mansioni corrispondenti a quella di revisore tecnico.
Si aggiunga che il ricorrente, come rilevato da parte convenuta (v. pag. 15 mem. cost.), non ha neppure provato di essere risultato vincitore del menzionato concorso, indetto da ST con decreto ministeriale del 20 agosto 1991, n. 56891, per la copertura di n. 17 posti di revisore tecnico (categoria VI, ex art. 3 l. n. 797/81) (v. dichiarazione sub doc. 1 ric.).
Infatti, in base alla documentazione in atti, è risultato solamente “idoneo” (v. sempre doc. 1 ric., in cui si legge che “il Sig. … ha partecipato al concorso pubblico Parte_1 circoscrizionale per esami a n. 17 posti di revisore tecnico, categoria VI, … riportando la votazione complessiva di punti 14,75 e classificandosi al n. 3 della graduatoria degli idonei”; doc. 2, all.ti A e C, ric., in cui si riscontra il nome del ricorrente al 20° posto della graduatoria generale e al 3° posto della graduatoria degli idonei;
doc. 2, all. B, ric., dal quale si evince che l'ultimo classificato della graduatoria dei vincitori ha riportato un punteggio pari a
14,90).
Ne consegue che non poteva operare, a favore del lavoratore, neppure la disciplina individuata dal DM Poste e Telecomunicazioni del 1992 (e dall'annessa convenzione) e che le sue doglianze circa il mancato riconoscimento, in sede di assunzione, del livello 4 del CCL
SIP del 1992, corrispondente alla categoria VI l. n. 797/81 (propria dei revisori tecnici ST) risultano infondate.
E' appena il caso di accennare che, d'altra parte, la prova dell'assunzione del ricorrente quale (vincitore del concorso per) revisore tecnico non può certo desumersi dalle dichiarazioni dei testimoni, che sul punto, al più, hanno potuto manifestare semplici
“impressioni” e/o soggettive convinzioni (v. ad es. teste che dopo avere riferito Tes_2 che il ricorrente, al momento dell'assunzione, “si è presentato assieme ad un gruppo di giovani vincitori di concorso”, non ha saputo specificare “con quali modalità contrattuali sia stato assunto…”), ovvero personali “valutazioni”, quale quella secondo cui il ra un Pt_1
“revisore tecnico” e operava come tale. È evidente, infatti, che in assenza di atti formali
11 relativi alla qualifica - peraltro già superata dalla contrattazione collettiva applicata da
- l'unico dato potenzialmente rilevante è quello delle mansioni effettivamente svolte CP_2 dal lavoratore, il cui accertamento è compito di questo Giudice.
Tanto meno rileva, dunque, che il ricorrente, una volta assunto, abbia firmato qualche atto qualificandosi “revisore tecnico” (v. doc. 9 ric.), o che il “cartellino” consegnatogli per la frequentazione dell'iniziale corso di formazione (doc. 6 ric.) riportasse l'indicazione
“Corso di formazione per revisori tecnici” (sembra del tutto ragionevole la spiegazione offerta, a tale ultimo riguardo, dal procuratore della convenuta, secondo cui “ applicava CP_2 il CCNL Sip il quale non prevede assolutamente la figura del Revisore Tecnico. Il fatto che il ricorrente abbia seguito un corso dopo l'assunzione rientra nella normale prassi e non escludo che parte del corso sia stata seguito presso strutture esterne ad ed anche presso CP_2 le Poste e che queste ultime nei documenti identificativi abbiano utilizzato una terminologia propria della loro cultura aziendale o contrattuale, facendo riferimento alla figura del
Revisore Tecnico”), o che colleghi svolgenti le medesime mansioni provenissero da ST e vi avessero ricoperto il ruolo di “revisori tecnici”.
4. Il ricorrente si duole, comunque, che l'inquadramento operato da non sia CP_2 corretto anche perché non coerente con le mansioni effettivamente svolte tra settembre 1993
e ottobre 1995, con conseguente diritto al riconoscimento del livello 4 CCL SIP (e, quindi, degli equivalenti livelli F del CCNL del 1996 e 6 del CCNL del 2000 e ss.), a fronte delle
(superiori) mansioni svolte, appunto, a decorrere dall'assunzione.
Trova applicazione ratione temporis, nel caso in esame, il testo dell'art. 2103 c.c. vigente prima della novella del 2015 (il periodo interessato, infatti, è quello 1993-1995), in base al quale (co. 1): «… Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi».
Tale disciplina normativa prevedeva, dunque, quale presupposto per l'attribuzione del livello superiore, lo svolgimento in maniera effettiva e continuativa di mansioni proprie
12 del detto livello, per un periodo di almeno 3 mesi (salva previsione di un periodo inferiore da parte della contrattazione collettiva).
Non è stata neppure dedotta dalla convenuta, né è emersa, in corso di causa,
l'adibizione del dipendente a mansioni superiori al solo fine di sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018,
8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006)» (Cass. n.
30580/2019; conf. Cass. n. 2885/2025).
Ciò posto, occorre accertare quali siano state le mansioni effettivamente svolte dal dott. ra settembre 1993 e ottobre 1995 (decorrendo il dedotto demansionamento dal Pt_1 novembre 1995), sì da valutare se esse corrispondano a quelle proprie del livello 8 CCL SIP, ovvero di altro livello, superiore a quello riconosciuto.
5. All'esito dell'istruttoria orale e alla luce, in particolare, delle dichiarazioni dei testi e può ritenersi provato che il ricorrente: Tes_1 Tes_2
-dopo l'assunzione, ha effettuato un periodo di affiancamento ai colleghi esperti, di circa 3/4 settimane;
- ha svolto un (primo) corso di formazione (v. anche doc. 6 ric., con la precisazione, già accennata, che la dicitura in esso riportata non è di per sé idonea a dimostrare il possesso e lo svolgimento del ruolo di revisore tecnico);
-nel volgere di 2 o 3 mesi, il ricorrente è stato in grado di eseguire in autonomia attività di carattere tecnico, dapprima più semplici e via via più complesse;
-nella centrale telefonica di Genova-Lagaccio (CTL Lagaccio), dopo il primo periodo di formazione e di affiancamento, si è occupato, in particolare, di:
*manutenzione ordinaria delle apparecchiature e degli apparati;
13 *individuazione dei guasti, sostituzione delle parti (pannelli, analogici o digitali) non funzionanti e rimpiazzo delle stesse;
*analoghi interventi nella “sala energia”, contenente apparecchiature sotto alta tensione (una volta acquisite le necessarie capacità, dopo un ulteriore periodo di esperienza, rispetto ai 2/3 mesi sopra indicati);
*attività funzionali alla manutenzione delle linee e dei collegamenti telefonici e alla creazione, anche a seguito di malfunzionamenti o in occasione di particolari eventi ed esigenze, di nuove linee e di nuovi collegamenti, a livello sia nazionale (eventualmente previ contatti con SIP e con altre centrali nazionali), sia internazionale (previ contatti con centrali estere, che richiedevano la conoscenza, quanto meno, dell'inglese), per la trasmissione di voce, dati e altri segnali, previa effettuazioni delle verifiche e dei controlli del caso (es.: verifica della qualità delle linee;
individuazione dei guasti e segnalazione degli stessi;
individuazione di linee libere alternative;
effettuazione di “reinstradamenti”; esecuzione di piani di soccorso); anche se non nei primi mesi di lavoro;
*dell'annotazione sul registro di Centrale delle attività e degli interventi effettuati;
*dell'aggiornamento della documentazione presente nel sistema informatico (programma
“Nort”) e nella banca dati aziendale.
Per quanto concerne il controllo degli accessi ai locali aziendali del personale proveniente dall'esterno, nonché il controllo e la supervisione dei lavori eseguiti da ditte esterne (attività, quest'ultima, richiedente, principalmente, l'effettuazione di misurazioni con apposite apparecchiature - v. dich. , è emerso, da un lato, che l'ingresso in centrale Tes_2 di aziende esterne e di colleghi di altre sedi veniva autorizzato da soggetti diversi dal ricorrente (ossia dai “superiori uffici” - v. dich. teste , dall'altro, che i compiti di Tes_1 supervisione e di controllo dei lavori eseguiti dal personale esterno venivano svolti dietro specifico incarico dei superiori (v. dich. che ricopriva, nel periodo in disamina, il Tes_2 ruolo di revisore tecnico coordinatore capo ed era superiore del ricorrente).
In base alle risultanze della prova orale, il ricorrente non si occupava, invece, del coordinamento degli operatori di sala (v. ancora dich. teste il quale ha chiarito Tes_2 che “a coordinare gli operatori di sala eravamo io e il mio superiore. Gli dicevamo dove dovevano andare e che compiti dovevano svolgere”).
14 Venendo all'attività di gestione della centrale trasmissiva di SA (genericamente dedotta in ricorso), si rileva che il dott. non ha fornito la prova delle mansioni ivi Pt_1 svolte, né della frequenza dei turni ricoperti. Infatti, il teste ha riferito dell'assenza di Tes_1 personale, presso detta centrale, e della necessità di effettuarvi trasferte (anche dietro chiamata urgente), non precisamente quantificate, tanto meno con riguardo alla persona del ricorrente. Il teste a riferito di essere stato in visita alla centrale di SA assieme Tes_2 ai tecnici, “per verificare la situazione delle apparecchiature”, senza saper riferire se il ricorrente vi abbia o meno operato in altre circostanze.
Insomma, nessun elemento consente di ritenere che il ricorrente abbia operato per periodi significativi presso la centrale di SA e, tanto meno, per svolgervi mansioni diverse e superiori rispetto a quelle svolte a Genova.
6. Alla luce di quanto sopra indicato, risulta dunque evidente che il dott. ia Pt_1 stato adibito, già a partire dal 1993, dopo 2 o 3 mesi di lavoro in affiancamento, ad attività tecniche caratterizzate da un apprezzabile grado di complessità e di autonomia esecutiva, la cui realizzazione presupponeva la visione d'insieme e la conoscenza del ciclo delle attività della Centrale, come anche dimostrato dalla molteplicità dei settori d'intervento e dei collegamenti tra essi esistenti.
Quanto appena affermato trova riscontro anche nel dato documentale (v. docc. 8 e 9 ric., tra l'altro riconosciuti dai testi e dai quali si evince che: il dott. Tes_1 Tes_2 Pt_1 effettuava interventi che richiedevano il possesso di una buona conoscenza degli impianti e dei collegamenti telefonici, capacità di lavoro in autonomia e l'utilizzo di strumentazione complessa;
si occupava anche di supervisionare lavori realizzati da soggetti esterni).
Venendo, quindi, alla questione del corretto inquadramento del ricorrente, si rileva anzitutto che la declaratoria del livello 8 del CCL SIP del 1992 è del seguente tenore:
«appartengono a questo livello i lavoratori la cui professionalità consente di espletare attività che richiedono nell'ambito del proprio settore di competenza una adeguata conoscenza delle tecniche e/o procedure operative».
Pare subito evidente che tale livello non sia in linea con le mansioni svolte dal dott. tra settembre 1993 e ottobre 1995, dal momento che esso riguarda i prestatori che Pt_1
15 eseguono attività tecniche di base, per la cui realizzazione è sufficiente la conoscenza delle procedure operative (mentre il ricorrente, come già riportato, eseguiva in autonomia compiti di natura specialistica).
Il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato nel livello 6 del CCL SIP del 1992, caratterizzato dallo svolgimento, in autonomia e con responsabilità operativa piena, di mansioni più complesse, di tipo tecnico-specialistico e riferibili all'insieme delle attività e degli apparati della struttura produttiva (la Centrale).
Infatti, ai sensi della declaratoria contrattuale, «appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplicano con piena responsabilità operativa attività concettuali o interventi tecnico-manuali che richiedono una visione di insieme nonché una completa conoscenza del ciclo di lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico-specialistico. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata, potrà essere richiesta attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori».
Sembra chiaro, in particolare, che le mansioni svolte dal ricorrente comportassero
(soprattutto) la realizzazione, sotto la sua responsabilità, d'interventi tecnico-manuali specialistici, richiedenti la conoscenza del complesso degli apparati e delle attività che facevano capo alla Centrale.
Non pare accoglibile, invece, la domanda (principale) di riconoscimento del livello 4 del CCL SIP, dal momento che il ricorrente non ha fornito la prova dello svolgimento di mansioni tipiche di detto livello e, nello specifico, del coordinamento di importanti organismi operativi ovvero del compimento di attività implicanti un alto grado di responsabilità e autonomia (d'altro canto, la declaratoria contrattuale recita che «appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di particolare e consolidata preparazione e capacità professionale, coordinano, con discrezionalità ed autonomia, sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, importanti organismi operativi, ovvero coloro che - anche supportando altri lavoratori - svolgono funzioni di livello tecnico-professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia equivalenti»).
Non sembra neppure che le mansioni svolte dal dott. n tale periodo possano Pt_1 essere ricondotte al livello 5 del medesimo CCL, perché fanno difetto sia l'esercizio di
16 “funzioni direttive”, sia il possesso di “particolare preparazione e capacità professionale”, sia lo svolgimento di “funzioni specialistiche di elevato e particolare livello tecnico- professionale comportanti responsabilità ed autonomia di pari rilevanza”; si tratta di aspetti di cui non può dirsi conseguita la prova, del resto ben difficilmente riferibili ad un lavoratore neo assunto, privo di esperienza lavorativa, tanto meno specifica, all'esito di un breve periodo di formazione e affiancamento (prevede la declaratoria del livello 5: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di particolare preparazione e capacità professionale, esplicano funzioni direttive caratterizzate da facoltà di decisione nell'ambito dei programmi previsti e nella conduzioni di organismi operativi, ovvero i lavoratori che svolgono funzioni specialistiche di elevato e particolare livello tecnico-professionale, comportanti responsabilità ed autonomia di pari rilevanza”).
Il dott. come emerso dall'istruttoria (v. supra), ha eseguito, dopo un primo Pt_1 periodo di formazione e di affiancamento, le attività sopra indicate in autonomia e con piena responsabilità, nonché in maniera continuativa, per almeno 3 mesi. La datrice di lavoro non ha dimostrato che l'attribuzione delle dette mansioni sia avvenuta al solo fine di sostituire altro personale assente con diritto alla conservazione del posto.
7. Pertanto, il ricorrente ha diritto al riconoscimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c. (nella formulazione anteriore alla novella), del livello 6 del CCL SIP del 1992 (e, quindi, dei corrispondenti livelli D del CCNL del 1996 e 5 del CCNL del 2000 - v. docc. 9 e 13 conv., tabelle di equiparazione) a partire dall'1.3.1994 (ossia trascorsi tre mesi dalla cessazione del periodo di formazione/affiancamento).
Egli ha altresì diritto, nei limiti della prescrizione (v. par. 2.1.), al pagamento delle differenze retributive, maturate tra l'1.11.1997 e il 31.10.2001 (giorno precedente l'attribuzione da parte di del 5° livello del CCNL del 2000 – v. doc. 17 ric.). CP_1
Per quanto concerne l'ammontare del credito del ricorrente, si condividono pienamente le risultanze della CTU contabile (correttamente espletata, in ossequio ai criteri individuati dal Tribunale).
Pertanto, al dott. petta la somma complessiva di euro 5.811,35 lordi a titolo Pt_1 di differenze retributive, derivante dal conseguimento del superiore livello d'inquadramento.
17 Sul credito del lavoratore spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459, e Cass.,
Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38), dalle singole maturazioni al saldo;
Per completezza, si rileva altresì l'evidente illegittimità della conclusione di un contratto di formazione e lavoro riferito al livello 8 del CCL SIP del 1992, quando la datrice di lavoro intendeva affidare ed ha concretamente affidato al dipendente, ab initio, previo breve e mirato periodo di formazione e di affiancamento, mansioni proprie del livello 6 del medesimo CCL. Ne consegue l'evidente illegittimità del contratto “speciale”, solo simulato,
e la configurazione del rapporto quale ordinario rapporto di lavoro subordinato.
8. Venendo, quindi, all'asserito demansionamento subito dal dott. a partire Pt_1 dall'1.11.1995, si osserva quanto segue.
Il livello di riferimento per valutare la condotta datoriale è costituito, dunque, dal livello 6 del CCL SIP del 1992 (e dai successivi livelli D del CCNL del 1996 e 5° del CCNL del 2000 e ss.), conseguito dal ricorrente a decorrere dall'1.3.1994 in ragione delle mansioni superiore effettivamente e pienamente svolte.
La questione dev'essere affrontata distinguendo tra le prestazioni eseguite dal ricorrente prima e dopo il 25.6.2015, data d'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, che, riformulando l'art. 2103 c.c., ha ampliato il novero di mansioni a cui i dipendenti possono essere legittimamente adibiti dal datore di lavoro, inoltre codificando la c.d. mobilità verso il basso.
Relativamente al periodo antecedente alla novella normativa, occorre ulteriormente distinguere l'attività lavorativa prestata fino al 25.9.2012 (giorno di assegnazione del ricorrente al settore commerciale – v. doc. 26 ric.) da quella resa nel periodo successivo.
8.1. A partire dal 1° novembre 1995 (v. doc. 18 ric., nonché dich. teste , il Tes_2 dott. è stato adibito al progetto SOCRATE (Sviluppo Ottico-Coassiale della Rete Pt_1
d'Accesso Telecom), presso il CNSI (Centro Nazionale Sviluppo e Impianti) di Genova, avente a oggetto l'incremento dell'uso sul territorio italiano della tv via cavo e dell'accesso a Internet, mediante la diffusione della rete a banda larga presso un elevato numero di
18 abitazioni. Esso prevedeva l'utilizzo della fibra ottica e, solo per le ultime diramazioni verso le case degli utenti, del cavo coassiale (v. pagg. 26 e 43 ric. e 20 mem. cost.; nonché dich. teste Tes_3
Secondo quanto emerso dall'istruttoria (v. dich. testi entrambi Tes_3 Tes_1 destinati agli stessi compiti del ricorrente), i dipenditi ivi operanti con la qualifica di progettista (come il ricorrente v. doc. 20 ric.) si occupavano, principalmente, Pt_1
d'individuare i luoghi in cui posizionare i cavi e gli “elementi” di rete (ad es. amplificatori e ripetitori).
Più precisamente, i progettisti, grazie all'ausilio di un computer e di uno specifico programma, visualizzavano a video la cartina topografica del territorio interessato dall'intervento (che poteva essere in qualsiasi punto d'Italia) e vi sovrapponevano un foglio digitale sul quale tracciavano il percorso della nuova rete (da loro individuato); trattavasi della parte c.d. orizzontale della progettazione, relativa al collegamento della rete ai palazzi.
Il percorso indicato costituiva, infatti, una mera ipotesi, perché gli operatori del Centro non avevano a disposizione tutti i dati necessari per la redazione di un progetto completo (ad esempio, non conoscevano i dislivelli, in quanto si servivano di cartine topografiche e di planimetrie bidimensionali).
Completata la fase di tracciamento, il programma effettuava una verifica automatica;
in caso di esisto negativo, i progettisti apportavano modifiche, fino ad ottenere un riscontro positivo. Successivamente provvedevano, con modalità analoghe a quelle sopra descritte, alla redazione di un progetto degli scavi, in cui indicavano i luoghi di installazione degli armadi, oppure di realizzazione dei pozzetti. In tale fase non vi era alcun controllo automatico da parte del programma (v. dich. PACE).
Quindi, gli operatori stampavano il progetto e lo trasmettevano ai tecnici operanti sul territorio, i quali effettuavano i sopralluoghi e apportavano le correzioni necessarie (tali compiti presentavano maggiori difficoltà, come ancora da dich. teste secondo cui Tes_3
“l'attività di progettazione vera e propria, svolta sul territorio, era certamente più complessa perché presupponeva la specifica conoscenza della porzione del territorio assegnata, la verifica della rete esistente sulla carta di rete, l'analisi sul campo, l'effettuazione sulla carta del tracciato del progetto richiesto, sopralluoghi e contatti con le autorità amministrative per
19 eventuali autorizzazioni relative a lavori di scavo e installazione”; l'operatore del progetto
Socrate, invece, “non doveva inserire dati numerici o fare calcoli, perché i calcoli venivano effettuati automaticamente dal programma, una volta tracciato col mouse l'ipotetico percorso del progetto di rete”).
L'elaborato modificato veniva ritrasmesso al CNSI, dove gli operatori (tra cui il dott.
redigevano il progetto finale, tenendo conto di quanto segnalato. Gli elaborati, in Pt_1 una seconda fase, non venivano più restituiti al CNSI: il progetto definitivo veniva approntato, salve le esigenze di modifiche sostanziali, direttamente dai referenti di zona (v. ancora dich. teste . Tes_1
L'attività dei “progettisti” del progetto SOCRATE presentava comunque profili di complessità tecnica, in quanto si articolava su tre livelli (cartografico, impiantistico e infrastrutturale), aveva ad oggetto la banda larga (v. dich. teste , che è stato, tra Tes_4 il 1995 e il 1998, coordinatore del gruppo di progettazione del CNSI) e riguardava, di volta in volta, la cablatura di numerosi utenti (circa 400: v. dich, teste . Del resto, gli Tes_1 operatori (incluso il ricorrente) hanno dovuto effettuare, prima dell'avvio del programma, un periodo di formazione, della durata di circa 2 mesi (v. dich. testi e Tes_4 Tes_3
8.2. A partire dal novembre/dicembre 1998, abbandonato da parte di il CP_1 progetto SOCRATE (v. dich. teste la circostanza non è contestata, peraltro), il dott. Tes_1
è stato adibito al progetto TIRKS (Trunks Integrated Record Keeping System), Pt_1 relativo all'assegnazione di quote di rete telefonica ai nuovi gestori privati, a seguito della privatizzazione del settore delle telecomunicazioni (v. anche pag. 27 ric., non contestata dalla convenuta).
Come emerso in sede istruttoria (v. dich. teste adibito al medesimo Tes_1
“programma”), gli operatori del progetto TIRKS (tra cui il dott. svolgevano Pt_1 principalmente compiti inerenti all'attivazione e alla cessazione di linee. In particolare, a seguito di richieste tramite fonogrammi, predisponevano uno o più collegamenti tra un punto e un altro, onde far giungere il segnale telefonico.
Al fine di compiere tale attività, gli operatori accedevano a un'apposita banca dati e valutavano la “disponibilità” dei collegamenti (ossia se fossero o meno liberi);
20 successivamente, costruivano il trunk (cioè il gruppo di canali che consentivano la trasmissione del segnale telefonico dal punto di partenza a quello di arrivo), indicando i codici dei collegamenti utilizzati (v. anche doc. 21 ric.). Per realizzare il trunk potevano essere necessari, ad esempio, 10 collegamenti, ossia 10 diversi “tratti”, da unire tra loro.
I fonogrammi ricevuti contenevano, oltre alla richiesta di attivazione, anche l'individuazione dei punti di partenza e di arrivo e dei collegamenti da utilizzare e altre informazioni relative all'attività da svolgere (ad es. il numero di canali necessari).
Gli operatori TIRKS, quindi, valutavano la fattibilità dei collegamenti, avendo prima verificato, tramite la menzionata banca dati, la loro utilizzabilità (v., a titolo esemplificativo, le dich. del teste “circa le richieste che ci potevano giungere: portare 60 canali dalla Tes_1 centrale di Genova alla centrale di Milano – Turro. Noi dovevamo individuare un raccordo che avesse spazio per 60 canali, relativo alla tratta Genova – Turro. Individuatolo,
“cliccavamo” su di esso;
quindi dovevamo trovare un raccordo libero a Turro, compatibile con l'esigenza e “cliccavamo” anche su di esso”).
La complessità dei trunk poteva variare, sia in ragione della collocazione geografica di uno dei due punti (sito, ad esempio, in Sicilia), sia per l'assenza di raccordi liberi sulla tratta più immediata. Poteva altresì capitare che gli operatori dovessero rapportarsi con i tecnici presenti in loco per verificare l'effettiva disponibilità del raccordo, ovvero per gestire particolari difficoltà o esigenze.
I dipendenti adibiti al progetto TIRKS si occupavano anche della dismissione dei collegamenti, che avveniva mediante comunicazione via fax (v. anche docc. 22 e 23 ric.).
8.3. Tra inizio 2001 (può farsi riferimento al mese di gennaio) e il 24.9.2012 (v. doc.
26 ric.), il ricorrente è stato poi assegnato al settore ADSL (sempre collocato presso il CNSI di Genova). Anche tale circostanza non è specificamente contestata ed è comunque confermata dalle dichiarazioni testimoniali (v. II audizione e dich. . Tes_1 Tes_6
In base all'istruttoria (v. appunto dich. e , gli operatori adibiti a tale Tes_1 Tes_6 servizio (incluso il ricorrente) svolgevano, in principalità, mansioni consistenti nell'attribuzione di indirizzi IP ai nuovi clienti e nel supporto da remoto in fase CP_1 di attivazione dei router presso gli utenti.
21 Più specificamente, gli operatori individuavano, all'interno di un pacchetto di indirizzi IP utilizzabili, quello o quelli da assegnare a ciascun cliente. Come precisato dal teste (che nel periodo in esame ha svolto le medesime mansioni del ricorrente), tale Tes_1 compito veniva eseguito senza adottare particolari criteri di scelta (a memoria del testimone,
“gli indirizzi IP, acquistati da , venivano assegnati per lotti ai vari uffici . CP_1 CP_1
Da detti lotti attingevamo per l'indicazione ai tecnici, senza dover rispettare alcun criterio di scelta. Potevamo scegliere a caso, qualunque IP disponibile”).
L'indirizzo o gli indirizzi venivano quindi comunicati al tecnico presente presso l'utente, il quale lo inseriva nel router. Conclusa tale attività, il ricorrente, come i colleghi, verificava che il dispositivo fosse raggiungibile;
in caso di risposta positiva, provvedeva all'installazione, da remoto, di una configurazione standard (v. dich. teste . Il router Tes_1 veniva poi spento e riacceso;
il ricorrente controlla nuovamente che il dispositivo fosse raggiungibile.
Gli addetti al servizio ADSL fornivano assistenza anche a fronte dei problemi riscontrati in sede di “attivazione” e di “post-attivazione” dei router, che potevano consistere, ad esempio, nella mancata navigazione in rete del dispositivo, nonostante la corretta installazione dell'indirizzo IP (v. dich. teste responsabile del ricorrente). In tale Tes_6 evenienza, l'operatore si rapportava con il tecnico in loco, suggerendo, tra le altre cose, di sostituire il router, ovvero di cancellare i dati, da scaricare nuovamente in seguito (v. dich. teste nonché docc. 24 e 25 ric., dai quali emerge che il ricorrente si occupava di Tes_1 assistenza in fase di attivazione e comunicava gli interventi di risoluzione da realizzare, ad esempio la riconfigurazione del dispositivo, con annesse istruzioni).
Agli operatori ADSL poteva essere richiesto, anche, di realizzare un ampliamento di
IP del cliente, con le medesime modalità sopra descritte (attraverso la configurazione di un numero di IP tra 8 e 16 – v. dich. teste . Tes_6
Per svolgere correttamente le proprie mansioni, i dipendenti del settore ADSL dovevano avere conoscenze relative al funzionamento dei router, alle caratteristiche degli indirizzi IP e ai “nodi di rete” (v. dich. teste . Tes_6
Nel periodo in esame il ricorrente si è altresì occupato delle attività relative ai clienti
SISAL e LOTTOMATICA.
22 Come chiarito in sede istruttoria, gli operatori assegnati a tali compiti svolgevano le stesse mansioni sopra descritte, concernenti il settore ADSL. In aggiunta, erano tenuti a Cont conoscere ed utilizzare diversi sistemi operativi, quali , , Controparte_6
DYNAMIC e . Non eseguivano, però, per il tramite di essi, attività di CP_8 progettazione (v. dich. teste secondo cui: “gli specialisti potevano effettuare Tes_6
Cont operazioni su e DYNAMIC, anche se non vi effettuavano progettazioni e configurazioni. Su DYNAMIC si effettuavano i controlli circa la corretta progettazione del Cont circuito;
progettazione – come detto – effettuata da altri. Su si controllava invece la bontà del circuito e la sua capacità di dialogare con i nodi. consentiva di accedere CP_6 da remoto ai router e ai nodi per entrare all'interno degli apparati e verificarne la funzionalità.
Su gli specialisti effettuavano operazioni minimali. In tale programma CP_8 erano presenti i dati dei clienti ed esso dialogava direttamente con DYNAMIC”).
8.4. Il 25.9.2012 (v. ancora doc. 26 ric.) il dott. è stato assegnato all'area Pt_1
Territoriale Fixed Customer Operation RD ES, con il profilo di “operatore specialista customer care” e l'attribuzione di mansioni di natura commerciale.
Rispetto al periodo compreso tra fine settembre 2012 ed agosto 2022 (mese d'iscrizione a ruolo del ricorso), l'istruttoria orale è stata assai limitata, alla luce della documentazione prodotta dall'attore e dell'assenza di contestazioni da parte della convenuta
(la quale si è limitata ad affermare: «circa il passaggio del ricorrente al Settore Customer
Care dal 2012 si precisa quanto segue: nel periodo immediatamente successivo al suo inserimento nella funzione di Customer Care il ha svolto prevalentemente mansioni di Pt_1 back office. Contemporaneamente, tuttavia, ha fruito del percorso formativo a lui dedicato per svolgere pienamente e con crescente livello di professionalità TUTTE le mansioni tipiche dell'Operatore di Customer Care;
le attività svolte nel ruolo di “Formatore” sono scaturite dall'introduzione del nuovo sistema CRM integrato fisso e mobile (DBSS) ed erano finalizzate a spiegare le funzionalità e le modalità di utilizzo del nuovo sistema operativo» - mem. di cost., pag. 23, cap. 33).
Anche nell'udienza del 12.2.2024, invitata a prendere posizione “sugli aspetti relativi alle mansioni svolte dal ricorrente a partire dal settembre 2012, al fine di valutare se vi siano
23 esigenze istruttorie per la ritenuta difformità delle circostanze di fatto in merito articolate in ricorso e in memoria di costituzione”, ha precisato di richiamarsi, “per quanto riguarda le circostanze in fatto”, al capitolo 33 della propria memoria.
8.4.1. Da fine settembre 2012 (v. docc. 26 e 29 ric.) a dicembre 2017 il dott. Pt_1
è stato adibito al c.d. servizio 187 (attività di Call ER); in tale contesto si è occupato principalmente di rispondere alle telefonate dei clienti , di raccoglierne le CP_1 lamentele e di inserirle nel sistema informatico, di fornire chiarimenti sulle bollette e di promuovere la vendita di prodotti elettronici collegati alla SOCIETÀ (come smartphone e tablet).
In particolare, comunicava tramite e-mail oppure inseriva in un apposito programma
(CRM, poi DBSS) i dati identificativi degli utenti che avevano telefonato (v. doc. 27 ric., dal quale emerge che il dott. provvedeva a trasmettere via e-mail i dati dei clienti e Pt_1 chiedeva ai colleghi di eseguire verifiche circa le problematiche segnalate).
Per l'esecuzione dei propri compiti, prestabiliti, assieme ai relativi orari, dalla
, il ricorrente operava, dunque, conformemente a procedure standardizzate. CP_3
8.4.2. Tra gennaio e maggio 2018 (come pacifico, ma v. anche doc. 30 ric., documentazione trasferte), il lavoratore ha svolto, invece, il ruolo di formatore di operatori da adibire ad attività di Call ER (assegnati ad uffici o di aziende estere a cui CP_1 la appaltava i servizi). CP_3
Nel periodo indicato, ha effettuato numerose trasferte a Bucarest per tenere corsi teorici volti a illustrare ai partecipanti (circa 45 per classe) le modalità di svolgimento del servizio (per esempio, in quale modo approcciare il cliente, la procedura per raccogliere un reclamo, oppure per spiegare una bolletta telefonica, …). Si serviva, a tal fine, di slide esplicative da lui predisposte.
Terminata la parte teorica, effettuava lezioni pratiche nelle sale di Call ER, girando
“di postazione in postazione insegnando e supportando l'operatore con consigli e suggerimenti” (v. pag. 31 ric.; v. altresì doc. 30 ric., da cui risulta che il motivo dei viaggi di lavoro era, per lo più, lo svolgimento di attività di docenza, nonché doc. 31 ric., dal quale
24 emerge che il ricorrente riportava settimanalmente al proprio responsabile le attività realizzate, coincidenti con quelle sopra descritte).
8.4.3. Tra giugno 2018 (v. doc. 30 ric.) e tutto febbraio 2019, il dott. stato Pt_1
Co assegnato, come pacifico, ai servizi 187 (di cui si è detto sopra) e “chiama ”, che consisteva nella gestione dei reclami e dei disservizi lamentati da dipendenti della CP_3
(v. doc. 32 ric.).
8.4.4. In seguito, è stato adibito a funzioni di supporto alla trattazione dei ricorsi proposti al OR (marzo – settembre 2019, dicembre 2019).
In tale contesto, il dott. i occupava di studiare i reclami presentati dai clienti Pt_1
e l'annessa documentazione, di verificare la fondatezza delle deduzioni e delle richieste e di redigere, quindi, una relazione (v. doc. 33 ric., dal quale si evince che il ricorrente disponeva, nello svolgimento delle proprie attività, di una certa autonomia e responsabilità: egli, infatti, formulava per il funzionario delle proposte transattive, nonché indicava i documenti da allegare alla pratica).
8.4.5. Tra ottobre 2019 e gennaio 2021 (escluso, come si è visto, il mese di dicembre
2019), il ricorrente ha svolto, come pacifico, attività di formazione nell'ambito di vari progetti, analoga a quella già resa in occasione delle trasferte in Romania.
In particolare, tra ottobre e novembre 2019 ha prestato supporto formativo e pratico Con presso la sede di Padova, dove il numero di allievi è cresciuto da 45 a 60 per classe (v. doc. 34 ric.); nel gennaio 2020 ha ricoperto il ruolo di formatore per la società ACCENTURE
S.R.L. del gruppo , presso le sedi di Palermo e Roma (v. doc. 35 ric.); tra febbraio CP_1
2020 e gennaio 2021 ha svolto compiti di formatore a favore della società DISTRIBUZIONI
ITALIA S.R.L., da remoto dopo marzo 2020 a causa della pandemia da Covid 19. Tale ultima attività era rivolta a classi di circa 450 persone (v. doc. 36 ric.).
8.4.6. Dal febbraio 2021 il ricorrente è stato nuovamente adibito al servizio 187 e, pertanto, allo svolgimento di attività di Call Center.
25 9. Così delineate le mansioni svolte dal lavoratore nel periodo di asserito demansionamento, occorre verificare la normativa applicabile e valutare, quindi, se la convenuta abbia (o meno) posto in essere l'inadempimento ascrittole.
Come anticipato, per quanto concerne le prestazioni rese tra novembre 1995 e giugno
2015 trova applicazione, ratione temporis, il testo dell'art. 2103 c.c. introdotto dalla Statuto dei lavoratori.
Ai sensi del c. I della norma citata, «il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione […]».
La disciplina anteriore alla novella si fondava sul c.d. principio di contrattualità delle mansioni, in base al quale il lavoratore doveva svolgere le prestazioni individuate assieme al datore di lavoro in fase di assunzione, ovvero quelle equivalenti alle ultime effettivamente svolte.
L'art. 2103 c.c. era quindi incentrato sulla tutela della professionalità acquisita dal prestatore, attuata, da un lato, mediante l'obbligo per il datore di assegnare ai propri dipendenti attività congruenti con quelle pattuite nel contratto di assunzione (oppure con quelle corrispondenti, in ossequio al criterio di effettività, alle mansioni da ultimo eseguite); dall'altro, stabilendo il divieto di adibizione a mansioni inferiori (come si evince dal comma
II della norma citata, secondo cui «ogni patto contrario è nullo»).
L'equivalenza delle mansioni si componeva sia di un elemento oggettivo (da intendersi quale attribuzione di attività comprese nella stessa area professionale e salariale), sia di un elemento soggettivo (da intendersi quale necessità di armonizzare le prestazioni con la professionalità già acquisita).
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, «… la equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti - che legittima lo jus variandi del datore di lavoro - deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l'arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore acquisito
26 nella pregressa fase del rapporto [… I]l divieto di variazioni in pejus (demansionamento) opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo tale da salvaguardarne il livello professionale acquisito e da garantire lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti possibilità di miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze» (Cass.,
SS.UU., n. 25033, conf., di recente, da Cass. sez. lav. n. 7353/2024).
Pertanto, al fine di un corretto esercizio dello ius variandi, era necessario che le nuove mansioni, non solo rientrassero nello stesso livello e categoria contrattualmente individuati, ma fossero altresì tali da non comportare un impoverimento del bagaglio professionale acquisito dal prestatore. Se il giudice riscontrava l'insussistenza di uno o di entrambi i menzionati requisiti, la condotta datoriale veniva dichiarata illegittima (e comportava la dequalificazione del lavoratore).
Per quanto riguarda, invece, le mansioni svolte dal dott. partire dal 26 giugno Pt_1
2015 e fino al deposito del ricorso (9.8.2022), trova applicazione il testo dell'art. 2103 c.c. come modificato dal d.lgs. n. 81/2015.
Ai sensi del comma I della citata norma, «[I]. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte».
L'intervento normativo ha eliminato, quindi, il richiamo al principio di “equivalenza” delle prestazioni e ha ampliato, di conseguenza, i confini entro cui il datore di lavoro può legittimamente esercitare lo ius variandi, consentendogli di adibire il prestatore a qualsiasi attività tipica del livello di appartenenza, senza che assuma rilievo il bagaglio professionale acquisito.
Il legislatore ha inoltre codificato ipotesi (lecite) di mobilità verso il basso, correlate a specifiche vicende aziendali, ovvero alla contrattazione collettiva.
27 10. Venendo alla valutazione della condotta datoriale, deve ritenersi che il dott. sia stato sottoposto, dal novembre 1995 all'agosto 2022 (deposito del ricorso), a Pt_1 protratta dequalificazione.
10.1. Infatti, dopo due o tre mesi dall'assunzione e fino all'ottobre 1995, il dott. ha svolto, in autonomia e con responsabilità operativa, mansioni (soprattutto) Pt_1 tecniche e tecnico-pratiche caratterizzate da apprezzabile complessità, la cui esecuzione presupponeva adeguate conoscenze specialistiche (in particolare, relative al funzionamento dei collegamenti telefonici e della strumentazione della Centrale, alle tecniche di risoluzione dei guasti, ai controlli di qualità dei segnali), nonché la visione d'insieme e la conoscenza dell'intero ciclo di lavoro caratterizzante la Centrale (stessa). Si tratta(va) di prestazioni rientranti, a tutti gli effetti, nel 6° livello del CCL SIP del 1992 (v. supra, anche per la declaratoria).
Tra novembre 1995 e il 24.9.2012, invece, il ricorrente è stato adibito a progetti e/o settori nell'ambito dei quali ha svolto attività che, pur di natura tecnica, non possono considerarsi “equivalenti” (nell'accezione fornita dalla giurisprudenza di legittimità) alle precedenti.
In particolare, tra il 1° novembre 1995 e novembre/dicembre 1998 è stato assegnato al progetto SOCRATE, nel cui ambito ha eseguito - come chiarito - mansioni maggiormente ripetitive, richiedenti competenze specialistiche, ma relative ad un settore più circoscritto, e minori responsabilità operative e di risultato. Infatti, i progettisti (qual era il ricorrente) individuavano il percorso della rete da realizzare che, però, non poteva considerarsi definitivo, in quanto il progetto predisposto prescindeva da alcuni elementi rilevanti (quali i dislivelli); inoltre, la sua fattibilità era valutata mediante controlli eseguiti sia dal sistema informatico, sia da soggetti terzi. Ancora, ai progettisti non veniva richiesto di inserire dati numerici o di effettuare calcoli, perché a ciò provvedeva il programma informatico.
Tra novembre/dicembre 1998 e fine anno 2000 il ricorrente è stato assegnato a un diverso progetto (TIRKS), nel cui contesto ha svolto mansioni analoghe a quelle appena considerate, sotto l'aspetto dell'estensione delle competenze, delle responsabilità operative
28 e/o di risultato e dell'autonomia. Si rammenti come gli addetti al progetto eseguissero attività tecniche che, pur presupponendo un significativo bagaglio di conoscenze, non potevano prescindere dall'attuazione di indicazioni specifiche, fornite dai richiedenti l'attivazione delle linee, attingendo i necessari “codici” da una banca dati della . CP_3
Pertanto, il dott. nel periodo compreso tra novembre 1995 e dicembre 2000, Pt_1
è stato adibito a mansioni che, pur riconducibili, sul piano oggettivo, ai limiti inferiori della declaratoria contrattuale del livello 6 del CCL SIP, nonché dei livelli D del CCNL del 1996
(«appartengono a questo livello i lavoratori, in possesso di specifiche conoscenze di tipo specialistico, che esplicano attività il cui svolgimento richiede la connessione e conversione di più elementi del ciclo lavorativo di competenza;
tali attività sono svolte in autonomia e piena responsabilità sul risultato operativo atteso. A tali lavoratori, in relazione alla specificità di taluni ruoli, potrà essere richiesta attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori») e 5° del CCNL del 2000 e ss. («appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità»), non possono considerarsi equivalenti, sotto il profilo soggettivo, a quelle svolte fino all'ottobre 1995.
Più specificamente, il ricorrente è passato dall'eseguire in piena autonomia attività tecnico-pratiche di tipo specialistico (riparazione di guasti, interventi su collegamenti telefonici internazionali, operazioni funzionali alla creazione di collegamenti telefonici…) inerenti all'intero ciclo produttivo della Centrale, nonché compiti di supervisione affidatigli dai superiori, allo svolgimento di mansioni, sempre di natura tecnico-specialistica, ma circoscritte e caratterizzate ma minori margini di autonomia, in specie decisionale, e di responsabilità, in considerazione delle valutazioni “esterne” (di terzi, di altri operatori e/o di programmi informatici) che limitavano gli ambiti di azione e di decisione del progettista. Con conseguente relativo impoverimento del bagaglio professionale acquisito.
29 Dunque, nel periodo sopra indicato (novembre 1995 – dicembre 2000) il dott. Pt_1 ha subito una dequalificazione, perché è stato adibito a mansioni rientranti nei limiti del livello d'inquadramento acquisito (ossia il 6° del CCL SIP del 1992, poi D del CCNL del
1996 e 5° del CCNL del 2000 e ss.), ma non “equivalenti”, sotto il profilo soggettivo, a quelle eseguite precedentemente.
10.2. Per quanto riguarda, invece, l'attività lavorativa svolta tra inizio 2001 e il
24.9.2012, si ritiene che le mansioni assegnate al ricorrente non siano state “equivalenti” a quelle del periodo iniziale e nemmeno rispettose del requisito “oggettivo”.
In altri termini, le nuove funzioni, da un lato hanno negativamente inciso sul bagaglio professionale acquisito, dall'altro non rientrano tra quelle proprie del livello d'inquadramento spettante (tra l'altro, attribuito al lavoratore dalla stessa , a CP_1 decorrere dall'1.11.2001).
Infatti, in tale periodo il dott. i è occupato di attività routinarie, comportanti Pt_1
l'esecuzione di procedure standardizzate, non caratterizzate da autonomia operativa e/o di risultato (come già evidenziato, si limitava a scegliere in maniera casuale, all'interno di “un pacchetto”, uno o più indirizzi IP da assegnare ai clienti e, successivamente, provvedeva ad installare “da remoto” una configurazione standard sui loro router;
gli stessi interventi di assistenza erano limitati).
Discorso analogo dev'essere effettuato in relazione alle mansioni svolte dal dott.
nello stesso arco temporale, per i clienti : come emerso Pt_1 Parte_4 dall'istruttoria (v. supra), i dipendenti adibiti a tali servizi, pur utilizzando un numero maggiore di sistemi operativi, non eseguivano comunque compiti di progettazione.
Risulta evidente, quindi, che le attività realizzate dal ricorrente nel periodo in esame
(gennaio 2001 - settembre 2012) non corrispondono a quelle del 5° livello del CCNL del
2000 e ss., per carenza di diversi elementi distintivi, tra cui “il possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche”, lo svolgimento di funzioni “per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano”, lo
30 “svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità” o “il coordinamento e il controllo di diverse risorse assegnate” (per la declaratoria completa, v. supra).
Le mansioni assegnate paiono invece coerenti con quelle previste dal 3° livello del citato CCNL, figura di “addetto a interventi tecnici” (ridenominata nel CCNL del 2005
“tecnico di supervisione e controllo” e in quello del 2009 “addetto ad attività tecniche”): detto livello è proprio dei prestatori di lavoro che eseguono, nell'ambito di procedure e metodi definiti, compiti operativi di media complessità, valorizzando, per la menzionata figura, le attività di configurazione e di monitoraggio dei livelli di funzionalità della rete (infatti, la declaratoria del livello prevede che vi appartengono «… le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità. Lavoratrice/tore che, in possesso di specifiche conoscenze acquisite attraverso un'adeguata esperienza di lavoro ovvero attraverso specifici percorsi formativi "on the job", fornisce informazioni telefoniche alla clientela mediante consultazione, secondo procedure standardizzate, di dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate»; con la precisazione che l'addetta/o ad interventi tecnici è la/il «lavoratrice/ore che, con specifica preparazione sulle tecniche di telecomunicazioni (commutazione e/o trasmissione) presenti nell'ambito organizzativo di appartenenza, svolge attività di configurazione in rete di nuovi impianti/servizi, effettua il monitoraggio dei livelli di funzionalità della rete attraverso sistemi di supervisione e controllo, esegue prove e misure finalizzate alla diagnosi/localizzazione dei disservizi, assicurando le azioni atte alla risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate. Tali attività richiedono, per il loro espletamento, un'efficacia realizzativa basata sulla capacità di applicazione di metodologie operative anche di tipo evoluto e innovativo, nonché la conoscenza delle interrelazioni funzionali esistenti nell'ambito del processo operativo di appartenenza»).
Conseguentemente, anche nel periodo intercorrente tra inizio 2001 e settembre 2012 il ricorrente è stato (e più sensibilmente) dequalificato, perché (illegittimamente) adibito allo
31 svolgimento di mansioni (inferiori) proprie del 3° livello del CCNL del 2000 e ss. (anziché del 5° livello del medesimo CCNL).
10.3. Si giunge, infine, all'assegnazione del dott. l settore commerciale. Pt_1
Come sopra riportato, a decorrere dal 25.9.2012 egli è stato collocato (v. doc. 26 ric.) nell'Area Territoriale Fixed Customer Operation RD ES, con attribuzione del profilo di
“Operatore specialista customer care” (proprio, secondo la previsione contrattuale collettiva, della/del «lavoratrice/tore che, in relazione alla piena fungibilità professionale acquisita e alla consolidata conoscenza tecnica e dell'offerta commerciale per la clientela di riferimento, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call ER), oltre a svolgere compiutamente le attività previste quale operatore di call ER/customer care, svolge inoltre, coerentemente con il contesto organizzativo di riferimento, con significativa autonomia esecutiva e rilevante capacità di relazione interpersonale, attività di interfaccia non standardizzata di tipo personalizzato, in logica one to one, verso la clientela di fascia alta con sistemi complessi, relativa a servizi di informazione, vendita di prodotti e servizi, assistenza commerciale, assistenza tecnica e back office amministrativo. Inoltre, assicura interfaccia verso la propria rete commerciale e le attività di gestione clienti, operando in linea. Gestisce inoltre attività funzionali a quelle del front office per il completo soddisfacimento delle esigenze del cliente, alla risoluzione dei reclami e/o al perfezionamento degli adempimenti amministrativi e contribuisce alla proceduralizzazione degli eventi e delle problematiche gestite»; come da CCNL del
3.12.2005).
10.3.1. Più precisamente, tra il 25.9.2012 e tutto il 2017 il dott. stato adibito Pt_1 al servizio 187 (attività di call ER), nell'ambito del quale ha svolto attività ripetitive, prestabilite dalla datrice di lavoro e basate su procedure standardizzate (rispondere alle chiamate dei clienti, fornire informazioni sulle bollette… - v. supra).
E' evidente che tali attività non corrispondono a quelle di cui alla declaratoria del 5° livello del menzionato CCNL e al profilo di “operatore specialista customer care”, facendo difetto molti dei relativi elementi tipizzanti, quali l'uso di elevate conoscenze specialistiche
32 e lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità, i necessari margini di autonomia e decisionalità, il coordinamento di risorse assegnate e, con specifico riguardo alla figura professionale riconosciuta, lo svolgimento, con significativa autonomia esecutiva e rilevante capacità di relazione interpersonale, di compiti di interfaccia non standardizzata di tipo personalizzato verso la clientela di fascia alta.
Le mansioni svolte dal dott. nell'ambito del servizio 187 paiono invece Pt_1 proprie del livello 4° del CCNL in esame, profilo di “operatore di call ER/customer care”, cui appartengono i dipendenti adibiti ad attività di base nell'ambito dei call ER (la declaratoria contrattuale, infatti, prevede che «appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica»; mentre l'operatrice/operatore di call ER/customer care è descritto quale «lavoratrice/tore che, con piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call ER) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge con capacità di relazione interpersonale e autonomia esecutiva, attività di informazione, vendita di servizi, attività di interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti, assistenza commerciale alla clientela attiva e potenziale;
attività di interfaccia verso la rete commerciale;
svolge, inoltre, compiti conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso»).
33 Si aggiunga che dall'istruttoria è emerso che tutti gli operatori assegnati al settore call ER/customer care eseguivano gli stessi compiti del dott. ed erano inquadrati Pt_1 indifferentemente nei livelli 4° o 5° del CCNL del 2000 e ss. (v. dich. teste Tes_5
10.3.2. Ciò premesso, la condotta della convenuta risulta illegittima sia in relazione alla formulazione dell'art. 2103 c.c. introdotta dallo Statuto dei lavoratori, sia in relazione a quella novellata nel 2015.
Guardando al periodo compreso tra il 25.9.2012 e il 25.6.2015, ha adibito CP_1 il ricorrente ad attività non “equivalenti” a quelle svolte prima dell'inizio della dequalificazione, sotto il profilo tanto soggettivo, quanto oggettivo. In particolare, il dott.
a eseguito mansioni di natura commerciale (con conseguente svuotamento del suo Pt_1 bagaglio professionale, caratterizzato fino a quel momento dall'esercizio di competenze esclusivamente tecniche), inoltre appartenenti a un livello inferiore rispetto a quello conseguito e frattanto riconosciuto dalla stessa datrice di lavoro (5°).
10.3.3. Ma vi è dequalificazione anche a fronte delle attività assegnate successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, perché, sebbene la novella abbia introdotto ipotesi lecite di mobilità verso il basso, la convenuta (a ciò onerata - v., tra le altre,
Cass. sez. lav. nn. 48/2024 e 17634/2019) non ha dedotto, né provato, la sussistenza dei relativi requisiti di validità.
, in particolare, non ha dedotto alcuna modifica degli assetti organizzativi CP_1 aziendali incidente sulla posizione del ricorrente, ovvero altre ragioni, individuate dalla contrattazione collettiva, di lecita adibizione del lavoratore a mansioni inferiori. Né ha menzionato la comunicazione per iscritto, al ricorrente, del cambio di attività lavorativa
(forma prevista, ex art. 2103, c. 4, c.c., a pena di nullità).
La ha semplicemente indicato, nella propria memoria, che a partire dal CP_3
2009 ha dovuto affrontare un periodo di crisi (che ha coinvolto l'intero settore delle telecomunicazioni), onde ha adottato strumenti per la salvaguardia dei livelli occupazionali e così, ad esempio, gli accordi di solidarietà allegati alla memoria di costituzione. Essi, tuttavia, non consentono di verificare in quale modo l'indicata crisi avrebbe inciso sulla
34 posizione del dott. perché non indicano i nominativi dei dipendenti eventualmente Pt_1 colpiti da variazioni di mansioni nell'ottica della conservazione del posto di lavoro.
10.4. Analoghi ragionamenti e analoghe conclusioni s'impongono in relazione alle mansioni svolte dal ricorrente, in buona sostanza, tra giugno 2018 e febbraio 2019, nonché tra febbraio 2021 e agosto 2022, quando il ricorrente è stato nuovamente adibito al servizio
187 (con conseguente dequalificazione).
10.5. Un discorso diverso dev'essere riservato, invece, ai compiti assegnati al lavoratore tra gennaio e (fine) maggio 2018, nonché tra (inizio) marzo 2019 e gennaio 2021: in tali periodi, infatti, il dott. a svolto mansioni che appaiono in linea con il livello Pt_1
d'inquadramento (e con la disciplina dell'art. 2103 c.c. novellato dal d.lgs. n. 81/2015).
Come già indicato, egli ha realizzato attività di formazione degli operatori di call ER e supportato il funzionario nella gestione dei ricorsi proposti innanzi al CP_1
. CP_9
10.5.1. Più precisamente, tra gennaio e maggio 2018 e, poi, tra ottobre 2019 e gennaio
2021 (con esclusione del mese di dicembre 2019) il dott. ha tenuto (salvo quanto Pt_1 sopra precisato per il periodo della pandemia da Covid 19) corsi teorici e lezioni pratiche a
“classi” composte da un numero sempre maggiore di allievi (fino a 450, nel caso dei dipendenti di DISTRIBUZIONE ITALIA S.R.L.), sulla base di programmi didattici e di materiale esplicativo dallo stesso predisposti.
Tali attività risultano coerenti con quanto previsto dal 5° livello del CCNL del 2000
e ss. (v. supra), anche sotto l'aspetto dell'autonomia e della decisionalità (v. anche la definizione della figura del “coordinatore di call ER/customer care”, ridenominato nel
CCNL del 2020 “coordinatore di customer care/technician”, che valorizza la funzione formativa: infatti, al profilo professionale appartiene, secondo il CCNL, la/il
«lavoratrice/tore che, seguendo le indicazioni provenienti dai propri responsabili e nell'ambito dei principi, norme e procedure valevoli per le attività di competenza, coordina ed indirizza operativamente le attività anche di gruppi di addetti e operatori al customer
35 care ovvero addetti ad attività tecniche on line o on field;
li gestisce operativamente sotto i profili di formazione, aggiornamento, valutazione, sviluppo e motivazione;
li supporta nella loro normale attività relativamente a informazioni sui prodotti e servizi offerti, nella gestione diretta del cliente e negli strumenti informatici utilizzati. L'esercizio di tali compiti richiede un ambito di decisionalità funzionale ai risultati quali-quantitativi attesi, un'approfondita conoscenza del processo operativo di riferimento, nonché adeguate capacità di relazione, energia realizzativa e leadership»; v. inoltre Corte Appello Napoli, sent. n. 575/2020, che ha qualificato le attività di formazione quali mansioni di 5° livello).
10.5.2. Tali caratteristiche si riscontrano anche nelle mansioni svolte nell'ambito del supporto alla gestione dei ricorsi presentati al (marzo - settembre 2019, CP_9 dicembre 2019): come già evidenziato, in detto settore il dott. godeva di ampia Pt_1 autonomia e di apprezzabili spazi decisionali, in quanto si occupava di istruire le pratiche e di suggerire al funzionario le strategie da adottare (formulando anche ipotesi di proposte transattive – v. supra).
10.5.3. Conclusivamente, negli indicati periodi (gennaio - maggio 2018; marzo 2019
- gennaio 2021), il lavoratore non ha subito alcuna dequalificazione, avendo eseguito prestazioni rientranti nel livello di appartenenza (e non rilevando più, a seguito della riforma del 2015, l'“equivalenza” delle mansioni sotto l'aspetto soggettivo).
11. Il dott. sserisce di aver subito, a causa della condotta di , un Pt_1 CP_1 pregiudizio patrimoniale alla professionalità (comprensivo del danno emergente e del lucro cessante) e uno non patrimoniale (da intendersi quale danno all'immagine).
Sul punto, si osserva quanto segue.
La violazione, da parte del datore di lavoro, dell'art. 2103 c.c. non comporta automaticamente un pregiudizio in capo al lavoratore.
Infatti, come da tempo chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite,
«l'inadempimento datoriale [cioè la dequalificazione]… è già sanzionato con l'obbligo di corresponsione della retribuzione, ed è perciò necessario che si produca una lesione
36 aggiuntiva, e per certi versi autonoma. Non può infatti non valere anche in questo caso la distinzione tra “inadempimento” e “danno risarcibile” secondo gli ordinari criteri civilistici di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento, lasciando così chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 cod. civ., da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio… [L]a forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come una somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento» (Cass. SS. UU. n. 6572/2006).
I Giudici di legittimità hanno inoltre precisato che «dall'inadempimento datoriale, può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale, danno all'integrità psico-fisica o danno biologico, danno all'immagine o alla vita relazionale, sintetizzati nella locuzione danno c.d. esistenziale, che possono anche coesistere l'una con l'altra… [P]roprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore … che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno» (Cass. SS. UU. cit.).
Pertanto, il lavoratore deve dimostrare la sussistenza di un pregiudizio ulteriore rispetto al mero evento della dequalificazione (che, di per sé sola, potrebbe non implicare una lesione della sua sfera patrimoniale e non patrimoniale, anche in ragione della tutela retributiva prevista dall'ordinamento) e ha l'onere di allegare in maniera chiara e precisa i danni patiti, non potendo altrimenti beneficiare dello strumento risarcitorio.
Per quanto concerne la prova dei pregiudizi dedotti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ferme restando le regole generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., essa può essere fornita (vista la difficoltà di dimostrare gli elementi fondanti tale tipologia di danno)
«attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e la quantità dell'attività
37 lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr. Cass. n. 14729 del 2006; Cass. n. 29832 del 2008; da ultimo, fra le tante, cfr. Cass. n. 3822 del 2021)» (Cass. sez. lav. n. 6275/2024).
12. Venendo al caso di specie, il ricorrente denuncia, innanzitutto, di aver subito un danno di natura patrimoniale alla professionalità, consistente sia nell'impoverimento delle proprie capacità lavorative, sia nella mancata acquisizione di maggiori competenze, sia nella perdita di chance di (maggior) guadagno.
A tal proposito, deve rammentarsi che «il danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo
l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo. Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali
o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività. In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché - fermo
l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore» (Cass. SS. UU. cit.).
13. Non pare che il dott. bbia assolto ai propri oneri di allegazione (e prova) Pt_1 relativi al danno da perdita di chance strettamente inteso: lungi dall'indicare quali aspettative
38 od opportunità di lavoro (potenzialmente conseguibili) sarebbero state frustrate dalla dequalificazione, si è limitato ad affermare, in modo generico, che altri dipendenti della convenuta, inquadrati in livelli superiori, hanno avuto accesso a offerte di lavoro (non meglio definite) nel settore delle telecomunicazioni (v. pag. 36 ric., ove si legge che “dopo la liberalizzazione delle telecomunicazioni, è noto che sono nate nuove aziende di TLC e di start up composte da personale operante in precedenza in nei profili più elevati CP_1 di livello e più preparato che ha avuto la possibilità di proporsi nel nuovo mercato delle telecomunicazioni … [A]l dott. per l'errato inquadramento attribuitogli e per Pt_1
l'assegnazione, nel tempo, a mansioni sempre più dequalificanti e prive di autonomia, è stata preclusa la possibilità di beneficiare di nuove opportunità di guadagno e di carriera non solo all'interno di ma anche al di fuori”). CP_1
Né a tale difetto d'allegazione possono sopperire la doglianza attrice, secondo cui “il dott. formulava varie richieste formali per partecipare a bandi interni all'Azienda la Pt_1 quale rigettava, senza alcuna motivazione, le richieste del dott. ancor prima di valutare Pt_1
l'idoneità dello stesso” (v. pag. 37 ric.), e il doc. 39 ric., offerto a supporto della medesima doglianza. Infatti, la deduzione del ricorrente risulta generica, mentre la documentazione prodotta non consente di verificare se le candidature abbiano riguardato posizioni inerenti al profilo conseguito prima della dequalificazione, né se il rigetto delle domande sia avvenuto per il mancato possesso di determinate qualità e/o capacità professionali, a propria volta conseguente all'inadempimento della convenuta.
Il lavoratore lamenta, inoltre, un danno economico derivante dall'impossibilità di percepire i premi legati al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali, riservati ai dipendenti inquadrati nei livelli tra 6 e 7Q del vigente CCNL (v. ancora pag. 36 ric.).
Tale doglianza non pare cogliere nel segno, dal momento che al dott. ompete Pt_1 un livello inferiore a quelli indicati (ossia il 5°, conseguito, da principio, in ragione delle mansioni effettivamente svolte) e che non sono stati dedotti elementi in base ai quali possa ritenersi che avrebbe raggiunto uno degli elevati livelli richiamati.
39 14. Il danno alla professionalità, consistente nell'impoverimento del bagaglio professionale e nel mancato accrescimento delle competenze, risulta invece dedotto in atti e provato (per presunzioni, secondo quanto premesso).
In particolare, il ricorrente ha indicato e dimostrato in modo preciso (v. supra) che nel corso degli anni è stato adibito, dapprima a mansioni di carattere tecnico di minore momento e portata, quindi ad attività di natura commerciale, cosicché non ha potuto esercitare ed incrementare le proprie competenze tecniche;
il tutto in un settore, quale quello delle telecomunicazioni, in costante e rapida evoluzione (elemento di recente valorizzato anche dalla Suprema Corte: v. Cass. n. 3400/2025). Inoltre, le mansioni commerciali attribuite al ricorrente, fatte salve alcune “parentesi”, ne hanno ulteriormente impoverito il bagaglio professionale, perché di livello inferiore rispetto a quello conseguito.
Si aggiunga che l'inadempimento datoriale è durato - pur tenendo conto di una certa variabilità delle mansioni e dei compiti attribuiti al dott. oltre 25 anni, nel corso dei Pt_1 quali il lavoratore ha invitato più volte la a cessare la condotta lesiva e a CP_3 reintegrarlo nelle mansioni corrispondenti al proprio livello d'inquadramento (senza ottenere alcuna risposta).
Trattasi, a tutti gli effetti, di elementi atti a configurare e provare l'esistenza del pregiudizio in esame.
15. Per quanto riguarda, infine, i danni di natura non patrimoniale, si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, (pure) tale tipologia di pregiudizio, «anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza
(Cass. n. 8827 e 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di “danno evento”…,
e del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo» (Cass. SS.UU. n. 26972/2008); inoltre, «attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica
40 fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, sono idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto» (Cass. SS.UU. cit.).
Il ricorrente asserisce di aver subito, quale ulteriore conseguenza della condotta di
, un danno non patrimoniale all'immagine (così qualificato in ricorso: v. pagg. CP_1
49 – 50).
Tale tipo di pregiudizio non si esaurisce in una condizione interiore del lavoratore, ma si compone di ulteriori elementi - esteriormente riscontrabili - dai quali sia possibile dedurre che l'inadempimento datoriale ha comportato un mutamento (in negativo) dell'idea professionale che i colleghi e gli “utenti” hanno del lavoratore dequalificato (v. ad es. i casi dell'assegnazione a lavoratori che ricoprono ruoli apicali di mansioni tipiche dei propri sottoposti, con contestuale privazione dei compiti di coordinamento e decisionali;
della derisione da parte dei colleghi;
della conoscibilità all'esterno del mutamento - in peius - delle funzioni attribuite). In altri termini, il danno in esame non solo costituisce conseguenza ulteriore rispetto all'evento lesivo (dequalificazione), ma consta di aspetti aggiuntivi incidenti sulla realtà lavorativa, oggettivamente accertabili.
Il dott. allora, non ha dedotto (né tantomeno dimostrato) la sussistenza di tale Pt_1 danno. Infatti, si è limitato ad affermare di aver patito, a causa del comportamento della
SOCIETÀ, un pregiudizio alla propria reputazione professionale, senza indicare gli elementi
(ulteriori, rispetto all'illecito datoriale) sintomatici del mutamento di opinione da parte dei colleghi, della clientela o di altri soggetti (v. pag. 49 ric., ove si legge semplicemente che
« è poi tenuta a risarcire al ricorrente il danno all'immagine subito per effetto di CP_1 quasi ventisette anni di umiliante dequalificazione e privazione assoluta di adeguati compiti professionali a seguito dell'ostinata volontà del management aziendale di non adempiere ai doveri che la legge e il contratto gli imponevano nei confronti del dott. con tutto il Pt_1 relativo “contorno” di denigrazione della sua immagine agli occhi dei colleghi nonché – indirettamente – di conoscenti, parenti e familiari»).
Né può ritenersi risolutivo, ai fini in esame, il ricorso agli elementi valorizzati trattando del danno patrimoniale alla professionalità (durata dell'illecito, tipologia di
41 mansioni, comportamento elusivo datoriale…), perché essi non implicano l'esistenza dei requisiti propri del pregiudizio all'immagine, non comportando necessariamente il deterioramento della considerazione professionale del lavoratore dequalificato.
16. La quantificazione del danno dedotto e provato deve essere effettuata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (v., tra le altre, Cass. nn. 16595/2019 e 12253/2015).
Si ritiene congruo utilizzare, quale parametro per il calcolo della somma spettante al lavoratore, la retribuzione mensile lorda, riferita all'anno 2021 (ultimo anno “intero”, per il quale si dispone del conteggio di cui all'all. C alla CTU). Infatti, da un lato, «[…] la violazione dell'art. 2103 c.c., può pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine professionalità, che è di certo bene economicamente valutabile, posto che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro» (cfr. Cass. n. 16595/2019 cit.); dall'altro, non risulta
«… privo di concretezza il ricorso in via parametrica alla retribuzione per la determinazione in termini quantitativi del danno da violazione dell'art. 2103 c.c., posto che, indubbiamente, non può negarsi che elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione;
l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro del danno da impoverimento professionale derivato dall'annientamento delle prestazioni proprie della qualifica (Cass. n. 9228 del 2001; cfr. pure Cass. n. 7967 del 2002 e Cass. n. 835 del 2001)»
(cfr. Cass. n. 12253/2015 cit.).
Il riferimento alla retribuzione percepita al momento della proposizione del ricorso consente, a fronte di un periodo così lungo di dequalificazione (seppure con alcune soluzioni di continuità), la liquidazione in moneta attuale al momento dell'introduzione del giudizio e una maggiore attenzione all'esito complessivo del protratto inadempimento datoriale, in termini di perdita della professionalità.
La retribuzione globale mensile del 2021 può calcolarsi nell'importo di euro
(31.561,28/12=) 2.630,10.
42 Quindi, debbono riconoscersi al ricorrente, in relazione ai diversi periodi di cui sopra
(per ciascun mese di essi), differenti percentuali della retribuzione come sopra calcolata, quantificate in base al tipo di mansioni effettivamente svolte e alla gravità dell'inadempimento datoriale (anche sotto l'aspetto della durata).
In particolare, si reputa equo riconoscere al dott. a titolo di risarcimento del Pt_1 danno alla professionalità, inteso quale impoverimento del bagaglio professionale e quale mancato accrescimento delle competenze lavorative (integrante, di per sé, pregiudizio autonomamente ristorabile - v. anche, tra le altre, nella giurisprudenza di merito, Corte
Appello Roma, sent. n. 2438/2024, e Tribunale Roma, sent. n. 7493/2023):
-una somma pari al 5% della predetta retribuzione, in relazione al periodo tra novembre 1995 e dicembre 2000, estremi compresi, pari ad anni 5 e mesi 2 (mesi 62), e dunque complessivi euro (5%=131,505 X 62=) 8.153,31; importo così calcolato tenendo conto che nell'indicato lasso di tempo il dott. seppur dequalificato per le ragioni già Pt_1 esposte, ha comunque continuato a svolgere mansioni tecniche, rientranti, sotto il profilo oggettivo, nel corretto livello d'inquadramento;
-una somma pari al 25% dell'indicata retribuzione, in relazione al periodo tra gennaio
2001 e l'entrata in vigore, nel (25) giugno 2015, del d. lgs. n. 81/2015, pari ad anni 14 e mesi
6 (mesi 174), e pertanto complessivi euro (25%=657,525 X 174=) 114.409,35; somma così calcolata perché in tale arco temporale il ricorrente è stato adibito, dapprima a mansioni tecniche appartenenti al 3° livello del CCNL del 2000 e ss., ampiamente inferiori a quelle del livello spettante;
quindi, a decorrere dal 25.9.2012, a mansioni commerciali proprie del 4° livello del citato CCNL, cioè ad attività di natura non tecnica e di un livello inferiore rispetto a quello riconosciuto;
-una somma pari al 20% della medesima retribuzione, in relazione ai periodi tra luglio
2015 e dicembre 2017 (anni 2 e mesi 6, cioè mesi 30) tra giugno 2018 e febbraio 2019 (mesi
9) e tra febbraio 2021 e il deposito del ricorso (anni 1 e mesi 6, cioè mesi 18 interi), pari a complessivi mesi 57, e dunque complessivi euro (20%=526,02 X 57=) 29.983,14, così calcolati perché la dequalificazione è legata, in questo caso, al solo esercizio di mansioni proprie del 4° livello del citato CCNL, ferma la legittimità dell'adibizione a compiti di tipo commerciale, in forza della nuova disciplina codicistica.
43 Per un ammontare complessivo del risarcimento del danno pari ad euro (8.153,31 +
114.409,35 + 29.983,14=) 152.545,80.
Le percentuali applicate appaiono anche in linea con quelle utilizzate in diverse pronunce di merito, nelle quali sono stati riconosciuti risarcimenti pari al 25-30% della retribuzione mensile lorda per ogni mese di dequalificazione, a fronte della destinazione dei lavoratori ricorrenti, per un apprezzabile lasso di tempo, ad attività ripetitive e standardizzate, anziché a mansioni di natura tecnica (v., tra le altre, Corte Appello Roma, sentenze nn.
2401/2023 e 23/2016; Tribunale Roma, sentenze nn. 10162/2024 e 7493/2023; Tribunale
Milano, sentenza n. 3071/2017).
Sul credito del ricorrente spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459, e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38), dalla data del deposito del ricorso (essendo stato calcolato il danno a tale data) al saldo.
17. Quanto alle spese di giudizio, si ritiene equo compensarle per 1/3, tra le parti, in ragione del riconoscimento di un livello d'inquadramento inferiore a quello dedotto in ricorso e della prescrizione del credito per le iniziali differenze retributive. Per la frazione residua, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, a beneficio di parte ricorrente;
con distrazione a favore dei difensori della stessa, antistatari.
18. In base al medesimo criterio, le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-accerta e dichiara il diritto del ricorrente dott. all'attribuzione, con Parte_1 decorrenza 1.3.1994, del livello 6 del CCL SIP del 1992 (quindi, livello D del CCNL per le
Aziende di Telecomunicazione del 9.9.1996 e 5 del CCNL per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 28.6.2000 e ss.);
44 -per l'effetto, dichiara tenuta e pertanto condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente le inerenti differenze retributive, decorrenti dall'1.11.1997, pari ad euro 5.811,35; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalle singole maturazioni al saldo;
-dichiara prescritte le differenze retributive maturate fino al 31.10.1997;
-accerta e dichiara, altresì, l'illegittima dequalificazione del dott. nel Parte_1 periodo compreso tra il 1° novembre 1995 e la data di deposito del ricorso (con esclusione dei periodi tra gennaio e maggio 2018, nonché tra marzo 2019 e gennaio 2021);
-per l'effetto, condanna la convenuta, in persona di cui sopra, a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, la somma complessiva di euro 152.545,80; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalla data di deposito del ricorso al saldo;
-dichiara altresì tenuta e pertanto condanna in persona Controparte_1 di cui sopra, ad attribuire al ricorrente mansioni corrispondenti al corretto livello d'inquadramento;
-respinge nel resto il ricorso;
-compensa per 1/3, tra le parti, le spese di giudizio;
-condanna, infine, parte convenuta a rifondere a parte ricorrente la frazione residua delle spese di giudizio, frazione che liquida nell'importo di euro 8.930,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
con distrazione a favore degli avvocati Pier Franco Raffaelli e Georgia Calcagno;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Genova, l'11 luglio 2025.
IL GIUDICE Stefano GRILLO
45