Sentenza 23 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori o il cosiddetto maggior danno da svalutazione monetaria (a norma degli artt. 1224, commi primo e secondo, cod. civ. e 429, comma terzo, cod. proc. civ.), indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale; ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2004, n. 3579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3579 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI GU, RA LF, RA RO, elett.te dom.ti in Roma, Piazza Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio dell'Avv. Domenico Concetti, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso per AZ.
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Ufficio legale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Stefania Sotgia, Alessandro Riccio e Nicola Valente in forza di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.
- resistente con procura -
e contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 249 del 6.6.2001, R.G. 999/2000;
udita nella pubblica udienza del 14.11.2003 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino. Sentito l'Avv. Domenico Concetti per i ricorrenti;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso nei confronti dell'INPS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21 ottobre 1998 GU TI, LF RA e RO RA, quali eredi di IM RA, convenivano davanti al Pretore del lavoro di Forlì l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Ministero del Tesoro ed esponevano:
- che al loro dante causa, nato il [...] e riconosciuto invalido civile prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, non era stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, alla quale, viceversa, lo stesso aveva diritto;
- che i ratei della pensione di inabilità al medesimo erano stati versati in ritardo;
che l'Istituto previdenziale aveva revocato all'assistito l'erogazione del trattamento di pensione, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in base al rilievo che il reddito dell'interessato, per effetto del pregresso godimento di una rendita erogata dall'INAIL, era superiore a quello previsto dalla legge per la pensione sociale.
In base a tutte queste premesse i ricorrenti chiedevano che fosse riconosciuto il diritto del loro dante causa ad ottenere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria derivanti dal suddetto ritardo nella erogazione dei ratei della pensione di inabilità e a percepire sia l'indennità di accompagnamento, sia la pensione sociale sostitutiva di quella di inabilità dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino alla morte del medesimo (18 aprile 1997). Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 22 febbraio 2000 il giudice unico del lavoro del Tribunale di Forlì, al quale la causa era stata rimessa a seguito della soppressione degli uffici di pretura, rigettava tutte le domande.
Questa pronuncia, impugnata dai soccombenti solamente con riferimento al mancato versamento degli accessori e al disconoscimento del diritto alla pensione sociale, veniva confermata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 6 giugno 2001. Il giudice dell'appello, premesso che era stata fatta acquiescenza alla pronuncia di rigetto della domanda inerente all'indennità di accompagnamento, quanto alle altre due domande osservava che per entrambe legittimato passivamente era solo l'INPS e non il Ministero del Tesoro e precisava, in primo luogo, che gli eredi del RA non avevano provato ne' la data esatta in cui era avvenuto il pagamento della pensione di inabilità ne' il fatto che i ratei arretrati fossero stati corrisposti senza il versamento degli accessori e, in secondo luogo, che ai fini della verifica del requisito reddituale per la concessione della pensione sociale, ancorché sostitutiva di quella di inabilità, doveva essere calcolato anche l'importo erogato dall'INAIL a titolo di rendita indennitaria.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per AZ GU TI e LF e RO RA in base a due articolati motivi. Ha resistito con controricorso soltanto il Ministero dell'economia e delle finanze, mentre l'INPS ha depositato la procura rilasciata ai propri difensori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'impugnazione i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 1282, 2697 c.c., 6 l. 11 agosto 1973 n. 533, 115, 116, 421, 429, 437 c.p.c., 16, sesto comma, l. 30 dicembre 1991 n. 412, oltre a vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e deducono due distinte censure, che, non essendo connesse, appare opportuno esaminare disgiuntamente.
Con la prima censura sostengono che la Corte di appello di Bologna, dopo avere riconosciuto la legittimazione passiva dell'INPS in ordine alle due domande su cui ancora si discute, non ha emesso alcuna statuizione "nei confronti del Ministero del Tesoro, che pure era dovuta", dato che la partecipazione al giudizio del suddetto Ministero si giustificava solamente in relazione "alla domanda di accertamento del diritto alla prestazione rinunciata" (quella inerente all'indennità di accompagnamento).
Questa censura è inammissibile.
Come è stato esposto in narrativa, dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, con la quale erano state rigettate tutte e tre le domande proposte, gli eredi del RA avevano fatto acquiescenza al capo relativo all'indennità di accompagnamento e avevano impugnato gli altri due capi.
A conclusione del giudizio di secondo grado la Corte di appello di Bologna ha, prima, riconosciuto che su entrambe le residue domande titolare, dal lato passivo e nei rispettivi rapporti obbligatori, era solo l'INPS e non il Ministero e, poi, ha ritenuto l'infondatezza, nel merito, delle domande in questione.
In questa sede ne' i ricorrenti, come risulta dal contenuto della suddetta censura, ne' l'Istituto previdenziale, che eventualmente ne avrebbe avuto pure interesse, contestano l'accertata esistenza della titolarità, dal lato passivo, dell'INPS nei rapporti obbligatori relativi ai crediti ancora in discussione. I ricorrenti, come si è visto, deducono soltanto che è stata omessa, nel dispositivo della sentenza impugnata, la formale dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del Ministero ("dovuta", a loro dire). Ora, a parte il rilievo che la decisione finale, di rigetto, emessa dal giudice di appello, ha compreso sia il profilo della mancanza di titolarità passiva del Ministero del Tesoro (ora dell'economia e delle finanze) nei rapporti obbligatori ancora in contestazione, sia quello inerente all'infondatezza, nel merito e nei confronti del solo INPS, delle residue domande proposte dagli interessati, è evidente che i ricorrenti non sono legittimati (attivi) ad impugnare una decisione che non li riguarda, palese risultando, in proposito, la loro carenza di interesse (dal momento che essi, come è stato detto sopra, ora non si dolgono del fatto che la titolarità passiva nei due rapporti obbligatori sia stata attribuita all'INPS). Ne deriva che la loro censura non può essere esaminata nel merito e che non possono nemmeno essere prese in considerazione le argomentazioni contenute nel controricorso del Ministero dell'economia e delle finanze, perché le stesse - essendo, oltre tutto, disomogenee rispetto ai temi discussi in questo giudizio di legittimità - sono svolte da un soggetto processuale nei cui confronti la notifica del ricorso per AZ è stata effettuata, esclusivamente, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., vertendosi in un'ipotesi di causa scindibile (e ormai definita).
Con l'altra censura i ricorrenti lamentano che la Corte di appello abbia confermato la pronuncia del primo giudice nella parte in cui quest'ultimo aveva rigettato la loro domanda avente per oggetto il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei della pensione di inabilità versati in ritardo. Affermano al riguardo che, essendo stato provato che al loro dante causa IM RA la pensione di inabilità era stata riconosciuta con decorrenza dal 1^ gennaio 1989 in virtù dei decreti prefettizi del 19 novembre 1991 e del 4 maggio 1992 ed essendo stato altresì allegato l'inadempimento del debitore, gli accessori dovevano decorrere di pieno diritto dal termine fissato dalla legge, il che avrebbe dovuto indurre la Corte di appello, tenuto anche conto di noti principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di AZ in tema di onere della prova in caso di inadempimento del debitore, a promuovere, quanto meno, i suoi poteri di ufficio "per la ricerca della verità sostanziale".
Questa censura è priva di fondamento.
Il principio giurisprudenziale cui è stato fatto riferimento nel ricorso per AZ è quello contenuto nella sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, con la quale le Sezioni Unite di questa Corte, nel decidere la questione del riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento di una obbligazione, dopo avere premesso, in generale, che il creditore deve limitarsi a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto - vale a dire il fatto costitutivo di tale diritto - e il relativo termine di scadenza, "limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte" e dopo avere precisato che, per conseguenza, spetta al debitore dimostrare il fatto estintivo (come, ad esempio, l'avvenuto pagamento) dell'altrui pretesa, hanno poi, in particolare, affermato che, qualora venga dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza di tale adempimento, per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni - o, come pare opportuno qui aggiungere, per l'avvenuto pagamento della somma di danaro, costituente l'oggetto di una obbligazione pecuniaria, oltre il termine di scadenza stabilito per legge o in base al negozio - gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Questo principio va correttamente inteso, nel senso che le Sezioni Unite, quando hanno affermato che il creditore che lamenti l'inesatto adempimento deve limitarsi a dedurre "l'inesattezza", hanno voluto dire che il medesimo creditore ha l'onere di allegare tutte le circostanze del caso concreto, tutte quelle circostanze, cioè, che integrano la suddetta inesattezza (che è concetto ampio, comprendente plurime specificazioni) a seconda delle sue effettive manifestazioni: sicché, qualora venga affermato, come nel caso in esame (concernente, ripetesi, un'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro), che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è onere del creditore, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori o il c.d. maggior danno o la rivalutazione monetaria (a norma dell'art. 1224, commi primo e secondo, c.c. o dell'art. 429, terzo comma, c.p.c.), indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale. E, se tale onere venga osservato, compete al debitore - "ancora una volta", secondo l'espressione usata dalle Sezioni Unite - dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno asserito che il termine iniziale per il pagamento dei ratei della pensione di inabilità decorreva "dal 1^ gennaio 1989 al 31 dicembre 1990" e "con carattere di continuità a decorrere dal 1^ gennaio 1991", ma non hanno dato conto, ne' nella precedente fase del giudizio ne' nel ricorso per AZ, del giorno in cui, in concreto e (come asserito) in ritardo, è stato dato inizio all'erogazione. Ne deriva che, se contraria al diritto deve essere considerata la seconda delle due proposizioni contenute nella sentenza impugnata, quella secondo cui i creditori non avevano "comprovato che i ratei arretrati, versati in ritardo, erano stati corrisposti senza accessori" - giacché, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, la prova contraria, riguardante il fatto dell'adempimento, competeva all'ente pagatore - deve essere tuttavia ritenuta corretta sul piano giuridico la precedente proposizione, in forza della quale la Corte di appello di Bologna ha asserito che dagli appellanti non era stata dimostrata (rectius: non era stata nemmeno allegata) "la data esatta di pagamento del beneficio" (v. pag. 12 della sentenza). Ragion per cui, irrilevante essendo, ai fini della decisione e sotto il profilo giuridico, la seconda delle due proposizioni, la sentenza impugnata, per questa parte, deve essere tenuta ferma, sottraendosi la prima proposizione alle censure formulate nel ricorso per AZ. Si deve aggiungere, per completezza, che non può essere sindacato dalla Corte, come vorrebbero i ricorrenti, il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, dei poteri istruttori di ufficio previsti dall'art. 421 c.p.c., sia perché trattasi di attività esclusivamente (e discrezionalmente) assegnata dalla legge al giudice del merito, sia soprattutto perché la suddetta omessa allegazione impediva, in radice, qualsiasi iniziativa d'ufficio. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12, 19, l. 30 marzo 1971 n. 118, 26 l. 30 aprile 1969 n. 153, 14 septies l. 29 febbraio 1980 n. 33, 6, commi primo e secondo, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, 113 c.p.c. e il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) ed affermano che la Corte di appello avrebbe errato nel sostenere che la rendita corrisposta dall'INAIL doveva essere conteggiata nei redditi percepiti dall'interessato ai fini della erogazione della pensione sociale, dato che quest'ultima, non attribuita per la prima volta al compimento del sessantacinquesimo anno, ma costituente la trasformazione automatica della suddetta pensione di inabilità (c.d. pensione sociale sostitutiva), doveva essere elargita all'interessato, come è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di AZ, in base alle condizioni di reddito accertate al momento dell'originaria erogazione.
Questo motivo è fondato.
Come è stato giustamente rilevato nel ricorso, nella sentenza n. 10972 del 9 agosto 2001, emanata dalle Sezioni Unite di questa Corte per comporre un contrasto che si era manifestato all'interno della Sezione Lavoro, è stato enunciato il principio secondo cui l'attribuzione agli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, della pensione sociale erogata dall'INPS in sostituzione della pensione di inabilità già corrisposta dal Ministero dell'Interno ha, in applicazione dell'art. 19 l. 30 marzo 1971 n. 118, carattere automatico e prescinde, per conseguenza, da un nuovo accertamento da parte dell'ente previdenziale della situazione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di inabilità l'unico presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni reddituali già accertate, ivi compresa l'esclusione, nel relativo computo, della rendita INAIL.
A questo principio di diritto e alle ragioni che lo sorreggono (v. la motivazione della sopra indicata sentenza) occorre fare riferimento per la decisione di questo punto della controversia;
con la conseguenza che la pronuncia della Corte di appello, per questa parte, non può essere tenuta ferma, essendo la stessa contraria al diritto.
Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso, deve essere rigettato il primo motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., la causa deve essere decisa nel merito e deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti, quali eredi di IM RA, a conseguire dall'INPS i ratei della pensione sociale sostitutiva della pensione di inabilità, di cui usufruiva il medesimo RA, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età dell'assistito e fino al giorno del decesso del medesimo. E poiché, come è pacifico in causa, il compimento del sessantacinquesimo anno di età dell'assistito è intervenuto dopo l'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, l. 30 dicembre 1991 n. 412, su ogni singolo rateo e fino al saldo è pure dovuta solamente la maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
In considerazione sia del contrasto giurisprudenziale che ha dato luogo alla sentenza delle Sezioni Unite indicata nella trattazione del secondo motivo, sia dell'accoglimento di una sola delle due domande proposte nei confronti dell'INPS, appare equo compensare per intero, fra i ricorrenti e l'Istituto previdenziale, le spese dei due gradi della fase di merito e di questa fase del giudizio. E, richiamato quanto è stato sopra rilevato in ordine al fatto che al Ministero dell'economia e delle finanze il ricorso per AZ è stato notificato solo ai sensi dell'art. 332 c.p.c., identico provvedimento, di integrale compensazione, va emanato per le spese del giudizio di legittimità fra i ricorrenti e il medesimo Ministero (mentre non vi è materia per provvedere, fra tali soggetti, sulle spese della precedente fase, non essendo stata proposta alcuna impugnazione avverso la pronuncia emanata sul punto dal giudice dell'appello).
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo motivo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Decidendo nel merito, dichiara il diritto dei ricorrenti, quali eredi di IM RA, a conseguire dall'INPS i ratei della pensione sociale sostitutiva della pensione di inabilità, di cui il RA usufruiva, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età dell'assistito e fino al giorno del decesso del medesimo, con il diritto altresì a conseguire, su ogni singolo rateo e fino al saldo, la maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Compensa le spese dell'intero giudizio fra i ricorrenti e l'INPS e le spese di questo giudizio fra i ricorrenti e il Ministero dell'economia e delle finanze.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004