Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2004, n. 3579
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Sentenza 23 febbraio 2004

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In tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori o il cosiddetto maggior danno da svalutazione monetaria (a norma degli artt. 1224, commi primo e secondo, cod. civ. e 429, comma terzo, cod. proc. civ.), indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale; ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2004, n. 3579
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3579
    Data del deposito : 23 febbraio 2004

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