Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 06/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00218/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00715/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI NA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Bolognesi e Federico Bolognesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti:
del provvedimento emesso in data 9 giugno 2021 dal Questore di Ferrara, prot. -OMISSIS-, di sospensione per 15 giorni dell'attività del pubblico esercizio "-OMISSIS- di -OMISSIS-", ai sensi dell'articolo 100 T.U.L.P.S.;
di ogni atto antecedente, consequenziale e connesso;
con condanna della Questura di Ferrara al risarcimento dei danni per la somma pari ad € 49.500,00 o nella maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria o individuata dal Giudicante.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 9 giugno 2021 è stato notificato al ricorrente, in qualità di titolare del pubblico esercizio -OMISSIS- di -OMISSIS-”, decreto emesso dal Questore di Ferrara prot. -OMISSIS- Cat. 11/A/P.A.S./at di sospensione per 15 giorni dell’attività, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. motivato sulla scorta delle seguenti ragioni, in sintesi:
- in data 07.06.2021 personale della Questura ha escusso a s.i. una minore di anni 18, alla presenza dei genitori e la stessa riferiva di essersi sentita male dopo aver bevuto in data 29.05.2021 diversi drink alcolici, somministrati dal personale del predetto bar sito in -OMISSIS- "-OMISSIS-" e i gestori del locale non si accertavano dell'età nonostante la giovane non dimostrasse di essere maggiorenne; in particolare le venivano serviti due calici di vino bianco e successivamente due "shottini", uno a base di tequila e uno di Sambuca";
l'attività svolta dalla Questura proseguiva escutendo a s.i. le amiche, anch'esse minorenni, che quel sabato pomeriggio avevano bevuto alcolici;
- in data 08.06.2021 una delle due coetanee, sentita alla presenza del padre, ha dichiarato di aver bevuto uno spritz con AM e confermato che anche le altre due amiche avevano bevuto alcolici e i gestori del bar non avevano mai chiesto di esibire un documento di identità o accertato la maggiore età delle stesse;
- in data 08.06.2021 è stata escussa a s.i. anche la terza amica minorenne, alla presenza dei genitori, la quale oltre a confermare di aver bevuto più drink alcolici e superalcolici, ha riferito che anche altre volte aveva frequentato quel bar, consumando bevande alcoliche, perché di fatto non avvenivano controlli;
- nel febbraio 2021 il gestore del locale ha subìto una sospensione della licenza di somministrazione con una chiusura temporanea di 5 gg. in quanto sorpreso con venticinque avventori all'interno del locale dopo l'orario consentito (sanzione normativa Covid-19);
- le minori escusse hanno confermato la facilità con la quale presso il suddetto pubblico esercizio era possibile ricevere bevande alcoliche e superalcoliche senza che nessuno adotti le cautele previste dalla normativa vigente;
- il pubblico esercizio si trova a ridosso di un istituto scolastico (-OMISSIS-) e la vicinanza agevola la frequentazione di giovani avventori molti dei quali appunto minori di anni 18.
- sussiste l'esigenza di celerità del procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della legge 241/90, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e l'urgenza è qualificata dal pericolo della compromissione della sicurezza dei cittadini.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione resistente, non avendo consentito al ricorrente l’accesso alle dichiarazioni sulle quali si fonda il provvedimento impugnato, celando l’identità delle minorenni coinvolte nella vicenda, avrebbe pregiudicato il diritto di difesa del ricorrente, obbligandolo ad impostare il ricorso sulla base di alcuni stralci delle dichiarazioni richiamati nel provvedimento impugnato; le dichiarazioni rese in data 7 e 8 giugno 2021 da parte delle tre ragazze escusse a sommarie informazioni dalla Questura di Ferrara, in ogni caso, non sarebbero veritiere, in quanto le stesse, contrariamente a quanto asserito, non avrebbero mai ordinato bevande alcoliche all’interno del pubblico esercizio e tantomeno nel pomeriggio del giorno 29 maggio 2021; inoltre, sarebbe illegittima la determinazione di chiusura per 15 giorni di un pubblico esercizio fondata sulle sole informazioni rilasciate da tre minorenni a distanza di dieci giorni dal presunto evento, senza per contro svolgere alcuna attività di indagine finalizzata all’accertamento dell’illecito, e senza aver notificato la comunicazione di avvio procedimento, impedendo al ricorrente di esporre le proprie ragioni per evitare l’emissione del provvedimento finale.
Parte ricorrente, quindi, ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni asseritamente subiti, consistiti sia nel mancato introito derivante dalla sospesa somministrazione di alimenti e bevande nel periodo di 15 giorni di sospensione dell’attività e più precisamente dal giorno 10 giugno 2021 al giorno 24 giugno 2021, sia in un asserito danno all’immagine del pubblico esercizio e del suo titolare.
Parte ricorrente ha altresì formulato istanza di ammissione della prova testimoniale.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha lamentato la mancata trasparenza da parte dell’Amministrazione, per non avere la stessa prodotto, in sede di costituzione, gli atti e i documenti in base ai quali l’atto impugnato è stato emanato, nonché gli atti e documenti in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dalle tre ragazze minorenni di cui non è stata fornita l’identità, le quali, secondo quanto indicato dall’Amministrazione nella memoria depositata il 2 novembre 2021, non corrisponderebbero in toto a quelle sentite dagli operatori alla presenza dei genitori. Secondo parte ricorrente, poi, le dichiarazioni (o meglio gli stralci di dichiarazione) sarebbero imprecise ed inattendibili, le ragazze avendo errato ad indicare il prezzo delle bevande e affermando che i fatti sarebbero accaduti il giorno sabato 30 maggio 2021, che non esiste (esiste sabato 29 maggio o domenica 30 maggio); parte resistente avrebbe quindi emesso un provvedimento in assenza di riscontri probatori e le dichiarazioni delle minori, unico elemento posto a fondamento del decreto, non risulterebbero veritiere, sarebbero piene di incertezze, di elementi vaghi e contradditori anche perché dal presunto evento (29 maggio 2021) alle dichiarazioni (7 e 8 giugno 2021) sono trascorsi quasi dieci giorni di tempo; la Questura illegittimamente non avrebbe eseguito alcuna indagine volta ad accertare che la ricostruzione generica ed approssimativa dei fatti descritti dalle tre ragazze corrispondesse effettivamente al vero.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Sulla legittimità del provvedimento impugnato.
Le censure dedotte in ricorso e nei motivi aggiunti possono essere esaminate congiuntamente, sulla scorta degli assorbenti argomenti che seguono.
1.1. La presente controversia ha ad oggetto un provvedimento di sospensione adottato dalla Questura in applicazione dell’art. 100 Tulps, a fronte della lamentata consumazione di alcolici da parte di minorenni nel Bar gestito dall’odierno ricorrente.
A tal proposito, va rammentato che il divieto di vendita di bevande alcoliche a minori trova una sua specifica previsione sanzionatoria, sul piano penale e amministrativo, nella disciplina introdotta dall’art. 7, commi 3 bis e 3 ter, d.l. n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, che, da un lato, ha modificato l’art. 689 c.p. (Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente) e, dall’altro lato, ha introdotto nella legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati) l’art. 14 ter (introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori), che, al primo comma, così statuisce: ‹‹Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta››.
Il secondo comma, modificato dall'articolo 12, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che ‹‹salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi››.
La disciplina che precede ha una finalità espressamente sanzionatoria, cui si correlano, per quanto concerne le sanzioni amministrative, le garanzie previste, in termini generali, dalla l. n. 689 del 1981.
L’art. 100, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, così come modificato dall’art. 12-bis, comma 1, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 aprile 2017, n. 48, stabilisce, al primo comma, che ‹‹Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini››.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa costante (recentemente, Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3422), l’art. 100, r.d. n. 773 del 1931 attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza e, in particolare, al Questore il potere di sospendere la licenza commerciale relativa ad un esercizio pubblico “che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini” (Cons. St., sez. III, 29 novembre 2018, n. 6791; id. 2 maggio 2016, n. 1681).
La misura della sospensione non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529), essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività.
La finalità propria della misura di prevenzione in questione è quella di impedire, attraverso la chiusura temporanea dell'esercizio, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, non reprimere o sanzionare dirette responsabilità del soggetto destinatario del provvedimento.
L’adozione di tale misura risponde, dunque, all'obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti ed in generale del pubblico, a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente.
Come ricordato dalla giurisprudenza di primo grado, la previsione normativa attribuisce quindi al Questore il potere di sospendere l'esercizio dell'attività commerciale oggetto di licenza commerciale al ricorrere di una serie di autonomi presupposti concernenti l'esercizio commerciale e non già la condotta del suo titolare, il cui accertamento implica l'esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa che è sindacabile tramite la piena cognizione del fatto storico posto a base della valutazione dell'amministrazione e la cognizione sulla valutazione discrezionale nei limiti, in particolare, della sussistenza dei vizi del difetto di istruttoria, di illogicità, di irragionevolezza, di proporzionalità, di sviamento e di attendibilità della scelta effettuata (T.A.R. Milano, sez. I, 15 gennaio 2024, n. 81).
È quindi, jus receptum , accolto anche dall’intestato Tar il principio secondo il quale ‹‹ le finalità perseguite con l'adozione delle misure di cui all'art. 100, T.U.L.P.S. risultano "ex se" assistite da ragioni di urgenza idonee a giustificare l'omessa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, anche considerando che il provvedimento impugnato si inquadra nella categoria dei provvedimenti cautelari, per i quali l'art. 7, comma 2, della legge n. 241 del 1990 esclude l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento (T.A.R. LI NA, Bologna, I, 29 gennaio 2021, n. 77; 17 settembre 2020, n. 578; T.R.G.A., 8 maggio 2020, n. 60; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, I, 20 gennaio 2020, n. 34; T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 20 agosto 2019, n. 755) ››.
1.2. Ciò premesso, d’altronde, va rilevato come, nel caso in esame, vengano in rilievo delle peculiari specificità in punto di fatto che inducono il Collegio a valorizzare un vizio del provvedimento in ragione del difetto di istruttoria e di partecipazione procedimentale come di seguito esposto.
Occorre partire da un primo elemento “interno” al provvedimento: la Questura, pur facendo ampia argomentazione relativamente alla finalità cautelare e “protettiva” della sicurezza sociale della sospensione disposta, ha, di fatto, imposto un periodo sospensivo particolarmente afflittivo, se solo si considera che coincide perfettamente con il minimo edittale previsto dall’art. 14 ter, comma 2, sopra richiamato.
Si precisa che non viene in questione il problema – in sé – della proporzionalità di un periodo di sospensione di tale misura, ma il tema della legittima pretermissione delle garanzie “endoprocedimentali” e di una più adeguata istruttoria laddove l’Amministrazione ritenga, pur nella sua, come detto, ampia discrezionalità, di adottare, in forza dell’art. 100 TULPS, un provvedimento sospensivo sostanzialmente coincidente con quello sanzionatorio previsto dall’art. 14 ter.
Nel caso di specie, la necessità e non solo l’opportunità di procedere ad una comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dell’odierno ricorrente, in senso - si badi bene - eccezionalmente derogatorio rispetto ai principi espressi in termini generali dalla giurisprudenza sopra ricordata, trova la sua giustificazione in un insieme di elementi dei quali, d’altronde, il profilo della specifica determinazione del periodo di sospensione costituisce un tassello rilevante.
Un altro aspetto che avrebbe dovuto condurre la Questura a coinvolgere il ricorrente nell’ambito del procedimento al fine di garantire un’adeguata dialettica anche in punto di fatto, concerne la tempistica con la quale l’Amministrazione è venuta a conoscenza del fatto contestato.
Infatti, nel caso di specie l’Amministrazione non è stata “coinvolta” nell’immediatezza dei fatti – tanto che non vi è stato alcun sopralluogo il giorno stesso dell’accaduto - ma è stata compulsata da una delle minori coinvolte, accompagnata dai genitori, ben 9 giorni dopo i fatti accaduti, cui hanno fatto seguito, solo il giorno successivo le dichiarazioni di due amiche minorenni della predetta minore che hanno dato conto di essere state insieme a quest’ultima il giorno dell’accaduto e di aver assunto anch’esse alcolici.
Questo rileva non tanto per valorizzare asseriti aspetti di non attendibilità delle dichiaranti, ma per sottolineare come, a fronte di un provvedimento dal carattere in concreto e nella sostanza afflittivo al pari di una sanzione amministrativa prevista ex lege , l’Amministrazione non solo non ha motivato in modo specifico sulle ragioni di urgenza, ma non ha neanche tenuto conto che erano ormai passati 10 giorni dal fatto, senza che la Questura fosse stata - nemmeno nelle more – compulsata da altri soggetti ad intervenire per le medesime ragioni.
A tal riguardo, va evidenziato che la mancata comunicazione di avvio del procedimento nel caso di specie assume un rilievo invalidante alla luce anche del fatto che la Questura non ha assunto il provvedimento a seguito di una - sia pur minima - attività istruttoria “in loco” per verificare la sussistenza di elementi anche solo indiziari a conferma delle dichiarazioni delle tre minorenni - tutte e tre coinvolte unitariamente a ben vedere -, ma si è limitata a valorizzare le dichiarazioni di queste ultime.
Seppure, come detto, sia ampia la discrezionalità dell’Amministrazione, anche in termini di valutazione degli elementi giustificativi della misura ex art. 100 TULPS, è anche vero che, qualora, come nel caso di specie, la misura in concreto adottata assuma un connotato particolarmente afflittivo, venendo in rilievo una sospensione pari al minimo edittale dell’art. 14 ter ricordato, l’accertamento della pericolosità, quando non corroborato da un’attività istruttoria posta in essere dall’Amministrazione in via diretta (ad es., mediante sopralluoghi e assunzione di informazioni in loco), deve quantomeno garantire – laddove, come nell’eccezionale caso di specie, non vi siano manifeste ragioni di urgenza - il contraddittorio procedimentale, ancorchè, eventualmente, con tempistiche ridotte.
Del resto, l’omesso svolgimento di attività istruttoria in via diretta - nei termini sopra precisati – assume rilievo nel caso di specie anche come elemento autonomo viziante il provvedimento, perché la Questura avrebbe dovuto, sia pure compatibilmente con le proprie risorse, procedere ad una verifica in loco della potenziale pericolosità dell’attività esercitata dal ricorrente.
1.3. Pertanto, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere parzialmente accolti, con riguardo alla domanda caducatoria, nei limiti e per le ragioni che precedono, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e salve le ulteriori rideterminazioni da parte dell’Amministrazione resistente.
2. Sulla domanda risarcitoria.
Come noto, il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso).
Per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., poi, si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico. (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2024, n. 7195).
In tal senso, d’altronde, è stato ricordato come il risarcimento del danno non spetta quando la declaratoria di invalidità del segmento di funzione pubblica in concreto esercitata ne consenta la riedizione con esiti liberi, fermi i vincoli specifici derivanti dalla sentenza di annullamento. L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo per vizi formali non reca in sé alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato ope iudicis e, conseguentemente, non può costituire il presupposto per l'accoglimento della domanda di riparazione pecuniaria del pregiudizio che si assume patito (Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2023, n. 11337).
Nel caso di specie, venendo in rilievo un difetto di comunicazione dell’avvio di procedimento e un difetto di istruttoria, non è possibile alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita - ossia l’accertamento che nella fattispecie la chiusura non avrebbe potuto in nessun caso essere disposta - anche tenendo conto della sopra ricordata amplissima discrezionalità della quale gode l’Amministrazione resistente, anche ai fini di una riedizione del potere.
Sotto altro profilo, poi, si può concretamente dubitare anche della colpa dell’Amministrazione nel caso di specie, alla luce del sopra ricordato orientamento giurisprudenziale assolutamente costante che riconosce, in termini generali, alla Questura, nell’esercizio del potere ex art. 100 TULPS, una discrezionalità estremamente ampia anche nella valorizzazione degli elementi indiziari e nella decisione di non coinvolgere l’interessato nel procedimento, laddove nel caso di specie viene in rilievo una fattispecie, come detto, decisamente eccezionale per le ragioni sopra esposte.
Al riguardo, come ricordato anche recentemente dal Consiglio di Stato, ‹‹ se è vero che, sulla base dell'orientamento prevalente, in sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1815), è pure vero che la presunzione di colpa dell'amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento, giuridico e fattuale, tale da palesarne la negligenza e l'imperizia, cioè l'aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell'assunzione del provvedimento viziato (Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1087, cit.) ›› (Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2024, n. 7529).
Infine, occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., il giudice esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.
Nel caso di specie, quantomeno per ridurre in modo rilevante le conseguenze del provvedimento impugnato, parte ricorrente avrebbe potuto - e comunque non ha dato conto di non aver potuto – utilizzare gli strumenti cautelari, in particolare il decreto ante causam o la tutela cautelare inaudita altera parte (artt. 61 e 56 c.p.a.) al fine di evitare la chiusura prolungata dell’esercizio.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia e l’accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'LI NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li accoglie parzialmente nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto:
1. annulla il provvedimento impugnato;
2. respinge la domanda risarcitoria.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.