Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7057 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019
Avente a oggetto: “Altri contratti atipici”
vertente
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore p. t., Avv. Parte_1 P.IVA_1
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marta Controparte_1 C.F._1
Storti (C.F. ) giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio in C.F._2
Caianello (CE), alla Via Collucci s.n.c., elettivamente domicilia;
-Attore-
E
, (C.F. rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_2 C.F._3
Enzo Mancini (C.F. e dall'avv.to Salvatore Piccolo (C.F. C.F._4
), presso il cui studio in Sparanise (CE), alla via Cneo Nevio, C.F._5 elettivamente domicilia;
-Convenuto chiamante in causa-
NONCHE'
Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Esposito
Corona, presso il cui studio in Napoli (NA), alla Via G. Orsini n°46;
-Terza chiamata in causa-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato il in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale onde ottenere la condanna al risarcimento dei danni asseritamente arrecati dal Sig. in qualità di ex amministratore di Controparte_2 condominio, per una serie di condotte integranti mala gestio poste in essere durante il suo mandato, nonché per la violazione degli obblighi di legge posti a suo carico.
Nel dettaglio, deduceva che: “ nell'anno 2016 il condomino convinto Persona_1 che l'Avv. omettesse di fornire ai condomini, nella sede assembleare, tutte le CP_2 informazioni relative alla gestione condominiale, di propria iniziativa inviava tramite email alla ditta manutentrice degli ascensori, una richiesta Parte_2 per conoscere le eventuali pendenze debitorie del Condominio nei suoi confronti;
la medesima ditta, in data 08.11.2016 comunicava, a mezzo mail, una esposizione debitoria pari ad € 10.857,67 al netto della ritenuta, pari € 409,89, inerente a debito maturato tra gli anni 2013 – 2016 e per il quale vi era stato già sollecito a mezzo di intervento legale;
all'assemblea del giorno 11.11.2016, i condomini informati dei fatti non approvavano il bilancio e l'amministratore decideva di rimettere, in modo irrevocabile, il proprio mandato e pertanto, veniva nominato nuovo amministratore l'Avv. ; Controparte_1 l'esposizione debitoria del nei confronti del veniva definita Parte_1 Parte_2 dal nuovo amministratore con transazione del 19/4/2017 per l'importo complessivo di €
11.487,16, corrisposto, alla data del 15/05/2017, mediante acconto di € 2.300,00 ed in modalità rateale per la residua somma di € 9.187,16, con saldo alla data del 12/12/18; in data 24.10.2017 veniva recapitato all'indirizzo del la cartella di Parte_1 pagamento n. 02820170000853930 con cui si intimava il pagamento della complessiva somma pari ad € 419,05 per omesso versamento di ritenute d'acconto relative all'anno
2013; successivamente alla notifica della predetta cartella l'avv. effettuava CP_1 accertamento presso gli uffici di di Caserta per Controparte_4 verificare eventuali esposizioni debitorie del condominio ed apprendeva che, in data
15/03/2016 era stata notificata al altra cartella di pagamento n. Parte_1
02820150028968369, oggetto di definizione agevolata con il pagamento della somma totale di € 417,59; in data 21/05/2018 veniva notificata una terza cartella di pagamento Pt_ n. 02820180002258415000, con la quale si intimava al ” di pagare la Parte_1 complessiva somma di € 584,72, anche questa circostanza per omesso versamento di ritenute relative all'anno 2014.
In conseguenza dei fatti denunciati instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la civile responsabilità contrattuale di parte convenuta, Avv.
, n.q., stante l'inosservanza degli oneri ed obblighi che sullo stesso Controparte_2 incombevano a norma degli artt. 1129, 1130, 1131 e 1135 c.c e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal e, nello specifico, relativi agli Parte_1 inadempimenti contrattuali e fiscali posti in essere dall'Avv. , n.q., Controparte_2 nella misura di € 11.562,17 e/o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento fino all'effettivo soddisfo;
vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
Con rituale comparsa e coeva chiamata in causa del terzo si costituiva CP_2
il quale in via preliminare eccepiva la improcedibilità della domanda per
[...] mancato espletamento della mediazione.
Nel merito, contestava la domanda proposta dal ed assumeva che nel Parte_1 bilancio di gestione relativo al periodo 01.07.2011 al 30.6.2012 erano state versate alla la somma di euro 5.374,00 per un debito lasciato dalla precedente gestione Parte_3
e che il aveva versato alla la somma di euro 12.500,00, elevata Parte_1 Pt_2 rispetto alle quote annuali per la gestione degli ascensori, ma nonostante ciò non era riuscito a sanare la pozione debitoria pregressa.
Pertanto, nessun ammanco era stato causato nelle casse condominiali ed insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale;
autorizzare la chiamata in causa del terzo ai Controparte_5 sensi dell'art.269 c.p.c.; nel merito, rigettare la domanda attorea, illegittima, nonché infondata in fatto ed in diritto;
Vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, con attribuzione”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva la s.p.a. Controparte_3 eccependo, in via preliminare, la non operativà della polizza per atti di natura non accidentale e/o che dovessero risultare dolosi, quali gli ammanchi di cassa o simili;
ancora in via preliminare la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa;
l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda per violazione della procedura di mediazione;
la nullità degli atti introduttivi;
la correttezza dell'operato dell'ex amministratore;
in ultimo, contestava il quantum della pretesa azionata.
Concludeva pertanto per il rigetto di ogni domanda, per come articolata, con attribuzione ai dichiaranti procuratori per anticipo fattone.
Così instauratosi il contraddittorio, venivano concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie. La causa, ferme le produzioni documentali, veniva istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio. Le prove orali chieste dall'attore venivano ritenute inammissibili.
Esauritasi l'istruttoria, all'udienza del 12 maggio 2025 la causa veniva riservata in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 19 marzo 2025, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, va ritenuto che la domanda proposta dal non è Parte_1 soggetta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis cit. perché vicenda afferente all'azione di responsabilità di natura contrattuale verso l'amministratore del condominio ex artt. 1129, 1130, 1131 e 1135 c.c).
Infondata appare l'eccezione di nullità degli atti introduttivi (atto di citazione e comparsa di costituzione) sollevata dalla compagnia assicurativa sin dai primissimi atti difensivi.
Si ritiene che le circostanze indicate negli atti introduttivi siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del
15.5.2013). Inoltre, la terza chiamata, sulla scorta delle allegazioni degli atti introduttivi, è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Passando al merito, la domanda dell'attore è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
In relazione a quanto precede, forma oggetto dell'odierno scrutinio la domanda di condanna del sig. al risarcimento di tutti i danni subiti a causa della Controparte_2 mala gestio di quest'ultimo e pari all'importo indicato nel riconoscimento del debito nei confronti della Società Consorzio del Bo Scarl e delle sanzioni ed interessi delle tre cartelle di pagamento.
Preliminarmente, appare utile effettuare un breve richiamo ai principi fondamentali in tema di responsabilità dell'amministratore per mala gestio, onde accertare se nella fattispecie ne ricorrano i presupposti.
Come noto, l'amministrazione del è assimilabile al mandato con Parte_1 rappresentanza, con conseguente applicazione delle norme sul mandato.
Pertanto, l'amministratore deve esercitare il mandato con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. ed in caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico egli risponderà dei relativi danni a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del condominio.
In ogni caso, l'amministratore è tenuto al rispetto del regolamento e delle norme di cui agli artt. 1130,1131 e 1135 c.c. ed è tenuto, in particolare, al risarcimento dei danni cagionati dalla sua negligenza e dal cattivo uso dei suoi poteri (in tal senso, Tribunale
Roma sez. V, 31/05/2022, n.8568).
Sul punto, va poi ulteriormente precisato che la responsabilità dell'amministratore di condominio, alla stregua di quella del professionista, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività, occorrendo verificare se il danno lamentato sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e infine se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il condominio avrebbe evitato il pregiudizio lamentato, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissiva o omissiva ed il risultato derivatone (Tribunale Reggio Emilia sez. II, 03/08/2020, n.815).
Qualora l'amministratore venga meno a tale obbligo di diligenza, è configurabile a suo carico un danno da mala gestio che comporta la risarcibilità del pregiudizio arrecato al condomino, nonché la ripetizione di somme che risultano indebitamente trattenute in applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova.
Incombe, pertanto, all'amministratore-mandatario fornire la prova del corretto adempimento delle proprie obbligazioni tanto più quando, come nel caso di specie, le contestazioni del condomino siano specifiche.
Ciò premesso, e venendo alla fattispecie de qua, come chiarito dalla Consulenza Tecnica
d'Ufficio della Dr.ssa le cui conclusioni appaiono condivisibili e rispetto Persona_2 alla quale le parti, nelle rispettive difese conclusive, non hanno mosso significative contestazioni, emerge che: “ dall'originale dell'estratto conto della che è stato Pt_2 acquisito con il consenso di controparte e verificato in contraddittorio voce per voce, confrontando le fatture fino a concorrenza degli importi richiesti nella citazione ed allegati agli atti, rileva che il documento denominato riconoscimento del debito dell'11.05.2016 (cfr allegato 6 atto di citazione) di complessivi € 11.000,22 contiene in più la fattura n. 020692 del 11.07.2013, ma non contiene le fatture né n. 19593 del 07.07.2016 né n. 24943 del
25.07.2016. La differenza di importi tra le fatture nell'elenco “estratto conto” e quelle nell'elenco “riconoscimento debito” dipende presumibilmente dallo sfasamento temporale dei due documenti: tra il mese di maggio ed il mese di novembre è probabile che la fattura
n. 020692 del 11.07.2013 fosse stata pagata, mentre le fatture n. 19593 e 24943 di luglio
2016 non erano state emesse alla data del riconoscimento debito del 11.05.2016. Inoltre, gli importi contenuti nell'elenco del riconoscimento del debito sono importi al lordo della ritenuta. In riferimento alla transazione sottoscritta dal in data 19.04.2017, il Parte_1 documento allegato non contiene l'atto, bensì solo i pagamenti del per l'importo Parte_1 complessivo di € 11.088,61 (cfr. allegato 7 atto di citazione), presumibilmente riferito agli importi lordi delle fatture e tre F24 di ritenute per un totale di € 431,58, per un totale di €
11.520,19, che supera di € 33,03 l'importo indicato alla pag. 3/9 n. 14 dell'atto di citazione riportante l'importo pagato per la transazione di € 11.487,16”
Il Consulente ha rappresentato che: “ agli atti di causa mancano gli allegati contabili dell'amm.re convenuto per la gestione degli anni 2013-2016. Per la gestione condominiale mancano i Registri contabili per anno, il rendiconto finanziario per anno, lo stato patrimoniale per anno e la relazione sulla gestione per anno. Per quanto concerne i documenti mancano le fatture pagate alla per singolo anno e manca Pt_2 Pt_2
l'estratto conto della per anno”. Pt_2
Il Ctu ha accertato la sussistenza di un danno arrecato al a causa Parte_1 dell'omesso e/o ritardato pagamento delle debitorie del sia in favore del Parte_1
sia in favore dell'erario, riferendo: “ dalla verifica dei pagamenti Parte_2 effettuati dal condominio alla Società e dai bilanci consuntivi anno Parte_2 per anno sono stati estratti gli importi riconosciuti come uscite per la manutenzione ascensori affidata al . Dall'analisi della documentazione agli di causa Parte_2 analizzato l'elenco delle spese gestione ordinaria del periodo 01.07.2011-30.06.2012 e la situazione cassa dal quale ha rilevato che tutte le spese per € 18.399,37 sono state coperte con le entrate di € 21.232,94, con un saldo positivo di € 2.833.57. Per tale periodo
01.07.2011-30.06.2012 la manutenzione ascensori risulta pagato per € Parte_2
5.374,00. Analizzato l'elenco delle spese gestione ordinaria del periodo 01.07.2012-
30.06.2013 e la situazione entrate, dal quale si rileva che tutte le uscite per € 13.821,57 sono state coperte con le entrate di € 13.821,57, con un saldo positivo di € 750,42. Per tale periodo 01.07.2012-30.06.2013 la manutenzione ascensori risulta pagato Parte_2 per € 1.635,56. Dall'analisi del Bilancio gestione ordinaria, l'elenco delle uscite del periodo
01.07.2013-30.06.2014 e la situazione entrate emerge che tutte le spese per € 10.858,12 sono state coperte con le entrate di € 11.806,00, con un saldo positivo di € 947,88. Per tale periodo 01.07.2013-30.06.2014 la manutenzione ascensori risulta pagato Parte_2 per € 1.835,00. Dall'analisi del Bilancio preventivo gestione ordinaria, l'elenco delle uscite del periodo 01.07.2014-30.06.2015 e la situazione entrate dal quale si rileva che tutte le uscite per € 12.409,40 sono state coperte con le entrate di € 14.479,30, con un saldo positivo di € 2.069,90. Per tale periodo 01.07.2014-30.06.2015 la manutenzione ascensori
risulta pagato per € 1.468,00. Dal Bilancio Consuntivo gestione ordinaria, Parte_2
l'elenco delle uscite del periodo 01.07.2015-30.06.2016 e la situazione gestione ordinaria dal quale si rileva che tutte le uscite per € 12.455,33 sono state coperte con le entrate di €
11.093,00 e dal saldo del periodo precedente di € 2.069,90, con un saldo positivo di €
707,57. Per tale periodo 01.07.2015-30.06.2016 la manutenzione ascensori Parte_2 risulta pagato per € 2.130,64”
[...]
La carenza di una dettagliata contabilità e del libro giornale desume che gli importi delle uscite siano stati indicati dal bilancio come coperti dalle entrate, ma non vi è prova agli atti di causa dei pagamenti. Durante il secondo accesso, sebbene senza il consenso di controparte, il ctu ha dato la possibilità all'amm.re convenuto di dare lettura della documentazione in suo possesso, non prodotta agli atti di causa. Il ctu, seppur non potendone tenere conto, ha desunto che l'amm.re convenuto ha pagato per la manutenzione al le fatture non comprese nel riconoscimento del debito del Parte_2
11.05.2016 (cfr allegato 6 atto di citazione), tranne la n. 020692 del 11.07.2013, comunque non presente nell'estratto conto allegato alla mail del 08.11.2016 (cfr. allegato 2). Pertanto, conclude che le fatture pagate non sono quelle dovute da estratto conto e pagate con la transazione, alla base del quale si è posto il riconoscimento del debito del convenuto avv.
e pagata dal nuovo amministratore. In merito a quest'ultimo punto agli atti di CP_2 causa manca il documento transazione e dalla verifica risulterebbe un maggior pagamento, non quantificabile e presumibilmente imputabile al pagamento dell'importo lordo e delle ritenute, il cui totale non è riscontrabile, eccetto la distinzione tra ritenuta e sanzioni codice tributo 8906 per € 14,91”.
Dunque, il ctu afferma che non è in grado di quantificarne la differenza da imputare eventualmente quale danno al convenuto, atteso che l'errore non si sarebbe verificato se le fatture fosse state regolarmente pagate dal convenuto avv. sotto la sua CP_2 gestione del condominio.
Accertata la sussistenza di un danno, il consulente, a seguito delle verifiche effettuate sul debito e sui pagamenti, per le fatture dovute e pagate a seguito del riconoscimento del debito, il danno presumibilmente riconducibile al convenuto è pari alla differenza di €
350,49 tra fatture e corrispondenti importi del riconoscimento del debito, atteso che l'importo lordo pagato era comprensivo delle ritenute. Il danno riconosciuto sono solo le sanzioni interessi F24 codice tributo 8906 per € 14,91. Per un totale di danno derivante dal ritardato pagamento delle fatture di manutenzione del pari ad € Parte_2
365,40. Le sanzioni e gli interessi sono: 1. € 141, 21 per la cartella n.
02820170000853930; 2. € 58,99 per la cartella n. 02820150028968369; 3. € 196,00 per la cartella n. 02820180002258415000, per un totale di danno derivante dalle cartelle di pagamento per € 396,20.
Pertanto, sulla base della documentazione prodotta il CTU: “ Riconosce al condominio il risarcimento per il danno arrecato nel pagamento in ritardo delle fatture , Parte_2 per un totale di € 365,40 ed attribuisce all'amm.re in carica le sanzioni interessi delle cartelle pagate per l'importo complessivo € 396,20. L'amministratore deve risarcire presumibilmente al condominio un danno quantificabile in complessivi € 761,60”.
Ebbene, alla luce delle elaborazioni effettuate dal CTU e dei principi sopra richiamati in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, deve ritenersi fondata la pretesa del Condominio attore di condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di €. 761,60.
Le considerazioni rassegnate dal consulente d'ufficio vanno integralmente condivise in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass. 3492/2002 e 8669/1994).
La corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente affermato che il giudice di merito non
è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., per tutte, Cass. n.7364/2012, Cass. n. 10222/2009 e Cass. n.
10668/2005).
Non rilevano neppure ai fini di un diverso decidere le considerazioni avanzate dal consulente di parte della compagnia assicurativa, avendo il ctu confermato espressamente, a mezzo chiarimenti, quanto rassegnato in perizia.
In considerazione degli assunti che precedono, pertanto, il Dott. va Controparte_2 condannato al pagamento in favore del della complessiva somma di € 761,60 Parte_1
a titolo di risarcimento danno.
Va infine accolta la domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti della società assicuratrice risultando dalla documentazione versata in atti le condizioni generali di contratto, il pagamento del premio relativo all'anno dell'evento (tenuto debitamente conto che l'invocata polizza ha una retroattività di 5 anni precedenti la stipulazione del contratto) nonché la copertura della polizza per l'evento occorso al convenuto, risultando quest'ultimo garantito anche per la responsabilità civile derivante dalla libera professione di avvocato e amministratore condominiale.
A tanto consegue l'accoglimento della domanda di garanzia.
Spese Processuali
Con riguardo alle spese, nei rapporti tra e convenuto le stesse Parte_1 seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nella misura Controparte_2 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto delle ragioni della decisione, della complessità delle questioni trattate, le attività processuali svolte e l'attività istruttoria in senso stretto.
Si ritengono, invece, sussistenti giusti motivi per compensarle tra e Controparte_2
Controparte_3
Le spese di ctu sono poste in solido a carico di e Controparte_2 [...]
CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 7057/2019 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore Controparte_2 dell'attore della somma complessiva di € 761,60 oltre iva, oltre rivalutazione ed interessi;
condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese vive, € 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Cpa ed Iva come per legge, con attribuzione all'Avv. Marta Storti per averne fatto anticipo;
in accoglimento della domanda di manleva, condanna la Controparte_3 in persona del suo legale rapp.te p.t., a manlevare e tenere indenne il convenuto di quanto tenuto a corrispondere all'attore in virtù della Controparte_2 presente sentenza;
Compensa tra la e le spese del Controparte_3 Controparte_2 presente giudizio;
Pone definitivamente in solido a carico di e Controparte_3 CP_2
le spese di ctu.
[...]
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 09 giugno 2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO