Sentenza 25 marzo 2009
Massime • 1
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illegittimo protesto di un titolo di credito (nella specie, cambiale-tratta) decorre dalla data dell'avvenuta pubblicazione del bollettino dei protesti, al quale è fisiologicamente attribuita la funzione di pubblicità notizia; tale data coincide infatti con il momento in cui il danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2009, n. 7212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7212 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL FL, elettivamente domiciliato in Roma, via U. Boccioni 4, presso l'avv. Smiroldo Antonino, che con gli avv. Costanza Maria e De Maio Amedeo lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Banca Popolare di Verona e Novara, soc. coop. di credito a.r.l. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Bergamo 3, presso l'avv. Andreoni Amos, che con l'avv. Bufi Amedeo la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
MU Gaspare, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri 5 presso l'avv. Manzi Luigi, che con l'avv. Righetti Luigi lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 479/04 del 18.3.2004. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.2.2009 dal Relatore Cons. Dott. Piccininni Carlo;
Udito l'avv. Albini Carlo su delega per MU G.;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Martone Antonio, che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16 e 21.9.1998 AL FL conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Verona MU Gaspare e la Banca Popolare di Verona soc. coop. a.r.l., per sentirli condannare al risarcimento del danno derivante dalla pubblicazione sul relativo bollettino di un protesto levato dal MU G. quale segretario del Comune di Mezzane di Sotto, su istanza del predetto istituto bancario. Il protesto aveva ad oggetto una cambiale tratta dell'importo di L. 139.521, emessa in data 21.7.1992 e scadente il 31.9.1992, e la sua illegittimità sarebbe derivata dal fatto che l'emissione del titolo non sarebbe stata autorizzata ne' accettata. I convenuti, costituitisi, sollecitavano il rigetto della domanda deducendo la prescrizione del diritto azionato e l'insussistenza del danno, sollecitazione che veniva recepita dal tribunale, che riteneva fondato il primo profilo di censura.
In particolare il tribunale rilevava che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere dal momento in cui si verifica l'evento lesivo, momento da identificare nella specie nella data di pubblicazione del protesto nel bollettino risalente alla prima quindicina del febbraio 1992, sicché nel settembre 1998 (epoca in cui era stato introdotto il giudizio) il diritto azionato sarebbe stato prescritto.
La decisione: veniva impugnata in via principale dal AL, oltre che dalla banca in via incidentale con riferimento alla statuizione sulle spese (compensate), e la Corte di Appello di Venezia accoglieva quest'ultima impugnazione mentre rigettava la prima, osservando che:
contrariamente a quanto sostenuto, l'eccezione di prescrizione sarebbe stata sollevata tempestivamente con la comparsa di costituzione;
l'omesso richiamo della detta eccezione nelle conclusioni del medesimo atto sarebbe stato irrilevante, risultando comunque chiaramente la volontà dei convenuti di opporre alla pretesa azionata il fatto estintivo;
il termine iniziale del decorso della prescrizione, fissato nella data di pubblicazione del bollettino, sarebbe stato correttamente stabilito, trattandosi di fatto illecito istantaneo con effetti permanenti.
Avverso la detta decisione AL proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resistevano con controricorso gi intimati. AL e MU G. depositavano infine memoria. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 25.2.2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di impugnazione AL ha rispettivamente denunciato:
a) violazione dell'art. 167 c.p.c., con riferimento all'affermata irrilevanza dell'omesso richiamo all'eccezione di prescrizione in sede di conclusioni, dovendo essere interpretata a tal fine la volontà della parte quale desumibile dall'intero complesso dell'atto. La statuizione sul punto sarebbe infatti errata poiché nella specie si sarebbe trattato di comparsa di risposta - e non di atto di citazione, cui "difficilmente" sarebbe stato "applicabile" il detto principio, mentre comunque la detta eccezione non sarebbe stata sollevata dal MU G., che anzi con la pubblicazione della rettifica sul bollettino dei C protesti avrebbe posto in essere un "comportamento incompatibile con la volontà di opporre la prescrizione"; b) violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., per il fatto che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione era stato individuato nella data di pubblicazione del bollettino dei protesti, mentre il dato relativo all'effettiva conoscenza sarebbe stato ignorato, sarebbe stata omessa ogni indagine al riguardo, sarebbe stato a torto evocato il parametro della media diligenza, che sarebbe stato viceversa applicabile "rispetto ad una realtà nota all'agente, non già alle modalità di scoperta di tale realtà", considerato che il parametro valutativo degli stati soggettivi sarebbe incentrato "sulla presunzione di buona fede e sulla irrilevanza della inescusabilità dell'errore"; c) violazione dell'art. 2947 c.c., con riferimento all'affermata esclusione della permanenza del fatto illecito. La banca non si sarebbe infatti attivata per la cancellazione del nominativo di esso ricorrente dalla Centrale Rischi, circostanza da cui sarebbero derivate conseguenze pregiudizievoli, fra le quali "l'impedimento ad ottenere affidamenti da aziende di credito". Detto negligente comportamento omissivo avrebbe dunque continuato "ad alimentare il danno subito dal ricorrente"; d) vizio di motivazione per l'omesso esame di documenti che avrebbero dimostrato "la piena fondatezza dell'istanza di risarcimento danni" in questione;
e) vizio di motivazione, con riferimento all'omessa delibazione dell'istanza di ammissione di prove testimoniali e dell'interrogatorio formale del convenuto MU G..
Le censure sono infondate.
Quanto al primo profilo di doglianza prospettato con il primo motivo di impugnazione va infatti osservato che la Corte territoriale, dopo aver correttamente rilevato che spetta al Giudice interpretare le domande alla luce della volontà delle parti quali desumibili "non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte ma dall'intero complesso dell'atto che le contiene" (C. 97/6100, C. 94/79 41, C. 92/2325), ha poi affermato che la volontà di opporre il fatto estintivo della prescrizione riusciva inequivocabilmente manifestata.
Si tratta dunque di valutazione di merito, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità, per di più contrastata non con pretese violazioni dei canoni interpretativi adottati, ma con il semplice - e per quanto detto sopra irrilevante - richiamo al dato formale dell'omessa reiterazione dell'eccezione in sede di conclusioni dell'atto di costituzione. Passando poi all'esame del secondo profilo, è sufficiente considerare che la circostanza con esso dedotta è smentita in punto di fatto, atteso che non soltanto la Corte territoriale si è chiaramente espressa in senso contrario ("Entrambi i convenuti si costituirono sollecitando il rigetto della domanda, eccependo in principalità la prescrizione del diritto azionato", p. 3), ma lo stesso ricorrente in sede di memoria ha confermato l'esattezza del rilievo del giudice del merito sul punto ("Nel corso di tale giudizio il convenuto Dott. MU G. aveva peraltro eccepito la prescrizione del diritto fatto valere in causa dal AL", p. 3).
In ordine al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la pretesa errata individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, la doglianza è priva di pregio sotto un duplice aspetto. Innanzitutto, per il fatto che l'art. 2935 c.c., ("La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere") di cui si assume la violazione ha riguardo alla sola possibilità legale dell'esercizio (non rilevando dunque, salve le eccezioni stabilite dalla legge, gli ostacoli determinati da impedimenti di fatto) e, nel caso di diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del terzo determina la modificazione produttiva del danno, ma dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile (C. 00/99 27, C. 00/59 13, C. 95/88 45, C. 95/3691, C. 89/3206), momento nella specie correttamente identificato nella data dell'avvenuta pubblicazione del bollettino dei protesti, cui è fisiologicamente attribuita la funzione di pubblicità notizia. Inoltre in quanto la Corte di appello ha ritenuto, con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede, non "seriamente sostenibile" che non fosse conoscibile "con l'uso della normale diligenza" l'avvenuta pubblicazione del protesto sul bollettino, giudizio che risulta supportato da motivazione immune da vizi logici, tenuto conto della sopra richiamata funzione svolta dal bollettino dei protesti e della qualità di imprenditore commerciale del ricorrente. Analogamente inconsistente è la doglianza prospettata con il terzo motivo di ricorso.
La Corte di appello ha infatti puntualmente evidenziato che la differenza fra fatto illecito istantaneo e fatto illecito permanente è ravvisabile nella circostanza che nel primo caso il comportamento che lo ha determinato "è mero elemento genetico dell'evento dannoso e si esaurisce con il verificarsi di esso", mentre nel secondo "il comportamento contrario a diritto l'alimenta continuamente" (p. 6), precisando poi che gli addebiti mossi dall'appellante ai convenuti " rivestivano natura inequivocabilmente istantanea, essendosi esauriti con la levata del protesto, la pubblicazione del nominativo del AL nel bollettino dei protesti e la segnalazione alla Centrale Rischi (p. 7).
A fronte di tale corretta premessa in diritto e della motivata valutazione in fatto, il ricorrente, anziché contestare con argomenti specifici la fondatezza della statuizione, si è limitato a sostenere la configurabilità di un fatto illecito permanente "nell'atteggiamento gravemente omissivo del Banco popolare di Verona e Novara che non si è in alcun modo attivato per provvedere alla cancellazione del nominativo del AL dalla Centrale Rischi" (p. 17).
Tuttavia tale prospettazione risulta inammissibile, se interpretata l'omessa adozione da parte della banca di iniziative finalizzate alla cancellazione della detta iscrizione come fatto genetico di un diverso ed autonomo illecito dell'istituto di credito, trattandosi di un ulteriore titolo risarcitorio rispetto a quelli originariamente fatti valere (la Corte ha individuato questi ultimi nella levata del protesto, nella pubblicazione nel bollettino, nella segnalazione alla Centrale Rischi ed il ricorrente non si è doluto di alcuna omissione al riguardo), mentre sarebbe comunque irrilevante ove individuato il fatto genetico del pregiudizio nel fatto in sè della elevazione del protesto e della conseguente iscrizione del nominativo del AL nella Centrale Rischi, essendo già decorso rispetto ad esso, come detto, il termine quinquennale di prescrizione del diritto risarcitorio azionato. Per quanto riguarda infine il quarto ed il quinto motivo di impugnazione, è sufficiente rilevare che si tratta di profili di merito, in parte (con riferimento al quarto motivo) viziati sul piano dell'autosufficienza (non è infatti indicato il contenuto dei documenti elencati), in relazione ai quali non sono configurabili i vizi denunciati risultando assorbite le richieste riconducibili alla trattazione del merito della controversia dalla ritenuta fondatezza dell'eccezione di prescrizione. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida, per MU G., in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00, per esborsi e, per la Banca Popolare di Verona, in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge su entrambe le liquidazioni. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009