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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 15/01/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 6163/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. ANGELA TARANTINO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dagli avv.ti LUIGI LORUSSO e AMODIO
MARZOCCHELLA
RESISTENTE
oggetto: accertamento requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.07.2023, il ricorrente in epigrafe indicato - a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni - ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile, al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
CP_ Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, in seguito all'assegnazione della stessa allo scrivente Magistrato per l'applicazione ad altro Ufficio del dott. De Simone ed istruita documentalmente con espletamento di CTU medico legale, è stata decisa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
Ed invero, il CTU nominato, dott. , ha accertato che il ricorrente si trova nella condizione Persona_1 di beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
In particolare, il CTU, all'esito dell'esame obiettivo e della documentazione medica prodotta ha evidenziato che: “Il Sig. di anni 75, è attualmente affetto da: − Stato confusionale in pregressa Parte_1 craniotomia per asportazione di meningioma frontale destro 2° grado WHO. Leucoencefalopatia vascolare cronica. − Esiti di embolia polmonare. Esiti di polmonite bilaterale da infezione virale Sars-Cov-2. − Cardiopatia ipertensiva. − Ateromasia carotidea moderatamente stenosante. Il quadro clinico nel caso in trattazione è quindi essenzialmente connotato dalle condizioni psichiche del soggetto, verosimilmente correlate a fattori vascolari (“encefalopatia vascolare cronica con area gliomalacica”) e/o agli esiti della pregressa craniotomia subita nel settembre 2020 per l'asportazione di una neoplasia cerebrale (“meningioma frontale destro 2° grado WHO”). Al ns. controllo clinico-obiettivo il periziando è risultato confuso e disorientato, come d'altronde segnalato in sede di visita Geriatrica con somministrazione di test mentali effettuata il 3 aprile 2023 presso
l'Ospedale di San Severo. Ciò posto, in riferimento alla eventuale sussistenza dei requisiti sanitari per la necessità di assistenza continua, precisiamo che ai sensi della normativa vigente (Legge n. 18/1980 e successive modifiche) il diritto a percepire la indennità di accompagnamento si configura nel momento in cui il soggetto, invalido in misura del 100 %, presenta una patologia tale da determinare l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto di altre persone o l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. Giova ricordare che tale diritto si configura anche in presenza di una sola delle due condizioni precedentemente menzionate. Il Ministero del Tesoro, nella Circolare n. 14 del 28 settembre 1992, afferma che “… la vestizione, la nutrizione, l'igiene personale, l'espletamento dei bisogni fisiologici, l'effettuazione degli acquisti e compere, la preparazione dei cibi, lo spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, la capacità di accudire alle faccende domestiche, la conoscenza del valore del denaro, l'orientamento temporo-spaziale, la possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, la lettura, la messa in funzione della radio e della televisione, la guida dell'automobile per necessità quotidiane legate alle funzioni vitali, rientrano nell'ambito delle azioni elementari, e anche relativamente più complesse, tese al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita, fermo restando che le azioni vanno comunque sempre riferite a quelle di un soggetto normale di corrispondente età”. Nel caso in esame, gran parte delle suddette operatività, per la presenza di “Stato confusionale”, sono del tutto precluse al Sig.
, tanto che lo stesso abbisogna della supervisione continua e dell'aiuto da parte di terzi nella Parte_1 gestione e nell'igiene della propria persona, nella gestione del denaro, nella corretta somministrazione di terapie farmacologiche;
può quindi affermarsi che il periziando non è in grado di provvedere autonomamente all'espletamento degli atti quotidiani della vita, sussistendo quindi una situazione che giustifica la attribuzione della indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/1980 e successive modifiche, con decorrenza dal 3 aprile 2023, epoca in cui presso l'Ospedale di San Severo fu sottoposto alla somministrazione di test mentali”.
Il CTU ha, pertanto, così concluso: “Si tratta di patologie che configurano una invalidità in misura del 100 % CP_ con decorrenza dall'epoca della domanda, così come d'altronde pacificamente stabilito dall' e che necessitano di assistenza continuativa ai sensi della Legge 18/1980 e successive modifiche con decorrenza 3 aprile 2023”.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n.
5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
In definitiva, deve ritenersi sussistere il requisito sanitario chiesto dalla parte ricorrente connesso al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza 3 aprile 2023.
Le spese di lite possono ritenersi compensate alla luce della decorrenza successiva del requisito sanitario. Le spese di c.t.u., liquidate in atti - sia per il presente procedimento che per il giudizio ATP rgl 1144/2022 - CP_ vengono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 6163/2023, CP_ proposto da , nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione Parte_1
e difesa, così provvede: dichiara la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento con decorrenza 3 aprile 2023; spese di lite compensate;
spese di ctu - sia CP_ per il presente procedimento che per il giudizio ATP rgl 1144/2022 - definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro