Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 192/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 192/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 404/2020 pubblicata il 25/11/2020 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 6/2016 R.G., avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
TRA
NI S.P.A. (C.F. 00348170101), con il patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA, elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9/10 ROMA presso il difensore
APPELLANTE- APPELLATA INCIDENTALE
E
DE IB EN (C.F. 00229840707), con il patrocinio dell'avv. DE BENEDITTIS ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 40/B CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 31/1/2024, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante principale, l'avv. FIORETTI ANDREA precisa le proprie conclusioni definitive come da note di trattazione scritta del 02/03/2023, da intendersi qui integralmente ritrascritte (“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Larino, sez. civile, n. 404/2020, pubblicata il 25 novembre 2020 e non notificata, emessa nel giudizio ordinario civile n. 6/2016 R.G.: IN VIA PRELIMINARE DI MERITO 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità, la contraddittorietà e l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 2697 e 2946 c.c. nonché degli artt. 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale, con motivazione apparente, rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca ritenendo, in relazione al conto ordinario n. 400757488, l'esistenza di un rapporto di apertura di credito affidato e la natura ripristinatoria delle rimesse, onerando la Banca della prova contraria sull'esistenza di un limite di fido da rimettersi invece all'attore - processualmente chiamato alla prova delle condizioni contrattuali del rapporto, con necessaria inclusione della prova
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7) Dichiarare inammissibili e/o infondate e in ogni caso non provate le eccezioni e le domande avversarie a fondamento della comparsa di appello incidentale avversaria del 27 settembre 2021 e pertanto respingere l'appello incidentale”. 8) Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”); per l'appellato, l'avv. DE BENEDITTIS ANTONIO si riporta all'atto di comparsa di comparsa di costituzione e risposta e all'appello incidentale promosso , di cui chiede l'accoglimento; con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. C . Con atto di citazione, notificato il 4 gennaio 2016, il Signor EN De Maioribus, titolare dell'omonima ditta individuale, ha convenuto in giudizio la Unicredit S.p.A., chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“A) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della clausola dei contratti di conto corrente n. 000400757488,già 000007035659 (ordinario), n.000400757485 (conto anticipi collegato),n.000102476098 (conto anticipi collegato) e n.000102034026 (conto anticipi collegato) accesi presso l'istituto bancario NI S.p.a. (ex Unicredit Banca di Roma s.p.a., ex Banca di Roma s.p.a.), filiale di Santa Croce di Magliano, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi poiché in contrasto con l'art.1283 del codice civile;
B) DICHIARARE non dovuta alcuna capitalizzazione sostitutiva, annuale o semestrale, di quella trimestrale illegittima per effetto della Sentenza SS.UU n.24418/2010 del 2.12.2010 della Cassazione Civile;
C) DICHIARARE non dovute le Commissioni di Massimo scoperto trimestrali e le spese di tenuta e chiusura conto trimestrali in quanto non pattuite o al massimo, se pattuite, dovute una sola volta per anno;
D) DICHIARARE che la valuta va applicata dal giorno in cui la Banca ha acquisito o perduto la disponibilità del denaro;
E) RIDETERMINARE E RICONTABILIZZARE il saldo relativo ai contratti di conto corrente n. 000400757488,già 000007035659 (ordinario), n.000400757485 (conto anticipi collegato),n.000102476098 (conto anticipi collegato) e n.000102034026 (conto anticipi collegato) in essere presso l'istituto bancario NI S.p.a. (ex Unicredit Banca di Roma s.p.a., ex Banca di Roma s.p.a.),filiale di Santa Croce di Magliano, intestati all'attore, sino all'ultimo saldo ricevuto sull'estratto conto del 30.9.2015, escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione composta sostitutiva di quella trimestrale illegittima e comunque rientrante nello scaglione che va da Euro
Pag. 2 a 7 260.000,00 ad Euro 520.000,00 e, per l'effetto, F) RETTIFICARE, il saldo dei conti correnti n. 000400757488,già 000007035659 (ordinario), n.000400757485 (conto anticipi collegato), n.000102476098 (conto anticipi collegato) e n.000102034026 (conto anticipi collegato) intestati all'attore sino alla data del 30.09.2015 e, per l'effetto, G) CONDANNARE l'Unicredit S.p.a. in conseguenza della rettifica del saldo dei conti correnti indicati al punto F) intestati all'attore ed in essere presso l'istituto bancario sino alla data del 30.09.2015,al recupero in termini di interessi commissioni e spese, con riconoscimento all'istituto bancario del solo tasso convenzionale, previo accredito sul conto corrente, della disponibilità in favore dell'attore della somma di Euro + 265.588,64,con un recupero complessivo di Euro 317.528,58,o della somma maggiore o minore che risulterà da disposta C.T.U. contabile, e comunque rientrante nello scaglione che va da Euro 260.000,00 ad Euro 520.000,00; H) CONDANNARE l'istituto bancario alla corresponsione degli interessi legali sulle somme illegittimamente percepite almeno dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
I) CONDANNARE l'istituto bancario convenuto al pagamento delle spese ed onorari di causa, rimborso forfettario del 15% nuova T.P., oltre IVA e C.A.P.”.
Esponeva che il rapporto era iniziato prima dell' 1/1/2000 e che erano state applicate illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la CMS, le valute;
depositava il prospetto dei conteggi eseguiti ed estratti conto dal 31/3/2000 al 30/9/2015.
La convenuta costituendosi chiedeva la dichiarazione di prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali;
contestava l'inammissibilità della ripetizione di indebito per essere in contratto in corso;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
A seguito di ingiunzione ex art. 186 ter cpc alla Banca della consegna di copia del contratto originario di apertura di conto corrente n. 00400757488 (già n. 000007035659), la banca produceva in data 10/4/2017 copia contratto di conto corrente n. 70156/58 (poi rinumerato n. 7035659 e poi n. 400757488) del 23 febbraio 1996; espletata CTU contabile, il Tribunale di Larino, con sentenza n. 404/2020 pubblicata il 25/11/2020, accertava un saldo rettificato pari a complessivi € +179.078,54= a credito del correntista al 30 settembre 2015 (in luogo dell'originario saldo contabile di complessivi € -26.073,25= a debito del correntista, risultante dagli estratti conto della Banca alla medesima data), per il solo conto corrente principale, rigettando la domanda in relazione ai conti anticipi e compensando per metà le spese di giudizio, con condanna della banca al pagamento del residuo mezzo;
poneva le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Il Tribunale rilevava che doveva essere esaminata solo la domanda di accertamento negativo del credito, essendo la domanda di ripetizione inammissibile, tenuto conto del fatto che il rapporto di conto corrente era in essere;
era stato acquisito il contratto originario di apertura di conto corrente;
non erano stati prodotti dal correntista attore i contratti di relativi ai conti anticipi collegati, così che non potevano essere verificate le asserite illegittimità dedotte dall'attore; quanto agli estratti conto iniziali mancanti, ha ritenuto corretto effettuare i conteggi partendo dal primo saldo disponibile alla data del 31.3.2000, negativo per l'attore pari a - € 48.053,07, tenuto conto dell'onere probatorio gravante sul correntista, parte attrice nel procedimento;
riguardo l'eccezione di prescrizione, ha rilevato che il consulente aveva accertato che il conto corrente era collegato a contratti di apertura di credito ed era affidato;
non avendo prodotto la banca i contratti di apertura di credito e dato prova dei limiti dell'affidamento, operava il principio della presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse;
riguardo la capitalizzazione trimestrale, dal contratto, precedente alla delibera CICR, emergeva l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
andava dichiarata la nullità della clausola e l'illegittima applicazione anche per il periodo post CICR, essendo insufficiente l'allegata pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle condizioni contrattuali da parte della banca, essendo mancata la prova dell'approvazione da parte del cliente;
anche la CMS era stata pattuita illegittimamente;
la deduzione della nullità degli interessi per usura era stata effettuata tardivamente dall'attore dopo il deposito della CTU ed era inammissibile in quanto implicante l'esame di fatti nuovi con diverso tema di indagine.
La NI S.P.A. proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il 25/5/21 e iscritta a ruolo il 1/6/21, chiedendo che fosse accolta l'eccezione di prescrizione, fosse dichiarata la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a far data dal 30/6/2000, che fosse dichiarata la legittimità della CMS, con riforma della statuizione sulle spese.
Pag. 3 a 7 Si costituiva con comparsa depositata in data 29/9/21 DE IB EN, proponendo appello incidentale;
chiedeva il rigetto dell'appello principale e la riforma della sentenza nella parte in cui non aveva accertato l'usurarietà rilevata dal CTU.
Con ordinanza dell' 1/2/24, resa all'esito dell'udienza del 31/4/24, tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare va rilevata di ufficio l'intervenuta decadenza ex art. 343 cpc per l'appello incidentale proposto da DE IB EN..
Con la comparsa di costituzione, è stato proposto espressamente appello incidentale in ordine alla statuizione di rigetto dell'eccezione relativa agli interessi usurari, nonché in ordine alla statuizione sulle spese di CTU, poste al 50% per parte;
osserva la Corte che l'appello incidentale ai sensi dell'art. 343 cpc, nella formulazione vigente ratione temporis, va proposto entro il termine di cui all'art. 166 cpc di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione;
nella fattispecie l'udienza di comparizione era indicata nella data del 18/10/21 e il termine di venti giorni prima scadeva il 28/09/2021, mentre la costituzione è avvenuta in data 29/09/2021; ne deriva che la costituzione tardiva preclude la proposizione dell'appello incidentale, a nulla rilevando che per l'appellante incidentale non siano ancora decorsi i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (Cass. 2009/n. 1701; Cass. 2015/n.12724- nel caso il termine in questione era già ampiamento scaduto); la pronuncia può essere emessa di ufficio senza sottoporre preventivamente alle parti la questione, trattandosi di decisione fondata su questione di diritto attinente al processo, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà "ex ante" di esercitare ampiamente il contraddittorio (Cass. civ. Sez. II Sent., 16/10/2017, n. 24312; v. anche Cass. 2016/n.3432; Cass. 2015/nn. 19372 e 25208; Cass. 2011/n.9591); ne consegue che il motivo relativo all'erronea statuizione sulle spese di CTU al 50% non può essere esaminato per l'inammissibilità dell'appello incidentale.
3. Circa la rilevabilità di ufficio della nullità relativa all'applicazione di interessi usurari, pure dedotta dall'appellante incidentale, va rilevato che la deduzione della nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere avanzata anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, ma ciò a condizione che “sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio” ( Cass. n. 350/13; n. 21080 del 28/10/2005).
Nella fattispecie l'appellante ha dedotto “l'usura rilevata dal C.T.U. in numerosi trimestri dei conti correnti affidati ed appartenuti all'appellante incidentale”.
Dalla lettura della relazione si evince che il CTU ha accertato il superamento del tasso soglia solo per alcuni trimestri, compresi tra il periodo tra il I trimestre 2002 e il II trimestre 2008; il consulente non ha rilevato il superamento del tasso soglia nel contratto di apertura di conto corrente, trattandosi di contratto in data 23/2/96 ,anteriore all'entrata in vigore della legge n. 108/96 e tenuto conto che i DM relativi ai rilevamenti trimestrali sono iniziati a decorrere dal secondo trimestre dell'anno 1997.
Orbene, in primo luogo, va rilevata l'irrilevanza dell'accertamento dell'usura cd. sopravvenuta;
quanto all'accertamento dell'usurarietà del contratto originario, va rilevato che non possono disporsi ulteriori accertamenti al riguardo, tenuto conto che la quaestio nullitatis sollevata in appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, potrebbe obbligare il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto dell'art. 101, comma 2, c.p.c.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale siano stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio;
non risulta l'avvenuta tempestiva allegazione, fin dal primo grado, ad opera dell'appellante (che, in questa sede, nemmeno ha specificamente dedotto di averlo fatto) delle circostanze fattuali idonee a fondare la successiva rilevazione officiosa della invocata nullità contrattuale, come peraltro già rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata (Cass. n. 35782/23; Cass. n. 26242 del 2014), proprio per il presupposto che in CTU per il contratto originario non è risultata accertata la sussistenza di
Pag. 4 a 7 pattuizione di interessi usurari.
4. Con il primo motivo si contesta il recepimento delle erronee risultanze della perizia contabile;
il CTU avrebbe rettificato i saldi relativi ai conti anticipi per i quali non erano stati prodotti i relativi contratti;
nella quantificazione del saldo finale del conto ordinario n. 400757488 si era erroneamente tenuto conto dei saldi dei conti anticipi rettificati al tasso legale, confluiti nel conto principale;
il Tribunale avrebbe erroneamente tenuto conto del saldo del solo conto principale, senza tener conto dei saldi negativi relativi ai conti anticipi collegati, i cui importi dovevano essere detratti, secondo l'ipotesi 1 che recava un saldo definitivo complessivo pari a € 139.692,58 a credito del ricorrente.
Il motivo è del tutto infondato.
Il Tribunale, sia nella motivazione, che nel dispositivo, ha dato atto del rigetto della domanda del correntista in relazione ai contratti di conto anticipi collegati, come peraltro richiesto dalla convenuta, che pertanto restano validi ed efficaci in relazione ai saldi come risultanti dalla stessa documentazione bancaria.
La sentenza ha riguardato unicamente l'accoglimento della domanda di accertamento negativo, in relazione al conto corrente principale, e del tutto correttamente il Tribunale ha tenuto conto del saldo relativo a tale rapporto come rielaborato dal consulente al quesito F in € 179.078,54, a credito del correntista.
Essendo stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di ripetizione, non possono essere accolte le contestazioni della banca circa la mancata compensazione con le poste negative risultanti dai contratti accessori di conto anticipi, compensazione che potrà e dovrà essere effettuata all'esito della chiusura dei conti e alla determinazione dei rispettivi saldi finali.
5. Con il secondo motivo si contesta la statuizione che ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca;
il CTU avrebbe erroneamente accertato la sussistenza di un fido di fatto ed erroneamente avrebbe ritenuto di non poter individuare il limite del fido, senza riscontrare in concreto la pattuizione di un'apertura di credito;
l'onere probatorio doveva ricadere sul correntista attore.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalle contestazioni tra le parti relative alla sussistenza o meno di un'apertura di credito, del superamento del limite del fido, e dell'onere probatorio, va rilevato che la controversia in esame non riguarda la ripetizione di indebito, dichiarata inammissibile, ma unicamente l'azione di accertamento negativo del credito;
tutte le rimesse devono riconsiderarsi ripristinatorie, in quanto "non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà di indebitamento del correntista: sicché con riferimento ad essi di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale in cui siano compresi interessi non dovuti;
per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cassazione civile sez. VI sent. n. 14958 del 14.7.2020; Cass. n. 29372/24)".
6. Con il terzo motivo di gravame si contesta l'erroneo mancato riconoscimento della pari reciprocità nella capitalizzazione periodica delle poste attive e passive a far data dal 30 giugno 2000, nonostante la documentata pubblicazione dell'Avviso in G.U. da parte della Banca.
La Banca aveva comunicato ai propri clienti l'aggiornamento alle condizioni previste dalla Delibera CICR attraverso gli estratti conto al 30 giugno 2000 (fatto notorio) ed aveva pubblicato il relativo Avviso in Gazzetta Ufficiale.
Osserva la Corte che la mera pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della delibera citata e la comunicazione degli estratti conto, sono formalità del tutto inidonee a raggiungere gli effetti di cui all'art. 7 comma 3 della citata delibera.
La Suprema Corte afferma, anzitutto, l'indifferenza della delibera CICR del 9/02/2000 e dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. 4.8.1999, n. 342 (norma dichiarata costituzionalmente illegittima) rispetto ai contratti stipulati anteriormente prevedenti clausole anatocistiche;
per sola completezza e a titolo esemplificativo v. Cass., 19/05/2005, n. 10599: “In tema di capitalizzazione
Pag. 5 a 7 degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, terzo comma, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera CICR) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerarsi nulle. La nullità di dette clausole può essere rilevata d'ufficio in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione”.
Ciò premesso, non può condividersi la tesi secondo cui l'adozione della pari periodicità a partire dall'1/07/2000 sarebbe sufficiente a legittimare la capitalizzazione successiva;
non era infatti prevista prima della deliberazione del CICR alcuna valida clausola di capitalizzazione degli interessi a debito, essendo l'anatocismo praticato affetto da nullità: in tal senso, cfr. Cass. civ. Sez. I, ord., 21/10/2019 n. 26769 e Cass. civ. Sez. I Ord., 21/10/2019, n. 26779, le quali hanno ritenuto, valutando la possibilità di adeguare i contratti bancari in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR del 9/02/2000, che l'introduzione della clausola anatocistica comporti un peggioramento delle condizioni contrattuali a danno del cliente, con la conseguenza che essa deve essere espressamente approvata dalla clientela;
la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi in luogo di altre forme di capitalizzazione le cui clausole siano colpite da nullità non è configurabile, per la S.C., quale miglioramento delle condizioni praticate, in quanto il raffronto non va fatto tra il regime dell'annualità e quello della trimestralità degli interessi creditori, ma tra la capitalizzazione e l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori.
Non sussiste dunque il presupposto necessario richiamato dall'art. 7 comma 3 della delibera, costituito dalla “approvazione della clientela”, non essendo al riguardo sufficiente la pubblicazione sulla G.U., che costituisce, secondo la chiara formulazione della norma richiamata, il mezzo attraverso cui le banche possono provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali ma che non sostituisce neppure la comunicazione alla clientela per iscritto di cui al co. 2 (“di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto”), disciplinata in aggiunta alla pubblicazione sulla G.U..
7. Con il quarto motivo si contesta l'erronea disapplicazione della CMS. Il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto che l'avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti per gli interessi relativi alla CMS fosse illegittima.
Il motivo è infondato.
Il consulente ha accertato che in relazione alla CMS la stessa era stata calcolata con lo stesso criterio degli interessi passivi mediante capitalizzazione trimestrale;
il Tribunale ha ritenuto, richiamando espressamente Cass. n. 5609/17 che” la commissione sul massimo scoperto o è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate e dalla sovente pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale;
o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, come sembra possibile affermare anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108. Nell'un caso e nell'altro non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché, se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, sono nulle secondo la più già citata giurisprudenza di legittimità; se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 c.c., espressamente per gli interessi scaduti, e il relativo importo doveva essere conteggiato solamente alla chiusura definitiva del conto”.
Non sono state effettuate specifiche contestazioni avverso il principio statuito dalla Cassazione, già richiamato dal Tribunale, dal quale non vi è motivo per discostarsi, con la
Pag. 6 a 7 conseguenza che la contestazione deve essere rigettata.
8. Con il quinto motivo si contesta la statuizione sulle spese;
” Il Tribunale non avrebbe quindi dovuto ritenere, come ha fatto, la soccombenza unilaterale e totale della Banca, bensì – sulla base dell'accertamento ritenuto in sentenza - avrebbe dovuto respingere le domande avversarie o, per lo meno, compensarle in parte”.
Il motivo è manifestamente infondato.
Come è dato di evincere dalla semplice lettura della sentenza il Tribunale non ha ritenuto la
“soccombenza unilaterale” della banca e non ha disposto il pagamento integrale delle spese, ma ha dato atto del dell'accoglimento parziale della domanda e ha disposto la compensazione delle spese per ½ , con disposizione che deve essere integralmente confermata in questa sede.
Avuto riguardo al rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di grado di appello.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da NI S.P.A. , nonché sull'appello incidentale proposto da DE IB EN avverso la sentenza n. 404/2020 pubblicata il 25/11/2020 dal Tribunale di Larino, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale, sia l'appello incidentale, e conferma la sentenza impugnata;
-compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
-dichiara che a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 16/01/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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