Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4355 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art.127 ter per l'udienza del 4.06.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 11397/ 2024 R.G.
TRA
nata il [...], rapp.ta e difesa dall' avv. LAUDANDO BASILE TOMMASO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall' avv. INGALA ALESSANDRA CP_1
MARIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.05.2024 parte ricorrente ha esposto di avere presentato in data
20.09.2022 la domanda finalizzata all'ottenimento dell'assegno mensile di invalidità civile e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stata riconosciuta invalida al 67%; che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione della prestazione reclamata;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. per Per_1 CP_ ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, svoltasi con la modalità di trattazione scritta come in epigrafe indicata, in relazione alla quale le parti hanno depositato le note di trattazione, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, la difesa della parte ricorrente ha contestato le conclusioni del ctu nominato d'ufficio, ritenendo che lo stesso aveva omesso la disamina di alcune patologie sofferte dalla Pt_1 specificamente individuate nelle certificazioni mediche depositate nella fase di atp (malattia di
Mènière, ipoacusia Bilaterale di tipo percettivo, riduzioni spazi discali, artrosi cervicale e tibiotarsica sinistra con limitazione funzionale al calcagno per pregressa frattura, lesione critica al pancreas per formazione anecogena di tipo cistico). Nello specifico, la ricorrente ha affermato che se il dott. avesse considerato già soltanto la malattia di , non tabellata, attribuendo Per_1 Per_2 per analogia il codice 4102 proprio della sindrome vestibolare deficitaria bilaterale, il calcolo riduzionistico avrebbe comunque consentito di raggiungere una percentuale invalidante utile al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Con ordinanza del 6.11.2024 il giudice, rilevato che la parte ricorrente aveva proposto i motivi di opposizione senza avere nella precedente fase di atp sollevato - nel termine di venti giorni dall'inoltro da parte del ctu della bozza peritale - osservazione alcuna avverso l'operato del ctu, ha disposto il supplemento di perizia sugli atti a cura del medesimo ctu nominato nella fase di Atp, dott. per consentire chiarimenti e repliche in merito ai motivi di opposizione. Per_1
All'esito del supplemento peritale disposto, il Ctu ha confermato la propria precedente conclusione affermando di aver escluso la Malattia di Meniere dal complesso invalidante in assenza di riscontro clinico pregresso, non eseguendo la ricorrente alcuna terapia farmacologica;
circostanza tra l'altro confermata nel corso della visita peritale, dato che la predetta malattia non era stata neppure menzionata dalla Pt_1
Con riguardo, invece, alla ipoacusia il ctu afferma che: “alla luce dell'ultimo esame audiometrico allegato in questa fase, (certificazione eseguita in ambito privato e non in struttura pubblica del novembre 2024), essa delimita una ipoacusia bilaterale di tipo percettivo più accentuata a dx(malattia di . E pur volendo considerare la condizione ipoacusica e valutando l'esame Per_3 audiometrico in considerazione del codice 4005 che ci fa applicare la relativa tabella che valuta il deficit uditivo sull'orecchio migliore e su quello peggiore, si ricava un deficit inferiore al 10% che non può esser preso in considerazione ai fini del computo dell'invalidità”.
In merito, infine, alla presunta artrosi della CV vertebrale, il dott. sottolinea che: “essa non è Per_1 stata riscontrata all'esame clinico né la ricorrente l'ha menzionata tra le patologie di cui sarebbe affetta e pertanto non essendo stata riscontrata essa non è stata considerata. Infine gli esiti della frattura del calcagno sono di grado lieve. Anche la lesione cistica al pancreas è di tipo benigno e di tipo occasionale senza alcuna sintomatologia”. A fronte dei rilievi mossi al ctu nella fase di opposizione, i chiarimenti resi appaiono ampiamente esaustivi;
né può darsi seguito alle considerazioni sollevate avverso tali rilievi dalla difesa della parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate, essendo tali rilievi del tutto generico avulsi dai chiarimenti resi dal ctu, in particolare ad esempio alcuna posizione è stata presa dalla difesa opponente in merito alla assenza di terapie farmacologiche ed al rilievo circa la mancata menzione da parte della ricorrente delle patologie asseritamente non considerate dal ctu ( anche evidentemente per sintomatologia) .
Preme poi al giudice, in via autonoma ed in senso dirimente, rimarcare che la equiparazione per analogia della malattia di , alla sindrome vestibolare Deficitaria Bilaterale, cui Per_3 corrisponde il codice 4102, operata dalla difesa della appare apodittica e non legittimata Pt_1 in alcun modo dalla supportata in certificazione in atti. Detta equiparazione si appalesainfondata: invero, già sulla base di schede mediche divulgative disponibili in rete risulta che la sindrome
Vestibolare Deficitaria Bilaterale in genere comporta sintomi evidenti e significativi quali instabilità posturale, difficoltà a stabilizzare lo sguardo durante i movimenti della testa (oscillopsia)
e alterazione dell'orientamento spaziale di cui non vi è evidenza alcuna in atti, neppure per allegazione.
In realtà, la valutazione proposta dal dott. così come chiarita all'esito del supplemento Per_1 peritale è condivisibile in quanto basata su un accurato esame obiettivo e non smentita dalle certificazioni mediche in atti.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 4.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara