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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 9448/2024 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. LACERENZA Parte_1
ANTONIO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/07/2024, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertarsi e dichiararsi che lavora alle dipendenze della Parte_1 società resistente dal 17.07.2019 a tutt'oggi, in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, part time orizzontale a
11.30 ore settimanali (28,75%) con la qualifica e svolgendo le mansioni di “addetta ai servizi di igiene”, livello II, CCNL
IMPRESE DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI del 31.05.2011 secondo le modalità descritte nella narrativa che precede;
2) accertarsi e dichiararsi che ha lavorato secondo Parte_1 gli orari e le modalità riferite in narrativa e che si abbiano qui per integralmente documentate, riportate e trascritte;
3) accertarsi e dichiararsi che sin Parte_1 dall'instaurazione del rapporto, ovvero dalla data che dovesse risultare a seguito del giudizio, ha osservato un orario di lavoro
1 maggiore rispetto a quanto previsto al momento dell'assunzione; 4) accertarsi e dichiararsi che la a socio unico, Controparte_1 in persona del suo legale rapp.te pro tempore, ha assunto condotta in violazione dell'art. 33 del CCNL CCNL IMPRESE DI PULIZIA E
SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI del 31.05.2011 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 6 comma 1 e 2 del D.LGS n.
81/2015, nonché in violazione degli artt. 1175, 1375 c.c.; 5) conseguente e per l'effetto condannare ed ordinare alla
[...]
a socio unico, in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, il consolidamento contrattuale dell'orario di lavoro della ricorrente, in 23 ore settimanali, con percentuale dell'57,50%, ovvero in quell'altra misura percentuale che dovesse esitare all'esito del giudizio, con riparametrazione della retribuzione e di tutto e quant'altro previsto dal CCNL di categoria e regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente;
6) inoltre, accertare e dichiarare il diritto della a vedersi riconoscere le differenze retributive Parte_1 indirette e differite, dalla data del consolidamento dell'orario di lavoro, sino all'effettiva applicazione della pronuncia giudiziale;
7) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè,
2 nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
(art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
3 1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 9448/2024 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. LACERENZA Parte_1
ANTONIO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/07/2024, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertarsi e dichiararsi che lavora alle dipendenze della Parte_1 società resistente dal 17.07.2019 a tutt'oggi, in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, part time orizzontale a
11.30 ore settimanali (28,75%) con la qualifica e svolgendo le mansioni di “addetta ai servizi di igiene”, livello II, CCNL
IMPRESE DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI del 31.05.2011 secondo le modalità descritte nella narrativa che precede;
2) accertarsi e dichiararsi che ha lavorato secondo Parte_1 gli orari e le modalità riferite in narrativa e che si abbiano qui per integralmente documentate, riportate e trascritte;
3) accertarsi e dichiararsi che sin Parte_1 dall'instaurazione del rapporto, ovvero dalla data che dovesse risultare a seguito del giudizio, ha osservato un orario di lavoro
1 maggiore rispetto a quanto previsto al momento dell'assunzione; 4) accertarsi e dichiararsi che la a socio unico, Controparte_1 in persona del suo legale rapp.te pro tempore, ha assunto condotta in violazione dell'art. 33 del CCNL CCNL IMPRESE DI PULIZIA E
SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI del 31.05.2011 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 6 comma 1 e 2 del D.LGS n.
81/2015, nonché in violazione degli artt. 1175, 1375 c.c.; 5) conseguente e per l'effetto condannare ed ordinare alla
[...]
a socio unico, in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, il consolidamento contrattuale dell'orario di lavoro della ricorrente, in 23 ore settimanali, con percentuale dell'57,50%, ovvero in quell'altra misura percentuale che dovesse esitare all'esito del giudizio, con riparametrazione della retribuzione e di tutto e quant'altro previsto dal CCNL di categoria e regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente;
6) inoltre, accertare e dichiarare il diritto della a vedersi riconoscere le differenze retributive Parte_1 indirette e differite, dalla data del consolidamento dell'orario di lavoro, sino all'effettiva applicazione della pronuncia giudiziale;
7) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè,
2 nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
(art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
3 1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
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