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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20923 / 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall' avv.to L. DRISALDI , Parte_1
Ricorrente contro
, contumace. CP_1
Resistente
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 31.5.2024 e regolarmente notificato, Parte_1 esponeva in fatto: “La Scuola Paritaria “ ”, diretta dall' CP_2 [...]
, in data 7.9.2015 ha richiesto la convocazione dinanzi la Controparte_3
Commissione Provinciale di Conciliazione, di cui all'art. 410 c.p.c., per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, dovendo procedere al licenziamento, con decorrenza dal
12.10.2015, della sig.ra , dipendente con mansioni di docente nella Parte_1
scuola secondaria di I° grado dal 9.10.1995, per effetto della chiusura della scuola secondaria di primo grado (doc. 1);
2 - Il 12.10.2015 le parti venivano convocate dinanzi alla D.T.L. di Roma, la quale formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dalla lavoratrice ma non dal datore di lavoro, per cui la sottocommissione dava atto che non era stato raggiunto l'accordo (doc. 2);
3 - In data 10.12.2015, presso la sede della
Civitavecchia-Viterbo- RM Nord, il datore di lavoro confermava il licenziamento e CP_4 offriva al solo scopo di evitare una lite giudiziaria la somma di € 1.112,00 alla lavoratrice
1 che accettava la somma e rinunciava a proporre impugnativa del licenziamento (doc. 3);
4 - la ricorrente in data 16.10.2015 presentava domanda di PI (doc.4) all' , che CP_1
con provvedimento del 26.11.2015, accoglieva con decorrenza dal 20.10.2015 e per la durata di 725 giorni (doc. 5); 5 – il 23 novembre 2015 la ricorrente, tramite NA CP_5
presentava in modalità on-line la comunicazione ASPICOM in cui veniva indicata
[...]
attività lavorativa subordinata dal 3 al 20 novembre 2015 (doc. 6);
6 - in data 8 settembre
2017 la ricorrente, sempre tramite NA , presentava in modalità on-line la CP_5
comunicazione ASPICOM in cui veniva indicata attività lavorativa subordinata dal 2 settembre 2017 al 31 agosto 2018 (doc. 7);
7 - ben sette anni dopo (!) il riconoscimento e l'erogazione della prestazione, con provvedimento del 1 settembre 2023, l CP_1 comunicava alla ricorrente di aver indebitamente corrisposto in suo favore la somma di €
16.494,53, della quale richiedeva la restituzione, per la indennità di disoccupazione NASpi per il periodo dal 20.10.2015 al 1.9.2017, per il seguente letterale motivo: “mancanza inserimento preavviso e Rioccupazione in periodo di carenza” (doc.8);
8 - in data 3 ottobre 2023, la ricorrente, tramite il NA , proponeva ricorso amministrativo, CP_5
contestando integralmente la legittimità e la fondatezza del predetto provvedimento in quanto, successivamente al licenziamento del 12.10.2015, non aveva prestato alcuna attività lavorativa, (doc. 9), ad eccezione delle 3 settimane, dal 3 al 20 Novembre 2015, come denunciato con comunicazione ASPICOM del 23.11.2015 (doc. 6), per le quali aveva percepito la somma complessiva di € 818,00, come attestato dall'estratto conto del
4.3.2014 (doc. 10), che documenta anche che l'assistita è rimasta inoccupata dal
22.11.2015 al 1.9.2017; 9 – la ricorrente dal 1 settembre 2023 è titolare di pensione Cat.
VOCUM n. 170700406702148I; 10 – sul cedolino della pensione di giugno 2024 veniva indicato un “recupero indebiti piano rateale” di € 48,67 (doc. 11). La condotta dell' è CP_1 del tutto illegittima e, in ogni caso, l'asserito indebito risulta irripetibile. Riassumiamo i fatti: l , dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, con CP_1
provvedimento del 20.11.2015, accoglieva la domanda di NASpi della ricorrente con decorrenza dal 20.10.2015 e per la durata di 725 giorni. E' da evidenziare che l CP_1
esegue i calcoli, sia per quanto concerne la durata sia per quanto concerne l'importo dovuto a titolo di disoccupazione (PI), in totale autonomia sulla base della contribuzione e delle retribuzioni imponibili percepite dall'assicurato negli ultimi quattro anni. Dopo oltre sette anni dall'accoglimento della domanda e l'erogazione della prestazione, con provvedimento del 1 settembre 2023, l comunicava alla ricorrente CP_1
2 di aver indebitamente corrisposto in suo favore la somma di € 16.494,53, della quale richiedeva la restituzione, per la indennità di disoccupazione NASpi per il periodo dal
20.10.2015 al 1.9.2017, per il seguente letterale motivo: “mancanza inserimento preavviso e Rioccupazione in periodo di carenza”. La circostanza sottesa alla motivazione addotta dall' è del tutto priva di fondamento in quanto, come CP_1 documentato dall'estratto conto del 4.3.2014, documento proveniente dall'Istituto, sussiste la prova completa che l'assistita è rimasta inoccupata dal 22.11.2015 al 1.9.2017, e che per il periodo lavorato dal 3 al 20 novembre 2015 la aveva regolarmente Parte_1 presentato la comunicazione ASPICOM prevista dalla legge”.
La ricorrente deduceva in diritto e concludeva nel modo che segue: “in via preliminare, ordinare all' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, di sospendere la CP_1 trattenuta mensile, ammontante ad € 48,67, effettuata a titolo di “Recupero Indebiti”; - nel merito, accertare e dichiarare illegittimo, per tutti i motivi esposti in narrativa, il provvedimento di richiesta di restituzione della somma di € 16.494,53, ritenuta indebitamente corrisposta a sulla prestazione indennità di Parte_1
disoccupazione cat. NASPI n. 2015/775254 in relazione al periodo dal 20.10.2015 al
1.9.2017 e, per l'effetto, annullare il suddetto provvedimento di ripetizione di indebito, con condanna dell' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_3
restituzione delle somme indebitamente recuperate sulla pensione Cat. VOCUM n.
170700406702148I . Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con applicazione delle tabelle parametri forensi di cui al D.M.
55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022”.
Parte convenuta non si è costituita nonostante la regolare notifica e deve essere dichiarata contumace.
Disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La ricorrente ha ricevuto la richiesta di restituzione di prestazione non dovuta sulla NASPI per il periodo 20.10.2015-1.9.2017, per un totale di E.16.494,53 per la seguente motivazione: “Mancanza inserimento preavviso e rioccupazione in periodo di carenza”.
3 Non ricorre però il caso della rioccupazione, in quanto nel periodo in questione -
20.10.2015-1.9.2017- la ricorrente ha effettuato le regolari comunicazioni circa l'attività lavorativa svolta – v. in atti-; l'unico periodo non comunicato appare essere 13.10-
31.10.2015, che però corrisponde, come si evince dall'estratto contributivo, all'indennità sostitutiva del preavviso riferito al rapporto cessato il 12.10.2015 (si tratta infatti di 371 euro per i quali sono stati versati i contributi, ma il periodo non concerne perciò una nuova attività lavorativa).
Pertanto, deve escludersi che ricorra il caso della rioccupazione nel periodo 13.10-
31.10.2015.
La normativa applicabile è la seguente:
L'art.3 Dlgs 22/2015 prevede: “1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
L'art.
9 -Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato-, per quel che qui interessa, prevede:
“1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a
4 condizione che comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo CP_1
previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5….”.
L'art. 11 Dlgs 22/2015 prevede : Decadenza “ 1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2
e 3; c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita', salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
Nel caso di specie, non ricorre alcuno dei casi di cui all'all'art.11, quindi non può applicarsi la sanzione della decadenza, ma solo quella della eventuale riduzione parziale della
NASPI riconosciuta nel periodo di disoccupazione per la mancata comunicazione relativa alla somma di E.371,00.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell'ente, anche al pagamento delle spese di lite come da dispositivo, quale soccombente, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando: dichiara la contumacia di parte resistente;
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del provvedimento con cui si chiede la restituzione della somma di € 16.494,53 a sulla prestazione Parte_1
indennità di disoccupazione cat. NASPI n. 2015/775254, in relazione al periodo dal
CP_ 20.10.2015 al 1.9.2017 ; condanna , pertanto, l alla restituzione delle somme trattenute sulla pensione Cat. VOCUM n. 170700406702148I;
5 condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in E.2695,50 in favore di parte ricorrente, oltre 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 10.1.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
6
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20923 / 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall' avv.to L. DRISALDI , Parte_1
Ricorrente contro
, contumace. CP_1
Resistente
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 31.5.2024 e regolarmente notificato, Parte_1 esponeva in fatto: “La Scuola Paritaria “ ”, diretta dall' CP_2 [...]
, in data 7.9.2015 ha richiesto la convocazione dinanzi la Controparte_3
Commissione Provinciale di Conciliazione, di cui all'art. 410 c.p.c., per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, dovendo procedere al licenziamento, con decorrenza dal
12.10.2015, della sig.ra , dipendente con mansioni di docente nella Parte_1
scuola secondaria di I° grado dal 9.10.1995, per effetto della chiusura della scuola secondaria di primo grado (doc. 1);
2 - Il 12.10.2015 le parti venivano convocate dinanzi alla D.T.L. di Roma, la quale formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dalla lavoratrice ma non dal datore di lavoro, per cui la sottocommissione dava atto che non era stato raggiunto l'accordo (doc. 2);
3 - In data 10.12.2015, presso la sede della
Civitavecchia-Viterbo- RM Nord, il datore di lavoro confermava il licenziamento e CP_4 offriva al solo scopo di evitare una lite giudiziaria la somma di € 1.112,00 alla lavoratrice
1 che accettava la somma e rinunciava a proporre impugnativa del licenziamento (doc. 3);
4 - la ricorrente in data 16.10.2015 presentava domanda di PI (doc.4) all' , che CP_1
con provvedimento del 26.11.2015, accoglieva con decorrenza dal 20.10.2015 e per la durata di 725 giorni (doc. 5); 5 – il 23 novembre 2015 la ricorrente, tramite NA CP_5
presentava in modalità on-line la comunicazione ASPICOM in cui veniva indicata
[...]
attività lavorativa subordinata dal 3 al 20 novembre 2015 (doc. 6);
6 - in data 8 settembre
2017 la ricorrente, sempre tramite NA , presentava in modalità on-line la CP_5
comunicazione ASPICOM in cui veniva indicata attività lavorativa subordinata dal 2 settembre 2017 al 31 agosto 2018 (doc. 7);
7 - ben sette anni dopo (!) il riconoscimento e l'erogazione della prestazione, con provvedimento del 1 settembre 2023, l CP_1 comunicava alla ricorrente di aver indebitamente corrisposto in suo favore la somma di €
16.494,53, della quale richiedeva la restituzione, per la indennità di disoccupazione NASpi per il periodo dal 20.10.2015 al 1.9.2017, per il seguente letterale motivo: “mancanza inserimento preavviso e Rioccupazione in periodo di carenza” (doc.8);
8 - in data 3 ottobre 2023, la ricorrente, tramite il NA , proponeva ricorso amministrativo, CP_5
contestando integralmente la legittimità e la fondatezza del predetto provvedimento in quanto, successivamente al licenziamento del 12.10.2015, non aveva prestato alcuna attività lavorativa, (doc. 9), ad eccezione delle 3 settimane, dal 3 al 20 Novembre 2015, come denunciato con comunicazione ASPICOM del 23.11.2015 (doc. 6), per le quali aveva percepito la somma complessiva di € 818,00, come attestato dall'estratto conto del
4.3.2014 (doc. 10), che documenta anche che l'assistita è rimasta inoccupata dal
22.11.2015 al 1.9.2017; 9 – la ricorrente dal 1 settembre 2023 è titolare di pensione Cat.
VOCUM n. 170700406702148I; 10 – sul cedolino della pensione di giugno 2024 veniva indicato un “recupero indebiti piano rateale” di € 48,67 (doc. 11). La condotta dell' è CP_1 del tutto illegittima e, in ogni caso, l'asserito indebito risulta irripetibile. Riassumiamo i fatti: l , dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, con CP_1
provvedimento del 20.11.2015, accoglieva la domanda di NASpi della ricorrente con decorrenza dal 20.10.2015 e per la durata di 725 giorni. E' da evidenziare che l CP_1
esegue i calcoli, sia per quanto concerne la durata sia per quanto concerne l'importo dovuto a titolo di disoccupazione (PI), in totale autonomia sulla base della contribuzione e delle retribuzioni imponibili percepite dall'assicurato negli ultimi quattro anni. Dopo oltre sette anni dall'accoglimento della domanda e l'erogazione della prestazione, con provvedimento del 1 settembre 2023, l comunicava alla ricorrente CP_1
2 di aver indebitamente corrisposto in suo favore la somma di € 16.494,53, della quale richiedeva la restituzione, per la indennità di disoccupazione NASpi per il periodo dal
20.10.2015 al 1.9.2017, per il seguente letterale motivo: “mancanza inserimento preavviso e Rioccupazione in periodo di carenza”. La circostanza sottesa alla motivazione addotta dall' è del tutto priva di fondamento in quanto, come CP_1 documentato dall'estratto conto del 4.3.2014, documento proveniente dall'Istituto, sussiste la prova completa che l'assistita è rimasta inoccupata dal 22.11.2015 al 1.9.2017, e che per il periodo lavorato dal 3 al 20 novembre 2015 la aveva regolarmente Parte_1 presentato la comunicazione ASPICOM prevista dalla legge”.
La ricorrente deduceva in diritto e concludeva nel modo che segue: “in via preliminare, ordinare all' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, di sospendere la CP_1 trattenuta mensile, ammontante ad € 48,67, effettuata a titolo di “Recupero Indebiti”; - nel merito, accertare e dichiarare illegittimo, per tutti i motivi esposti in narrativa, il provvedimento di richiesta di restituzione della somma di € 16.494,53, ritenuta indebitamente corrisposta a sulla prestazione indennità di Parte_1
disoccupazione cat. NASPI n. 2015/775254 in relazione al periodo dal 20.10.2015 al
1.9.2017 e, per l'effetto, annullare il suddetto provvedimento di ripetizione di indebito, con condanna dell' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_3
restituzione delle somme indebitamente recuperate sulla pensione Cat. VOCUM n.
170700406702148I . Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con applicazione delle tabelle parametri forensi di cui al D.M.
55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022”.
Parte convenuta non si è costituita nonostante la regolare notifica e deve essere dichiarata contumace.
Disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La ricorrente ha ricevuto la richiesta di restituzione di prestazione non dovuta sulla NASPI per il periodo 20.10.2015-1.9.2017, per un totale di E.16.494,53 per la seguente motivazione: “Mancanza inserimento preavviso e rioccupazione in periodo di carenza”.
3 Non ricorre però il caso della rioccupazione, in quanto nel periodo in questione -
20.10.2015-1.9.2017- la ricorrente ha effettuato le regolari comunicazioni circa l'attività lavorativa svolta – v. in atti-; l'unico periodo non comunicato appare essere 13.10-
31.10.2015, che però corrisponde, come si evince dall'estratto contributivo, all'indennità sostitutiva del preavviso riferito al rapporto cessato il 12.10.2015 (si tratta infatti di 371 euro per i quali sono stati versati i contributi, ma il periodo non concerne perciò una nuova attività lavorativa).
Pertanto, deve escludersi che ricorra il caso della rioccupazione nel periodo 13.10-
31.10.2015.
La normativa applicabile è la seguente:
L'art.3 Dlgs 22/2015 prevede: “1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
L'art.
9 -Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato-, per quel che qui interessa, prevede:
“1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a
4 condizione che comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo CP_1
previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5….”.
L'art. 11 Dlgs 22/2015 prevede : Decadenza “ 1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2
e 3; c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita', salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
Nel caso di specie, non ricorre alcuno dei casi di cui all'all'art.11, quindi non può applicarsi la sanzione della decadenza, ma solo quella della eventuale riduzione parziale della
NASPI riconosciuta nel periodo di disoccupazione per la mancata comunicazione relativa alla somma di E.371,00.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell'ente, anche al pagamento delle spese di lite come da dispositivo, quale soccombente, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando: dichiara la contumacia di parte resistente;
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del provvedimento con cui si chiede la restituzione della somma di € 16.494,53 a sulla prestazione Parte_1
indennità di disoccupazione cat. NASPI n. 2015/775254, in relazione al periodo dal
CP_ 20.10.2015 al 1.9.2017 ; condanna , pertanto, l alla restituzione delle somme trattenute sulla pensione Cat. VOCUM n. 170700406702148I;
5 condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in E.2695,50 in favore di parte ricorrente, oltre 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 10.1.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
6