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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1713/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CARUSO PIERPAOLO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 29/08/2023 ha formulato opposizione Parte_1 avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti CP_2
il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 legge 118/1971, nonché delle prestazioni connesse allo status di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella prima fase.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2.1- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la Persona_1
ricorrente è affetta da “artrite reumatoide in trattamento farmacologico, sindrome depressiva di grado medio, fibromialgia, iniziali segni di artrosi alle anche”. Il c.t.u. ha ritenuto che la sig.ra , di anni 51, a causa del complesso patologico Parte_1
da cui è affetta, è da ritenersi invalida civile al 70% e soggetto portatore di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 L.104/92, in quanto le patologie da cui è affetta, a seguito dell'esame obiettivo condotto sulla stessa e dalla condivisione della certificazione medica allegata, NON presenta gravi limitazioni motorio-funzionali e pluriorganiche con grave deficit della propria autonomia personale nell'espletamento delle attività della vita quotidiana e della deambulazione autonoma con impossibilità permanenti tali da riconoscerLe un grado percentuale di invalidità civile superiore e dell'art. 3 comma 3 della L.104/92 (in quanto la compromissione, singola o plurima, delle sue patologie non hanno ridotto la propria autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno non è intensivo e non determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici). Infatti, applicando il calcolo riduzionistico a scalare (conosciuta come “formula di Balthazard” per le menomazioni coesistenti, ovvero che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro), dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione sopra citate (50%, 20%, 25%), si ottiene una percentuale invalidante pari al 70% (settanta), calcolo riduzionistico applicato mediante la seguente formula espressa in decimali: IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2), dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1)
è valutata con il 50%, la seconda (IP2) con il 20%, la terza 25%, il risultato finale (IT) sarà 70%.".
Pertanto, dalla documentazione sanitaria presente agli atti, da quella esibita in corso di visita medico-legale, dall'anamnesi, dall'esame obiettivo condotto, si riconosce alla ricorrente un grado di invalidità civile pari al 70% con i benefici della L.104/92 art. 3 comma 1, con decorrenza luglio
2024, epoca di assegnazione della presente CTU.
Non appare necessario disporre rinnovo della c.t.u. come genericamente chiesto dalla ricorrente nelle note d'udienza, poste che le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico- argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente il ricorso deve essere rigettato non possedendo la ricorrente il requisito sanitario per il godimento della prestazioni richieste.
3- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.. CP_
4- Le spese di c.t.u., per la stessa ragione, devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1713 /2023 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 21/03/2025 .
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1713/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CARUSO PIERPAOLO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 29/08/2023 ha formulato opposizione Parte_1 avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti CP_2
il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 legge 118/1971, nonché delle prestazioni connesse allo status di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella prima fase.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2.1- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la Persona_1
ricorrente è affetta da “artrite reumatoide in trattamento farmacologico, sindrome depressiva di grado medio, fibromialgia, iniziali segni di artrosi alle anche”. Il c.t.u. ha ritenuto che la sig.ra , di anni 51, a causa del complesso patologico Parte_1
da cui è affetta, è da ritenersi invalida civile al 70% e soggetto portatore di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 L.104/92, in quanto le patologie da cui è affetta, a seguito dell'esame obiettivo condotto sulla stessa e dalla condivisione della certificazione medica allegata, NON presenta gravi limitazioni motorio-funzionali e pluriorganiche con grave deficit della propria autonomia personale nell'espletamento delle attività della vita quotidiana e della deambulazione autonoma con impossibilità permanenti tali da riconoscerLe un grado percentuale di invalidità civile superiore e dell'art. 3 comma 3 della L.104/92 (in quanto la compromissione, singola o plurima, delle sue patologie non hanno ridotto la propria autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno non è intensivo e non determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici). Infatti, applicando il calcolo riduzionistico a scalare (conosciuta come “formula di Balthazard” per le menomazioni coesistenti, ovvero che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro), dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione sopra citate (50%, 20%, 25%), si ottiene una percentuale invalidante pari al 70% (settanta), calcolo riduzionistico applicato mediante la seguente formula espressa in decimali: IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2), dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1)
è valutata con il 50%, la seconda (IP2) con il 20%, la terza 25%, il risultato finale (IT) sarà 70%.".
Pertanto, dalla documentazione sanitaria presente agli atti, da quella esibita in corso di visita medico-legale, dall'anamnesi, dall'esame obiettivo condotto, si riconosce alla ricorrente un grado di invalidità civile pari al 70% con i benefici della L.104/92 art. 3 comma 1, con decorrenza luglio
2024, epoca di assegnazione della presente CTU.
Non appare necessario disporre rinnovo della c.t.u. come genericamente chiesto dalla ricorrente nelle note d'udienza, poste che le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico- argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente il ricorso deve essere rigettato non possedendo la ricorrente il requisito sanitario per il godimento della prestazioni richieste.
3- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.. CP_
4- Le spese di c.t.u., per la stessa ragione, devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1713 /2023 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 21/03/2025 .
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano