Articolo 246 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 245Articolo 227
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1 settembre 2021
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28 settembre 2024
Art. 246. Efficacia del decreto (( 1. Il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione. )) 2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.
(( 2-bis. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti dinnanzi al tribunale si interrompono. Il giudizio puo' essere riassunto dal proponente o nei confronti del proponente e prosegue nelle forme di cui all'articolo 207 dinanzi al medesimo giudice, che provvede sull'accertamento del credito o della causa di prelazione. ))
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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