TRIB
Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/03/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di conSIlio in data 13.3.2025, letti gli atti del procedimento n. 95-1/2024 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019
La SI.ra (C.F. , nata a [...] il [...], residente a [...] C.F._1
Aterno n. 332) in data 10.11.2024 ha depositato, con l'assistenza dell'O.C.C. della Camera di Commercio di
Chieti e Pescara, ricorso con cui ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
Il Tribunale,
preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019,
ritenuto che la SI.ra si trovi in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dall'impossibilità, con le Pt_1 sue risorse reddituali, ed in mancanza di qualsiasi disponibilità patrimoniale, di adempiere regolarmente alle sue obbligazioni pecuniarie (per due contratti di mutuo),
letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice,
uditi la ricorrente, il suo procuratore, ed il gestore della crisi, comparsi all'udienza del 23.1.2025,
ritenuto che la somma mensile che la debitrice intende destinare ai suoi creditori, pari ad € 250,00 per tre anni, sia del tutto congrua in considerazione dell'entità del suo stipendio mensile (pari ad € 1.750,00), e delle spese sostenute ogni mese, anche per le eSIenze dei figli minori e , quest'ultima portatrice di Per_1 Per_2 handicap in situazione di gravità e che dunque necessita di dispendiose cure mediche,
considerato altresì che i due figli minori sono integralmente a carico della SI.ra , il cui ex coniuge è Pt_1 gravemente inadempiente alle sue obbligazioni di mantenimento nei confronti dei figli (tanto da avere riportato n. 2 condanne penali), e che nei confronti di quest'ultimo il gestore della crisi ha evidenziato la possibilità di intraprendere azioni esecutive volte al recupero di un credito di circa € 44.000,00
p.q.m.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni della SI.ra , mediante il versamento Parte_1 della somma mensile di € 250,00 per la durata di anni 3, e delle somme che verranno conseguite mediante l'esperimento di azioni giudiziarie nei confronti dell'ex coniuge della medesima SI.ra , nei limiti che Pt_1 verranno indicati dal giudice delegato ai sensi dell'art. 268 comma 4 lettera b) d. lgs. n. 14/2019
Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.
Conferma quale liquidatore l'O.C.C. della Camera di Commercio di Chieti e Pescara, che ha assistito la SI.ra nella presentazione del ricorso introduttivo. Pt_1
Ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.
Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.
Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.
Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (così confermando anche la sospensione della procedura esecutiva n. 81/2024 r.g.), ed al concorso dei creditori.
Differisce ogni provvedimento in merito all'invocata esdebitazione all'esito della procedura, nei termini di cui all'art. 282 d. lgs. n. 14/2019
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Chieti, lì 13/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco