Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01080/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Agenzia delle Entrate Riscossione - Direzione Regionale CA-, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sulla richiesta di accesso ai documenti amministrativi inviata in data 11.3.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione -Direzione Regionale CA-;
Vista la memoria del 13.6.2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta soddisfazione dell’interesse sotteso alla istanza di accesso e chiede liquidarsi le spese di lite;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che, con la memoria specificata in epigrafe, la parte ricorrente ha riferito che, all’esito della costituzione in giudizio, l’amministrazione intimata ha provveduto al deposito della documentazione di cui alla istanza del 19.3.2025;
Ritenuto che il deposito della suddetta documentazione sia pienamente satisfattivo e, per tale ragione, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che, nondimeno, debba disporsi la condanna alle spese di lite a carico della intimata amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo, in considerazione della condotta della medesima, che ha ottemperato alla sentenza in epigrafe solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale, configurandosi, pertanto, l’ipotesi di soccombenza virtuale (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2021, n. 5083, secondo cui “ la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale ”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00, per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge, e il rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Arturo Levato, Presidente FF
Nicola Ciconte, Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Arturo Levato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.