Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 606/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 606/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Pescara, Via N. Parte_1 C.F._1
Fabrizi n. 171 presso e nello studio dell'avv. DE GREGORIO CLAUDIO che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, Via CP_1 C.F._2
Savonarola n.65 presso e nello studio dell'avv. CAPPUCCILLI BRUNO che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sig.ra ha intrattenuto per circa cinque anni una relazione more uxorio con il sig, Parte_1
dalla cui unione sono nati, in Pescara, i due figli , nato il [...] ed CP_2 Per_1
nata il [...], regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori. Per_2
2. Con ricorso depositato in data 27.02.2024 la sig.ra ha agito in giudizio nei confronti Parte_1
del sig. affinché venisse disposta la modifica delle condizioni di regolamentazione CP_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale disposte, a seguito di accordo tra le parti, dal Tribunale di
Pescara con ordinanza del 20.05.2021 (n. 200/2021 V.G.), chiedendo, altresì l'aumento della somma stabilita a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori pari ad € 300,00 mensili, anziché €
250,00 con conferma della quota del 50% sulle spese straordinarie.
3. La ricorrente premetteva di aver tentato di instaurare un rapporto genitoriale collaborativo nell'interesse esclusivo dei minori e affermando tuttavia che il sig. non Per_1 Per_2 CP_2
avesse rispettato le condizioni di affido e visita dei minori, disattendendo sistematicamente quanto disposto nella suindicata ordinanza.
4. Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
27.05.2024, chiedendo la reiezione della domanda proposta dalla ricorrente e contestualmente la modifica delle sole condizioni di cui ai punti n. 2 e 5 dell'ordinanza del 20.05.2021 (proc. n. 200/2021
V.G) e conseguente conferma degli ulteriori punti nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della suddetta ordinanza.
5. All'esito di molteplici tentativi di conciliazione, all'udienza del 12 febbraio 2025, le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo conciliativo chiedendo termine utile al deposito dello stesso.
6. All'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rappresentato nuovamente di essere pervenute ad un accordo sottoscritto e depositato in atti in data 12.02.2025 alle condizioni di seguito riportate:
COLLOCAMENTO, AFFIDO CONDIVISO E DIRITTO DI VISITA.
pagina 2 di 7 a. I genitori, ai sensi dell'art. 337 ter, 2° comma, c.p.c, concordano l'affido condiviso dei figli minorenni e , con collocamento e residenza anagrafica degli Persona_3 Persona_4 stessi presso l'abitazione della madre in Pescara, Via Colli Innamorati 331, dove attualmente dimorano. Ogni decisione di rilievo nell'interesse dei figli, relativa all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute ed alle attività extra-scolastiche dei minori dovrà essere preventivamente concordata e assunta di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
b. il padre SI. , un giorno infrasettimanale fisso di ciascuna settimana, coincidente con CP_2
il riposo lavorativo, attualmente il mercoledì, potrà tenere con sé i bambini prelevandoli dalla scuola nei rispettivi orari di uscita - o in orario mattutino nei giorni di chiusura della scuola alle ore 9,00 - per poi proseguire con l'accompagnamento presso le abituali attività extrascolastiche quali sportive, ludiche, religiose, ecc. e riaccompagnarli presso l'abitazione in cui vivono con la madre entro le ore
21.00. L'orario fissato alle ore 21.00 è da intendersi comprensivo di pasto serale. Nel sopraindicato giorno fisso infrasettimanale, nel periodo estivo di chiusura della scuola coincidente con un periodo di assenza di attività extrascolastiche, il SI. dovrà prelevare i bambini presso l'abitazione in CP_2
cui vivono con la madre alle ore 10.00.
c. Sarà consentito ai minori un giorno fisso della prima settimana di ciascun mese, coincidente con il riposo lavorativo, attualmente il mercoledì, un pernotto presso il padre nell'abitazione in cui egli vive.
In tal caso nel giorno successivo dovrà accompagnare i minori a scuola entro i rispettivi orari di ingresso e cioè alle ore 8.00 o 8.30 come da orari annualmente indicati dagli istituti scolastici di pertinenza. Nel periodo extrascolastico riaccompagnerà i minori alle ore 9.00 presso l'abitazione della madre con cui vivono o presso i rispettivi centri di iscrizione per attività extrascolastiche, ad esempio campo estivo, ecc..
d. Il SI. disporrà di un secondo pernotto individuato nella terza settimana del mese, sempre CP_2
coincidente con il giorno infrasettimanale fisso di riposo lavorativo (attualmente il mercoledì) e alle medesime condizioni appena riportate.
e. Il SI. informerà la SI.ra tramite messaggistica sul telefono cellulare CP_2 Pt_1 dell'avvenuto accompagnamento successivo al pernotto.
f. In ogni caso, su accordo delle parti, nei giorni infrasettimanali il padre potrà accompagnare i figli a scuola alle ore 8.00 e/o riprenderli all'uscita da scuola alle ore 14.00 o 16.00 (come da orari di ingresso e di uscita indicati annualmente dai rispettivi istituti scolastici), accompagnandoli presso la pagina 3 di 7 madre o presso le abituali attività extrascolastiche quali sportive, ludiche, religiose, ecc., prima di iniziare il proprio turno lavorativo.
g. In aggiunta a quanto sopra indicato al punto 2), nei periodi di chiusura prolungata della scuola (ad esempio nel periodo estivo), anche in caso di iscrizione dei minori presso centri ricreativi o altra attività, se concordato con la madre, il padre potrá tenere con sé i minori dalle ore 9.00 CP_2
alle 16.00 fino a due giorni infrasettimanali, compatibilmente con le esigenze dei minori e con le eventuali attività extra scolastiche degli stessi;
h. il SI. potrà tenere con sè i figli a week-end alternati il sabato e la domenica (la seconda e CP_2
quarta settimana di ogni mese) senza pernotto, dalle ore 10,00 alle ore 16,00. La riconsegna dovrà avvenire presso l'abitazione in cui i minori vivono con la madre oppure (se concordato) presso le attività extrascolastiche, religiose, ecc. La domenica i minori potranno trascorrere il pranzo anche con i nonni paterni.
i. Il SI. potrà contattare telefonicamente i minori sul telefono della madre fino ad un CP_2
massimo di due volte al giorno, nell'orario dalle ore 19.00 alle 21.00, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, nei periodi scolastici ed in quelli non legati all'anno scolastico, salvo situazioni eccezionali. La
SI.ra potrà contattare i minori sul telefono del SI. alle medesime condizioni di Pt_1 CP_2
tempi ed orari nel giorno fisso infrasettimanale in cui i minori saranno con il padre, nelle fine- settimana fino ad un massimo di due volte al giorno nell'orario 10,00 – 16,00;
j. i minori con cadenza annuale trascorreranno con il padre sette giorni consecutivi, comprensivi di pernotto, in occasione del periodo di ferie lavorative, che verrà comunicato alla sig.ra Parte_1
almeno entro dieci-quindici giorni prima genericamente nei mesi di giugno o luglio con facoltà di pernottare anche presso i nonni paterni in Pescara, strada Colle Scorrano n. 154 o in luoghi di vacanza.
k. Il SI. in occasione del periodo di ferie, informerà a mezzo messaggistica, la SI. CP_2 Pt_1
con un preavviso congruo (indicativamente almeno entro sette-dieci giorni prima), specificando il luogo delle vacanze, le attività da svolgere con i minori e le relative modalità, sia presso l'abitazione in cui vive che in altre mete.
l. Le festività Natalizie e Pasquali e le vacanze verranno alternativamente trascorse dai minori con l'uno o con l'altro dei genitori, comprensivo di pernotto, secondo orari e modalità concordemente stabiliti di volta in volta tra le parti e tenendo conto della legittima aspirazione dei minori di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori.
pagina 4 di 7 m. Resta inteso che entrambe le parti saranno tenute a comunicarsi telefonicamente, reciprocamente e tempestivamente, tutte le informazioni idonee a consentire, in caso di necessità, la reperibilità dei minori.
n. Il sig. si impegna a rispettare le su esposte condizioni e in caso di qualsiasi impedimento, CP_2
al rispetto dei giorni e/o degli orari come stabili per la frequentazione dei minori, dovrà essere comunicato alla sig.ra con congruo preavviso in modo tale da non creare alla medesima Pt_1
problemi nella gestione quotidiana. I genitori sono aiutati dallo zio paterno , che, Persona_5
su loro richiesta, potrà accompagnare i minori presso gare sportive ed altre eventi;
o. ulteriori modifiche sugli orari di visita e frequentazione potranno essere concordate di volta in volta tra i genitori.
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO E SPESE.
p. Il SI. verserà alla SI. a partire dal mese di marzo 2025 l'importo pari ad € CP_2 Pt_1
300,00 a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli (€ 150,00 ciascuno –
e ). Per la specifica delle spese di mantenimento ordinario (alimentazione, utenze, Per_1 Per_2
abbigliamento, salute di base) e delle spese di mantenimento straordinario si fa riferimento alle spese elencate nel Protocollo di Famiglia del 17/11/2020. Per le spese di baby-sitter, non essendo presenti nell'organizzazione familiare, dovranno considerarsi spese straordinarie obbligatorie per le quali non
è richiesto il preventivo consenso solo se detta necessità non sia dovuta ad imprevisti dovuti a motivi personali.
q. Ed inoltre, nel caso in cui la SI.ra dovesse essere nelle condizioni di trasferirsi in altra Pt_1
abitazione, il versamento mensile a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli diverrà pari ad € 250,00 per ed € 250,00 per . Per_1 Per_2
r. Gli importi verranno corrisposti mediante bonifico sul conto della SI.ra alla stessa Pt_1
intestato entro il giorno 10 di ogni mese solare.
RAPPORTI TRA LE PARTI.
s. I genitori si impegnano ad assumere in modo sereno e condiviso ogni decisione riguardante l'educazione, lo sviluppo e la salute dei figli. Gli stessi dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, dandone notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione e le date di partenza e ritorno. Le parti non autorizzano le autorità competenti al rilascio dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e, pertanto, esprimeranno il loro eventuale assenso di volta in volta dopo una concorde valutazione delle eventuali destinazioni e durate;
pagina 5 di 7 t. ogni contatto tra le parti dovrà essere limitato e finalizzato unicamente allo scambio di accordi ed informazioni attinenti alla prole. In ogni caso, le parti sono tenute ad evitare qualsiasi condotta finalizzata ad ostacolare i rapporti telefonici e a distanza con i minori. Si impegnano altresì a tenere indenni i figli da situazioni di pericolo per la loro salute, rispettando le normative a tutela e le necessità degli stessi;
u. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori. Le parti si impegnano, altresì, a favorire il mantenimento di buoni e continuativi rapporti tra i figli ed i nonni, materni e paterni;
v. il SI. aggiornerà il proprio stato di famiglia e, qualora indispensabile alla separazione CP_2 dei nuclei familiari, il proprio indirizzo di residenza, presso l'anagrafe comunale.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi agli interessi delle parti medesime e dei figli minori.
8. Spese compensate, in considerazione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 27 febbraio 2024, da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 CP_2
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dispone la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale disposte con ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara in data 20.05.2021 (nel procedimento n. 200/2021 V.G.) alle condizioni concordate dalle parti;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 27 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 7 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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