Articolo 1 della Legge 5 luglio 1950, n. 571
Articolo 2
Versione
29 agosto 1950
Art. 1.
Il contributo di L. 15.000.000 a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria per le spese di funzionamento dell'Istituto stesso, autorizzato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1435 , per ciascuno degli esercizi dal 1947-1948 al 1949-1950 e' elevato, con decorrenza dall'esercizio 1950-1951 e con carattere continuativo, a lire 30.000.000 annue.
Entrata in vigore il 29 agosto 1950