Sentenza 19 giugno 2015
Massime • 1
L'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ.
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di Mauro Mocci Sommario: 1. Una doverosa premessa in tema di collegialità - 2. La vicenda - 3. L'inquadramento normativo - 4. La decisione e le motivazioni - 5. Le conclusioni. 1. Una doverosa premessa in tema di collegialità Scorrendo l'epigrafe della sentenza n. 10242/2021 delle Sezioni Unite, salta subito agli occhi un particolare, normalmente assente nella generalità delle decisioni collegiali: la persona del relatore è diversa da quella dell'estensore. È dunque solo ipotizzabile che – a prescindere dal caso di un impedimento alla stesura da parte del consigliere cui era stata affidata la relazione – la decisione sia stata presa a maggioranza, con il voto difforme del relatore. …
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- 3. Le Sezioni Unite (Cass.S.U. 10242/2021) affrontano una singolare ipotesi di sentenza non definitiva di Mauro MocciMauro Mocci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 10 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2015, n. 12724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12724 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI MA Margherita - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13000-2012 proposto da:
RA AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 109, presso lo studio dell'avvocato PAOLA FEDERICI, rappresentato e difeso dall'avvocato CERACI STEFANO giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GI OL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DOSÈ35, presso lo studio dell'avvocato PAPPALARDO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE SIRECI giusta procura speciale in calce al controricorso;
ALLIANZ SPA, in persona del procuratore dottor CONTE PINO ANTONIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
REALE MUTUA ASSICURAZIONI, ME SAS, DI MARIA ANTONINO, SIGEA SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 750/2011 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/05/2011, R.G.N. 680/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l'Avvocato PIERFRANCESCO POMILIO per delega;
udito l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ai fini che ancora rilevano nella presente controversia, il Tribunale di MO - adito da UL ON, in proprio e nella qualità di erede, per il risarcimento dei danni patiti a causa della morte della moglie (Di EG NI) in un sinistro stradale, quale trasportata da un furgone condotto da FA Nicolò, di proprietà della SIGEA srl, assicurato con la RE MU - ritenuto il concorso di colpa della vittima pari al 50%, del conducente dell'automezzo che la trasportava nella misura del 35%, e del conducente (Di MA) dell'autocarro in sosta, di proprietà della ME sas di LL CO & C., assicurato dalla RA (poi AN) pari al restante 15%, condannò in solido il conducente, la società proprietaria e l'assicurazione dell'autoveicolo che trasportava la danneggiata, nonché il conducente, la società proprietaria e l'assicurazione del furgone in sosta, ciascuno alla somma rispettivamente dovuta.
L'AN, assicuratrice del mezzo in sosta (già RA) propose appello principale, sostenendo la responsabilità esclusiva della vittima, ovvero concorrente della stessa con il conducente del mezzo che la trasportava, con l'esclusione di ogni responsabilità in capo al conducente del veicolo in sosta.
Gli eredi dell'originario attore proposero appello incidentale con la comparsa di risposta, sostenendo l'esclusiva responsabilità del guidatore del mezzo che trasportava la Di EG e, in subordine, il concorso di colpa dello stesso con il guidatore del mezzo in sosta.
2.La Corte di appello di MO (sentenza del 30 maggio 2011) ritenne inammissibile l'appello incidentale proposto dagli eredi perché tardivo, non essendo stato rispettato, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, il termine a pena di decadenza di cui all'art. 166 c.p.c. richiamato dall'art. 343 c.p.c. (comparsa di costituzione depositata il 5 settembre 2008, udienza di comparizione del 30 settembre 2008, individuata nell'atto di appello principale).
3. Avverso la suddetta sentenza, gli eredi dell'originario attore, marito della defunta vittima del sinistro, propongono ricorso per cassazione affidato a un motivo.
Resistono con distinti controricorsi FA e AN;
quest'ultima deposita memoria.
Non si difendono gli intimati ME, RE MU e Di MA. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 334 c.p.c. e la nullità della sentenza.
I ricorrenti, che non contestano il calcolo dei termini in riferimento all'art. 166 c.p.c. e la tardività ai sensi degli artt. 343 e 166 c.p.c., sostengono la tempestività dell'appello incidentale da loro proposto nel rispetto dei termini generali per la proposizione dell'impugnazione, in quanto l'interesse alla proposizione del gravame non sarebbe sorto dalla proposizione dell'appello principale, loro notificato da parte della assicurazione del veicolo in sosta, ma direttamente dalla sentenza gravata, per essere esso diretto verso gli originari convenuti (conducente, proprietario, assicurazione del veicolo trasportante) al fine di vederne affermata la responsabilità, e solo in via subordinata anche verso i soggetti collegati al veicolo in sosta quali corresponsabili, chiamati in causa dall'originario convenuto e appellanti principale.
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
I ricorrenti sostengono l'ammissibilità dell'appello incidentale per essere stato proposto quando non era ancora decorso il termine lungo di impugnazione, anche se non erano stati rispettati i termini di decadenza nei confronti del destinatario di altra impugnazione avverso la stessa sentenza, previsti dall'art. 343 c.p.c., peraltro invocando la violazione di norma che regola la diversa fattispecie astratta di impugnazione tardiva, per essere oramai decorsi i termini ordinari di impugnazione. E, quindi, sembrerebbero sostenere che la disciplina della impugnazione tardiva prevista dall'art. 334 c.p.c. possa valere a consentire, in presenza della pendenza dei termini ordinar di impugnazione, la tardività, nel senso di legittimare il mancato rispetto dei termini anche per la diversa fattispecie astratta, regolata dall'art. 343 c.p.c.. 2.1. Alla base della prospettazione della censura vi è una confusione per sovrapposizione di norme, che si riferiscono a due termini previsti dal sistema processuale delle impugnazioni per finalità diverse.
Nel sistema processuale, infatti, l'impugnante incidentale ha l'onere di rispettare due termini.
L'uno ordinario, ed "esterno", preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. a garanzia della certezza dei rapporti giuridici, scaduto il quale si forma il giudicato. Termine cui la stessa legge consente di derogare quando l'interesse all'impugnazione incidentale sorga dalla proposizione dell'impugnazione principale (art. 334 c.p.c.). Deroga consentita per evitare impugnazioni cautelative che, tuttavia, espone l'impugnante tardivo alle sorti della impugnazione principale, divenendo inefficace l'impugnazione incidentale per il caso che quella principale sia inammissibile (art. 334 c.p.c., comma 2) ovvero improcedibile (Sez. Un. n. 9741 del 2008) ovvero rinunciata con rinuncia accettata (Sez. Un. n. 8925 de 2011, nel senso della esclusione della rinuncia;
Cass. n. 18707 del 2013, per l'ipotesi di accettazione della stessa).
L'altro termine particolare, ed "interno", previsto dall'art. 343 c.p.c., la cui ragione d'essere è la salvaguardia della parità
processuale delle parti e del diritto di difesa dell'appellante principale rispetto all'appello incidentale.
Discende dallo stesso sistema il carattere complementare, nel senso della concorrente operatività, dei due termini in esame. La conseguenza è che l'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio, secondo il canone della incidentalità di tutte le impugnazioni successive alla prima (art. 333 c.p.c. Cass. 2009 n. 10124), entro il termine di cui al citato art. 343 cod. proc. civ.; restando, quindi, inammissibile l'impugnazione incidentale proposta oltre lo spirare di detto termine perché proposta in violazione del termine di decadenza. Mentre, se l'impugnazione incidentale proposta abbia rispettato o meno il termine esterno ed ordinario di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. può rilevare ai fini delle conseguenze che l'art. 334 c.p.c., comma 2 riconnette alla sola ipotesi di impugnazione incidentale tardiva, per essere stata proposta oltre i termini dagli artt. 325 e 327 c.p.c.. E, quindi, il termine di cui all'art. 343 c.p.c. (e per il ricorso per cassazione quesito di cui agli artt. 370
e 371, con il richiamo all'art. 369 c.p.c.) deve essere rispettato nell'impugnazione incidentale, sia se tempestiva sia se tardiva rispetto ai termini di impugnazione esterna, che rilevano solo per l'operatività delle conseguenze previste dall'art. 334 c.p.c., comma 2 ed è inammissibile se proposta in violazione del cd. termine
"interno", anche se tempestivamente proposta nel termine "esterno" lungo annuale o breve (cfr. Cass. n. 1701 del 2009).
3. In conclusione il ricorso va rigettato;
le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuno dei controricorrenti.
Non avendo gli altri intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento,
in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2015