Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2015, n. 12724
CASS
Sentenza 19 giugno 2015

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 10 aprile 2015, con relatore il Consigliere Giuseppa Carluccio. Le parti in causa erano un ricorrente, erede della vittima di un sinistro stradale, e diversi controricorrenti, tra cui l'assicurazione del veicolo coinvolto. Il ricorrente contestava la decisione della Corte d'Appello di Palermo, che aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dagli eredi, ritenendo tardivo il loro intervento.

Le pretese giuridiche del ricorrente si fondavano sulla presunta tempestività dell'appello incidentale, sostenendo che l'interesse a impugnare fosse sorto dalla sentenza gravata e non dall'appello principale. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso, argomentando che l'appello incidentale doveva rispettare i termini di decadenza previsti dall'art. 343 c.p.c., e che la confusione tra i termini di impugnazione ordinari e quelli per l'impugnazione incidentale non giustificava la tardività. La Corte ha sottolineato l'importanza della certezza dei rapporti giuridici e la necessità di rispettare i termini processuali, confermando così la decisione della Corte d'Appello.

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Massime1

L'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2015, n. 12724
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12724
Data del deposito : 19 giugno 2015

Testo completo