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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/04/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 828/2019
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 828/2019, assunta in decisione all'udienza del 5.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., P.iva: Parte_1 P.IVA_1
tramite la mandataria già in persona del legale CP_1 CP_2
rappresentante p.t., c.f.: e P.iva: rappresentata e difesa, come P.IVA_2 P.IVA_3 da procura alle liti depositata in atti, dall'avv. Maria Cristina AVALLONE, c.f.:
, con la quale è elettivamente domiciliata presso lo studio legale C.F._1 dell'avv. Luigi Sinisi, in Venosa (PZ), alla Via De Luca, n. 21;
- attrice -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: , Controparte_3 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Emanuele BRUNETTI, c.f.: , presso il cui C.F._3
studio è elettivamente domiciliato in Venosa (PZ), alla Via Giacomo Di Chirico, n. 26;
- convenuto -
NONCHE' CONTRO
, residente in [...]; CP_4
- convenuto/debitore esecutato contumace -
NONCHE' CONTRO
1 , , e Controparte_5 CP_6 Controparte_7
già CP_8 Controparte_9
- convenuti contumaci -
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante p.t., c.f.: e Controparte_10 P.IVA_4
per essa la mandataria in persona del legale rappresentante Controparte_11
p.t., c.f.: , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, P.IVA_5 dall'avv. Giulia GALATI e dall'avv. Gaetano BIOCCA, c.f.: , C.F._4
in virtù di mandato depositato in atti, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo in Teramo, alla Via Stazio, n. 22;
- creditore intervenuto -
NONCHE' NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante p.t., c.f.: e Controparte_12 P.IVA_6
per essa la mandataria in persona del legale rappresentante p.t., c.f.: CP_1
e P.iva: , rappresentata e difesa, come da procura generale P.IVA_2 P.IVA_3 alle liti depositata in atti, dall'avv. Salvatore GIAMMARIA, c.f.:
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari, alla via C.F._5
Garruba, n. 57;
- interventrice -
* * * * * * *
Oggetto: Giudizio di divisione endoesecutiva ex art. 601 c.p.c.;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa in data 29.01.2019 (depositata il 30.01.2019), a scioglimento della riserva assunta nell'ambito della procedura esecutiva n. 157/2013 R.G.E., il Giudice dell'Esecuzione disponeva procedersi a giudizio di divisione in relazione alle quote indivise dei beni immobili pignorati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti in danno del sig. tenuto conto sia dell'impossibilità di dividere i terreni in CP_4
comproprietà in porzioni di valore uguale, come emerso dalla relazione peritale a firma dell'Ing. , sia delle argomentazioni difensive del comproprietario sig. Persona_1
Controparte_3
Veniva fissata, quindi, l'udienza dinanzi al Giudice della divisione per la data del
22.10.2019 disponendo la comparizione delle parti, dei comproprietari, dei creditori
2 iscritti e dei titolari di diritti sugli immobili ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113, comma
3, c.c.
Instauratosi il presente giudizio, la creditrice tramite la mandataria Parte_1
(oggi , ha chiesto di procedere alla vendita forzata dei CP_2 CP_1
beni immobili oggetto di comproprietà o all'assegnazione della quota espropriata, fatta salva l'eventuale e necessaria nomina di CTU tecnica.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.10.2019, il sig. CP_3
fratello del debitore esecutato e comproprietario dei beni rientranti
[...] CP_4
nel compendio ereditario oggetto di pignoramento, ha avanzato richiesta di sospensione del procedimento di divisione endoesecutiva tenuto conto della pendenza del giudizio da lui azionato contro gli altri coeredi per l'accertamento dell'avvenuta usucapione dei terreni in questione. CP_ Ha puntualizzato, inoltre, che il fratello non ha mai accettato l'eredità del defunto genitore, nemmeno tacitamente.
Le altre parti convenute in giudizio non si sono costituite, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di divisione endoesecutiva.
Alla prima udienza tenutasi l'8.11.2019, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e le parti costituite hanno provveduto al deposito delle relative memorie.
Il convenuto sig. ha insistito per la sospensione del presente Controparte_3
procedimento divisorio in attesa della definizione del giudizio di accertamento dell'usucapione iscritto al n. 993/2019 R.G. del Tribunale di Potenza;
ad ogni modo, non si è opposto allo scioglimento della comunione ereditaria in caso di accertamento dell'accettazione dell'eredità da parte del sig. CP_4
Dal canto suo, la tramite la mandataria (in precedenza Parte_1 CP_1
, ha insistito per la prosecuzione del giudizio di divisione dei beni CP_2
immobili indivisi con conseguente vendita forzata o assegnazione della quota espropriata.
Inoltre, ha evidenziato che, non essendo parte nel suindicato giudizio di accertamento dell'usucapione, una eventuale sentenza favorevole al sig. non sarebbe Controparte_3
opponibile alla visto il ruolo di litisconsorte necessario di quest'ultima in quanto CP_9
creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della medesima domanda di usucapione.
Inoltre, per contrastate le affermazioni di controparte sulla mancata accettazione dell'eredità da parte del debitore esecutato sig. ha messo in rilievo la CP_4
3 documentazione prodotta in giudizio riguardante l'avvenuta trascrizione dell'accettazione stessa.
All'udienza del 23.10.2020, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione depositata il 24.11.2021, la tramite la Controparte_10
mandataria ha spiegato intervento nel presente giudizio in qualità di Controparte_11
cessionaria del credito vantato da nei confronti del debitore Controparte_9
esecutato, fondato sul decreto ingiuntivo n. 4/2011 del Tribunale di Teramo (in base al quale era stata iscritta anche ipoteca giudiziale).
Proprio sulla base di quest'ultima circostanza, ha segnalato il mancato coinvolgimento nel giudizio di usucapione in quanto creditore garantito da ipoteca e, quindi, litisconsorte necessario, con conseguente inopponibilità della eventuale sentenza favorevole al sig.
Controparte_3
A seguito di cessione dei crediti in sofferenza da parte di si è costituita Parte_1
in giudizio la cessionaria tramite la mandataria Controparte_12 CP_1 riportandosi a tutte le difese e richieste formulate dall'attrice.
In data 24.06.2022, è stato acquisito il fascicolo relativo alla procedura esecutiva n.
157/2013 R.G.E., come richiesto dal Giudice alle udienze del 25.11.2021 e del
23.06.2022.
In seguito, con note di trattazione scritta per l'udienza del 9.02.2023, il convenuto ha depositato la sentenza n. 1343/2022 con cui il Tribunale di Potenza Controparte_3 ha definito il giudizio iscritto al n. 993/2019 R.G. riconoscendo l'acquisto per usucapione dei terreni interessati dal pignoramento.
Non è stata, tuttavia, fornita la prova del passaggio in giudicato della sentenza sopra richiamata, nonostante esplicita richiesta del Giudice all'udienza del 23.11.2023.
La presente causa, poi, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Il sig. ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della cessionaria Controparte_3
asserendo la mancata dimostrazione documentale della cessione del Controparte_13
credito in questione, originariamente in capo a ed ha sottolineato Parte_1
l'avvenuta estinzione delle ipoteche iscritte sui beni immobili a seguito dell'accertamento dell'usucapione.
In senso contrario, sia tramite la mandataria sia la Controparte_10 Controparte_11
cessionaria tramite la mandataria hanno eccepito Controparte_12 CP_1
4 l'inopponibilità della sentenza di accertamento dell'usucapione, di cui nemmeno è stata fornita prova del passaggio in giudicato.
* * * * * * *
1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società proposta dalla difesa del sig. in sede di Controparte_12 Controparte_3
deposito della comparsa conclusionale, per la mancata produzione in giudizio del contratto di cessione del credito stipulato dalla cessionaria con Parte_1
originario creditore del debitore esecutato (non sostituibile - a dire del convenuto - dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della notizia relativa alla cessione dei crediti in blocco).
La carenza di prova della titolarità del credito è stata eccepita dal convenuto anche nei confronti della società cessionaria di in Controparte_10 Controparte_9
riferimento al credito riportato nel decreto ingiuntivo n. 4/2011 emesso dal Tribunale di
Teramo nei confronti della società File s.r.l. e del sig. CP_4
Sull'eccezione ha replicato la cessionaria soffermandosi sulla Controparte_12 normativa che regolamenta le cessioni di credito in blocco e sull'orientamento giurisprudenziale in materia.
Ha sostenuto, infatti, di aver dato prova della cessione dei crediti da parte di Parte_1
ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della legge 130/99 e dell'art. 58 del T.U.B., attraverso
[...] il deposito in giudizio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione.
In effetti, rispetto alle ipotesi di cessione in blocco di posizioni creditorie in sofferenza, può ritenersi consolidato l'orientamento della giurisprudenza secondo cui, a determinate condizioni, è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per dare prova della titolarità del credito in capo al cessionario.
Di recente, sul solco di precedenti pronunce, la Cassazione ha ribadito che “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza
5 della Banca d'TA (Cass. 22/04/2024, n. 10860; Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass.
22/06/2023, n. 17944).” (Cassazione Civile, Sez. III, 20 novembre 2024, n. 29872).
In sostanza, all'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale viene riconosciuta l'attitudine a provare la titolarità del credito nella misura in cui il contenuto della cessione può essere individuato non soltanto attraverso l'elencazione dei rapporti ceduti dal cedente al cessionario (eventualmente tramite codici identificativi del rapporto) ma anche per relationem facendo riferimento a caratteristiche sufficientemente precise ed univoche per identificare i crediti trasferiti.
Nella vicenda de qua la cessionaria ha depositato in giudizio l'avviso Controparte_12 di cessione dei rapporti giuridici “in blocco” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica TAna n. 137 del 18.11.2021, in virtù di contratto stipulato in data
11.11.2021 ai sensi del combinato disposto dagli articoli 4 e 7.1 della legge 130/99 e dell'art. 58 del T.U.B.
Nell'avviso sono specificati ed indicati i criteri per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione in blocco per i quali, tenuto conto delle norme speciali sopra indicate, la pubblicazione dell'avviso in G.U. ha prodotto gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c.
Infatti, viene testualmente riportato che la cessionaria “…in forza di Controparte_12
un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 11 novembre 2021, ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il
30 aprile 2021 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'TA n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della d'TA n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da CP_9
apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il numero di codice identificativo del debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto, la descrizione del rapporto da cui deriva il Credito…” e, inoltre, “Tale lista e' pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e del Cessionario sul
6 sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”.
La cessionaria quindi, ha evidenziato in che termini il credito ceduto Controparte_12
rientri in questi criteri (tenuto conto del D.I. n. 5874/2012 emesso dal Tribunale di
Bologna per esposizioni debitorie in capo al sig. e relative a contratti di CP_4
finanziamento e scoperture di conto corrente) ed il numero identificativo della posizione riportata nel sito web relativo alle operazioni di cartolarizzazione di Parte_1
Per questi motivi
, pertanto, si può sostenere che la cessionaria abbia fornito prova della propria legittimazione rispetto alla posizione creditoria oggetto di causa, confermata anche dall'assenza di contestazioni nel presente giudizio da parte della stessa Parte_1 in merito all'avvenuta cessione dei crediti.
[...]
Alla stessa conclusione si arriva anche per l'eccezione di carenza di legittimazione nei confronti di estesa dalla difesa del sig. nelle memorie Controparte_10 Controparte_3
di replica.
Anche rispetto a questa posizione, infatti, è stato depositato in giudizio l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna - Parte II - n. 5 del
15.01.2015, con indicazione dei criteri per identificare i crediti ceduti.
2. In merito alle possibili conseguenze, rispetto al presente giudizio, della sentenza n.
1343/2022 con cui il Tribunale di Potenza ha accertato l'acquisto per usucapione dei terreni oggetto di divisione, va subito sottolineato che il convenuto non Controparte_3
ha fornito la prova del passaggio in giudicato, nonostante la richiesta in tal senso formulata all'udienza del 23.11.2023.
Non avendo provveduto al deposito in giudizio dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell'usucapione, non può dirsi pienamente raggiunta la relativa prova;
nemmeno è stata dimostrata l'avvenuta trascrizione della stessa decisione.
Come chiarito anche dalla giurisprudenza, per ottemperare all'onere probatorio, “colui il quale afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve dimostrarlo non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione (art. 124 disp. att. cod. proc. civ.) dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione” (Cassazione civile n. 10465/2018).
Basterebbe già questo per escludere la possibilità di prendere in esame la sentenza in questione.
7 Ad ogni modo, sono comunque condivisibili le argomentazioni difensive proposte da e in ordine all'inopponibilità nei loro confronti della Controparte_12 Controparte_10 sentenza che ha accertato l'usucapione in favore del sig. Controparte_3
Hanno evidenziato, infatti, di non essere stati citati nel giudizio di accertamento dell'usucapione in veste di litisconsorti necessari, in quanto creditori garantiti da ipoteca iscritta anteriormente alla domanda proposta dal sig. Controparte_3
Ed invero, il giudizio di usucapione avrebbe dovuto necessariamente coinvolgere anche i creditori cedenti avendo questi ultimi provveduto ad iscrivere ipoteca giudiziale in periodo precedente alla domanda di accertamento proposta dal sig. Controparte_3
Rispetto a quest'ultimo dato fattuale, la cessionaria tramite la Controparte_10
mandataria ha prodotto in giudizio la nota di iscrizione di ipoteca Controparte_11
giudiziale del 19.01.2011 sulle quote di proprietà appartenenti al debitore CP_4
richiesta sulla base del decreto ingiuntivo n. 4/2011 del Tribunale di Teramo emesso in favore dell'originario creditore Controparte_9
Parimenti, la creditrice (il cui credito è stato ceduto alla cessionaria Parte_1
ha dimostrato documentalmente di aver provveduto ad iscrivere Controparte_12
ipoteca giudiziale in base al decreto ingiuntivo n. 5874/2012 emesso dal Tribunale di
Bologna e di aver pignorato (nota di trascrizione del 21.11.2013) le quote di proprietà degli immobili appartenenti al sig. CP_4
La giurisprudenza ha chiarito, anche con recenti pronunce, che i creditori ipotecari devono essere considerati litisconsorti necessari nel giudizio di accertamento dell'usucapione sugli immobili su cui è stata iscritta ipoteca, soprattutto perché l'efficacia retroattiva della stessa usucapione porta all'estinzione delle iscrizioni e trascrizioni risultanti dai registri immobiliari sugli immobili in esame.
La Cassazione ha ribadito, di recente, che “…la sentenza di accertamento dell'usucapione, resa all'esito di giudizio intercorso, in via esclusiva, tra il titolare formale del diritto di proprietà e colui che deduca di aver usucapito, non spiega efficacia di giudicato formale nei confronti del creditore assistito da ipoteca sul bene…”
(Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 18185/2023 del 26.06.2023).
Pertanto, ferma restando la mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell'usucapione, quest'ultima risulta comunque non opponibile nei confronti dei creditori ipotecari e dei relativi cessionari.
3. Nel merito la domanda di divisione può trovare accoglimento.
8 In linea generale, in tema di divisione di beni comuni, l'art. 720 c.c. (applicabile allo scioglimento di ogni tipo di comunione, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1116
c.c.) configura la vendita all'incanto degli immobili non divisibili come criterio residuale, cui ricorrere solo allorquando nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero, la quale ha valore di criterio preferenziale, nel senso che il giudice può discostarsene, ma solo per motivi gravi ed attinenti all'interesse comune dei condividenti (Cass. n. 7588/1995 e n. 11641/2010).
Nella vicenda per cui è causa - secondo quanto evidenziato nell'atto introduttivo di lite dalla difesa di - è stata proposta un'offerta di acquisto della quota di Parte_1
comproprietà appartenente al debitore esecutato nettamente inferiore rispetto alle stime effettuate dal perito nominato nel giudizio di esecuzione immobiliare n. 157/2013 R.G.E.
(fascicolo acquisito nel presente giudizio).
Dunque, non si è potuto procedere ad attribuzione della quota del debitore esecutato al comproprietario.
Chiarito ciò, nella Relazione tecnica del C.T.U., Ing. , in risposta al Persona_1 quesito n. 13, è stato precisato che “la quota in titolarità dell'esecutato non è suscettibile di separazione in natura. E' altresì impossibile dividere i terreni in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario” (Pag. 35 della Relazione tecnica).
Ebbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 720 e 1114 c.c., qualora l'immobile non sia comodamente divisibile e non siano presentate istanze di assegnazione da parte dei comproprietari il giudice deve disporre la vendita del cespite.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare che il concetto di non comoda divisibilità di cui all'art 720 c.c. deve essere riferito a tutti i casi in cui “pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse
o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero” (Cass. n.
22833/2006 e Cass. n. 3635/2007; Cass n. 14343/2016).
Ebbene, ai fini del presente giudizio, stando a quanto emerso nella Relazione tecnica effettuata nel procedimento esecutivo, risulta impossibile la divisione dei terreni in porzioni similari, fermo restando che nessuno dei comproprietari ha proposto una congrua istanza di assegnazione dell'intera proprietà o di singole quote.
9 Si ritiene, pertanto, di dover disporre lo scioglimento della comunione de quo mediante vendita della piena proprietà, con delega delle relative operazioni ai sensi degli artt. 788,
569 e 591 bis c.p.c. come da separata ordinanza, in base alla stima dei beni effettuata dal
C.T.U.
All'esito delle operazioni delegate, il ricavato della vendita verrà assegnato in ragione della qualità e consistenza dei relativi diritti sui beni.
La presente pronuncia ha carattere di definitività, considerato che con essa sono stati definiti tutti i profili di contenzioso esistenti tra le parti e stante la natura meramente esecutiva delle residue operazioni divisionali di vendita.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di divisione, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 - pronuncia lo scioglimento della comunione esistente sui beni immobili individuati nella Relazione tecnica predisposta dal C.T.U., Ing. , nella procedura Persona_1 esecutiva n. 157/2013 R.G.E., in base alla stima da quest'ultimo effettuata a cui si rimanda;
2 - dichiara gli immobili non comodamente divisibili;
3 - dispone procedersi alla vendita degli immobili come da separata ordinanza;
4 - condanna il sig. al pagamento delle spese di causa in favore della Controparte_3
cessionaria costituita tramite la mandataria liquidate Controparte_12 CP_1 in € 7.052,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
5 - condanna il sig. al pagamento delle spese di causa in favore della Controparte_3
cessionaria costituita tramite la mandataria Controparte_10 Controparte_11
liquidate in € 7.052,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
6 - compensa le spese tra le restanti parti.
Potenza, 11/04/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
10
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 828/2019, assunta in decisione all'udienza del 5.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., P.iva: Parte_1 P.IVA_1
tramite la mandataria già in persona del legale CP_1 CP_2
rappresentante p.t., c.f.: e P.iva: rappresentata e difesa, come P.IVA_2 P.IVA_3 da procura alle liti depositata in atti, dall'avv. Maria Cristina AVALLONE, c.f.:
, con la quale è elettivamente domiciliata presso lo studio legale C.F._1 dell'avv. Luigi Sinisi, in Venosa (PZ), alla Via De Luca, n. 21;
- attrice -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: , Controparte_3 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Emanuele BRUNETTI, c.f.: , presso il cui C.F._3
studio è elettivamente domiciliato in Venosa (PZ), alla Via Giacomo Di Chirico, n. 26;
- convenuto -
NONCHE' CONTRO
, residente in [...]; CP_4
- convenuto/debitore esecutato contumace -
NONCHE' CONTRO
1 , , e Controparte_5 CP_6 Controparte_7
già CP_8 Controparte_9
- convenuti contumaci -
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante p.t., c.f.: e Controparte_10 P.IVA_4
per essa la mandataria in persona del legale rappresentante Controparte_11
p.t., c.f.: , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, P.IVA_5 dall'avv. Giulia GALATI e dall'avv. Gaetano BIOCCA, c.f.: , C.F._4
in virtù di mandato depositato in atti, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo in Teramo, alla Via Stazio, n. 22;
- creditore intervenuto -
NONCHE' NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante p.t., c.f.: e Controparte_12 P.IVA_6
per essa la mandataria in persona del legale rappresentante p.t., c.f.: CP_1
e P.iva: , rappresentata e difesa, come da procura generale P.IVA_2 P.IVA_3 alle liti depositata in atti, dall'avv. Salvatore GIAMMARIA, c.f.:
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari, alla via C.F._5
Garruba, n. 57;
- interventrice -
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Oggetto: Giudizio di divisione endoesecutiva ex art. 601 c.p.c.;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa in data 29.01.2019 (depositata il 30.01.2019), a scioglimento della riserva assunta nell'ambito della procedura esecutiva n. 157/2013 R.G.E., il Giudice dell'Esecuzione disponeva procedersi a giudizio di divisione in relazione alle quote indivise dei beni immobili pignorati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti in danno del sig. tenuto conto sia dell'impossibilità di dividere i terreni in CP_4
comproprietà in porzioni di valore uguale, come emerso dalla relazione peritale a firma dell'Ing. , sia delle argomentazioni difensive del comproprietario sig. Persona_1
Controparte_3
Veniva fissata, quindi, l'udienza dinanzi al Giudice della divisione per la data del
22.10.2019 disponendo la comparizione delle parti, dei comproprietari, dei creditori
2 iscritti e dei titolari di diritti sugli immobili ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113, comma
3, c.c.
Instauratosi il presente giudizio, la creditrice tramite la mandataria Parte_1
(oggi , ha chiesto di procedere alla vendita forzata dei CP_2 CP_1
beni immobili oggetto di comproprietà o all'assegnazione della quota espropriata, fatta salva l'eventuale e necessaria nomina di CTU tecnica.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.10.2019, il sig. CP_3
fratello del debitore esecutato e comproprietario dei beni rientranti
[...] CP_4
nel compendio ereditario oggetto di pignoramento, ha avanzato richiesta di sospensione del procedimento di divisione endoesecutiva tenuto conto della pendenza del giudizio da lui azionato contro gli altri coeredi per l'accertamento dell'avvenuta usucapione dei terreni in questione. CP_ Ha puntualizzato, inoltre, che il fratello non ha mai accettato l'eredità del defunto genitore, nemmeno tacitamente.
Le altre parti convenute in giudizio non si sono costituite, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di divisione endoesecutiva.
Alla prima udienza tenutasi l'8.11.2019, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e le parti costituite hanno provveduto al deposito delle relative memorie.
Il convenuto sig. ha insistito per la sospensione del presente Controparte_3
procedimento divisorio in attesa della definizione del giudizio di accertamento dell'usucapione iscritto al n. 993/2019 R.G. del Tribunale di Potenza;
ad ogni modo, non si è opposto allo scioglimento della comunione ereditaria in caso di accertamento dell'accettazione dell'eredità da parte del sig. CP_4
Dal canto suo, la tramite la mandataria (in precedenza Parte_1 CP_1
, ha insistito per la prosecuzione del giudizio di divisione dei beni CP_2
immobili indivisi con conseguente vendita forzata o assegnazione della quota espropriata.
Inoltre, ha evidenziato che, non essendo parte nel suindicato giudizio di accertamento dell'usucapione, una eventuale sentenza favorevole al sig. non sarebbe Controparte_3
opponibile alla visto il ruolo di litisconsorte necessario di quest'ultima in quanto CP_9
creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della medesima domanda di usucapione.
Inoltre, per contrastate le affermazioni di controparte sulla mancata accettazione dell'eredità da parte del debitore esecutato sig. ha messo in rilievo la CP_4
3 documentazione prodotta in giudizio riguardante l'avvenuta trascrizione dell'accettazione stessa.
All'udienza del 23.10.2020, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione depositata il 24.11.2021, la tramite la Controparte_10
mandataria ha spiegato intervento nel presente giudizio in qualità di Controparte_11
cessionaria del credito vantato da nei confronti del debitore Controparte_9
esecutato, fondato sul decreto ingiuntivo n. 4/2011 del Tribunale di Teramo (in base al quale era stata iscritta anche ipoteca giudiziale).
Proprio sulla base di quest'ultima circostanza, ha segnalato il mancato coinvolgimento nel giudizio di usucapione in quanto creditore garantito da ipoteca e, quindi, litisconsorte necessario, con conseguente inopponibilità della eventuale sentenza favorevole al sig.
Controparte_3
A seguito di cessione dei crediti in sofferenza da parte di si è costituita Parte_1
in giudizio la cessionaria tramite la mandataria Controparte_12 CP_1 riportandosi a tutte le difese e richieste formulate dall'attrice.
In data 24.06.2022, è stato acquisito il fascicolo relativo alla procedura esecutiva n.
157/2013 R.G.E., come richiesto dal Giudice alle udienze del 25.11.2021 e del
23.06.2022.
In seguito, con note di trattazione scritta per l'udienza del 9.02.2023, il convenuto ha depositato la sentenza n. 1343/2022 con cui il Tribunale di Potenza Controparte_3 ha definito il giudizio iscritto al n. 993/2019 R.G. riconoscendo l'acquisto per usucapione dei terreni interessati dal pignoramento.
Non è stata, tuttavia, fornita la prova del passaggio in giudicato della sentenza sopra richiamata, nonostante esplicita richiesta del Giudice all'udienza del 23.11.2023.
La presente causa, poi, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Il sig. ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della cessionaria Controparte_3
asserendo la mancata dimostrazione documentale della cessione del Controparte_13
credito in questione, originariamente in capo a ed ha sottolineato Parte_1
l'avvenuta estinzione delle ipoteche iscritte sui beni immobili a seguito dell'accertamento dell'usucapione.
In senso contrario, sia tramite la mandataria sia la Controparte_10 Controparte_11
cessionaria tramite la mandataria hanno eccepito Controparte_12 CP_1
4 l'inopponibilità della sentenza di accertamento dell'usucapione, di cui nemmeno è stata fornita prova del passaggio in giudicato.
* * * * * * *
1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società proposta dalla difesa del sig. in sede di Controparte_12 Controparte_3
deposito della comparsa conclusionale, per la mancata produzione in giudizio del contratto di cessione del credito stipulato dalla cessionaria con Parte_1
originario creditore del debitore esecutato (non sostituibile - a dire del convenuto - dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della notizia relativa alla cessione dei crediti in blocco).
La carenza di prova della titolarità del credito è stata eccepita dal convenuto anche nei confronti della società cessionaria di in Controparte_10 Controparte_9
riferimento al credito riportato nel decreto ingiuntivo n. 4/2011 emesso dal Tribunale di
Teramo nei confronti della società File s.r.l. e del sig. CP_4
Sull'eccezione ha replicato la cessionaria soffermandosi sulla Controparte_12 normativa che regolamenta le cessioni di credito in blocco e sull'orientamento giurisprudenziale in materia.
Ha sostenuto, infatti, di aver dato prova della cessione dei crediti da parte di Parte_1
ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della legge 130/99 e dell'art. 58 del T.U.B., attraverso
[...] il deposito in giudizio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione.
In effetti, rispetto alle ipotesi di cessione in blocco di posizioni creditorie in sofferenza, può ritenersi consolidato l'orientamento della giurisprudenza secondo cui, a determinate condizioni, è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per dare prova della titolarità del credito in capo al cessionario.
Di recente, sul solco di precedenti pronunce, la Cassazione ha ribadito che “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza
5 della Banca d'TA (Cass. 22/04/2024, n. 10860; Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass.
22/06/2023, n. 17944).” (Cassazione Civile, Sez. III, 20 novembre 2024, n. 29872).
In sostanza, all'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale viene riconosciuta l'attitudine a provare la titolarità del credito nella misura in cui il contenuto della cessione può essere individuato non soltanto attraverso l'elencazione dei rapporti ceduti dal cedente al cessionario (eventualmente tramite codici identificativi del rapporto) ma anche per relationem facendo riferimento a caratteristiche sufficientemente precise ed univoche per identificare i crediti trasferiti.
Nella vicenda de qua la cessionaria ha depositato in giudizio l'avviso Controparte_12 di cessione dei rapporti giuridici “in blocco” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica TAna n. 137 del 18.11.2021, in virtù di contratto stipulato in data
11.11.2021 ai sensi del combinato disposto dagli articoli 4 e 7.1 della legge 130/99 e dell'art. 58 del T.U.B.
Nell'avviso sono specificati ed indicati i criteri per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione in blocco per i quali, tenuto conto delle norme speciali sopra indicate, la pubblicazione dell'avviso in G.U. ha prodotto gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c.
Infatti, viene testualmente riportato che la cessionaria “…in forza di Controparte_12
un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 11 novembre 2021, ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il
30 aprile 2021 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'TA n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della d'TA n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da CP_9
apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il numero di codice identificativo del debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto, la descrizione del rapporto da cui deriva il Credito…” e, inoltre, “Tale lista e' pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e del Cessionario sul
6 sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”.
La cessionaria quindi, ha evidenziato in che termini il credito ceduto Controparte_12
rientri in questi criteri (tenuto conto del D.I. n. 5874/2012 emesso dal Tribunale di
Bologna per esposizioni debitorie in capo al sig. e relative a contratti di CP_4
finanziamento e scoperture di conto corrente) ed il numero identificativo della posizione riportata nel sito web relativo alle operazioni di cartolarizzazione di Parte_1
Per questi motivi
, pertanto, si può sostenere che la cessionaria abbia fornito prova della propria legittimazione rispetto alla posizione creditoria oggetto di causa, confermata anche dall'assenza di contestazioni nel presente giudizio da parte della stessa Parte_1 in merito all'avvenuta cessione dei crediti.
[...]
Alla stessa conclusione si arriva anche per l'eccezione di carenza di legittimazione nei confronti di estesa dalla difesa del sig. nelle memorie Controparte_10 Controparte_3
di replica.
Anche rispetto a questa posizione, infatti, è stato depositato in giudizio l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna - Parte II - n. 5 del
15.01.2015, con indicazione dei criteri per identificare i crediti ceduti.
2. In merito alle possibili conseguenze, rispetto al presente giudizio, della sentenza n.
1343/2022 con cui il Tribunale di Potenza ha accertato l'acquisto per usucapione dei terreni oggetto di divisione, va subito sottolineato che il convenuto non Controparte_3
ha fornito la prova del passaggio in giudicato, nonostante la richiesta in tal senso formulata all'udienza del 23.11.2023.
Non avendo provveduto al deposito in giudizio dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell'usucapione, non può dirsi pienamente raggiunta la relativa prova;
nemmeno è stata dimostrata l'avvenuta trascrizione della stessa decisione.
Come chiarito anche dalla giurisprudenza, per ottemperare all'onere probatorio, “colui il quale afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve dimostrarlo non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione (art. 124 disp. att. cod. proc. civ.) dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione” (Cassazione civile n. 10465/2018).
Basterebbe già questo per escludere la possibilità di prendere in esame la sentenza in questione.
7 Ad ogni modo, sono comunque condivisibili le argomentazioni difensive proposte da e in ordine all'inopponibilità nei loro confronti della Controparte_12 Controparte_10 sentenza che ha accertato l'usucapione in favore del sig. Controparte_3
Hanno evidenziato, infatti, di non essere stati citati nel giudizio di accertamento dell'usucapione in veste di litisconsorti necessari, in quanto creditori garantiti da ipoteca iscritta anteriormente alla domanda proposta dal sig. Controparte_3
Ed invero, il giudizio di usucapione avrebbe dovuto necessariamente coinvolgere anche i creditori cedenti avendo questi ultimi provveduto ad iscrivere ipoteca giudiziale in periodo precedente alla domanda di accertamento proposta dal sig. Controparte_3
Rispetto a quest'ultimo dato fattuale, la cessionaria tramite la Controparte_10
mandataria ha prodotto in giudizio la nota di iscrizione di ipoteca Controparte_11
giudiziale del 19.01.2011 sulle quote di proprietà appartenenti al debitore CP_4
richiesta sulla base del decreto ingiuntivo n. 4/2011 del Tribunale di Teramo emesso in favore dell'originario creditore Controparte_9
Parimenti, la creditrice (il cui credito è stato ceduto alla cessionaria Parte_1
ha dimostrato documentalmente di aver provveduto ad iscrivere Controparte_12
ipoteca giudiziale in base al decreto ingiuntivo n. 5874/2012 emesso dal Tribunale di
Bologna e di aver pignorato (nota di trascrizione del 21.11.2013) le quote di proprietà degli immobili appartenenti al sig. CP_4
La giurisprudenza ha chiarito, anche con recenti pronunce, che i creditori ipotecari devono essere considerati litisconsorti necessari nel giudizio di accertamento dell'usucapione sugli immobili su cui è stata iscritta ipoteca, soprattutto perché l'efficacia retroattiva della stessa usucapione porta all'estinzione delle iscrizioni e trascrizioni risultanti dai registri immobiliari sugli immobili in esame.
La Cassazione ha ribadito, di recente, che “…la sentenza di accertamento dell'usucapione, resa all'esito di giudizio intercorso, in via esclusiva, tra il titolare formale del diritto di proprietà e colui che deduca di aver usucapito, non spiega efficacia di giudicato formale nei confronti del creditore assistito da ipoteca sul bene…”
(Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 18185/2023 del 26.06.2023).
Pertanto, ferma restando la mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell'usucapione, quest'ultima risulta comunque non opponibile nei confronti dei creditori ipotecari e dei relativi cessionari.
3. Nel merito la domanda di divisione può trovare accoglimento.
8 In linea generale, in tema di divisione di beni comuni, l'art. 720 c.c. (applicabile allo scioglimento di ogni tipo di comunione, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1116
c.c.) configura la vendita all'incanto degli immobili non divisibili come criterio residuale, cui ricorrere solo allorquando nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero, la quale ha valore di criterio preferenziale, nel senso che il giudice può discostarsene, ma solo per motivi gravi ed attinenti all'interesse comune dei condividenti (Cass. n. 7588/1995 e n. 11641/2010).
Nella vicenda per cui è causa - secondo quanto evidenziato nell'atto introduttivo di lite dalla difesa di - è stata proposta un'offerta di acquisto della quota di Parte_1
comproprietà appartenente al debitore esecutato nettamente inferiore rispetto alle stime effettuate dal perito nominato nel giudizio di esecuzione immobiliare n. 157/2013 R.G.E.
(fascicolo acquisito nel presente giudizio).
Dunque, non si è potuto procedere ad attribuzione della quota del debitore esecutato al comproprietario.
Chiarito ciò, nella Relazione tecnica del C.T.U., Ing. , in risposta al Persona_1 quesito n. 13, è stato precisato che “la quota in titolarità dell'esecutato non è suscettibile di separazione in natura. E' altresì impossibile dividere i terreni in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario” (Pag. 35 della Relazione tecnica).
Ebbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 720 e 1114 c.c., qualora l'immobile non sia comodamente divisibile e non siano presentate istanze di assegnazione da parte dei comproprietari il giudice deve disporre la vendita del cespite.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare che il concetto di non comoda divisibilità di cui all'art 720 c.c. deve essere riferito a tutti i casi in cui “pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse
o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero” (Cass. n.
22833/2006 e Cass. n. 3635/2007; Cass n. 14343/2016).
Ebbene, ai fini del presente giudizio, stando a quanto emerso nella Relazione tecnica effettuata nel procedimento esecutivo, risulta impossibile la divisione dei terreni in porzioni similari, fermo restando che nessuno dei comproprietari ha proposto una congrua istanza di assegnazione dell'intera proprietà o di singole quote.
9 Si ritiene, pertanto, di dover disporre lo scioglimento della comunione de quo mediante vendita della piena proprietà, con delega delle relative operazioni ai sensi degli artt. 788,
569 e 591 bis c.p.c. come da separata ordinanza, in base alla stima dei beni effettuata dal
C.T.U.
All'esito delle operazioni delegate, il ricavato della vendita verrà assegnato in ragione della qualità e consistenza dei relativi diritti sui beni.
La presente pronuncia ha carattere di definitività, considerato che con essa sono stati definiti tutti i profili di contenzioso esistenti tra le parti e stante la natura meramente esecutiva delle residue operazioni divisionali di vendita.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di divisione, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 - pronuncia lo scioglimento della comunione esistente sui beni immobili individuati nella Relazione tecnica predisposta dal C.T.U., Ing. , nella procedura Persona_1 esecutiva n. 157/2013 R.G.E., in base alla stima da quest'ultimo effettuata a cui si rimanda;
2 - dichiara gli immobili non comodamente divisibili;
3 - dispone procedersi alla vendita degli immobili come da separata ordinanza;
4 - condanna il sig. al pagamento delle spese di causa in favore della Controparte_3
cessionaria costituita tramite la mandataria liquidate Controparte_12 CP_1 in € 7.052,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
5 - condanna il sig. al pagamento delle spese di causa in favore della Controparte_3
cessionaria costituita tramite la mandataria Controparte_10 Controparte_11
liquidate in € 7.052,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
6 - compensa le spese tra le restanti parti.
Potenza, 11/04/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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