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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 21/05/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n.
5845 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. DISANTO NICOLA VITO;
Ricorrente
E
, Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. PANE TIZIANA;
Resistente
NONCHE'
in proprio ed in qualità di mandatario della CP_2 Controparte_3
rappr. e dif. dagli avv.ti TIBERINO CARLA e PUNZI COSIMO;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/05/2022 la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2022 9008052573000 notificata il
19.05.2022, portante i seguenti avvisi di addebito: 1) n. 314 2018 0004572527 000, 2) n. 314 2019
0006630234 000, 3) n. 314 2019 0006630335 000, 4) n. 314 2019 0008005321 000, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “ – in via cautelare: 1.- sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli e degli avvisi di addebito opposti;
–in via principale: nel merito
2. - accertare e/o dichiarare l'effettivo ammontare delle somme dovute, con il ricalcolo degli interessi, di quelli di mora, degli ulteriori interessi sugli interessi di mora del compenso di riscossione dovuti per legge, nonché delle rispettive aliquote applicate per ogni singolo anno;
3.- accertare
l'effettivo tasso di interesse applicato per singolo anno distinto per interesse normale e quello di
1 mora, il tutto in ragione dell'interesse semplice e del relativo compenso di riscossione e nel limite di quelli consentiti per legge. 4.- Si eccepisce inoltre la illegittimità dei ruoli indicati nell'intimazione di pagamento de qua e della loro mancata allegazione, non essendo state osservate neanche le previsioni normative in ordine all'istituto del contraddittorio, il solo che può conferire “concretezza” legittimandone il contenuto e le sue risultanze finali e la concretezza del credito”; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Resistevano l' e l' con memorie, rispettivamente, CP_2 Controparte_4 dell'11.02.2023 e del 10.02.2023 chiedendo il rigetto dalla opposizione.
Alla odierna udienza i procuratori di tutte le parti hanno concluso nel senso di chiedere la cessazione della materia del contendere, insistendo i difensori dell' e dell' Controparte_5 [...]
nella vittoria delle spese ed il difensore del ricorrente per la compensazione. CP_6
Quindi la causa è stata discussa e decisa.
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Ebbene, in corso di causa è emerso il dato pacifico dell'avvenuta adesione da parte della ricorrente alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ( ” - Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022), Controparte_7
come da documenti prodotti telematicamente in data 10.08.2023.
Con tale adesione la società opponente ha inteso dare soluzione, con le modalità prescritte dalla citata legge, alle proprie pendenze fiscali, ivi compresi i ruoli oggetto di opposizione del presente giudizio.
Contr A tal fine, è stata prodotta la dichiarazione di adesione e l'accettazione dell' .
Il difensore di parte ricorrente, alla odierna udienza, ha dichiarato di rinunciare all'azione chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiesta, come si è detto, cui hanno aderito le altre parti del giudizio.
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Tanto premesso, ne consegue il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del presente giudizio, stante l'adesione alla procedura di definizione agevolata, sicché non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Invero, l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Essa, infatti elimina - con la ragione del contendere - l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che integra, appunto,
l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni (o, comunque,
2 alle difese) fatte valere - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 1048, 368/2000, 4918/98 delle Sezioni Unite, n. 14194, 14775,
6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003 di sezioni semplici) - si verifica tutte le volte in cui venga meno - con la materia controversa - qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale(si veda anche Cass. n.
6113/2005).
Peraltro la rinunzia all'azione - a differenza dalla rinunzia agli atti del giudizio di cui all'art. 306, 1° comm, c.p.c., - implica la rinunzia al diritto sostanziale sottostante e determina la cessazione della materia del contendere senza che sia necessaria l'accettazione dell'altra parte la quale non ha interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere il rigetto dell'azione contro di essa proposta (si veda ex plurimis Cass. n. 629/1975 e, di recente, Cass. n. 18255/2004).
La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita, (si veda Cass. n.
21685/2005), ben potendo intervenire a mezzo dichiarazione della parte o del suo procuratore in udienza, in quanto tale comportamento presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento del ricorrente e la volontà di proseguire nella domanda proposta.
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Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'esito del giudizio e delle ragioni sottostanti la rinuncia, le stesse possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2022
9008052573000 presentata da nei confronti dell' , con ricorso Parte_1 CP_2 depositato in data 30/05/2022, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bari, in data 21/05/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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