Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/03/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile in persona della dr.ssa Aurelia Cuomo
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 4376 del R.G.A.C. dell'anno 2023, rimessa per la decisione all'udienza del 18.12.2024, vertente
t r a
nato a [...] il [...] (C.F.: , rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso, dall'Avv. Sabato Tufano, giusta procura in atti e come in atti dom.to;
- Attore -
e del Tribunale di Nocera Inferiore in per. del leg. rapp.te p.t. Via Giovanni CP_1
Falcone 12/14 - 84014 Nocera Inferiore (SA) Codice Fiscale P.IVA_1
-Convenuto contumace– con la partecipazione del PM in sede
- Interveniente necessario -
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha convenuto in giudizio l' del Tribunale di Nocera Parte_1 CP_1
Inferiore al fine di sentir dichiarare la falsità della dicitura “ quale Parte_1 legale rapp.te e socio della Cooperativa Sud Iìnvest srl contenuta nell'atto di precetto del 12.5.2023 e 30.08.2023 e nelle relative relate di notifica.
A sostegno della domanda egli ha detto che la società era cancellata dal registro delle imprese dall'anno 2000 e, pertanto, la dichiarazione dell'Ufficiale Giudiziario relativa alla carica di legale rapp.te della stessa non corrispondeva al vero.
L' sebbene citato in giudizio non si costituiva. CP_1
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Ciò posto in punto di fatto, preliminarmente deve essere affermata la competenza del Giudice Unico a decidere il presente giudizio in quanto trattasi di procedimento avente ad oggetto una querela di falso che rientra tra le controversie riservate alla decisione monocratica in virtù del novellato testo degli artt. 225 c.p.c.
In via ancora preliminare giova evidenziare che l'interesse ad agire del querelante riposa nella necessità di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (cfr. Cass. Civ., sent. n. 19413 del 2017).
La querela di falso ha, infatti, il fine di deprivare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta dell'idoneità a far fede e a fingere da prova di fatti o rapporti contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia esso o meno l'autore della falsificazione.
Lo strumento processuale de quo ha il fine di contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata) l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera "svista" che non incide sul contenuto sostanziale del documento), la querela di falso non è ammissibile (cfr. Cass. Civ., sez. II, sent. n. 8925/2001).
Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8362/2000; Cass. Civ. sent.
n. 19727/2003; Cass. Civ. sent. n. 24725/08).
Logico corollario di quanto precede è che la legittimazione ad agire spetta a tutti coloro i quali si affermano titolari di situazioni giuridiche soggettive assoggettate all'efficacia probatoria del documento ai sensi dell'art. 81 c.p.c., mentre la legittimazione passiva non pertiene all'autore materiale dell'atto, ma a chi intende avvalersi del documento ritenuto falso o, comunque, a quei soggetti destinati a subire ex art. 2909 c.c. gli effetti negativi dell'accertamento della falsità del documento impugnato (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8362 del 2000).
Più di recente, la SC tornata ad esprimersi sul punto ha così statuito: “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19281 del
17/07/2019).
Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, risulta agevolmente la carenza di legittimazione passiva del convenuto dal momento che, secondo la prospettazione attorea, l'Ufficiale Giudiziario sarebbe l'autore e/o il coautore delle falsità denunciate.
Ad abundantiam si esprimono altresì seri dubbi sulla stessa possibilità di convenire in giudizio l' , in sé considerato, in quanto articolazione ministeriale priva di CP_1 autonoma personalità giuridica.
Pertanto s'impone il rilievo di inammissibilità della domanda de qua.
Per mera completezza di motivazione va, comunque, sottolineato che ai sensi dell'art 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, senza estendersi al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti. In altri termini, come pacificamente affermato dalla
Suprema Corte (cfr. ex plurimis più di recente Cass. Sez. 2 ord. 22903 del
29.09.2017; Cass. Sez. 6 n. 20214 del 25.07.2019).
In tal senso dunque, il fatto che l'attore sia stato qualificato come “legale rapp.te” della ridetta società non è circostanza coperta da fede privilegiata, in quanto non frutto dell'attività certificatoria del Pubblico Ufficiale;
ben potendo quindi l'interessato contestare la stessa nelle sedi opportune e fornire libera prova contraria.
La domanda quindi, oltre che inammissibile, è altresì infondata.
Nulla sulle spese attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, così definitivamente decide:
I. Dichiara inammissibile la domanda;
II. Nulla sulle spese.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13.3.2025
Il Giudice
Dr.ssa Aurelia Cuomo