Articolo 2 della Legge 1 giugno 1977, n. 286
Articolo 1Articolo 3
Versione
26 giugno 1977
Art. 2.
La sospensione opera dalla data della pronuncia della condanna. Di tale pronuncia deve essere data, a cura dell'autorita' giudiziaria, immediata comunicazione agli organi che hanno proceduto all'elezione.
Entrata in vigore il 26 giugno 1977