Art. 2.
La sospensione opera dalla data della pronuncia della condanna. Di tale pronuncia deve essere data, a cura dell'autorita' giudiziaria, immediata comunicazione agli organi che hanno proceduto all'elezione.
La sospensione opera dalla data della pronuncia della condanna. Di tale pronuncia deve essere data, a cura dell'autorita' giudiziaria, immediata comunicazione agli organi che hanno proceduto all'elezione.