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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/07/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa IA Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere rel.ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3558/2023, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Donatella Parte_1 C.F._1
AN e LU IA IN, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
AN, C.so di Porta Vittoria n.31, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Riccardo Canali e Laura Ferrari, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in AN
viale Mugello 7, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per : Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello:
In via principale e nel merito,
accogliere il presente appello per i motivi di cui tutti in narrativa e, per l'effetto, RIFORMARE integralmente la sentenza n. 9180/2023 del 10.10.2023 pubblicata il 16.11.2023, resa dal Tribunale di
AN nell'ambito del giudizio contraddistinto con R.G. 4334/2020 e repertoriata al n. 9580/2023 del
16.11.2023, notificata all'odierno appellante con Pec in data 24.11.2023 e conseguentemente accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e che qui si riportano integralmente “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, così giudicare.
NEL MERITO:
rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
1) NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE:
condannare l'attrice alla rifusione delle somme anticipate dal convenuto per la pubblicazione dei testamenti, in proporzione della quota di eredità dell'attrice;
2) In ogni caso, con la rifusione di spese (anche di CTU) e compensi professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA
La causa è documentale, per scrupolo difensivo si rinnovano le deduzioni e richieste istruttorie di cui alla memoria n. 2 e 3, da aversi qui come integralmente trascritte, e che si riportano in sintesi.
Prova testimoniale sui capitoli da 1 a 6:
1) “Vero che il signor è stato Suo cliente dal settembre 2018 sino alla morte” Parte_2
2) “Vero che durante questo rapporto professionale Lei ha avuto occasione di incontrare il signor diverse volte per le questioni relative alla revoca dell'amministrazione di sostegno CP_1 ricevendolo in studio”
pagina 2 di 16 3) Vero che in ogni incontro il signor le manifestava la sua determinazione di Parte_2 preterire la figlia e che non voleva lasciarle niente perché la stessa non si faceva vedere né sentire da anni”;
4) “Vero che a fronte delle sue osservazioni circa il fatto che, in ogni caso, la legittima fosse dovuta, il signor disse che ci avrebbe pensato” CP_1
5) “Vero che il 4 giugno 2019 il signor si ripresentò nel studio e le disse che voleva CP_1 procedere a redigere il proprio testamento lasciando alla figlia il minimo di legge e precisandole che era altresì determinato a lasciare al nipote il saldo attivo del suo conto corrente perché Parte_1 era l'unico che gli era e gli stava vicino.”
6) “Vero che il signor aggiunse che voleva farlo subito e Le chiese carta e penna e alla sua CP_1 presenza scrisse il testamento che Le si rammostra (doc. 13 della controparte)”.
Si indica a teste l'avv. con studio in AN viale Premuda n. 10. Testimone_1
Si chiede la prova testimoniale per testi ed interrogatorio formale sui seguenti capitoli:
7) “Vero che verso i primi di aprile è stato sottoscritto il documento, che Le si rammostra (doc.8 di parte convenuta) con il quale la signora si impegnava a restituire al padre le Controparte_1 somme del padre delle quali si era appropriata versandole su un libretto intestato esclusivamente a se stessa”;
8) “Vero che tali somme furono poi restituite dalla figlia al padre come da estratto conto che mi si rammostra doc. 10 convenuto”
Si indica a teste su tale capitolo l'avvocato già Amministratore di sostegno del Testimone_2 signor con studio in AN via Molino delle Armi n.25 CP_1
Si chiede la prova testimoniale sul seguente capitolo:
9) Vero che il documento, doc. 8 di parte convenuta, che Le si rammostra, fu a Lei consegnato dal signor con tutti gli appunti scritti a mano dal signor stesso, prima della sua CP_1 CP_1 sottoscrizione in quanto il de cuius riteneva di non essere soddisfatto da tale accordo che non riconosceva gli interessi ma il solo capitale”.
Si indica a teste l'avv. con studio in AN viale Premuda n. 10. Testimone_1
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove ex adverso articolate si chiede la prova contraria indicando a testi, oltre a quelli già indicati nella memoria n. 2, i seguenti:
pagina 3 di 16 - Dott. via Pezzotta, 59 20141 AN (medico di base del de cuius) Testimone_3
- signor (vicino di casa) Via Veneto 3 20098 S. Giuliano Milanese. Testimone_4
- signor (l'amico più stretto) via Nicola Romeo 4 20142 AN Controparte_2
- l'avv. con studio in AN viale Premuda n. 10. - signora Testimone_1 CP_3
via Nicola Romeo 7 20142 AN
[...]
- dottor c/o Studio Dentistico via dei Missaglia 8 200142 AN. Persona_1
A prova contraria sul capitolo n. 8 di controparte si chiede di essere ammessi a provare la seguente circostanza:
10) “vero che il signor amava il genere femminile ad eccezione della figlia dalla Parte_2 quale si sentiva defraudato per avergli sottratto del denaro, tanto che mi riferì che non intendeva lasciare nulla alla figlia con il suo testamento.”
Si indicano a testi:
- signora via Nicola Romeo 7 20142 AN Controparte_3
- avv. con studio in AN viale Premuda n. 10. Testimone_1
Pronunziando ogni altra opportuna statuizione ai fini dell'accoglimento dell'appello proposto”;
ACCERTANDO e statuendo la nullità conseguenziale della pronunzia di condanna alle spese di lite e
CTU a carico del signor er i motivi tutti indicati in atti e conseguentemente CP_4
CONDANNARE la signora a rifondere all'appellante le spese di giudizio Controparte_1 di primo grado e quelle di CTU già assolte.
Con vittoria di spese e compensi professionale ed accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio e rimborso delle spese di CTU e CTP di entrambi i gradi.
In via istruttoria
Si insta sin d'ora affinché l'ecc.ma Corte d'Appello adita voglia ammettere le istanze istruttorie non ammesse e rigettate dal Tribunale di AN e nello specifico i capitoli di prova sopra riportati”.
per : Controparte_1
“Vorrà la corte d'Appello di AN, ogni contraria deduzione disattesa,
pagina 4 di 16 NEL MERITO.
Respingere l'appello promosso da avverso la sentenza del Tribunale di AN n. Parte_3
9180/2023 Presidente Dott. Antonella Cozzi Giudice Relatore Dott. Ilaria Gentile pubblicata il
16.11.2023 e resa nel giudizio 4344/200.
Confermare in toto l'impugnata sentenza.
Condannare il Sig. a rifondere all'appellata le spese legali anche per il Parte_3 CP_1 presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
In via strettamente subordinata, qualora la Corte non ritenesse denegatamente la causa sufficientemente istruita, si reitera la richiesta di ammissione di prova per testi – in calce indicati – sui seguenti capitoli.
1) Vero che mi sono occupata di accudire il Sig. – del quale sono prima nipote – Parte_2 nel periodo che va dal gennaio 2015 fino a tutto il 2017;
2) Vero che mi occupavo del Sig. con cadenza praticamente giornaliera accedendo Parte_2
a casa sua dove mi trattenevo circa un paio d'ore al giorno, anche in base ai miei turni di lavoro;
3) Vero che in particolare mi occupavo innanzitutto della parte sanitaria portandolo alle varie visite di controllo, gli preparavo le terapie assicurandomi che assumesse i farmaci prescritti e tenevo i contatti con il medico di base;
4) Vero che mi occupavo anche di fargli il letto, della spesa che spesso facevamo insieme;
5) Vero che nel periodo di cui sopra il Sig. dava chiari segni di essere affetto da Parte_2 deficit cognitivo: in particolare, aveva vuoti di memoria, continui scatti d'ira, errata percezione della realtà, faceva discorsi sconclusionati ed era affetto da manie di persecuzione;
6) Vero che in particolare spesso non ricordava che giorno che ora e che anno era, dove si trovava, cosa avesse fatto e cosa dovesse fare;
7) Vero che l'umore era assolutamente altalenate: c'erano giornate che era più torvo ed altre che era un po' più sereno, ma sempre affetto dalle manifestazioni patologiche descritte al capitolo precedente;
8) Vero che vedeva nemici e persone ostili dappertutto, coltivando un odio viscerale contro il genere femminile e la sua famiglia;
pagina 5 di 16 9) Vero che anche dopo che non ho potuto più occuparmi del Sig. per volontà di Parte_2 quest'ultimo l'ho più volte sentito al telefono ed ho potuto constatare la permanenza dei comportamenti di cui ai capitoli da 5 a 8;
TESTE SUI CAPITOLI DA 1 A 9: Via Cascina Bertacca 2, Bubbiano Testimone_5
10) Vero che ho avuto modo di relazionarmi con il Sig. – del quale sono parente – Parte_2 nel periodo che va inizio 2015 fino alla sua morte;
11) Vero che tale relazione avveniva o per visita mia diretta o per contatto telefonico;
12) Vero che nel corso di questi contatti il Sig. dava chiari segni di essere affetto Parte_2 da deficit cognitivo: in particolare, aveva vuoti di memoria, continui scatti d'ira, errata percezione della realtà, faceva discorsi sconclusionati ed era affetto da manie di persecuzione;
13) Vero che in particolare spesso non ricordava che giorno che ora e che anno era, dove si trovava, cosa avesse fatto e cosa doveva fare;
14) Vero che l'umore era assolutamente altalenate: c'erano giornate che era più torvo ed altre che era un po' più sereno, ma sempre affetto dalle manifestazioni patologiche descritte al capitolo precedente;
15) Vero che vedeva nemici e persone ostili dappertutto, coltivando un odio viscerale contro il genere femminile e la sua famiglia;
16) Vero che l'umore era assolutamente altalenate: c'erano giornate che era più torvo ed altre che era un po' più sereno, ma sempre affetto dalle manifestazioni patologiche descritte al capitolo precedente;
TESTI SUI CAPITOLI DA 10 A 16: Via Cascina Bertacca 2, Bubbiano;
Testimone_6
, Via dei Missaglia, AN, Via dei Parte_4 Parte_5
Missaglia, AN, , Via Cascina Bertacca 2, Bubbiano GRAZIANO Parte_6
GISMONDI, c/o AS AN
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti per i motivi tutti dedotti nella comparsa di costituzione a pag. 17 dalla riga 10 in poi:
Per la denegata ipotesi di ammissione dei capitoli articolati da controparte, si chiede prova contraria con i testi già più sopra indicati.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 6 di 16 conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di AN, al fine Controparte_1 Parte_3 di accertare l'incapacità a testare del di lei padre, , e di conseguenza dichiarare Parte_2
l'invalidità del testamento olografo, datato 04.06.2019, e pubblicato in data 13.09.2019, per mezzo del quale quest'ultimo le aveva lasciato in eredità la sola quota di legittima, lasciando al contempo al convenuto il saldo attivo del suo conto corrente, presso la banca Intesa San Paolo, pari ad € 64.214,24.
In particolare, l'attrice deduceva che:
- il padre era deceduto in data 21.07.2019, senza che vi fossero altri eredi legittimi al di fuori dell'attrice;
- a partire dal 2012, e in particolare a seguito del decesso della moglie, aveva Parte_2 mostrato sintomi di decadimento cognitivo;
- nel maggio del 2015 il padre era stato ricoverato due volte, prima presso l'Ospedale San Paolo di AN e successivamente presso la clinica Humanitas, dove gli era stato diagnosticato tale decadimento cognitivo. Era stato in seguito dimesso, con segnalazione ai Servizi Sociali, che avevano consigliato il ricovero presso una RSA e la nomina di un amministratore di sostegno;
- detta misura era stata richiesta, su iniziativa dell'attrice, nello stesso maggio 2015, con nomina dell'avv. come amministratore di sostegno;
Tes_2
- con ricorso del 05.11.2018, aveva richiesto la revoca della nomina Parte_2 dell'amministratore di sostegno;
- all'esito di CTU, svolta dal dott. , il Giudice Tutelare aveva rigettato l'istanza Persona_2 di revoca della misura;
- solo al momento dell'apertura della successione del padre, l'attrice era venuta a conoscenza dell'esistenza del contestato testamento olografo, portato dal convenuto al Notaio Parte_3
, e da questi pubblicato in data 13.09.2019; Persona_3
- il de cuius sarebbe stato indotto a scrivere detto testamento da terzi, che si erano approfittati della sua incapacità di intendere e volere, come confermata dalle risultanze della sopracitata
CTU.
Si costituiva in giudizio instando per il rigetto delle domande attoree, e affermando Parte_3 quanto segue:
pagina 7 di 16 - , tramite un precedente testamento, datato 17.04.2015, avrebbe designato Parte_2 come propria erede universale un'associazione, denominata L'attrice non sarebbe erede Pt_7 legittima, ma una degli eredi testamentari del de cuius;
- l'attrice sarebbe priva di legittimazione ad agire. Infatti, anche a fronte del venir meno del testamento impugnato, il solo soggetto a vantare diritti successori sarebbe in qualità di Pt_7 designata erede universale;
- in ogni caso, sarebbe stato capace di intendere e volere alla data del Parte_2
04.06.2019, avendo il CTU riscontrato solo un disturbo cognitivo di lieve entità;
- il provvedimento, con cui era stato nominato l'amministratore di sostegno, non avrebbe limitato la capacità testamentaria dell'amministrato, a cui era stata lasciata la facoltà di auto- amministrarsi relativamente ad una somma mensile di euro 1.200,00, versata sulla sua carta di credito.
Il convenuto chiedeva il rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale, di condannare l'attrice alla rifusione delle spese, sostenute per la pubblicazione di entrambi i sopracitati testamenti, in proporzione della quota di eredità dell'attrice, ed alla la rifusione delle spese di lite.
Il giudice di primo grado disponeva lo svolgimento di CTU, per verificare la capacità di testare del de cuius, conferendo incarico al dott. , che depositava la propria relazione in data Persona_4
24.10.2022.
Il Tribunale di AN, con sentenza n. 9180/2023, pubblicata in data 16.11.2023, accoglieva la domanda attorea;
disponeva l'annullamento del testamento olografo datato 04.06.2019 di Parte_2
dichiarando, per l'effetto, aperta la successione legittima del medesimo a favore dell'attrice.
[...]
Condannava, infine, alla refusione delle spese di lite. Parte_3
In particolare, il Tribunale rilevava:
- che dalle prove dedotte dall'attrice, nonché dalle risultanze della CTU del dott. , Per_2 nominato dal Giudice Tutelare nel procedimento per la revoca dell'amministratore di sostegno, era emerso che , alla data del 21.03.2019, era incapace di intendere e volere Parte_2 rispetto alla gestione del suo patrimonio;
pagina 8 di 16 - che non era possibile ritenere che il de cuius fosse autonomamente capace di rappresentarsi e di volere il contenuto del testamento impugnato, alla luce del complesso contenuto dello stesso,
“posto che fa riferimento all'istituto giuridico della “quota di legittima” e al concetto di “saldo del conto corrente”, concetti complessi e articolati, che certamente sfuggivano alla comprensione, prima che alla volizione del de cuius” (cfr. pag. 9 sentenza);
- che le argomentazioni del convenuto erano irrilevanti, con riferimento all' affermazione del convenuto per cui la capacità di testare del de cuius sarebbe stata dimostrata dal fatto che, pur in pendenza di amministrazione di sostegno, lo stesso disponeva della somma di € 1.200,00 mensili da spendere autonomamente. Infatti, il decreto di apertura di amministrazione di sostegno, ove tale facoltà gli era stata concessa, era datato 25.11.2016, e dunque non idoneo a provare che , alla data del 04.06.2019, fosse capace di testare;
Parte_2
- che la domanda riconvenzionale era infondata, posto che la successione del de cuius era regolata dalla legge e non dai due sopracitati testamenti, poiché la aveva rinunciato Pt_7 all'eredità di cui al testamento del 17.04.2015, e il testamento del 04.06.2019, in accoglimento della domanda attorea, era annullato per incapacità di testare del de cuius.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello articolando cinque motivi e Parte_3 chiedendone la riforma. Si è costituita , contestando tutti i motivi di Controparte_1 gravame avversari, in quanto infondati in fatto e in diritto, e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
All'esito dell' udienza del 14.01.2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c. fissava davanti a sé l'udienza del 03.06.2025 per la rimessione della causa in decisione. Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa è stata rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 03.06.2025 e decisa nella camera di consiglio del 20.6.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 9 di 16 Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata, poiché il Tribunale si sarebbe discostato, senza fornire adeguata motivazione, dalle risultanze della CTU medico-legale disposta dal
Giudice di prime cure. In particolare, secondo l'appellante, il CTU avrebbe affermato, in più occasioni,
l'impossibilità di esprimere un giudizio in merito all'incapacità di testare del de cuius alla data del
04.06.2019, ritenendo che la documentazione clinica in atti non consentisse alcuna valutazione definitiva in tal senso. Il consulente avrebbe altresì ribadito la necessità, per escludere la capacità testamentaria, della prova di una compromissione totale delle facoltà mentali, sussistendo una presunzione legale di capacità in capo al soggetto agente. Il Tribunale, pur privo delle necessarie competenze medico-scientifiche, avrebbe affermato la sussistenza di una condizione di incapacità naturale in capo al testatore, giungendo a conclusioni opposte rispetto a quelle del proprio ausiliario, senza indicare gli elementi probatori, i criteri di valutazione o le argomentazioni logico-giuridiche che giustificherebbero tale discostamento.
Sul punto, parte appellata evidenzia che il Giudice non è vincolato alle conclusioni del consulente, che rimane un mero ausiliario, incaricato di assisterlo nella decisione, che resta tuttavia prerogativa del
Giudice stesso. Il Tribunale avrebbe correttamente valutato nel complesso tutti gli elementi di causa (la condotta del testatore, il tenore dell'atto testamentario, le dichiarazioni rese nel contraddittorio peritale) giungendo alla conclusione dell'incapacità di intendere e di volere del de cuius, con motivazione logica e congrua.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erronea ed illogica valutazione, da parte del Giudice di primo grado, della perizia redatta dal CTU nominato dal Giudice Tutelare in sede di procedimento per la revoca dell'amministrazione di sostegno. Il Tribunale, pur attribuendo alla perizia particolare valore probatorio, per la sua prossimità temporale alla redazione del testamento, e la sua provenienza “ad opera di un soggetto esperto”, avrebbe ritenuto inattendibile la diagnosi di “iniziale decadimento cognitivo lieve”, qualificandola come un “mero refuso” (cfr. pagg. 17 e 18 atto di citazione in appello), senza alcuna argomentazione a supporto. Il Tribunale avrebbe erroneamente descritto il decadimento cognitivo del de cuius, nel 2015, come ingravescente, mentre sarebbe stato solo un iniziale decadimento; tale arbitraria qualificazione si porrebbe in contraddizione con la fiducia espressa dal
Tribunale nell'operato del medesimo CTU, oltre che a fondarsi su una motivazione incomprensibile ed inidonea a esplicitare l'iter logico-argomentativo seguito dal Collegio.
pagina 10 di 16 L'appellata rileva, invece, che la perizia disposta dal Giudice Tutelare è stata correttamente tenuta in considerazione dal Tribunale;
la locuzione “decadimento cognitivo lieve” è chiaramente frutto di un refuso, smentito dal punteggio MMSE di 17,4/30 (collocabile tra i livelli di compromissione cognitiva grave e moderata), attribuito dal medesimo CTU a . Di conseguenza, la valutazione Parte_2 effettuata dal Tribunale sarebbe conforme alle risultanze peritali e priva di contraddizione logica.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito al convenuto l'ammissione, in sede di comparsa conclusionale, di una situazione di confine tra decadimento cognitivo moderato e grave in capo a . Il Tribunale, basandosi su un'arbitraria Parte_2 valutazione delle condizioni neurologiche del e sul dato letterale del testamento olografo del CP_1
04.06.2019, avrebbe illogicamente ed erroneamente ricavato la prova del fatto che il de cuius non fosse in grado di volere il contenuto di detto testamento. Ciò sarebbe smentito dal fatto che, anche nel testamento precedente, del 17.4.2015, aveva escluso dalla propria eredità la figlia;
e che CP_1
l'attrice avrebbe abbandonato in corso di causa la domanda diretta ad accertare che il testamento olografo, pubblicato in data 13.9.2019, non era stato redatto e sottoscritto dal padre;
da ciò si dovrebbe evincere, al contrario, che tale testamento è stato redatto e sottoscritto da persona capace. Da ultimo,
l'appellante censura la mancata ammissione della prova testimoniale volta a dimostrare la capacità a testare del de cuius.
Sul punto, l'appellata sottolinea che la valutazione di una condizione di confine tra decadimento grave e moderato deriva da risultati oggettivi (punteggio MMSE) e non dalle dichiarazioni difensive del convenuto/appellante. Quanto alla prova testimoniale non ammessa, l'appellata ne eccepisce l'irrilevanza e l'inopportunità, tenuto conto della compromissione cognitiva documentata.
Con il quarto motivo, l'appellante afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'attrice fosse riuscita a dimostrare la condizione di permanente e stabile demenza del testatore;
non emergerebbe una condizione di incapacità permanente del de cuius alla data del testamento;
il discostamento del Tribunale dalle conclusioni della CTU, svolta nel giudizio di primo grado, sarebbe immotivato. Il principio giurisprudenziale secondo cui, accertata una condizione di stabile e permanente demenza del testatore, l'onere della prova dell'esistenza di un lucido intervallo grava su chi intende far valere la validità del testamento, sarebbe stato erroneamente applicato, non sussistendone i presupposti, con una conseguente immotivata inversione dell'onere probatorio.
pagina 11 di 16 L'appellata afferma, invece, che le prove documentali e peritali hanno dimostrato la sussistenza di un grave e progressivo decadimento cognitivo del testatore, escludendo così ogni presunzione di capacità,
e il Tribunale ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in tema di onere probatorio.
Con il quinto motivo, l'appellante denuncia che il Tribunale avrebbe omesso ogni riferimento alla prima domanda attorea, volta a far dichiarare la nullità del testamento per difetto di olografia, e al fatto che tale domanda era stata rinunciata solo in sede di precisazione delle conclusioni. Infatti, secondo l'appellante, il Tribunale, dato il mutamento della strategia difensiva, avrebbe dovuto emettere diversa pronuncia in punto spese, con la conseguenza che la sentenza dovrebbe essere dichiarata nulla.
L'appellata osserva che la mancata menzione della domanda di nullità per difetto di olografia non costituisce vizio, essendo stata tale domanda non tanto respinta, quanto abbandonata in corso di causa.
Dunque, l'omissione censurata dall'appellante riguarda un profilo processuale superato, non idoneo a integrare nullità della sentenza.
Relativamente ai primi due motivi di appello, ed al quarto, la Corte osserva che, nel corso dell'esame peritale condotto dal dott. , CTU del Giudice Tutelare, in contraddittorio con i CTP dello Per_2 stesso amministrato e dell'amministratore di sostegno, esame consistito, tra l'altro, in approfondito colloquio e visita, alla presenza dei CTP, si è dimostrato un soggetto del tutto incapace di CP_1 assumere decisioni in ambito economico e personale. Le risposte rese al CTU, nel corso di colloquio intervenuto (in data 21.03.2019) solo pochi mesi prima la redazione del testamento di cui è causa
(datato 4.6.2019), dimostrano un'incapacità a rapportarsi con circostanze oggettive proprie della sua vita ed a determinarsi nelle proprie questioni personali ed economiche. A fronte delle domande del dott. , ad esempio, affermava di sapere di avere un conto corrente ma non quanti Per_2 CP_1 denari disponesse su tale conto;
non dimostrava di avere riferimenti realistici su quanto aveva speso in semplici operazioni quali la spesa quotidiana;
affermava di volersi trasferire a Palermo, ma non dove e come, aggiungendo, da un lato, di volere raggiungere un conoscente, in tale città, dall'altro CP_2 affermando che con il medesimo faceva regolarmente la spesa a AN;
era inconsapevole della sua incapacità di autogestirsi.
Il CTU del Giudice Tutelare, in particolare, affermava nella relazione peritale: “Pur considerando il livello di stress durante il colloquio, nel dominio del riconoscimento delle risorse economiche e nella analisi attenta e dettagliata della gestione patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione appare non consapevole, non comprendendo criticamente il valore dei soldi e la necessità di una attenta ed oculata gestione, mettendo in atto fenomeni di evitamento” (pag. 16) pagina 12 di 16 All'esito delle indagini del dott. , riceveva una valutazione, quanto alle prove Per_2 CP_1 neuropsicologiche, al di sotto della norma in quasi tutti i test somministrati (pag. 22-23 doc. 12 fasc. attoreo di primo grado)
Il CTU affermava, nelle conclusioni, quanto segue: “ Si dichiara che la personale capacità di intendere
e di volere del signor non sia completamente abolita, ma non è pieno il grado di libertà CP_1 decisionale. Non riconosce le proprie risorse individuali con elevato rischio di reazioni imprevedibili per una scorretta ed inefficace valutazione delle conseguenze delle azioni e degli eventi. Presenta ridotta ed insufficiente capacità di risoluzione di problemi complessi, con acritica e non omogenea metanalisi delle proprie risorse, con a tratti scorretto utilizzo delle singole informazioni che portano al compimento dell'atto, essendo deficitaria la memoria procedurale. Presenta inoltre “inefficace” riconoscimento delle proprie risorse di natura personale ed economica, con evidente difficoltà nella gestione persone e personale e patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione, con
“insufficiente capacità” di gestione delle risorse finanziarie e dei propri beni”
Concludeva, pertanto, il CTU, affermando che: “Per le ragioni suddette si dichiara che l'interessato è affetto da infermità psico-fisica tale da alterare la sua capacità di intendere e volere, non essendo pieno il grado di libertà decisionale;
non è in grado in modo uniforme ed omogeneo di autodeterminarsi, con il rischio elevato di reazioni avverse, essendo insufficiente ed inefficace la valutazione critica della portata delle proprie azioni […]”
Le conclusioni del dott. , CTU nominato dal Giudice di primo grado, relativamente alla Per_4 situazione di decadimento cognitivo del de cuius sono state le seguenti: “Il sig. era Parte_2 affetto, all'epoca della redazione olografa del testamento del 4/6/19, da infermità cronica definibile come: “Disturbo neurocognitivo moderato” (intermedio tra lieve e grave), comportante, unitamente ad altre patologie internistiche, inabilità e necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita”
continuava in tale modo: “A mio parere, il giudizio in tema di gravità del DNC delineato dal Per_4
Dr. sarebbe da revisionare da lieve a moderato, ciò in quanto si leggono nelle conclusioni Per_2 del Dr. diverse aree di criticità cognitiva, specificatamente: Per_2
- deficit mnestico-attentivo e della memoria procedurale
- inadeguato riconoscimento critico delle proprie risorse economiche
- insufficiente capacità di gestione delle risorse finanziarie
- limitata consapevolezza di malattia pagina 13 di 16 - ridotta ed insufficiente capacità di risoluzione di problemi complessi
- acritica ed inomogenea meta-analisi delle proprie risorse
- scorretta ed inefficace valutazione delle conseguenze delle azioni e degli eventi.”
Pertanto, il CTU del Tribunale riconosceva pienamente che la lista di deficit cognitivi, riscontrati in dal dott. nel 2015, includevano quelli nell'area della consapevolezza e capacità di CP_1 Per_2 gestione dei propri affari;
il CTU constatava una mancata consapevolezza delle proprie risorse ed una incapacità di gestione di problemi complessi e delle risorse.
Si rileva come il CTU continui la propria relazione in termini non assoluti (“Come Per_4 espressamente definito dalla dottrina psichiatrico forense, la semplice presenza di una malattia, per quanto grave, non è sufficiente a determinare la incapacità testamentaria;
tuttavia verrebbe da chiedersi se le criticità sopra rilevate dal Dr. siano compatibili con la capacità di redigere Per_2 consapevolmente un testamento olografo […]” e ancora: “viene rimarcato come l'infermità neurocognitiva determini una alterazione della capacità di intendere e volere ma che questa non sia completamente abolita, come peraltro non risulta pieno, ma solo ridotto, anche il grado di libertà decisionale”), e concluda affermando di non potere esprimere una valutazione piena circa la capacità o l'incapacità di di testare al momento della redazione del testamento di cui è causa. CP_1
Pertanto, risultano prive di pregio le argomentazioni dell'appellante, secondo cui il Tribunale si sarebbe immotivatamente discostato dalle conclusioni del CTU dal medesimo nominato, in considerazione del fatto che è proprio il CTU a concludere che il decadimento di fosse quantomeno di Per_4 CP_1 media gravità e tale da impedire a di compiere in autonomia persino gli atti quotidiani della CP_1 vita. Invece, il Tribunale ha correttamente compiuto una valutazione complessiva delle emergenze probatorie, prendendo in considerazione non solo la CTU del dott. , ma anche quella del dott. Per_4
; oltre che le allegazioni, non contestate, e provate documentalmente, secondo cui il de cuius Per_2 aveva dimostrato, in numerose occasioni, a partire dal 2012 e con crescente gravità, una inesistente capacità di orientarsi, oltre che di autodeterminarsi, in una varietà di situazioni, ivi comprese quelle relative alla sfera patrimoniale. Si deve pertanto concordare con quanto scritto nella sentenza impugnata e cioè che la capacità di testare di fosse compromessa nel periodo CP_1 immediatamente precedente la redazione del testamento di cui è causa.
pagina 14 di 16 La Suprema Corte ha costantemente affermato che: “In tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità del testatore si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento” (Cass. civ. sez. 2 n. 25053 del 10.10.2018). La prova della redazione del testamento in un intervallo di lucidità deve pertanto essere fornita dall'odierno appellante, che tuttavia nulla ha allegato né tantomeno provato al riguardo, limitandosi a genericamente affermare che il de cuius fosse in grado di autodeterminarsi.
Sono pertanto corrette le conclusioni del Tribunale quando afferma che “sulla scorta delle condizioni neurologiche di alla data del 21.03.2019 e del tenore del testamento olografo del Pt_2
4.06.2019, deve affermarsi che sussiste prova che il de cuius non fosse capace di rappresentarsi e di volere il contenuto del detto testamento, per come scritto, per l'impossibilità di comprendere il significato dello scritto, prima ancora di volerlo.”
I motivi di appello nr 1, 2, e 4 sono pertanto infondati.
Irrilevanti risultano le circostanze, addotte dall'appellante, nel terzo e nel quinto motivo di appello, dato che non è in alcun modo congruente con la questione della capacità di di testare, nel CP_1 giugno 2019, il fatto che, nel testamento precedente, del 17.4.2015, questi avesse escluso dalla propria eredità la figlia. Risulta poi altrettanto irrilevante la circostanza che l'attrice abbia abbandonato in corso di causa la domanda diretta ad accertare che il testamento olografo, pubblicato in data 13.9.2019, non fosse stato redatto e sottoscritto dal padre, dato che, da tale scelta processuale della odierna appellata, non si può ricavare un'ammissione circa la capacità a testare del padre, al momento della redazione del testamento del giugno 2019. Quanto alla censura dell'appellante, relativamente alla pronunzia di primo grado in punto spese, correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistere la soccombenza di in CP_4 considerazione del fatto che ha annullato il testamento impugnato, di talché la decisione sulle spese di lite risulta essere ampiamente e correttamente motivata.
Il terzo e il quinto motivo di appello devono pertanto essere dichiarati infondati.
L'appello risulta quindi integralmente infondato e deve conseguentemente essere respinto.
pagina 15 di 16 L'appellante, secondo il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese processuali di questo grado di appello, in favore dell'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, in relazione al valore della causa (da euro 52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando essersi svolta la fase istruttoria, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228/2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda disattesa o respinta, così provvede:
a) respinge l'appello proposto da , confermando l'impugnata sentenza, emessa dal Parte_3
Tribunale di AN, n. 9180/2023, pubblicata in data 16.11.2023;
b) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di Controparte_1 liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. IA Caterina Chiulli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa IA Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere rel.ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3558/2023, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Donatella Parte_1 C.F._1
AN e LU IA IN, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
AN, C.so di Porta Vittoria n.31, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Riccardo Canali e Laura Ferrari, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in AN
viale Mugello 7, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per : Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello:
In via principale e nel merito,
accogliere il presente appello per i motivi di cui tutti in narrativa e, per l'effetto, RIFORMARE integralmente la sentenza n. 9180/2023 del 10.10.2023 pubblicata il 16.11.2023, resa dal Tribunale di
AN nell'ambito del giudizio contraddistinto con R.G. 4334/2020 e repertoriata al n. 9580/2023 del
16.11.2023, notificata all'odierno appellante con Pec in data 24.11.2023 e conseguentemente accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e che qui si riportano integralmente “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, così giudicare.
NEL MERITO:
rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
1) NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE:
condannare l'attrice alla rifusione delle somme anticipate dal convenuto per la pubblicazione dei testamenti, in proporzione della quota di eredità dell'attrice;
2) In ogni caso, con la rifusione di spese (anche di CTU) e compensi professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA
La causa è documentale, per scrupolo difensivo si rinnovano le deduzioni e richieste istruttorie di cui alla memoria n. 2 e 3, da aversi qui come integralmente trascritte, e che si riportano in sintesi.
Prova testimoniale sui capitoli da 1 a 6:
1) “Vero che il signor è stato Suo cliente dal settembre 2018 sino alla morte” Parte_2
2) “Vero che durante questo rapporto professionale Lei ha avuto occasione di incontrare il signor diverse volte per le questioni relative alla revoca dell'amministrazione di sostegno CP_1 ricevendolo in studio”
pagina 2 di 16 3) Vero che in ogni incontro il signor le manifestava la sua determinazione di Parte_2 preterire la figlia e che non voleva lasciarle niente perché la stessa non si faceva vedere né sentire da anni”;
4) “Vero che a fronte delle sue osservazioni circa il fatto che, in ogni caso, la legittima fosse dovuta, il signor disse che ci avrebbe pensato” CP_1
5) “Vero che il 4 giugno 2019 il signor si ripresentò nel studio e le disse che voleva CP_1 procedere a redigere il proprio testamento lasciando alla figlia il minimo di legge e precisandole che era altresì determinato a lasciare al nipote il saldo attivo del suo conto corrente perché Parte_1 era l'unico che gli era e gli stava vicino.”
6) “Vero che il signor aggiunse che voleva farlo subito e Le chiese carta e penna e alla sua CP_1 presenza scrisse il testamento che Le si rammostra (doc. 13 della controparte)”.
Si indica a teste l'avv. con studio in AN viale Premuda n. 10. Testimone_1
Si chiede la prova testimoniale per testi ed interrogatorio formale sui seguenti capitoli:
7) “Vero che verso i primi di aprile è stato sottoscritto il documento, che Le si rammostra (doc.8 di parte convenuta) con il quale la signora si impegnava a restituire al padre le Controparte_1 somme del padre delle quali si era appropriata versandole su un libretto intestato esclusivamente a se stessa”;
8) “Vero che tali somme furono poi restituite dalla figlia al padre come da estratto conto che mi si rammostra doc. 10 convenuto”
Si indica a teste su tale capitolo l'avvocato già Amministratore di sostegno del Testimone_2 signor con studio in AN via Molino delle Armi n.25 CP_1
Si chiede la prova testimoniale sul seguente capitolo:
9) Vero che il documento, doc. 8 di parte convenuta, che Le si rammostra, fu a Lei consegnato dal signor con tutti gli appunti scritti a mano dal signor stesso, prima della sua CP_1 CP_1 sottoscrizione in quanto il de cuius riteneva di non essere soddisfatto da tale accordo che non riconosceva gli interessi ma il solo capitale”.
Si indica a teste l'avv. con studio in AN viale Premuda n. 10. Testimone_1
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove ex adverso articolate si chiede la prova contraria indicando a testi, oltre a quelli già indicati nella memoria n. 2, i seguenti:
pagina 3 di 16 - Dott. via Pezzotta, 59 20141 AN (medico di base del de cuius) Testimone_3
- signor (vicino di casa) Via Veneto 3 20098 S. Giuliano Milanese. Testimone_4
- signor (l'amico più stretto) via Nicola Romeo 4 20142 AN Controparte_2
- l'avv. con studio in AN viale Premuda n. 10. - signora Testimone_1 CP_3
via Nicola Romeo 7 20142 AN
[...]
- dottor c/o Studio Dentistico via dei Missaglia 8 200142 AN. Persona_1
A prova contraria sul capitolo n. 8 di controparte si chiede di essere ammessi a provare la seguente circostanza:
10) “vero che il signor amava il genere femminile ad eccezione della figlia dalla Parte_2 quale si sentiva defraudato per avergli sottratto del denaro, tanto che mi riferì che non intendeva lasciare nulla alla figlia con il suo testamento.”
Si indicano a testi:
- signora via Nicola Romeo 7 20142 AN Controparte_3
- avv. con studio in AN viale Premuda n. 10. Testimone_1
Pronunziando ogni altra opportuna statuizione ai fini dell'accoglimento dell'appello proposto”;
ACCERTANDO e statuendo la nullità conseguenziale della pronunzia di condanna alle spese di lite e
CTU a carico del signor er i motivi tutti indicati in atti e conseguentemente CP_4
CONDANNARE la signora a rifondere all'appellante le spese di giudizio Controparte_1 di primo grado e quelle di CTU già assolte.
Con vittoria di spese e compensi professionale ed accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio e rimborso delle spese di CTU e CTP di entrambi i gradi.
In via istruttoria
Si insta sin d'ora affinché l'ecc.ma Corte d'Appello adita voglia ammettere le istanze istruttorie non ammesse e rigettate dal Tribunale di AN e nello specifico i capitoli di prova sopra riportati”.
per : Controparte_1
“Vorrà la corte d'Appello di AN, ogni contraria deduzione disattesa,
pagina 4 di 16 NEL MERITO.
Respingere l'appello promosso da avverso la sentenza del Tribunale di AN n. Parte_3
9180/2023 Presidente Dott. Antonella Cozzi Giudice Relatore Dott. Ilaria Gentile pubblicata il
16.11.2023 e resa nel giudizio 4344/200.
Confermare in toto l'impugnata sentenza.
Condannare il Sig. a rifondere all'appellata le spese legali anche per il Parte_3 CP_1 presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
In via strettamente subordinata, qualora la Corte non ritenesse denegatamente la causa sufficientemente istruita, si reitera la richiesta di ammissione di prova per testi – in calce indicati – sui seguenti capitoli.
1) Vero che mi sono occupata di accudire il Sig. – del quale sono prima nipote – Parte_2 nel periodo che va dal gennaio 2015 fino a tutto il 2017;
2) Vero che mi occupavo del Sig. con cadenza praticamente giornaliera accedendo Parte_2
a casa sua dove mi trattenevo circa un paio d'ore al giorno, anche in base ai miei turni di lavoro;
3) Vero che in particolare mi occupavo innanzitutto della parte sanitaria portandolo alle varie visite di controllo, gli preparavo le terapie assicurandomi che assumesse i farmaci prescritti e tenevo i contatti con il medico di base;
4) Vero che mi occupavo anche di fargli il letto, della spesa che spesso facevamo insieme;
5) Vero che nel periodo di cui sopra il Sig. dava chiari segni di essere affetto da Parte_2 deficit cognitivo: in particolare, aveva vuoti di memoria, continui scatti d'ira, errata percezione della realtà, faceva discorsi sconclusionati ed era affetto da manie di persecuzione;
6) Vero che in particolare spesso non ricordava che giorno che ora e che anno era, dove si trovava, cosa avesse fatto e cosa dovesse fare;
7) Vero che l'umore era assolutamente altalenate: c'erano giornate che era più torvo ed altre che era un po' più sereno, ma sempre affetto dalle manifestazioni patologiche descritte al capitolo precedente;
8) Vero che vedeva nemici e persone ostili dappertutto, coltivando un odio viscerale contro il genere femminile e la sua famiglia;
pagina 5 di 16 9) Vero che anche dopo che non ho potuto più occuparmi del Sig. per volontà di Parte_2 quest'ultimo l'ho più volte sentito al telefono ed ho potuto constatare la permanenza dei comportamenti di cui ai capitoli da 5 a 8;
TESTE SUI CAPITOLI DA 1 A 9: Via Cascina Bertacca 2, Bubbiano Testimone_5
10) Vero che ho avuto modo di relazionarmi con il Sig. – del quale sono parente – Parte_2 nel periodo che va inizio 2015 fino alla sua morte;
11) Vero che tale relazione avveniva o per visita mia diretta o per contatto telefonico;
12) Vero che nel corso di questi contatti il Sig. dava chiari segni di essere affetto Parte_2 da deficit cognitivo: in particolare, aveva vuoti di memoria, continui scatti d'ira, errata percezione della realtà, faceva discorsi sconclusionati ed era affetto da manie di persecuzione;
13) Vero che in particolare spesso non ricordava che giorno che ora e che anno era, dove si trovava, cosa avesse fatto e cosa doveva fare;
14) Vero che l'umore era assolutamente altalenate: c'erano giornate che era più torvo ed altre che era un po' più sereno, ma sempre affetto dalle manifestazioni patologiche descritte al capitolo precedente;
15) Vero che vedeva nemici e persone ostili dappertutto, coltivando un odio viscerale contro il genere femminile e la sua famiglia;
16) Vero che l'umore era assolutamente altalenate: c'erano giornate che era più torvo ed altre che era un po' più sereno, ma sempre affetto dalle manifestazioni patologiche descritte al capitolo precedente;
TESTI SUI CAPITOLI DA 10 A 16: Via Cascina Bertacca 2, Bubbiano;
Testimone_6
, Via dei Missaglia, AN, Via dei Parte_4 Parte_5
Missaglia, AN, , Via Cascina Bertacca 2, Bubbiano GRAZIANO Parte_6
GISMONDI, c/o AS AN
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti per i motivi tutti dedotti nella comparsa di costituzione a pag. 17 dalla riga 10 in poi:
Per la denegata ipotesi di ammissione dei capitoli articolati da controparte, si chiede prova contraria con i testi già più sopra indicati.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 6 di 16 conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di AN, al fine Controparte_1 Parte_3 di accertare l'incapacità a testare del di lei padre, , e di conseguenza dichiarare Parte_2
l'invalidità del testamento olografo, datato 04.06.2019, e pubblicato in data 13.09.2019, per mezzo del quale quest'ultimo le aveva lasciato in eredità la sola quota di legittima, lasciando al contempo al convenuto il saldo attivo del suo conto corrente, presso la banca Intesa San Paolo, pari ad € 64.214,24.
In particolare, l'attrice deduceva che:
- il padre era deceduto in data 21.07.2019, senza che vi fossero altri eredi legittimi al di fuori dell'attrice;
- a partire dal 2012, e in particolare a seguito del decesso della moglie, aveva Parte_2 mostrato sintomi di decadimento cognitivo;
- nel maggio del 2015 il padre era stato ricoverato due volte, prima presso l'Ospedale San Paolo di AN e successivamente presso la clinica Humanitas, dove gli era stato diagnosticato tale decadimento cognitivo. Era stato in seguito dimesso, con segnalazione ai Servizi Sociali, che avevano consigliato il ricovero presso una RSA e la nomina di un amministratore di sostegno;
- detta misura era stata richiesta, su iniziativa dell'attrice, nello stesso maggio 2015, con nomina dell'avv. come amministratore di sostegno;
Tes_2
- con ricorso del 05.11.2018, aveva richiesto la revoca della nomina Parte_2 dell'amministratore di sostegno;
- all'esito di CTU, svolta dal dott. , il Giudice Tutelare aveva rigettato l'istanza Persona_2 di revoca della misura;
- solo al momento dell'apertura della successione del padre, l'attrice era venuta a conoscenza dell'esistenza del contestato testamento olografo, portato dal convenuto al Notaio Parte_3
, e da questi pubblicato in data 13.09.2019; Persona_3
- il de cuius sarebbe stato indotto a scrivere detto testamento da terzi, che si erano approfittati della sua incapacità di intendere e volere, come confermata dalle risultanze della sopracitata
CTU.
Si costituiva in giudizio instando per il rigetto delle domande attoree, e affermando Parte_3 quanto segue:
pagina 7 di 16 - , tramite un precedente testamento, datato 17.04.2015, avrebbe designato Parte_2 come propria erede universale un'associazione, denominata L'attrice non sarebbe erede Pt_7 legittima, ma una degli eredi testamentari del de cuius;
- l'attrice sarebbe priva di legittimazione ad agire. Infatti, anche a fronte del venir meno del testamento impugnato, il solo soggetto a vantare diritti successori sarebbe in qualità di Pt_7 designata erede universale;
- in ogni caso, sarebbe stato capace di intendere e volere alla data del Parte_2
04.06.2019, avendo il CTU riscontrato solo un disturbo cognitivo di lieve entità;
- il provvedimento, con cui era stato nominato l'amministratore di sostegno, non avrebbe limitato la capacità testamentaria dell'amministrato, a cui era stata lasciata la facoltà di auto- amministrarsi relativamente ad una somma mensile di euro 1.200,00, versata sulla sua carta di credito.
Il convenuto chiedeva il rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale, di condannare l'attrice alla rifusione delle spese, sostenute per la pubblicazione di entrambi i sopracitati testamenti, in proporzione della quota di eredità dell'attrice, ed alla la rifusione delle spese di lite.
Il giudice di primo grado disponeva lo svolgimento di CTU, per verificare la capacità di testare del de cuius, conferendo incarico al dott. , che depositava la propria relazione in data Persona_4
24.10.2022.
Il Tribunale di AN, con sentenza n. 9180/2023, pubblicata in data 16.11.2023, accoglieva la domanda attorea;
disponeva l'annullamento del testamento olografo datato 04.06.2019 di Parte_2
dichiarando, per l'effetto, aperta la successione legittima del medesimo a favore dell'attrice.
[...]
Condannava, infine, alla refusione delle spese di lite. Parte_3
In particolare, il Tribunale rilevava:
- che dalle prove dedotte dall'attrice, nonché dalle risultanze della CTU del dott. , Per_2 nominato dal Giudice Tutelare nel procedimento per la revoca dell'amministratore di sostegno, era emerso che , alla data del 21.03.2019, era incapace di intendere e volere Parte_2 rispetto alla gestione del suo patrimonio;
pagina 8 di 16 - che non era possibile ritenere che il de cuius fosse autonomamente capace di rappresentarsi e di volere il contenuto del testamento impugnato, alla luce del complesso contenuto dello stesso,
“posto che fa riferimento all'istituto giuridico della “quota di legittima” e al concetto di “saldo del conto corrente”, concetti complessi e articolati, che certamente sfuggivano alla comprensione, prima che alla volizione del de cuius” (cfr. pag. 9 sentenza);
- che le argomentazioni del convenuto erano irrilevanti, con riferimento all' affermazione del convenuto per cui la capacità di testare del de cuius sarebbe stata dimostrata dal fatto che, pur in pendenza di amministrazione di sostegno, lo stesso disponeva della somma di € 1.200,00 mensili da spendere autonomamente. Infatti, il decreto di apertura di amministrazione di sostegno, ove tale facoltà gli era stata concessa, era datato 25.11.2016, e dunque non idoneo a provare che , alla data del 04.06.2019, fosse capace di testare;
Parte_2
- che la domanda riconvenzionale era infondata, posto che la successione del de cuius era regolata dalla legge e non dai due sopracitati testamenti, poiché la aveva rinunciato Pt_7 all'eredità di cui al testamento del 17.04.2015, e il testamento del 04.06.2019, in accoglimento della domanda attorea, era annullato per incapacità di testare del de cuius.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello articolando cinque motivi e Parte_3 chiedendone la riforma. Si è costituita , contestando tutti i motivi di Controparte_1 gravame avversari, in quanto infondati in fatto e in diritto, e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
All'esito dell' udienza del 14.01.2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c. fissava davanti a sé l'udienza del 03.06.2025 per la rimessione della causa in decisione. Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa è stata rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 03.06.2025 e decisa nella camera di consiglio del 20.6.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 9 di 16 Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata, poiché il Tribunale si sarebbe discostato, senza fornire adeguata motivazione, dalle risultanze della CTU medico-legale disposta dal
Giudice di prime cure. In particolare, secondo l'appellante, il CTU avrebbe affermato, in più occasioni,
l'impossibilità di esprimere un giudizio in merito all'incapacità di testare del de cuius alla data del
04.06.2019, ritenendo che la documentazione clinica in atti non consentisse alcuna valutazione definitiva in tal senso. Il consulente avrebbe altresì ribadito la necessità, per escludere la capacità testamentaria, della prova di una compromissione totale delle facoltà mentali, sussistendo una presunzione legale di capacità in capo al soggetto agente. Il Tribunale, pur privo delle necessarie competenze medico-scientifiche, avrebbe affermato la sussistenza di una condizione di incapacità naturale in capo al testatore, giungendo a conclusioni opposte rispetto a quelle del proprio ausiliario, senza indicare gli elementi probatori, i criteri di valutazione o le argomentazioni logico-giuridiche che giustificherebbero tale discostamento.
Sul punto, parte appellata evidenzia che il Giudice non è vincolato alle conclusioni del consulente, che rimane un mero ausiliario, incaricato di assisterlo nella decisione, che resta tuttavia prerogativa del
Giudice stesso. Il Tribunale avrebbe correttamente valutato nel complesso tutti gli elementi di causa (la condotta del testatore, il tenore dell'atto testamentario, le dichiarazioni rese nel contraddittorio peritale) giungendo alla conclusione dell'incapacità di intendere e di volere del de cuius, con motivazione logica e congrua.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erronea ed illogica valutazione, da parte del Giudice di primo grado, della perizia redatta dal CTU nominato dal Giudice Tutelare in sede di procedimento per la revoca dell'amministrazione di sostegno. Il Tribunale, pur attribuendo alla perizia particolare valore probatorio, per la sua prossimità temporale alla redazione del testamento, e la sua provenienza “ad opera di un soggetto esperto”, avrebbe ritenuto inattendibile la diagnosi di “iniziale decadimento cognitivo lieve”, qualificandola come un “mero refuso” (cfr. pagg. 17 e 18 atto di citazione in appello), senza alcuna argomentazione a supporto. Il Tribunale avrebbe erroneamente descritto il decadimento cognitivo del de cuius, nel 2015, come ingravescente, mentre sarebbe stato solo un iniziale decadimento; tale arbitraria qualificazione si porrebbe in contraddizione con la fiducia espressa dal
Tribunale nell'operato del medesimo CTU, oltre che a fondarsi su una motivazione incomprensibile ed inidonea a esplicitare l'iter logico-argomentativo seguito dal Collegio.
pagina 10 di 16 L'appellata rileva, invece, che la perizia disposta dal Giudice Tutelare è stata correttamente tenuta in considerazione dal Tribunale;
la locuzione “decadimento cognitivo lieve” è chiaramente frutto di un refuso, smentito dal punteggio MMSE di 17,4/30 (collocabile tra i livelli di compromissione cognitiva grave e moderata), attribuito dal medesimo CTU a . Di conseguenza, la valutazione Parte_2 effettuata dal Tribunale sarebbe conforme alle risultanze peritali e priva di contraddizione logica.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito al convenuto l'ammissione, in sede di comparsa conclusionale, di una situazione di confine tra decadimento cognitivo moderato e grave in capo a . Il Tribunale, basandosi su un'arbitraria Parte_2 valutazione delle condizioni neurologiche del e sul dato letterale del testamento olografo del CP_1
04.06.2019, avrebbe illogicamente ed erroneamente ricavato la prova del fatto che il de cuius non fosse in grado di volere il contenuto di detto testamento. Ciò sarebbe smentito dal fatto che, anche nel testamento precedente, del 17.4.2015, aveva escluso dalla propria eredità la figlia;
e che CP_1
l'attrice avrebbe abbandonato in corso di causa la domanda diretta ad accertare che il testamento olografo, pubblicato in data 13.9.2019, non era stato redatto e sottoscritto dal padre;
da ciò si dovrebbe evincere, al contrario, che tale testamento è stato redatto e sottoscritto da persona capace. Da ultimo,
l'appellante censura la mancata ammissione della prova testimoniale volta a dimostrare la capacità a testare del de cuius.
Sul punto, l'appellata sottolinea che la valutazione di una condizione di confine tra decadimento grave e moderato deriva da risultati oggettivi (punteggio MMSE) e non dalle dichiarazioni difensive del convenuto/appellante. Quanto alla prova testimoniale non ammessa, l'appellata ne eccepisce l'irrilevanza e l'inopportunità, tenuto conto della compromissione cognitiva documentata.
Con il quarto motivo, l'appellante afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'attrice fosse riuscita a dimostrare la condizione di permanente e stabile demenza del testatore;
non emergerebbe una condizione di incapacità permanente del de cuius alla data del testamento;
il discostamento del Tribunale dalle conclusioni della CTU, svolta nel giudizio di primo grado, sarebbe immotivato. Il principio giurisprudenziale secondo cui, accertata una condizione di stabile e permanente demenza del testatore, l'onere della prova dell'esistenza di un lucido intervallo grava su chi intende far valere la validità del testamento, sarebbe stato erroneamente applicato, non sussistendone i presupposti, con una conseguente immotivata inversione dell'onere probatorio.
pagina 11 di 16 L'appellata afferma, invece, che le prove documentali e peritali hanno dimostrato la sussistenza di un grave e progressivo decadimento cognitivo del testatore, escludendo così ogni presunzione di capacità,
e il Tribunale ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in tema di onere probatorio.
Con il quinto motivo, l'appellante denuncia che il Tribunale avrebbe omesso ogni riferimento alla prima domanda attorea, volta a far dichiarare la nullità del testamento per difetto di olografia, e al fatto che tale domanda era stata rinunciata solo in sede di precisazione delle conclusioni. Infatti, secondo l'appellante, il Tribunale, dato il mutamento della strategia difensiva, avrebbe dovuto emettere diversa pronuncia in punto spese, con la conseguenza che la sentenza dovrebbe essere dichiarata nulla.
L'appellata osserva che la mancata menzione della domanda di nullità per difetto di olografia non costituisce vizio, essendo stata tale domanda non tanto respinta, quanto abbandonata in corso di causa.
Dunque, l'omissione censurata dall'appellante riguarda un profilo processuale superato, non idoneo a integrare nullità della sentenza.
Relativamente ai primi due motivi di appello, ed al quarto, la Corte osserva che, nel corso dell'esame peritale condotto dal dott. , CTU del Giudice Tutelare, in contraddittorio con i CTP dello Per_2 stesso amministrato e dell'amministratore di sostegno, esame consistito, tra l'altro, in approfondito colloquio e visita, alla presenza dei CTP, si è dimostrato un soggetto del tutto incapace di CP_1 assumere decisioni in ambito economico e personale. Le risposte rese al CTU, nel corso di colloquio intervenuto (in data 21.03.2019) solo pochi mesi prima la redazione del testamento di cui è causa
(datato 4.6.2019), dimostrano un'incapacità a rapportarsi con circostanze oggettive proprie della sua vita ed a determinarsi nelle proprie questioni personali ed economiche. A fronte delle domande del dott. , ad esempio, affermava di sapere di avere un conto corrente ma non quanti Per_2 CP_1 denari disponesse su tale conto;
non dimostrava di avere riferimenti realistici su quanto aveva speso in semplici operazioni quali la spesa quotidiana;
affermava di volersi trasferire a Palermo, ma non dove e come, aggiungendo, da un lato, di volere raggiungere un conoscente, in tale città, dall'altro CP_2 affermando che con il medesimo faceva regolarmente la spesa a AN;
era inconsapevole della sua incapacità di autogestirsi.
Il CTU del Giudice Tutelare, in particolare, affermava nella relazione peritale: “Pur considerando il livello di stress durante il colloquio, nel dominio del riconoscimento delle risorse economiche e nella analisi attenta e dettagliata della gestione patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione appare non consapevole, non comprendendo criticamente il valore dei soldi e la necessità di una attenta ed oculata gestione, mettendo in atto fenomeni di evitamento” (pag. 16) pagina 12 di 16 All'esito delle indagini del dott. , riceveva una valutazione, quanto alle prove Per_2 CP_1 neuropsicologiche, al di sotto della norma in quasi tutti i test somministrati (pag. 22-23 doc. 12 fasc. attoreo di primo grado)
Il CTU affermava, nelle conclusioni, quanto segue: “ Si dichiara che la personale capacità di intendere
e di volere del signor non sia completamente abolita, ma non è pieno il grado di libertà CP_1 decisionale. Non riconosce le proprie risorse individuali con elevato rischio di reazioni imprevedibili per una scorretta ed inefficace valutazione delle conseguenze delle azioni e degli eventi. Presenta ridotta ed insufficiente capacità di risoluzione di problemi complessi, con acritica e non omogenea metanalisi delle proprie risorse, con a tratti scorretto utilizzo delle singole informazioni che portano al compimento dell'atto, essendo deficitaria la memoria procedurale. Presenta inoltre “inefficace” riconoscimento delle proprie risorse di natura personale ed economica, con evidente difficoltà nella gestione persone e personale e patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione, con
“insufficiente capacità” di gestione delle risorse finanziarie e dei propri beni”
Concludeva, pertanto, il CTU, affermando che: “Per le ragioni suddette si dichiara che l'interessato è affetto da infermità psico-fisica tale da alterare la sua capacità di intendere e volere, non essendo pieno il grado di libertà decisionale;
non è in grado in modo uniforme ed omogeneo di autodeterminarsi, con il rischio elevato di reazioni avverse, essendo insufficiente ed inefficace la valutazione critica della portata delle proprie azioni […]”
Le conclusioni del dott. , CTU nominato dal Giudice di primo grado, relativamente alla Per_4 situazione di decadimento cognitivo del de cuius sono state le seguenti: “Il sig. era Parte_2 affetto, all'epoca della redazione olografa del testamento del 4/6/19, da infermità cronica definibile come: “Disturbo neurocognitivo moderato” (intermedio tra lieve e grave), comportante, unitamente ad altre patologie internistiche, inabilità e necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita”
continuava in tale modo: “A mio parere, il giudizio in tema di gravità del DNC delineato dal Per_4
Dr. sarebbe da revisionare da lieve a moderato, ciò in quanto si leggono nelle conclusioni Per_2 del Dr. diverse aree di criticità cognitiva, specificatamente: Per_2
- deficit mnestico-attentivo e della memoria procedurale
- inadeguato riconoscimento critico delle proprie risorse economiche
- insufficiente capacità di gestione delle risorse finanziarie
- limitata consapevolezza di malattia pagina 13 di 16 - ridotta ed insufficiente capacità di risoluzione di problemi complessi
- acritica ed inomogenea meta-analisi delle proprie risorse
- scorretta ed inefficace valutazione delle conseguenze delle azioni e degli eventi.”
Pertanto, il CTU del Tribunale riconosceva pienamente che la lista di deficit cognitivi, riscontrati in dal dott. nel 2015, includevano quelli nell'area della consapevolezza e capacità di CP_1 Per_2 gestione dei propri affari;
il CTU constatava una mancata consapevolezza delle proprie risorse ed una incapacità di gestione di problemi complessi e delle risorse.
Si rileva come il CTU continui la propria relazione in termini non assoluti (“Come Per_4 espressamente definito dalla dottrina psichiatrico forense, la semplice presenza di una malattia, per quanto grave, non è sufficiente a determinare la incapacità testamentaria;
tuttavia verrebbe da chiedersi se le criticità sopra rilevate dal Dr. siano compatibili con la capacità di redigere Per_2 consapevolmente un testamento olografo […]” e ancora: “viene rimarcato come l'infermità neurocognitiva determini una alterazione della capacità di intendere e volere ma che questa non sia completamente abolita, come peraltro non risulta pieno, ma solo ridotto, anche il grado di libertà decisionale”), e concluda affermando di non potere esprimere una valutazione piena circa la capacità o l'incapacità di di testare al momento della redazione del testamento di cui è causa. CP_1
Pertanto, risultano prive di pregio le argomentazioni dell'appellante, secondo cui il Tribunale si sarebbe immotivatamente discostato dalle conclusioni del CTU dal medesimo nominato, in considerazione del fatto che è proprio il CTU a concludere che il decadimento di fosse quantomeno di Per_4 CP_1 media gravità e tale da impedire a di compiere in autonomia persino gli atti quotidiani della CP_1 vita. Invece, il Tribunale ha correttamente compiuto una valutazione complessiva delle emergenze probatorie, prendendo in considerazione non solo la CTU del dott. , ma anche quella del dott. Per_4
; oltre che le allegazioni, non contestate, e provate documentalmente, secondo cui il de cuius Per_2 aveva dimostrato, in numerose occasioni, a partire dal 2012 e con crescente gravità, una inesistente capacità di orientarsi, oltre che di autodeterminarsi, in una varietà di situazioni, ivi comprese quelle relative alla sfera patrimoniale. Si deve pertanto concordare con quanto scritto nella sentenza impugnata e cioè che la capacità di testare di fosse compromessa nel periodo CP_1 immediatamente precedente la redazione del testamento di cui è causa.
pagina 14 di 16 La Suprema Corte ha costantemente affermato che: “In tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità del testatore si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento” (Cass. civ. sez. 2 n. 25053 del 10.10.2018). La prova della redazione del testamento in un intervallo di lucidità deve pertanto essere fornita dall'odierno appellante, che tuttavia nulla ha allegato né tantomeno provato al riguardo, limitandosi a genericamente affermare che il de cuius fosse in grado di autodeterminarsi.
Sono pertanto corrette le conclusioni del Tribunale quando afferma che “sulla scorta delle condizioni neurologiche di alla data del 21.03.2019 e del tenore del testamento olografo del Pt_2
4.06.2019, deve affermarsi che sussiste prova che il de cuius non fosse capace di rappresentarsi e di volere il contenuto del detto testamento, per come scritto, per l'impossibilità di comprendere il significato dello scritto, prima ancora di volerlo.”
I motivi di appello nr 1, 2, e 4 sono pertanto infondati.
Irrilevanti risultano le circostanze, addotte dall'appellante, nel terzo e nel quinto motivo di appello, dato che non è in alcun modo congruente con la questione della capacità di di testare, nel CP_1 giugno 2019, il fatto che, nel testamento precedente, del 17.4.2015, questi avesse escluso dalla propria eredità la figlia. Risulta poi altrettanto irrilevante la circostanza che l'attrice abbia abbandonato in corso di causa la domanda diretta ad accertare che il testamento olografo, pubblicato in data 13.9.2019, non fosse stato redatto e sottoscritto dal padre, dato che, da tale scelta processuale della odierna appellata, non si può ricavare un'ammissione circa la capacità a testare del padre, al momento della redazione del testamento del giugno 2019. Quanto alla censura dell'appellante, relativamente alla pronunzia di primo grado in punto spese, correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistere la soccombenza di in CP_4 considerazione del fatto che ha annullato il testamento impugnato, di talché la decisione sulle spese di lite risulta essere ampiamente e correttamente motivata.
Il terzo e il quinto motivo di appello devono pertanto essere dichiarati infondati.
L'appello risulta quindi integralmente infondato e deve conseguentemente essere respinto.
pagina 15 di 16 L'appellante, secondo il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese processuali di questo grado di appello, in favore dell'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, in relazione al valore della causa (da euro 52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando essersi svolta la fase istruttoria, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228/2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda disattesa o respinta, così provvede:
a) respinge l'appello proposto da , confermando l'impugnata sentenza, emessa dal Parte_3
Tribunale di AN, n. 9180/2023, pubblicata in data 16.11.2023;
b) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di Controparte_1 liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. IA Caterina Chiulli
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