CA
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 03/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.LAV 29/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere
Dot. Marco Vezzani Cons. Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 13.06.2024 al n. 29/2024 R.G. LAVORO promossa con ricorso d.d. 13.06.2024
DA
(P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo
Locatelli del Foro di Padova (C.F.: )) del Foro di Padova ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Padova, Galleria Alcide De
Gasperi n. 4, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore Sig. ( ), difesa e rappresentata dagli CP_2 C.F._2 avv.ti Enrica M.Zanin (cf. del Foro di Belluno e Stefano Frizzi C.F._3
( ) del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio di quest'ultimo sito in Trento (TN), via Brigata Acqui n.3, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
CONTRO DA (C.F.: ) rappresentato e difeso degli avv.ti CP_2 C.F._2
Paolo Zaglio (C.F.: del Foro di Belluno e Stefano Frizzi (C.F.: C.F._5
) del Foro di Trento ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._4 studio di quest'ultimo sito in Trento (TN), via Brigata Acqui n.3, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
CONTRO
(P.IVA e C.F. n persona del Controparte_3 P.IVA_3 procuratore e legale rappresentante pro tempore Signor difesa e CP_4 rappresentata dall'avv. Stefano Cappa ( ) del Foro di Vercelli ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano (MI), P.tta Guastalla 7, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Daniela CP_5 C.F._7
Zara (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio CodiceFiscale_8 sito in Treviso, Viale G. Felissent 86/O, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
NEL MERITO IN VIA DI APPELLO PRINCIPALE: in accoglimento dei motivi del presente gravame e in riforma totale della sentenza non definitiva n. 8/2023 del 17 gennaio 2023 e della sentenza definitiva n. 79/2024 dell'8 maggio 2024 nella causa n. 305/2020 R.G. del Tribunale di Trento, Sezione del Lavoro, accogliersi le domande tutte come proposte da Parte_1 in primo grado, e quindi nello specifico e fermo quanto sopra:
- in accoglimento del primo motivo del presente gravame si chiede la riforma della sentenza non definitiva n. 8/2023 del 17 gennaio 2023 nella parte in cui ha accertato la sussistenza di profili di responsabilità in capo a conseguentemente, Controparte_6 in accoglimento del presente motivo per le ragioni esposte, si chiede il rigetto della domanda del signor o la riduzione dell'importo liquidato in sentenza a CP_5 tale titolo;
- in accoglimento del secondo motivo del presente gravame, si chiede la riforma della sentenza definitiva n. 79/2024 dell'8 maggio 2024 nella parte in cui ha riconosciuto, in favore di , l'applicazione degli interessi al tasso ex art. 1284, 4 comma, CP_5
c.c.; conseguentemente, in accoglimento del presente motivo per le ragioni esposte, si chiede il rigetto o la riduzione dell'importo liquidato in sentenza a tale titolo;
- in accoglimento del terzo motivo del presente gravame, si chiede la riforma della sentenza non definitiva n. 8/2023 del 17 gennaio 2023 in cui ha rigettato la riconosciuto la limitazione della responsabilità solidale;
conseguentemente, in accoglimento del presente motivo per le ragioni esposte, si chiede il rigetto o la riduzione dell'importo liquidato in sentenza a tale titolo;
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio o, quantomeno, con compensazione;
IN VIA ISTRUTTORIA: omissis
DI PARTE APPELLATA : Controparte_1
Si richiamano le conclusioni formulate al momento della costituzione come di seguito:
“nell'aderire alle richieste di modifica della sentenza richieste dall'appellante con i motivi primo, secondo e terzo, chiediamo la conferma del riconoscimento del diritto di ad essere tenuta indenne e manlevata da ogni conseguenza economica e CP_1 patrimoniale che segua alla denegata e qui osteggiata attribuzione della responsabilità per l'infortunio oggetto di causa, in qualunque misura stabilita, da parte di
[...]
” Parte_1
Inoltre si chiede il rigetto dell'appello incidentale svolto dal ricorrente in prime cure
Sig. , con ogni conseguenza anche in ordine alla liquidazione delle spese CP_5 del grado. Per l'ipotesi denegata ed inconcessa di accoglimento della domanda, dovrà essere confermata la condanna di alla manleva della Parte_1 [...]
assicurata di quando costei sarà chiamata a pagare al Sig. in CP_6 CP_5 conseguenza al sinistro del 11.8.2016, anche con riferimento a quanto riproposto con l'impugnazione incidentale.
DI PARTE APPELLATA DA BOIT:
Si richiamano le conclusioni formulate al momento della costituzione come di seguito: “si conclude per l'accoglimento del primo, secondo e terzo motivo di impugnazione proposti da . Parte_1
Inoltre si chiede il rigetto dell'appello incidentale svolto dal ricorrente in prime cure
Sig. , con ogni conseguenza anche in ordine alla liquidazione delle spese CP_5 del grado.
DI PARTE APPELLATA : Controparte_3
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che il capo della sentenza che ha escluso la responsabilità della in riferimento all'infortunio del Controparte_3 sig. non è stato impugnato e che pertanto quel capo è passato in giudicato;
in CP_5 ogni caso: confermare le sentenze del Tribunale di Trento n. 8/2023 e 79/2024 nella parte in cui esse hanno accertato che non è responsabile Controparte_3 dell'infortunio occorso al sig. , e che nulla deve ad alcuna parte, rigettando ogni CP_5 eventuale domanda proposta nei suoi confronti. IN VIA SUBORDINATA, nel caso in cui altri appellati svolgessero appello incidentale in punto responsabilità della CP_3 tale appello fosse in denegata ipotesi ritenuto ammissibile e/o accolto, condannare
[...]
a tenere manlevata e indenne da ogni conseguenza CP_6 CP_3 pregiudizievole derivante dal processo e quindi a rifondere ogni importo che essa fosse condannata a pagare, ivi comprese le eventuali spese di lite. Con vittoria di compensi e spese del giudizio.
DI PARTE APPELLATA ZACCHEO:
il procuratore del lavoratore infortunato chiede il rigetto dell'appello CP_5 principale promosso da compagnia assicuratrice di con Parte_1 Controparte_6 accoglimento dell'appello incidentale per le ragioni già esposte in comparsa di costituzione.
Spese di lite rifuse anche per il secondo grado con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTO
Il ricorrente esponeva, con ricorso innanzi al tribunale di Trento, CP_5 sezione Lavoro:
-di aver lavorato alle dipendenze del convenuto in esecuzione di Controparte_7 un contratto a tempo indeterminato e parziale (dall'1.01.2019), con inquadramento nella categoria di operaio montatore meccanico di IV livello CCNL Metalmeccanici
Industria;
-di essere rimasto vittima, in data 11.8.2016, di un infortunio, mentre stava svolgendo la propria prestazione lavorativa presso un cantiere aperto dalla società
[...]
, quale appaltatore, presso la società Cham Paper Group Italia s.p.a. CP_8
(ora , quale committente. Controparte_3
Proponeva nei confronti dei convenuti (legale Controparte_6 CP_2 rappresentante della ma anche responsabile della sicurezza in cantiere) e CP_6 domanda di risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_3
(danno biologico temporaneo, danno biologico permanente del 52/54% oltre a personalizzazione del 25%, detratto l'indennizzo in capitale del danno biologico, incidenza della lesione sulla capacità lavorativa) e di altri danni patrimoniali emergenti.
Esponeva il ricorrente che:
-il giorno del sinistro egli stava partecipando, unitamente a , altro Persona_1 dipendente di con mansioni di capo squadra, e a CP_6 CP_6 CP_9
e (altri dipendenti della ditta, come propria subappaltatrice di Persona_2 mano d'opera ), a lavori consistenti nello svolgimento di Controparte_10 un intervento funzionale alla manutenzione della macchina ribobinatrice RS 29 marca IT (fotografia n.1 e 2 all. alla relazione UOPSAL del 21.2.2017 in atti penali), situata presso lo stabilimento in Condino della società Cham Paper Group
Italia s.p.a. (ora e consistente nello smontaggio di Controparte_3 tre rulli/cilindri (i quali poi sarebbero stati prelevati da un'azienda terza per procedere alla loro manutenzione);
-detto intervento si era svolto nelle seguenti fasi:
a) posizionamento di quattro travetti in legno (vi è anche prova documentale: fotografie doc. 8, 9 e 11 stesso fascicolo) sui rulli gialli alla base (vi è anche prova documentale: fotografie 8, 9 e 11 stesso fascicolo), al fine di favorire la collocazione sopra di essi del rullo cavaliere blu (vi è anche prova documentale: fotografie 8, 9, 10
e 11 stesso fascicolo); b) abbassamento della trave del rullo cavaliere blu fino al suo appoggio sopra i suddetti travetti in legno;
c) posizionamento di quattro cunei (foto 10 dello stesso fascicolo) per la messa in sicurezza del rullo cavaliere blu una volta appoggiato sui travetti in legno collocati sopra i rulli gialli alla base;
-completato l'intervento, il ricorrente e , mentre erano intenti a Persona_2 rimuovere il tappeto sottostante alla macchina ribobinatrice RS 29 (foto 7, 8, 9 e 11 stesso fascicolo), venivano investiti dal rullo cavaliere blu che, muovendosi dalla posizione in cui era stato in precedenza collocato (ossia appoggiato sui travetti in legno collocati sopra i rulli gialli alla base), stava cadendo a terra, come in effetti poi avvenuto.
Ad avviso del ricorrente l'evento infortunistico era da ritenersi eziologicamente collegato alle condotte tenute la quale, unitamente al suo legale Controparte_6 rappresentante era incorsa in varie violazioni di legge: CP_11
1) art. 28 co.2, lett. a) d.lgs, 81/2008 per inadeguata valutazione dei rischi;
2)art. 71 co.3, in relazione al punto 1.2 dell'all. VI d.lgs 81/2008, per non aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative atte a ridurre al minimo i rischi connessi alle operazioni di smontaggio;
3) art. 63 co.1 d.lgs 81/2008, in combinato disposto con l'art.64 stesso d.lgs.,per predisposizione di un luogo di lavoro non conforme ai requisiti normativi;
4)art. 36 co.2 e dell'art. 37 co.1 lett. b) d.lgs. 81/2008, per non aver provveduto a formare e a istruire adeguatamente il lavoratore sui rischi specifici;
5) art. 26 d.lgs. 81/2008, per omesso coordinamento con l'impresa committente al fine di garantire la sicurezza delle operazioni.
Si annota che analoga domanda risarcitoria veniva proposta dall' altro lavoratore,
, rimasto infortunato nella medesima circostanza, che dava luogo a Persona_2 distinta causa tra le stesse parti e decisa con altre sentenze ( non definitiva e definitiva). Si costituivano ritualmente tutte le parti convenute che insistevano, con varie argomentazioni, per il rigetto della domanda.
chiedeva di chiamare in causa la propria assicuratrice che CP_6 Parte_1 pure si costituiva contestando nel merito la domanda di parte ricorrente.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale si procedeva all'audizione di testi, il tribunale, emettendo dapprima una sentenza non definitiva sull'an ( n. 7/2023 pubblicata in data 17.01.2023) e successivamente una sentenza definitiva sul quantum ( n. 81/2024 pubblicata in data 08.05.2024), accoglieva la domanda attorea condannando in solido e in solido al risarcimento dei danni CP_6 CP_2 subiti dal lavoratore, e riconoscendo il diritto della ad essere manlevata da CP_6
Parte_1
Solo appellava le dette sentenze ( avendo ritualmente formulato riserva Parte_1 di appello all'esito della sentenza non definitiva) al fine di ottenerne pronuncia di parziale riforma.
Si costituivano tutte le parti appellate. che chiedevano il rigetto dell'impugnazione salvo in proprio e che concludevano aderendo all'appello. CP_2 CP_6
Solo proponeva appello incidentale. CP_5
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate -come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
L'appello è da ritenere in primis inammissibile in quanto in piu' parti del testo risulta impugnata un'altra sentenza ( quella relativa all'infortunio dell'altro lavoratore nello stesso cantiere): sono diversi sia gli estremi della sentenza sia Persona_2
i passi di motivazione indicati.
Solo per completezza di motivazione, dal momento che nella parte narrativa si possono individuare in alcuni punti dei collegamenti con la sentenza corretta di riferimento, trattandosi di due vertenze ( e ) relative CP_5 Persona_2 al medesimo evento e entrambe oggetto di appello in virtu' di due procedimenti
(28/2024 RG e 28/2024 RG) assegnati al medesimo Relatore, ritiene la Corte di procedere egualmente, per quanto possibile e con gli inevitabili limiti derivanti dalle suddette carenze espositive, alla disamina dei singoli motivi.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue.
Sub 1) Violazione, tra gli altri, degli artt. 112, 116 c.p.c., degli artt. 2087
c.c., 40 e 41 c.p. e del d.lgs. n. 81 del 2008 nella parte in cui ha ritenuto sussistente una responsabilità di dell'infortunio. Controparte_6
Si impugna, nella sua integrità, la parte della sentenza relativa al punto E).
La inconsistenza di questo motivo, oltre che esser singolarmente evidenziata da una certa disattenzione espositiva (Si chiede, quindi, la modifica della sentenza sia nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di profili di colpa in capo ai sanitari che a vario titolo ebbero ad occuparsi della paziente, sia nella parte in cui ha ritenuto sussistente un nesso di causa tra le condotte contestate e l'evento morte e, di conseguenza, condannato la struttura al risarcimento dei danni richiesti dagli attori, pg. 19 appello), emerge ancora una volta dalla genericità della narrazione.
Ad es. allorquando si nega la possibilità di una predisposizione delle varie fasi di smontaggio “ per le numerose variabili”, quali esse possano essere non è specificato, che si presentano nel procedere dei lavori;
ovvero laddove si afferma che “la sequenza delle diverse fasi era necessitata dalla condizione in cui si trovava la bobinatrice”, senza chiarire quelle fosse detta “condizione”.
Decisamente non condivisibile è l'affermare non esservi prova che, con la predisposizione di un documento scritto sulle fasi di smontaggio ( documento prescritto da precisa norma di legge non messa in discussione, art. 71 co. 3 dlgs
81/2008 e all. VI ), il rullo non sarebbe caduto.
Pare alla Corte - pacifico essendo che nessun documento scritto è stata redatto - che anche un non addetto al settore possa agevolmente rendersi conto, usando un minimo di diligenza ( o normale diligenza), che appoggiare un rullo del peso di 2.500 kg sopra altri rulli mobili non sia un'operazione tanto sicura e che quindi un'operazione così delicata richieda precise indicazioni operative.
Il fatto è che l'appellante travisa le risultanze di causa insistendo, contrariamente a quanto emerso in sede ispettiva ( e la competenza degli ispettori del lavoro appare così chiara da non richiedere alcuna perizia in merito), sul fatto che i rulli di appoggio avessero una azione frenante pur in assenza di corrente elettrica, essendo emerso il contrario.
Anzi la stessa esposizione di pg. 18 dell'appello è tanto contraddittoria quanto incomprensibile (sottolineatura dell'estensore):
L'affermazione muove da un'erronea valutazione del meccanismo che governa
l'elettrofreno e che va smentita prendendo proprio le mosse dal contenuto delle dichiarazioni rese dall'Ispettore del lavoro il quale ebbe a Per_3 dichiarare:” preciso in proposito che fino a quando la macchina è in tensione elettrica i rulli sono governati dai dispositivi della macchina, nel senso che si muovono qualora l'operatore lo disponga;
in caso contrario rimangono fermi grazie ad un elettrofreno. se la macchina viene scollegata dalla rete elettrica, si produce come effetto immediato la libertà dei rulli, dato che viene meno il funzionamento dell'elettrofreno. in definitiva, l'elettrofreno opera sempre e viene disattivato solo quando l'operatore disponga la mobilitazione dei rulli.”
Se, dunque, l'elettrofreno è un dispositivo che comunque blocca la mobilità dell'albero motore quando non vi è alimentazione elettrica, è chiaro indice dell'errore in cui è incorsa la sentenza d'appello dichiarare che la mancanza della corrente elettrica ha reso mobili i rulli gialli di base.
In definitiva, nessuno dei dipendenti di ha tenuto alcuna condotta CP_1 illecita;
la macchina sulla quale si eseguiva l'intervento era stata posta nella condizione prescritta per non generare pericolo a nessuno degli operatori impiegati;
quello che è accaduto ai rulli, regolarmente bloccati dall'elettrofreno al momento della disalimentazione della macchina, non era prevedibile.
Gli argomenti sono scoordinati dai riscontri.
Quindi il fatto che l'operazione sia stata effettuata secondo una “procedura consolidata” , altro non fa che attestarne la inadeguatezza, essendo ovviamente irrilevante che in precedenti occasioni - per fortuna- nulla sia successo, ed altrettanto irrilevanti essendo le modalità di carico del pezzo di cui al doc. 24.
Anche il preventivo blocco con cunei di legno dei rulli ( gialli) di appoggio ( il che a sua volta attesta che in assenza di corrente questi erano mobili) non esime da responsabilità, tant'è che detti rulli si sono mossi facendo cadere quello blu.
Appello contro la sentenza definitiva n. 81/2024.
Sub 2) Violazione, tra gli altri, degli artt. 112, 113 c.p.c., 1224, 1284 c.c. nella parte in cui ha condannato al pagamento degli Controparte_6 interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. Ritiene la Corte di confermare l'orientamento di cui alla decisione impugnata.
Il motivo è totalmente incentrato su un orientamento giurisprudenziale effettivamente ricorrente.
Tuttavia si ritiene che quello adottato in sentenza sia piu' consono alla tutela dei diritti nell'ambito del processo del lavoro.
Non è un caso che, infatti, l'art. 429 cpc preveda che il giudice “quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro ( il risarcimento del danno per infortunio sul lavoro è un credito di lavoro) deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
Cosiccome pare corretto non trascurare il rilievo espresso dalla S.C. ( cass. 61/2023) :
Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura), come tale volto ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione dato che, allorquando l'art. 1284 CC disciplina il tasso degli interessi, legale o convenzionale che sia, non fa alcuna distinzione tra le varie categorie di obbligazioni.
Siccome in detta decisione si è affrontato anche il diverso orientamento di precedenti decisioni cui fa riferimento parte appellante, si ritiene opportuno, esprimendo adesione a tale pronuncia, riportarne una parte saliente della motivazione che viene così ad integrare la presente sentenza.
Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu
“deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.
3. Nella decisione impugnata viene richiamato un indirizzo di questa stessa Corte, secondo il quale «la norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. disciplina il saggio degli interessi legali –
e come tali dovuti automaticamente senza necessità di appo1sita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio». Si tratta di un indirizzo che si è formato, in verità, in alcuni precedenti di legittimità relativi alla speciale obbligazione indennitaria gravante sullo Stato in caso di eccessiva durata di un procedimento giudiziale, ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo ed alla legge n. 89 del 2001
(cfr., in particolare: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 – 01; conf.:
Sez. 2, Ordinanza n. 8289 del 25/03/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8050 del 21/03/2019; Sez. 2,
Sentenza n. 14512 del 09/05/2022, Rv. 664788 – 01).
3.1 Il Collegio non ritiene, in realtà, che possa condividersi l'argomento logico-giuridico posto a fondamento di tale indirizzo e cioè
l'osservazione per cui l'incipit della disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., avrebbe
«la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto» in quanto essa «apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art.
1224 c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti». Anche riconoscendo alla norma in esame il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio e, quindi, ritenendola applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle, il riferimento ad un possibile diverso accordo tra le parti, con prevalenza sul suo dettato, ha comunque un senso ed un concreto significato normativo, onde esso non pare potersi ritenere affatto una superflua ripetizione del disposto dell'art. 1224 c.c.. 3.1.1 In primo luogo, si deve tenere conto del fatto che le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l'art.
1284, comma 4, c.c., riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell'altra. Basti considerare che, se le parti avessero previsto un tasso di interesse di mora superiore al tasso legale ordinario (cioè a quello dell'art. 1284, comma 1, c.c.), ma inferiore a quello cd. commerciale, in mancanza della clausola di salvezza prevista nella parte iniziale dell'art.
1284, comma 4, c.c., dovrebbe operare quello fissato dalle parti per il periodo di mora anteriore al processo e, poi, quello dell'art. 1284, comma 4, c.c., per il periodo del processo: in base all'incipit dell'art. 1284, comma 4, c.c., invece, se vi è un accordo delle parti sul tasso di mora, va applicato tale tasso, anche dopo l'inizio del pro1cesso.
3.1.2 D'altra parte, trattandosi di norme con campi di applicazione differenti (come già osservato, l'art. 1224 c.c. disciplina il tasso degli interessi dal giorno della mora, anche se anteriore all'inizio del processo, mentre l'art. 1284, comma 4, c.c., quello del solo periodo successivo all'inizio del processo), deve ritenersi comunque ragionevole che nell'art. 1284, com1ma 4, c.c., si sia inteso specificare e ribadire espressamente (con riguardo al suo specifico campo di applicazione) che la volontà delle parti in ordine alla determinazione del tasso degli interessi di mora prevale sul tasso legale di regola previsto per il periodo di tempo successivo all'inizio del processo, senza che questo debba necessariamente intendersi come un riferimento ad un particolare e limitato campo di applicazione della disposizione, idoneo a circoscriverne non solo i presupposti, ma soprattutto lo stesso ambito.
3.1.3 Infine, e in ogni caso, anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione tra loro
(eventualmente successiva al sorgere dell'obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale “ordinario” di cui all'art. 1284 c.c.: quindi, il riferimento alla possibilità di un diverso accordo tra le parti, contenuto nell'art. 1284, comma 4, c.c., implica certamente che tale ultima disposizione non può ritenersi di carattere imperativo e inderogabile, ma non
è invece assolutamente da ritenere indice dell'intenzione del legislatore di delimitare il suo campo di applicazione e, tanto meno, un argomento a sostegno della tesi per cui tale campo di applicazione debba intendersi limitato alle sole obbligazioni di fonte negoziale.
Sub 3) Violazione, tra gli altri, degli artt. 1341, 1916, 1917, 2055 c.c. nella parte in cui ha condannato società oltre la quota di Parte_1 responsabilità della propria assicurata.
La censura sembra ignorare che il tribunale , pur nella ripartizione in egual misura della responsabilità tra i due soggetti convenuti rispetto alla posizione del ricorrente creditore, ha ritenuto, solo all'interno del vincolo solidale, la responsabilità piena della
, cioè del soggetto assicurato: il richiamo alla clausola limitativa del CP_6 risarcimento appare pertanto fuori luogo cioè non pertinente.
Già con la disamina dei motivi precedenti si è ritenuto di confermare la decisione sul punto.
Questa considerazione si ritiene assorbente.
Ad ogni modo non può esser trascurato che il giudice di legittimità si è pronunciato statuendo che in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui
l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata
- attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale. Cass. 20322/2012, al pari di Cass.
8686/2012.
Il principio è stato di recente ribadito negli stessi termini da Cass. 17656/2023.
Memoria difensiva di CP_2 Parte_2
Gli argomenti illustrati da questi soggetti appellati non richiedono una specifica disamina in quanto sono esposti “ad adiuvandum” a favore dell'appellante principale;
il fatto che nelle conclusioni venga chiesto l'accoglimento dell'appello di Parte_1 non può spiegare alcun effetto, mancando un appello incidentale.
Quanto sopra illustrato vale in ogni caso a smentire le argomentazioni degli appellati suddetti che ricalcano, nella sostanza, quelle dell'appellante.
Appello incidentale . CP_5
Sub 1)Omesso riconoscimento spese future per colf.
Il motivo poggia sul presupposto, avvalorato da una decisione della SC 4657/2005) riportata a pg. 22 dell'appello, che si tratti di lavori domestici “in precedenza effettivamente svolti”.
In corso di causa tale prova non è stata offerta.
Quanto ora detto non pare in contrasto nemmeno con l'altra pronuncia della SC ( cass.
16896/2010) richiamata in appello, dal momento che questa fa riferimento alla diversa ipotesi di attività domestica “ridotta” o “cessata”, il che presuppone pur sempre la prova che una tale attività in precedenza fosse espletata a favore del soggetto.
D'altro canto, il riconoscimento operato in sede di CTU è conforme a quanto ivi affermato con riferimento alla necessità, sorta come conseguenza dell'infortunio, di ricorrere a questa assistenza.
Infatti l'assistenza domestica futura è già stata oggetto di valutazione nel contesto generale del danno biologico in sede di CTU – senza che tale conclusione sia stata in alcun modo contraddetta in appello.
Di conseguenza non si ritiene di poter dar ingresso alla domanda per difetto di prova.
Sub 2)omesso riconoscimento spese peritali. Va accolta la richiesta di rimborso spese per consulenza in fase stragiudiziale in misura maggiore dei 500 e già riconosciuti ma pur sempre con una riduzione che il giudice può sempre operare dovendo esser effettuato un raffronto che tenga conto da un lato, della tipologia di assistenza ( assai semplificata come illustrata a pg. 44 della sentenza),
e dall'altro del parametro di compenso spettante al CTU in corso di causa ed al maggior impegno e responsabilità che un tale incarico comporta;
per di piu' è prodotto solo un avviso di parcella.
Pertanto si ritiene equo riconoscere il maggior importo di € 1.600,00 in luogo dei 500
€ liquidati in sentenza.
Per quanto riguarda invece il CTP, in corso di causa il tribunale ha già riconosciuto l'importo, con una decurtazione che viene qui condivisa essendo stato applicato un criterio di liquidazione del tutto simile a quello di cui sopra per il consulente in sede stragiudiziale.
Quindi, anche ad eventuale correzione di quanto espresso in sentenza con qualche refuso, si ritiene di confermare la decisione del tribunale in ordine alla quantificazione del compenso del CTP in sede di CTU per l'importo di € 1.800,00 e di riconoscere in aggiunta un rimborso per spese di consulenza in sede stragiudiziale di € 1.600,00.
Sub 3)omesso riconoscimento per spese future creme moncone.
Si ritiene che questa spesa non possa esser riconosciuta in quanto, sebbene accertata come necessaria dal CTU, non si è rinvenuto in causa alcun documento chiaramente riferibile a un esborso per creme rapportabile all'importo oggetto di domanda, per cui trattandosi di una spesa consistente, in quanto riferita ad un arco temporale futuro tanto lungo quanto indefinibile, si ritiene che ciò integri un difetto di prova, impeditivo di una liquidazione in via equitativa.
Sub 4)omesso riconoscimento spesa per poltrona meccanizzata.
Il fatto che Reale mutua abbia dichiarato che si tratta di presidio coperto dall'intervento INAIL non è affatto prova che l'Ente vi abbia provveduto, trattandosi solo di una affermazione difensiva, svolta tra l'altro con un evidente interesse, quale potrebbe esser stato quello di ridurre la propria obbligazione di rimborso verso l'assicurato.
Ora considerato che la spesa è documentata;
che si tratta certamente di una spesa necessaria e adeguata alle condizioni di salute del danneggiato;
che non Parte_1 ha provato che la spesa sia stata rimborsata da INAIL;
di conseguenza non vi sono ragioni per negarne il rimborso.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa si ritiene che esse debbano essere compensate nella stessa misura di un quinto come già disposto dal tribunale “ stante la parziale soccombenza reciproca in punto quantum”; e che vadano, per i restanti quattro quinti, poste a carico di , , in solido, liquidate (in base al decreto Min. Parte_3 CP_12 Parte_1
10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello principale, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 29/2024 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello principale proposto avverso le sentenze del tribunale di Trento sez. lavoro n. 8/2023 (pubblicata in data 17.01.2023) e n.79/2024 (pubblicata in data
07.05.2024);
2)in parziale riforma della sentenza del tribunale di Trento sez. lavoro n.79/2024
(pubblicata in data 07.05.2024) e in parziale accoglimento dell'appello incidentale:
2.a)condanna e in solido a corrispondere a CP_13 CP_2
l'ulteriore importo di € 1.268,00 a titolo di danno patrimoniale;
CP_5
2.b) condanna , DA , nonché la chiamata CP_6 CP_2 [...] alla rifusione in favore di Controparte_14 CP_5 dell'ulteriore somma di € 1.600,00 per spese di CTP in sede di fase stragiudiziale;
3)compensate per un quinto le spese di causa tra da un lato e CP_5 [...] dall'altro, Controparte_15 condanna questi ultimi alla rifusione in favore di dei restanti CP_5 quattro quinti di dette spese, liquidate per il primo grado in € 20.800,00 e per l'appello in € 19.000,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Daniela Zara;
4)compensa interamente le spese del grado tra le altre parti nei loro rapporti.
Si dà atto che , essendo stato rigettato l'appello principale, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR
30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento 16.01.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere
Dot. Marco Vezzani Cons. Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 13.06.2024 al n. 29/2024 R.G. LAVORO promossa con ricorso d.d. 13.06.2024
DA
(P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo
Locatelli del Foro di Padova (C.F.: )) del Foro di Padova ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Padova, Galleria Alcide De
Gasperi n. 4, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore Sig. ( ), difesa e rappresentata dagli CP_2 C.F._2 avv.ti Enrica M.Zanin (cf. del Foro di Belluno e Stefano Frizzi C.F._3
( ) del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio di quest'ultimo sito in Trento (TN), via Brigata Acqui n.3, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
CONTRO DA (C.F.: ) rappresentato e difeso degli avv.ti CP_2 C.F._2
Paolo Zaglio (C.F.: del Foro di Belluno e Stefano Frizzi (C.F.: C.F._5
) del Foro di Trento ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._4 studio di quest'ultimo sito in Trento (TN), via Brigata Acqui n.3, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
CONTRO
(P.IVA e C.F. n persona del Controparte_3 P.IVA_3 procuratore e legale rappresentante pro tempore Signor difesa e CP_4 rappresentata dall'avv. Stefano Cappa ( ) del Foro di Vercelli ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano (MI), P.tta Guastalla 7, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Daniela CP_5 C.F._7
Zara (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio CodiceFiscale_8 sito in Treviso, Viale G. Felissent 86/O, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
NEL MERITO IN VIA DI APPELLO PRINCIPALE: in accoglimento dei motivi del presente gravame e in riforma totale della sentenza non definitiva n. 8/2023 del 17 gennaio 2023 e della sentenza definitiva n. 79/2024 dell'8 maggio 2024 nella causa n. 305/2020 R.G. del Tribunale di Trento, Sezione del Lavoro, accogliersi le domande tutte come proposte da Parte_1 in primo grado, e quindi nello specifico e fermo quanto sopra:
- in accoglimento del primo motivo del presente gravame si chiede la riforma della sentenza non definitiva n. 8/2023 del 17 gennaio 2023 nella parte in cui ha accertato la sussistenza di profili di responsabilità in capo a conseguentemente, Controparte_6 in accoglimento del presente motivo per le ragioni esposte, si chiede il rigetto della domanda del signor o la riduzione dell'importo liquidato in sentenza a CP_5 tale titolo;
- in accoglimento del secondo motivo del presente gravame, si chiede la riforma della sentenza definitiva n. 79/2024 dell'8 maggio 2024 nella parte in cui ha riconosciuto, in favore di , l'applicazione degli interessi al tasso ex art. 1284, 4 comma, CP_5
c.c.; conseguentemente, in accoglimento del presente motivo per le ragioni esposte, si chiede il rigetto o la riduzione dell'importo liquidato in sentenza a tale titolo;
- in accoglimento del terzo motivo del presente gravame, si chiede la riforma della sentenza non definitiva n. 8/2023 del 17 gennaio 2023 in cui ha rigettato la riconosciuto la limitazione della responsabilità solidale;
conseguentemente, in accoglimento del presente motivo per le ragioni esposte, si chiede il rigetto o la riduzione dell'importo liquidato in sentenza a tale titolo;
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio o, quantomeno, con compensazione;
IN VIA ISTRUTTORIA: omissis
DI PARTE APPELLATA : Controparte_1
Si richiamano le conclusioni formulate al momento della costituzione come di seguito:
“nell'aderire alle richieste di modifica della sentenza richieste dall'appellante con i motivi primo, secondo e terzo, chiediamo la conferma del riconoscimento del diritto di ad essere tenuta indenne e manlevata da ogni conseguenza economica e CP_1 patrimoniale che segua alla denegata e qui osteggiata attribuzione della responsabilità per l'infortunio oggetto di causa, in qualunque misura stabilita, da parte di
[...]
” Parte_1
Inoltre si chiede il rigetto dell'appello incidentale svolto dal ricorrente in prime cure
Sig. , con ogni conseguenza anche in ordine alla liquidazione delle spese CP_5 del grado. Per l'ipotesi denegata ed inconcessa di accoglimento della domanda, dovrà essere confermata la condanna di alla manleva della Parte_1 [...]
assicurata di quando costei sarà chiamata a pagare al Sig. in CP_6 CP_5 conseguenza al sinistro del 11.8.2016, anche con riferimento a quanto riproposto con l'impugnazione incidentale.
DI PARTE APPELLATA DA BOIT:
Si richiamano le conclusioni formulate al momento della costituzione come di seguito: “si conclude per l'accoglimento del primo, secondo e terzo motivo di impugnazione proposti da . Parte_1
Inoltre si chiede il rigetto dell'appello incidentale svolto dal ricorrente in prime cure
Sig. , con ogni conseguenza anche in ordine alla liquidazione delle spese CP_5 del grado.
DI PARTE APPELLATA : Controparte_3
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che il capo della sentenza che ha escluso la responsabilità della in riferimento all'infortunio del Controparte_3 sig. non è stato impugnato e che pertanto quel capo è passato in giudicato;
in CP_5 ogni caso: confermare le sentenze del Tribunale di Trento n. 8/2023 e 79/2024 nella parte in cui esse hanno accertato che non è responsabile Controparte_3 dell'infortunio occorso al sig. , e che nulla deve ad alcuna parte, rigettando ogni CP_5 eventuale domanda proposta nei suoi confronti. IN VIA SUBORDINATA, nel caso in cui altri appellati svolgessero appello incidentale in punto responsabilità della CP_3 tale appello fosse in denegata ipotesi ritenuto ammissibile e/o accolto, condannare
[...]
a tenere manlevata e indenne da ogni conseguenza CP_6 CP_3 pregiudizievole derivante dal processo e quindi a rifondere ogni importo che essa fosse condannata a pagare, ivi comprese le eventuali spese di lite. Con vittoria di compensi e spese del giudizio.
DI PARTE APPELLATA ZACCHEO:
il procuratore del lavoratore infortunato chiede il rigetto dell'appello CP_5 principale promosso da compagnia assicuratrice di con Parte_1 Controparte_6 accoglimento dell'appello incidentale per le ragioni già esposte in comparsa di costituzione.
Spese di lite rifuse anche per il secondo grado con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTO
Il ricorrente esponeva, con ricorso innanzi al tribunale di Trento, CP_5 sezione Lavoro:
-di aver lavorato alle dipendenze del convenuto in esecuzione di Controparte_7 un contratto a tempo indeterminato e parziale (dall'1.01.2019), con inquadramento nella categoria di operaio montatore meccanico di IV livello CCNL Metalmeccanici
Industria;
-di essere rimasto vittima, in data 11.8.2016, di un infortunio, mentre stava svolgendo la propria prestazione lavorativa presso un cantiere aperto dalla società
[...]
, quale appaltatore, presso la società Cham Paper Group Italia s.p.a. CP_8
(ora , quale committente. Controparte_3
Proponeva nei confronti dei convenuti (legale Controparte_6 CP_2 rappresentante della ma anche responsabile della sicurezza in cantiere) e CP_6 domanda di risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_3
(danno biologico temporaneo, danno biologico permanente del 52/54% oltre a personalizzazione del 25%, detratto l'indennizzo in capitale del danno biologico, incidenza della lesione sulla capacità lavorativa) e di altri danni patrimoniali emergenti.
Esponeva il ricorrente che:
-il giorno del sinistro egli stava partecipando, unitamente a , altro Persona_1 dipendente di con mansioni di capo squadra, e a CP_6 CP_6 CP_9
e (altri dipendenti della ditta, come propria subappaltatrice di Persona_2 mano d'opera ), a lavori consistenti nello svolgimento di Controparte_10 un intervento funzionale alla manutenzione della macchina ribobinatrice RS 29 marca IT (fotografia n.1 e 2 all. alla relazione UOPSAL del 21.2.2017 in atti penali), situata presso lo stabilimento in Condino della società Cham Paper Group
Italia s.p.a. (ora e consistente nello smontaggio di Controparte_3 tre rulli/cilindri (i quali poi sarebbero stati prelevati da un'azienda terza per procedere alla loro manutenzione);
-detto intervento si era svolto nelle seguenti fasi:
a) posizionamento di quattro travetti in legno (vi è anche prova documentale: fotografie doc. 8, 9 e 11 stesso fascicolo) sui rulli gialli alla base (vi è anche prova documentale: fotografie 8, 9 e 11 stesso fascicolo), al fine di favorire la collocazione sopra di essi del rullo cavaliere blu (vi è anche prova documentale: fotografie 8, 9, 10
e 11 stesso fascicolo); b) abbassamento della trave del rullo cavaliere blu fino al suo appoggio sopra i suddetti travetti in legno;
c) posizionamento di quattro cunei (foto 10 dello stesso fascicolo) per la messa in sicurezza del rullo cavaliere blu una volta appoggiato sui travetti in legno collocati sopra i rulli gialli alla base;
-completato l'intervento, il ricorrente e , mentre erano intenti a Persona_2 rimuovere il tappeto sottostante alla macchina ribobinatrice RS 29 (foto 7, 8, 9 e 11 stesso fascicolo), venivano investiti dal rullo cavaliere blu che, muovendosi dalla posizione in cui era stato in precedenza collocato (ossia appoggiato sui travetti in legno collocati sopra i rulli gialli alla base), stava cadendo a terra, come in effetti poi avvenuto.
Ad avviso del ricorrente l'evento infortunistico era da ritenersi eziologicamente collegato alle condotte tenute la quale, unitamente al suo legale Controparte_6 rappresentante era incorsa in varie violazioni di legge: CP_11
1) art. 28 co.2, lett. a) d.lgs, 81/2008 per inadeguata valutazione dei rischi;
2)art. 71 co.3, in relazione al punto 1.2 dell'all. VI d.lgs 81/2008, per non aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative atte a ridurre al minimo i rischi connessi alle operazioni di smontaggio;
3) art. 63 co.1 d.lgs 81/2008, in combinato disposto con l'art.64 stesso d.lgs.,per predisposizione di un luogo di lavoro non conforme ai requisiti normativi;
4)art. 36 co.2 e dell'art. 37 co.1 lett. b) d.lgs. 81/2008, per non aver provveduto a formare e a istruire adeguatamente il lavoratore sui rischi specifici;
5) art. 26 d.lgs. 81/2008, per omesso coordinamento con l'impresa committente al fine di garantire la sicurezza delle operazioni.
Si annota che analoga domanda risarcitoria veniva proposta dall' altro lavoratore,
, rimasto infortunato nella medesima circostanza, che dava luogo a Persona_2 distinta causa tra le stesse parti e decisa con altre sentenze ( non definitiva e definitiva). Si costituivano ritualmente tutte le parti convenute che insistevano, con varie argomentazioni, per il rigetto della domanda.
chiedeva di chiamare in causa la propria assicuratrice che CP_6 Parte_1 pure si costituiva contestando nel merito la domanda di parte ricorrente.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale si procedeva all'audizione di testi, il tribunale, emettendo dapprima una sentenza non definitiva sull'an ( n. 7/2023 pubblicata in data 17.01.2023) e successivamente una sentenza definitiva sul quantum ( n. 81/2024 pubblicata in data 08.05.2024), accoglieva la domanda attorea condannando in solido e in solido al risarcimento dei danni CP_6 CP_2 subiti dal lavoratore, e riconoscendo il diritto della ad essere manlevata da CP_6
Parte_1
Solo appellava le dette sentenze ( avendo ritualmente formulato riserva Parte_1 di appello all'esito della sentenza non definitiva) al fine di ottenerne pronuncia di parziale riforma.
Si costituivano tutte le parti appellate. che chiedevano il rigetto dell'impugnazione salvo in proprio e che concludevano aderendo all'appello. CP_2 CP_6
Solo proponeva appello incidentale. CP_5
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate -come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
L'appello è da ritenere in primis inammissibile in quanto in piu' parti del testo risulta impugnata un'altra sentenza ( quella relativa all'infortunio dell'altro lavoratore nello stesso cantiere): sono diversi sia gli estremi della sentenza sia Persona_2
i passi di motivazione indicati.
Solo per completezza di motivazione, dal momento che nella parte narrativa si possono individuare in alcuni punti dei collegamenti con la sentenza corretta di riferimento, trattandosi di due vertenze ( e ) relative CP_5 Persona_2 al medesimo evento e entrambe oggetto di appello in virtu' di due procedimenti
(28/2024 RG e 28/2024 RG) assegnati al medesimo Relatore, ritiene la Corte di procedere egualmente, per quanto possibile e con gli inevitabili limiti derivanti dalle suddette carenze espositive, alla disamina dei singoli motivi.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue.
Sub 1) Violazione, tra gli altri, degli artt. 112, 116 c.p.c., degli artt. 2087
c.c., 40 e 41 c.p. e del d.lgs. n. 81 del 2008 nella parte in cui ha ritenuto sussistente una responsabilità di dell'infortunio. Controparte_6
Si impugna, nella sua integrità, la parte della sentenza relativa al punto E).
La inconsistenza di questo motivo, oltre che esser singolarmente evidenziata da una certa disattenzione espositiva (Si chiede, quindi, la modifica della sentenza sia nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di profili di colpa in capo ai sanitari che a vario titolo ebbero ad occuparsi della paziente, sia nella parte in cui ha ritenuto sussistente un nesso di causa tra le condotte contestate e l'evento morte e, di conseguenza, condannato la struttura al risarcimento dei danni richiesti dagli attori, pg. 19 appello), emerge ancora una volta dalla genericità della narrazione.
Ad es. allorquando si nega la possibilità di una predisposizione delle varie fasi di smontaggio “ per le numerose variabili”, quali esse possano essere non è specificato, che si presentano nel procedere dei lavori;
ovvero laddove si afferma che “la sequenza delle diverse fasi era necessitata dalla condizione in cui si trovava la bobinatrice”, senza chiarire quelle fosse detta “condizione”.
Decisamente non condivisibile è l'affermare non esservi prova che, con la predisposizione di un documento scritto sulle fasi di smontaggio ( documento prescritto da precisa norma di legge non messa in discussione, art. 71 co. 3 dlgs
81/2008 e all. VI ), il rullo non sarebbe caduto.
Pare alla Corte - pacifico essendo che nessun documento scritto è stata redatto - che anche un non addetto al settore possa agevolmente rendersi conto, usando un minimo di diligenza ( o normale diligenza), che appoggiare un rullo del peso di 2.500 kg sopra altri rulli mobili non sia un'operazione tanto sicura e che quindi un'operazione così delicata richieda precise indicazioni operative.
Il fatto è che l'appellante travisa le risultanze di causa insistendo, contrariamente a quanto emerso in sede ispettiva ( e la competenza degli ispettori del lavoro appare così chiara da non richiedere alcuna perizia in merito), sul fatto che i rulli di appoggio avessero una azione frenante pur in assenza di corrente elettrica, essendo emerso il contrario.
Anzi la stessa esposizione di pg. 18 dell'appello è tanto contraddittoria quanto incomprensibile (sottolineatura dell'estensore):
L'affermazione muove da un'erronea valutazione del meccanismo che governa
l'elettrofreno e che va smentita prendendo proprio le mosse dal contenuto delle dichiarazioni rese dall'Ispettore del lavoro il quale ebbe a Per_3 dichiarare:” preciso in proposito che fino a quando la macchina è in tensione elettrica i rulli sono governati dai dispositivi della macchina, nel senso che si muovono qualora l'operatore lo disponga;
in caso contrario rimangono fermi grazie ad un elettrofreno. se la macchina viene scollegata dalla rete elettrica, si produce come effetto immediato la libertà dei rulli, dato che viene meno il funzionamento dell'elettrofreno. in definitiva, l'elettrofreno opera sempre e viene disattivato solo quando l'operatore disponga la mobilitazione dei rulli.”
Se, dunque, l'elettrofreno è un dispositivo che comunque blocca la mobilità dell'albero motore quando non vi è alimentazione elettrica, è chiaro indice dell'errore in cui è incorsa la sentenza d'appello dichiarare che la mancanza della corrente elettrica ha reso mobili i rulli gialli di base.
In definitiva, nessuno dei dipendenti di ha tenuto alcuna condotta CP_1 illecita;
la macchina sulla quale si eseguiva l'intervento era stata posta nella condizione prescritta per non generare pericolo a nessuno degli operatori impiegati;
quello che è accaduto ai rulli, regolarmente bloccati dall'elettrofreno al momento della disalimentazione della macchina, non era prevedibile.
Gli argomenti sono scoordinati dai riscontri.
Quindi il fatto che l'operazione sia stata effettuata secondo una “procedura consolidata” , altro non fa che attestarne la inadeguatezza, essendo ovviamente irrilevante che in precedenti occasioni - per fortuna- nulla sia successo, ed altrettanto irrilevanti essendo le modalità di carico del pezzo di cui al doc. 24.
Anche il preventivo blocco con cunei di legno dei rulli ( gialli) di appoggio ( il che a sua volta attesta che in assenza di corrente questi erano mobili) non esime da responsabilità, tant'è che detti rulli si sono mossi facendo cadere quello blu.
Appello contro la sentenza definitiva n. 81/2024.
Sub 2) Violazione, tra gli altri, degli artt. 112, 113 c.p.c., 1224, 1284 c.c. nella parte in cui ha condannato al pagamento degli Controparte_6 interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. Ritiene la Corte di confermare l'orientamento di cui alla decisione impugnata.
Il motivo è totalmente incentrato su un orientamento giurisprudenziale effettivamente ricorrente.
Tuttavia si ritiene che quello adottato in sentenza sia piu' consono alla tutela dei diritti nell'ambito del processo del lavoro.
Non è un caso che, infatti, l'art. 429 cpc preveda che il giudice “quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro ( il risarcimento del danno per infortunio sul lavoro è un credito di lavoro) deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
Cosiccome pare corretto non trascurare il rilievo espresso dalla S.C. ( cass. 61/2023) :
Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura), come tale volto ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione dato che, allorquando l'art. 1284 CC disciplina il tasso degli interessi, legale o convenzionale che sia, non fa alcuna distinzione tra le varie categorie di obbligazioni.
Siccome in detta decisione si è affrontato anche il diverso orientamento di precedenti decisioni cui fa riferimento parte appellante, si ritiene opportuno, esprimendo adesione a tale pronuncia, riportarne una parte saliente della motivazione che viene così ad integrare la presente sentenza.
Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu
“deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.
3. Nella decisione impugnata viene richiamato un indirizzo di questa stessa Corte, secondo il quale «la norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. disciplina il saggio degli interessi legali –
e come tali dovuti automaticamente senza necessità di appo1sita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio». Si tratta di un indirizzo che si è formato, in verità, in alcuni precedenti di legittimità relativi alla speciale obbligazione indennitaria gravante sullo Stato in caso di eccessiva durata di un procedimento giudiziale, ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo ed alla legge n. 89 del 2001
(cfr., in particolare: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 – 01; conf.:
Sez. 2, Ordinanza n. 8289 del 25/03/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8050 del 21/03/2019; Sez. 2,
Sentenza n. 14512 del 09/05/2022, Rv. 664788 – 01).
3.1 Il Collegio non ritiene, in realtà, che possa condividersi l'argomento logico-giuridico posto a fondamento di tale indirizzo e cioè
l'osservazione per cui l'incipit della disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., avrebbe
«la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto» in quanto essa «apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art.
1224 c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti». Anche riconoscendo alla norma in esame il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio e, quindi, ritenendola applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle, il riferimento ad un possibile diverso accordo tra le parti, con prevalenza sul suo dettato, ha comunque un senso ed un concreto significato normativo, onde esso non pare potersi ritenere affatto una superflua ripetizione del disposto dell'art. 1224 c.c.. 3.1.1 In primo luogo, si deve tenere conto del fatto che le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l'art.
1284, comma 4, c.c., riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell'altra. Basti considerare che, se le parti avessero previsto un tasso di interesse di mora superiore al tasso legale ordinario (cioè a quello dell'art. 1284, comma 1, c.c.), ma inferiore a quello cd. commerciale, in mancanza della clausola di salvezza prevista nella parte iniziale dell'art.
1284, comma 4, c.c., dovrebbe operare quello fissato dalle parti per il periodo di mora anteriore al processo e, poi, quello dell'art. 1284, comma 4, c.c., per il periodo del processo: in base all'incipit dell'art. 1284, comma 4, c.c., invece, se vi è un accordo delle parti sul tasso di mora, va applicato tale tasso, anche dopo l'inizio del pro1cesso.
3.1.2 D'altra parte, trattandosi di norme con campi di applicazione differenti (come già osservato, l'art. 1224 c.c. disciplina il tasso degli interessi dal giorno della mora, anche se anteriore all'inizio del processo, mentre l'art. 1284, comma 4, c.c., quello del solo periodo successivo all'inizio del processo), deve ritenersi comunque ragionevole che nell'art. 1284, com1ma 4, c.c., si sia inteso specificare e ribadire espressamente (con riguardo al suo specifico campo di applicazione) che la volontà delle parti in ordine alla determinazione del tasso degli interessi di mora prevale sul tasso legale di regola previsto per il periodo di tempo successivo all'inizio del processo, senza che questo debba necessariamente intendersi come un riferimento ad un particolare e limitato campo di applicazione della disposizione, idoneo a circoscriverne non solo i presupposti, ma soprattutto lo stesso ambito.
3.1.3 Infine, e in ogni caso, anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione tra loro
(eventualmente successiva al sorgere dell'obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale “ordinario” di cui all'art. 1284 c.c.: quindi, il riferimento alla possibilità di un diverso accordo tra le parti, contenuto nell'art. 1284, comma 4, c.c., implica certamente che tale ultima disposizione non può ritenersi di carattere imperativo e inderogabile, ma non
è invece assolutamente da ritenere indice dell'intenzione del legislatore di delimitare il suo campo di applicazione e, tanto meno, un argomento a sostegno della tesi per cui tale campo di applicazione debba intendersi limitato alle sole obbligazioni di fonte negoziale.
Sub 3) Violazione, tra gli altri, degli artt. 1341, 1916, 1917, 2055 c.c. nella parte in cui ha condannato società oltre la quota di Parte_1 responsabilità della propria assicurata.
La censura sembra ignorare che il tribunale , pur nella ripartizione in egual misura della responsabilità tra i due soggetti convenuti rispetto alla posizione del ricorrente creditore, ha ritenuto, solo all'interno del vincolo solidale, la responsabilità piena della
, cioè del soggetto assicurato: il richiamo alla clausola limitativa del CP_6 risarcimento appare pertanto fuori luogo cioè non pertinente.
Già con la disamina dei motivi precedenti si è ritenuto di confermare la decisione sul punto.
Questa considerazione si ritiene assorbente.
Ad ogni modo non può esser trascurato che il giudice di legittimità si è pronunciato statuendo che in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui
l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata
- attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale. Cass. 20322/2012, al pari di Cass.
8686/2012.
Il principio è stato di recente ribadito negli stessi termini da Cass. 17656/2023.
Memoria difensiva di CP_2 Parte_2
Gli argomenti illustrati da questi soggetti appellati non richiedono una specifica disamina in quanto sono esposti “ad adiuvandum” a favore dell'appellante principale;
il fatto che nelle conclusioni venga chiesto l'accoglimento dell'appello di Parte_1 non può spiegare alcun effetto, mancando un appello incidentale.
Quanto sopra illustrato vale in ogni caso a smentire le argomentazioni degli appellati suddetti che ricalcano, nella sostanza, quelle dell'appellante.
Appello incidentale . CP_5
Sub 1)Omesso riconoscimento spese future per colf.
Il motivo poggia sul presupposto, avvalorato da una decisione della SC 4657/2005) riportata a pg. 22 dell'appello, che si tratti di lavori domestici “in precedenza effettivamente svolti”.
In corso di causa tale prova non è stata offerta.
Quanto ora detto non pare in contrasto nemmeno con l'altra pronuncia della SC ( cass.
16896/2010) richiamata in appello, dal momento che questa fa riferimento alla diversa ipotesi di attività domestica “ridotta” o “cessata”, il che presuppone pur sempre la prova che una tale attività in precedenza fosse espletata a favore del soggetto.
D'altro canto, il riconoscimento operato in sede di CTU è conforme a quanto ivi affermato con riferimento alla necessità, sorta come conseguenza dell'infortunio, di ricorrere a questa assistenza.
Infatti l'assistenza domestica futura è già stata oggetto di valutazione nel contesto generale del danno biologico in sede di CTU – senza che tale conclusione sia stata in alcun modo contraddetta in appello.
Di conseguenza non si ritiene di poter dar ingresso alla domanda per difetto di prova.
Sub 2)omesso riconoscimento spese peritali. Va accolta la richiesta di rimborso spese per consulenza in fase stragiudiziale in misura maggiore dei 500 e già riconosciuti ma pur sempre con una riduzione che il giudice può sempre operare dovendo esser effettuato un raffronto che tenga conto da un lato, della tipologia di assistenza ( assai semplificata come illustrata a pg. 44 della sentenza),
e dall'altro del parametro di compenso spettante al CTU in corso di causa ed al maggior impegno e responsabilità che un tale incarico comporta;
per di piu' è prodotto solo un avviso di parcella.
Pertanto si ritiene equo riconoscere il maggior importo di € 1.600,00 in luogo dei 500
€ liquidati in sentenza.
Per quanto riguarda invece il CTP, in corso di causa il tribunale ha già riconosciuto l'importo, con una decurtazione che viene qui condivisa essendo stato applicato un criterio di liquidazione del tutto simile a quello di cui sopra per il consulente in sede stragiudiziale.
Quindi, anche ad eventuale correzione di quanto espresso in sentenza con qualche refuso, si ritiene di confermare la decisione del tribunale in ordine alla quantificazione del compenso del CTP in sede di CTU per l'importo di € 1.800,00 e di riconoscere in aggiunta un rimborso per spese di consulenza in sede stragiudiziale di € 1.600,00.
Sub 3)omesso riconoscimento per spese future creme moncone.
Si ritiene che questa spesa non possa esser riconosciuta in quanto, sebbene accertata come necessaria dal CTU, non si è rinvenuto in causa alcun documento chiaramente riferibile a un esborso per creme rapportabile all'importo oggetto di domanda, per cui trattandosi di una spesa consistente, in quanto riferita ad un arco temporale futuro tanto lungo quanto indefinibile, si ritiene che ciò integri un difetto di prova, impeditivo di una liquidazione in via equitativa.
Sub 4)omesso riconoscimento spesa per poltrona meccanizzata.
Il fatto che Reale mutua abbia dichiarato che si tratta di presidio coperto dall'intervento INAIL non è affatto prova che l'Ente vi abbia provveduto, trattandosi solo di una affermazione difensiva, svolta tra l'altro con un evidente interesse, quale potrebbe esser stato quello di ridurre la propria obbligazione di rimborso verso l'assicurato.
Ora considerato che la spesa è documentata;
che si tratta certamente di una spesa necessaria e adeguata alle condizioni di salute del danneggiato;
che non Parte_1 ha provato che la spesa sia stata rimborsata da INAIL;
di conseguenza non vi sono ragioni per negarne il rimborso.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa si ritiene che esse debbano essere compensate nella stessa misura di un quinto come già disposto dal tribunale “ stante la parziale soccombenza reciproca in punto quantum”; e che vadano, per i restanti quattro quinti, poste a carico di , , in solido, liquidate (in base al decreto Min. Parte_3 CP_12 Parte_1
10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello principale, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 29/2024 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello principale proposto avverso le sentenze del tribunale di Trento sez. lavoro n. 8/2023 (pubblicata in data 17.01.2023) e n.79/2024 (pubblicata in data
07.05.2024);
2)in parziale riforma della sentenza del tribunale di Trento sez. lavoro n.79/2024
(pubblicata in data 07.05.2024) e in parziale accoglimento dell'appello incidentale:
2.a)condanna e in solido a corrispondere a CP_13 CP_2
l'ulteriore importo di € 1.268,00 a titolo di danno patrimoniale;
CP_5
2.b) condanna , DA , nonché la chiamata CP_6 CP_2 [...] alla rifusione in favore di Controparte_14 CP_5 dell'ulteriore somma di € 1.600,00 per spese di CTP in sede di fase stragiudiziale;
3)compensate per un quinto le spese di causa tra da un lato e CP_5 [...] dall'altro, Controparte_15 condanna questi ultimi alla rifusione in favore di dei restanti CP_5 quattro quinti di dette spese, liquidate per il primo grado in € 20.800,00 e per l'appello in € 19.000,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Daniela Zara;
4)compensa interamente le spese del grado tra le altre parti nei loro rapporti.
Si dà atto che , essendo stato rigettato l'appello principale, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR
30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento 16.01.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano