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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 05.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8470/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FORESIO FRANCESCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. BONICIOLI LILIA CP_1
Resistente OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno di invalidità civile
*** FATTO E DIRITTO Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU CP_1 nominato in f TP. L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario per la pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%), mentre, in base al successivo art. 13 (modificato dall'art. 1 co. 35 L. 247/07), il requisito sanitario richiesto per l'assegno è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, la rende attualmente invalida civile in misura pari al 74% con decorrenza da Parte_2
In particolare, il CTU ha così conclu , in base all'esame Parte_1 obiettivo ed alla certificazione medica in atti, è portatrice delle seguenti infermità: Spondilo- discartrosi, gonartrosi bilaterale e tendinopatia degenerativa della spalla destra;
Grave disturbo depressivo maggiore cronico;
Esiti di istero-annessiectomia bilaterale. Le predette infermità riducono permanentemente la sua capacità lavorativa del 74% (settantaquattro per cento), a decorrere da maggio 2023.” Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, non contestate dalle parti. Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto dalla legge per l'assegno di invalidità civile con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/2019, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); pertanto, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari deve essere demandato all' ed il pagamento della prestazione richiesta CP_1
è subordinato all'esito positivo di tale ve a parte dell' . CP_2
Le spese di lite devono essere compensate, in quanto il diritto azionato è stato riconosciuto con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa (21.12.2021) che del ricorso giudiziario per ATP (21.07.2022).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 25.07.2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e d el requisito sanita r l'assegno di invalidità civile con decorrenza da MAGGIO 2023 e condanna l' al pagamento del dovuto oltre CP_1 interessi o rivalutazione, previa verifica a cura dell'I dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 05.06.2025 Il Giudice Dott. Luca Notarangelo