Ordinanza collegiale 28 luglio 2022
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 27/03/2023, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 01878/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03893/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3893 del 2021, proposto da
NI TA, TA TA, ET VI, QU VI, ES EN, ND RA, RI Di IU, RO NO, GI ET, CA EL TE, RC OL, VI SO, IA CC, SA ES, IN Ferrara, rappresentati e difesi dall'avvocato IA Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Orta di TE, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza 2871/2017 del TAR Napoli, sez. VIII;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza alla Sentenza n. 2871/2017 di questo T.A.R. con cui si è annullato il provvedimento (prot. gen. n. 7385 del 18.5.2016) di archiviazione dell’istanza di cd. fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 conseguente all’annullamento del permesso di costruire nonché il conseguenziale provvedimento n. prot. 7386 del 18.5.2016 dello stesso Ufficio, di chiusura del procedimento e ordinanza di restituzione in pristino, notificato in data 7.6.2016.
1.2. Divenuta definitiva la Sentenza in esame (v. certificato di passaggio in giudicato in atti) i ricorrenti, con atto assunto al prot. del Comune di Orta di TE prot. n. 19388 del 8.10.2020, diffidavano formalmente il Comune ad ottemperare alla sentenza di cui sopra, anche presentando apposito schema di convenzione, corredato dalla documentazione per il PUA, per la riedizione dell’annullato titolo edilizio n. 80/2004 e successiva variante, ad integrazione delle istanze di riesame e della documentazione per l’adesione all’art. 38 già depositate presso l’Ente e assunte al prot. nn. 1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1855-1856 del 11.2.2016 e n. 2351 del 22.2.2016 (istanze) e prot. n. 6863 (prot. urb. n. 883) del 9.5.2016 (documentazione tecnica).
1.3. L’inerzia dell’amministrazione su tale istanza è, nella prospettazione della parte ricorrente, illegittima in quanto, ai sensi della Sentenza portata in esecuzione, l’amministrazione dovrebbe riesaminare la questione ed emettere ogni provvedimento opportuno; ciononostante, pur se diffidato in tal senso con nota assunta al prot. del Comune di Orta di TE n. 19388 dell’8.10.2020, il Comune non ha adottato alcun provvedimento.
1.4. Con ordinanza n. 5078/2022, il Collegio ha chiesto il Comune chiarimenti in merito all’attuale stato del procedimento di riesame delle istanze dei ricorrenti, dando avviso che l’eventuale mancata risposta sarebbe stata considerata come argomento di prova ai sensi dell’art. 64 co. 4 c.p.a.
2.1. Giova premettere che il presente giudizio ha il suo antefatto nell’avvenuto annullamento in autotutela, ad opera del Comune di Orta di TE (con ordinanza n. 72 del 9.11.2010, del responsabile del Settore Politiche del Territorio/Servizio urbanistica), sia del permesso di costruire n. 80 del 25.5.2004, sia della successiva variante del 24.11.2005, in precedenza rilasciati in favore di GR AS e SO IL per la realizzazione di insediamenti produttivi di tipo commerciale e direzionale sul lotto di terreno riportato in catasto al foglio 11, p.lle 273, 5026, 5027, 5028 (le ultime tre derivate dalla originaria p.lla 26), ricadente in zona D3 del PRG all’epoca vigente; nonché nell’avvenuta reiezione, con la sentenza n. 1403/2015 del 5.3.2015 della sezione VIII del TAR Campania – Napoli, del ricorso avverso il detto atto di ritiro.
2.2. All’esito di tale annullamento ha avuto luogo la vicenda procedimentale descritta al capo 1 culminata nella Sentenza portata in esecuzione che ha annullato il provvedimento di diniego (sebbene definito di archiviazione) dell’istanza di cd. fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001.
3. Va detto che la Sentenza n. 2871/2017 ha una portata costitutiva, di annullamento del provvedimento di archiviazione (i.e. diniego) dell’istanza di fiscalizzazione dell’abuso e della conseguente ordinanza di demolizione. Non c’è dubbio, peraltro, che essa – avendo annullato un atto denegatorio di un interesse pretensivo – necessiti di un’ulteriore attività amministrativa di riesame dell’istanza originariamente annullata.
In tal senso, può darsi per acclarato che dalla Sentenza portata in esecuzione derivi un obbligo della P.A. di provvedere nuovamente conformandosi alle considerazioni riportate nella medesima pronuncia giudiziale.
L’inerzia dell’amministrazione è, quindi, senz’altro illegittima e va intesa quale violazione degli obblighi derivanti dal giudicato formatosi sulla menzionata Sentenza n. 2871/2017. Peraltro, l’azione risponde anche ai presupposti dell’azione avverso il silenzio di cui all’art. 117 (c.p.a.) che porta a un esito analogo.
4. In ragione di quanto precede, la domanda va accolta nel senso dell’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione rispetto all’obbligo di riprovvedere sull’istanza ex art. 38 del D.P.R. n. 380/2001.
All’amministrazione va, quindi, ordinato di adottare le opportune determinazioni sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 entro 60 giorni dalla comunicazione della presente Sentenza; in mancanza, si nomina sin d’ora il commissario ad acta da individuarsi nel dirigente dell’UOD Genio civile di SE (Regione Campania) con facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio, anche in pensione, dotato dell’adeguata competenza tecnica.
Va precisato che l’eventuale compenso del commissario è posto a carico del Comune di Orta di TE; il compenso, da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio. La parcella andrà presentata dal commissario nei termini di decadenza previsti dall’ art. 71 DPR 115/2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava):
-) DICHIARA l’obbligo del Comune di Orta di TE di dare esecuzione - entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente Sentenza - in favore della parte ricorrente al titolo esecutivo di cui in epigrafe nei termini indicati in parte motiva e, in particolare, rideterminandosi sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001;
-) nel caso di ulteriore inottemperanza, NOMINA Commissario ad acta il DIRIGENTE del Genio civile di SE (Regione Campania), con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, anche in pensione , che provvederà, con compenso liquidato con le modalità indicate in motivazione, su istanza della parte interessata, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
-) CONDANNA l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto
-) ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
ND Tomassetti, Presidente
Luca Cestaro, Consigliere, Estensore
Paola Palmarini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Cestaro | ND Tomassetti |
IL SEGRETARIO