Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3080 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3080/2024 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 12.3.2025 tra
EL RI RA ([...]), rappresentata e difeso dall'avv.to FIDANZA ANTONIA RI (c.f.: [...]) in virtù di procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
AT NN, (Cod. Fisc. [...]), NA RI UI,
(Cod. Fisc. [...]) e NA DR (Cod. Fisc.
CPPLSN87T721F839Q), rappresentati e difesa dall'avv.to GILIBERTI MICHELE (c.f.
[...]) , in virtù di procura in atti,
APPELLATI
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza n. n.
615/2022, pubblicata il 14/02/2022 dalla Corte d'Appello di Napoli, VII^ Sezione Civile, IA
IA LL conveniva n giudizio dinanzi a questa Corte NA AT, ND
PA e IA IS PA, chiedendo di dichiarare valido ed efficace l'atto di
IA per Notaio Iaccarino avente ad oggetto il trasferimento di proprietà di un appartamento in favore della sig.ra LL IA IA, e ciò secondo i principi di diritto enunciati nella ordinanza della Suprema Corte che aveva cassato con rinvio la precedente sentenza emessa da questa Corte .
Costituitisi, gli appellati si opponevano ad ogni richiesta formulata dalla appellante, chiedendone il rigetto.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis fissata per il 5.3.2025, nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 12 marzo 2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2011, è applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 12/03/2025
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi